Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Se e' presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.))