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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALONE ANTONELLA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ANGELETTI SEBASTIANO;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23 settembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, di dà atto che con sentenza parziale n.524/2022 pubblicata il 10.3.22 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. e rigettate le prove chieste da parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2024.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, deve in primo luogo affrontarsi la questione relativa all'affidamento del figlio , di anni 7. Per_1
L'affidamento ad entrambi i genitori comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”; in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei
1 confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso –può essere escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere disposto l'affidamento del minore alla sola madre, che ha sempre Per_1 accudito il minore ed alla stessa deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che lo stesso si è sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, in particolare omettendo di contribuire al mantenimento del minore. Tale circostanza non è mai stata contestata da parte resistente e in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha depositato sentenza di condanna n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Velletri in data 19 marzo 2024 nel procedimento R.G. 1774/2021, definitosi a carico del signor . La Controparte_1 predetta sentenza lo ha ritenuto colpevole dei reati previsti p. e p. dall'art. 81 cpv e 570 bis c.p., in relazione all'art.570 comma 2 c.p., nonché del delitto di cui all'art 612 comma 2 c.p., entrambi commessi nei confronti di , Parte_1 condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 300,00 di multa,
Inoltre è stato emesso decreto penale di condanna n. 944/2023, con il quale il resistente veniva condannato per il reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. alla pena della multa di euro 400,00 per il mancato versamento del mantenimento fino ad aprile 2023.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, il Collegio reputa opportuno l'affidamento esclusivo di alla madre, atteso che, secondo un Per_1 orientamento giurisprudenziale condiviso, "l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
Per quanto attiene alle modalità di visita, ritiene il Collegio di confermare quelle raggiunte dalle parti in sede di separazione omologata che appaiono rispettose del
2 principio della bigenitorialità. Visto quanto dedotto dalla madre, ossia che il padre porta e riprende in ritardo il bambino, che a volte ripeterebbe frasi ingiuriose contro la madre, il Collegio ritiene opportuno attivare un servizio di monitoraggio da parte del competente Servizio Sociale in ordine alla frequentazione padre- figlio, dovendo il Servizio relazionare al giudice tutelare qualora fossero ravvisati elementi di pregiudizio per il minore.
Gli aspetti economici della controversia attengono alla misura del contributo paterno per il mantenimento della prole.
Parte resistente non ha documentato il proprio stato di disoccupazione né tantomeno di aver ricevuto la sino al mese di giugno 2020, dovendosi CP_2 valutare tale contegno ex art. 116 secondo comma cpc. Risulta inverosimile che un uomo di 37 anni, inserito nel settore dell'edilizia, nell'arco di più di quattro anni non abbia reperito un'attività lavorativa, non avendo tra l'altro lo stesso documentato di essere iscritto al centro per l'impiego o di ricevere sussidi statali e nulla avendo detto in ordine a come riesca a vivere senza un lavoro.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi della ricorrente e di quanto sopra osservato per il resistente, considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 300,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore
; il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di Per_1 euro 300,00 a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. La soccombenza regola le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione 26.001- 52.000 euro ( così individuato stante l'assenza di particolari questioni giuridiche o di fatto trattate) al di sotto dei valori medi stante il mancato espletamento di prove e visto che le parti non hanno chiesto concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dà atto che con sentenza n.524/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Ciampino il 1.3.2014;
-affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_1
-dispone che il minore sia collocato presso la madre;
-dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana ( martedì e giovedi ) dalle ore 16.30 alle ore 20.00; a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, durante le vacanze estive per giorni quindici previo accordo con la madre da concordarsi entro il 31 maggio, nonché durante le feste di Natale ad anni alterni, il giorno 24 o 25 dicembre, e dal 26 al 31 dicembre o dal
1 gennaio al 6 gennaio;
Pasqua o Pasquetta, il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
-determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio , da corrispondersi alla madre presso il di lei Per_1
3 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronuncia, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
-dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;
-dispone che i Servizi Sociali di Ciampino prendano in carico il nucleo familiare e attivino un servizio di monitoraggio in ordine alla frequentazione padre-figlio, dovendo il Servizio relazionare al giudice tutelare in presenza di elementi di pregiudizio per il minore;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
29 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Marco Valecchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALONE ANTONELLA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ANGELETTI SEBASTIANO;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23 settembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, di dà atto che con sentenza parziale n.524/2022 pubblicata il 10.3.22 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. e rigettate le prove chieste da parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2024.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, deve in primo luogo affrontarsi la questione relativa all'affidamento del figlio , di anni 7. Per_1
L'affidamento ad entrambi i genitori comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”; in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei
1 confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso –può essere escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere disposto l'affidamento del minore alla sola madre, che ha sempre Per_1 accudito il minore ed alla stessa deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che lo stesso si è sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, in particolare omettendo di contribuire al mantenimento del minore. Tale circostanza non è mai stata contestata da parte resistente e in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha depositato sentenza di condanna n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Velletri in data 19 marzo 2024 nel procedimento R.G. 1774/2021, definitosi a carico del signor . La Controparte_1 predetta sentenza lo ha ritenuto colpevole dei reati previsti p. e p. dall'art. 81 cpv e 570 bis c.p., in relazione all'art.570 comma 2 c.p., nonché del delitto di cui all'art 612 comma 2 c.p., entrambi commessi nei confronti di , Parte_1 condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 300,00 di multa,
Inoltre è stato emesso decreto penale di condanna n. 944/2023, con il quale il resistente veniva condannato per il reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. alla pena della multa di euro 400,00 per il mancato versamento del mantenimento fino ad aprile 2023.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, il Collegio reputa opportuno l'affidamento esclusivo di alla madre, atteso che, secondo un Per_1 orientamento giurisprudenziale condiviso, "l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
Per quanto attiene alle modalità di visita, ritiene il Collegio di confermare quelle raggiunte dalle parti in sede di separazione omologata che appaiono rispettose del
2 principio della bigenitorialità. Visto quanto dedotto dalla madre, ossia che il padre porta e riprende in ritardo il bambino, che a volte ripeterebbe frasi ingiuriose contro la madre, il Collegio ritiene opportuno attivare un servizio di monitoraggio da parte del competente Servizio Sociale in ordine alla frequentazione padre- figlio, dovendo il Servizio relazionare al giudice tutelare qualora fossero ravvisati elementi di pregiudizio per il minore.
Gli aspetti economici della controversia attengono alla misura del contributo paterno per il mantenimento della prole.
Parte resistente non ha documentato il proprio stato di disoccupazione né tantomeno di aver ricevuto la sino al mese di giugno 2020, dovendosi CP_2 valutare tale contegno ex art. 116 secondo comma cpc. Risulta inverosimile che un uomo di 37 anni, inserito nel settore dell'edilizia, nell'arco di più di quattro anni non abbia reperito un'attività lavorativa, non avendo tra l'altro lo stesso documentato di essere iscritto al centro per l'impiego o di ricevere sussidi statali e nulla avendo detto in ordine a come riesca a vivere senza un lavoro.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi della ricorrente e di quanto sopra osservato per il resistente, considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 300,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore
; il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di Per_1 euro 300,00 a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. La soccombenza regola le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione 26.001- 52.000 euro ( così individuato stante l'assenza di particolari questioni giuridiche o di fatto trattate) al di sotto dei valori medi stante il mancato espletamento di prove e visto che le parti non hanno chiesto concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dà atto che con sentenza n.524/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Ciampino il 1.3.2014;
-affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_1
-dispone che il minore sia collocato presso la madre;
-dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana ( martedì e giovedi ) dalle ore 16.30 alle ore 20.00; a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, durante le vacanze estive per giorni quindici previo accordo con la madre da concordarsi entro il 31 maggio, nonché durante le feste di Natale ad anni alterni, il giorno 24 o 25 dicembre, e dal 26 al 31 dicembre o dal
1 gennaio al 6 gennaio;
Pasqua o Pasquetta, il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
-determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio , da corrispondersi alla madre presso il di lei Per_1
3 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronuncia, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
-dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;
-dispone che i Servizi Sociali di Ciampino prendano in carico il nucleo familiare e attivino un servizio di monitoraggio in ordine alla frequentazione padre-figlio, dovendo il Servizio relazionare al giudice tutelare in presenza di elementi di pregiudizio per il minore;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
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IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Marco Valecchi
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