Ordinanza cautelare 5 luglio 2022
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/06/2025, n. 12673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12673 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12673/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cristiani e Dario Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali e per Le Prove di Efficien, Direzione Generale per il personale Militare, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensiva
-del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, del 10 febbraio 2022, notificato in pari data, mediante il quale l'Aeronautica Militare – Commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica del Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 476 volontari in ferma prefissata quadriennale ha giudicato il ricorrente «Non idoneo» in ragione del mancato superamento della prova fisica consistente nei piegamenti sulle braccia;
-del presupposto verbale n.15 relativo ai lavori della 2^ fase della Commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica del 10 febbraio 2022, con il quale il ricorrente è stato inidoneo e conseguente-mente escluso dal Concorso, conosciuto solo in esito all'istanza di accesso agli atti;
-degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità del ricorrente;
-ove occorra e per quanto di ragione, dell'art.10 del bando di concorso, nel-la parte in cui prevede che «Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concordo. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica»;
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non cognito.
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27/5/2022:
per l'annullamento, previa sospensiva
-del Decreto di graduatoria di merito in estratto, ai fini della pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, M_D AB05933 REG2022 0202871 13-04-2022, relativo al Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2021, di 2.251 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare (Gazzetta Ufficiale –4ª serie speciale‒ n. 57 del 20 luglio 2021 e successiva modifica);
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 23.5.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha impugnato il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, del 10 febbraio 2022, mediante il quale l'Aeronautica Militare – Commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica del Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 476 volontari in ferma prefissata quadriennale - lo ha giudicato «non idoneo» in ragione del mancato superamento della prova fisica consistente nei piegamenti sulle braccia; il ricorso è stato esteso agli altri atti, in epigrafe meglio indicati, connessi al suddetto provvedimento nonché all’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
- si sono costituite in giudizio il Ministero della Difesa e la Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- con ricorso per motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa altresì alla graduatoria di merito del concorso, medio tempore adottata dall’Amministrazione, di cui il ricorrente ha lamentato l’illegittimità in via derivata;
- con ordinanza cautelare n. 4230/2022 è stata respinta l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;
Rilevato che:
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenutasi in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., in data 23 maggio 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; la causa è stata indi trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.