Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019, iscritto al N°29 del R.G. dell'anno 2025, proposto da:
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, al CP_1 viale Marconi, 131 presso lo studio dell'avv. Mario Amicarelli, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti acclusa al reclamo;
- reclamante-
contro
, in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. Avv. Roberta Del Sordo e dall'Avv. Antonella Trovati giusta procura alle liti del notaio Dott. in Roma in data Per_1
22.03.2024 n. rep. 38875/7313 con domicilio eletto nel proprio Ufficio di Avvocatura presso la locale Sede Provinciale dell'Istituto, CORSO FEDERICO II, 68;
Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Lucio Moretti, con elezione di domicilio
[...] presso lo stesso avvocato all'indirizzo di pec, giusta procura generale ad lites rilasciata dal Dr. Agatino Cariola, nella sua qualità di Direttore Centrale Rapporto Assicurativo dell' , con atto CP_4 per Notar dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia del Persona_2
25.10.2022, n. 91560 di Repertorio e n. 27243 di Raccolta,;
- reclamati –
, Controparte_5
; Controparte_6
-reclamate non costituite-
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII contro sentenza di rigetto di domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva con estensione dell'efficacia ai creditori non aderenti, emessa il 16.12.2024 dal Tribunale di Chieti
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“Che l'On.le Corte di Appello adita, svolti gli adempimenti di rito: in via interinale reiteri e conceda, nelle more del presente procedimento, anche inaudita altera parte, le misure protettive già riconosciute e poi prorogate dal Tribunale di Chieti, per l'effetto vietando anche in questa fase ai creditori enti pubblici non aderenti di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio, sui beni e sui diritti in danno della CP_1
in data 18.06.2024, disponendone altresì l'estensione degli effetti, ai sensi
[...] dell'art. 61 CCII, ai creditori non aderenti ed , rappresentanti meno del 25% dei crediti CP_8 CP_4 appartenenti alla medesima categoria.
Si chiede la pubblicazione del presente ricorso nel registro delle Imprese.
Con vittoria di spese e competenze del doppio di giudizio.”
Per l' : CP_8
“Piaccia alla Ecc.ma CORTE DI APPELLO de L'AQUILA, contrariis reiectis, così provvedere: respingere il reclamo perche' infondato e in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza gravata con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio “.
Per l' : CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare il reclamo proposto dalla “ avverso la sentenza depositata dal Tribunale di CP_1 Chieti n. 95, pubblicata il 16.12.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima”.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 5 luglio 2024 la società ha chiesto, ai sensi degli artt. CP_1 48 e 61 C.C.I.I., l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con transazione fiscale, raggiunto con l' ed in data 18 giugno 2024, Controparte_5 Controparte_6 disponendone altresì l'estensione degli effetti, ai sensi dell'art. 61 C.C.I.I., ai creditori non aderenti ed , rappresentanti meno del 25% dei crediti appartenenti alla medesima categoria. CP_8 CP_4
A sostegno della propria domanda, ha rappresentato, tra l'altro, che: in data 11 ottobre 2023 ha presentato una “Proposta di transazione fiscale e contributiva nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti”, ai sensi dell'art. 63 C.C.I.I., inviandola a mezzo pec all' all' di all' ed Controparte_5 CP_9 Controparte_6 CP_9 CP_8 all' , corredata della documentazione richiesta e della relazione del professionista CP_4 indipendente;
nei mesi successivi si sono svolte le trattative con la sola e poi con l' Controparte_5 CP_5
, vista l'opposizione dell' dell' sia nella fase dinanzi al Controparte_6 CP_8 CP_4
Tribunale sia nella fase stragiudiziale;
al termine di un fitto confronto fra le parti si è pervenuti all'accordo con l' e
Controparte_5 con l' , di cui in data 2 luglio 2024 è stata richiesta la Controparte_6 pubblicazione nel Registro delle Imprese;
a fronte di un debito complessivo nei confronti dell' e AdER di €
Controparte_5 5.410.412,34, l'accordo prevede il pagamento di € 2.149.971,36, oltre interessi per € 257.617,85, per complessivi € 2.407.589,21, mediante n. 36 rate trimestrali costanti fino al 2 giugno 2033, con prima rata al 2 settembre 2024; l' , aderente all'accordo, rappresenta, da sola, oltre il 75% del credito
Controparte_5 complessivo, interamente maturato nei confronti di enti pubblici quali , e
Controparte_5 CP_8
; CP_4 invero, a fronte di un indebitamento complessivo, verso gli enti fiscali e previdenziali, di € 7.127.835,50, € 5.345.333,193 (oltre accessori) riguardano l' ed € Controparte_5
1.780.854,85 sono riferiti agli enti previdenziali ed assistenziali (nei confronti dei quali, analogamente a quanto previsto per l' , è stato proposto il pagamento del 40% Controparte_5 del debito mediante n. 36 rate trimestrali).
Tanto sommariamente premesso in ordine ai punti salienti della posizione della debitrice ricorrente, come detto sopra, la ha chiesto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione con CP_1 transazione su crediti tributari e contributivi raggiunto con i creditori fiscali, invocando l'estensione degli effetti, ai sensi dell'art. 61 C.C.I.I., ai creditori previdenziali e non aderenti ed . CP_8 CP_4
2.Nel costituirsi in data 22.08.2024 nel procedimento di omologa l' si rimetteva alla Giustizia, CP_8 laddove l' si opponeva all'omologa ed insisteva per il pagamento integrale dei propri crediti CP_4 nel termine di 120 giorni ex art. 57 CCII.
3.Il Tribunale, in esito, decideva come segue:
“rigetta la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione proposta dalla società CP_1
revoca le misure di protezione disposte nell'ambito di questo procedimento in data 25
[...] settembre 2024; condanna la ricorrente alla refusione, in favore dell' e dell' , delle spese CP_1 CP_8 CP_4 della presente procedura, che liquida in complessivi € 7.831,00 per compensi, in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate e CP_1
l .” Controparte_6
4.Il giudicante di prime cure ha argomentato quanto appresso.
“Tanto sommariamente premesso in ordine ai punti salienti della posizione della debitrice ricorrente, come detto sopra, la ha chiesto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione CP_1 raggiunto con i creditori fiscali, invocando l'estensione degli effetti, ai sensi dell'art. 61 C.C.I.I., ai creditori non aderenti ed . CP_8 CP_4 Come noto, l'art. 61 comma 1 C.C.I.I. stabilisce che “Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”. In buona sostanza, il debitore ricorrente può chiedere l'omologa di un accordo con estensione degli effetti ai creditori non aderenti, nel rispetto dei requisiti indicati nel successivo comma 2, a condizione che i creditori non aderenti appartengano alla “medesima categoria” dei creditori aderenti.
Ora, ai fini della decisione, diventa fondamentale svolgere alcune riflessioni in punto di diritto proprio sul concetto di “medesima categoria”, alla quale devono appartenere sia i creditori aderenti sia quelli non aderenti.
Nel contesto dell'art. 61 C.C.I.I., i crediti appartenenti alla stessa categoria si riferiscono a crediti che condividono caratteristiche simili dal punto di vista sia giuridico sia economico. Questa classificazione serve a garantire un trattamento equo e proporzionale tra i creditori che si trovano in situazioni analoghe.
Quanto agli elementi che inducono a descrivere l'omogeneità della categoria, va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale per cui, quando si parla di posizioni giuridiche, si devono intendere gli elementi che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza (o meno) di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo;
quando si parla di “interessi economici”, si deve fare riferimento alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare………Tanto premesso in ordine alle caratteristiche comuni che devono avere i crediti appartenenti alla medesima categoria, ritiene il Tribunale che, benché possano sembrare simili per il loro carattere “pubblicistico”, i crediti fiscali e i crediti previdenziali hanno natura giuridica, grado di privilegio e finalità diverse, con l'effetto che trattarli come appartenenti alla stessa categoria potrebbe violare il principio di parità di trattamento e determinare conseguenze inique soprattutto per i creditori previdenziali, che godono normalmente di una posizione più tutelata.
Come noto, i crediti fiscali derivano da obblighi tributari e la loro origine si lega a rapporti di imposizione fiscale;
possono essere soggetti a meccanismi di compensazione fiscale o a trattamenti agevolati in specifiche normative di ristrutturazione. Dal canto loro, i crediti previdenziali derivano da obblighi contributivi verso gli enti previdenziali ed assolvono alla finalità specifica di garantire la sicurezza sociale. La diversità tra i crediti si apprezza non soltanto dal punto di vista strutturale e dal punto di vista della finalità, ma anche dal punto di vista della diversità nel grado di privilegio, dato che i crediti fiscali e previdenziali possono essere entrambi crediti privilegiati, ma appartengono a gradi diversi di privilegio. I crediti previdenziali godono di un privilegio speciale e generale sul patrimonio del debitore (art. 2753 e 2754 c.c.) mentre i crediti fiscali hanno un privilegio generale inferiore (art. 2752 c.c.) rispetto a quello previdenziale.
La diversità tra i crediti risalta anche dal punto di vista della differente finalità sociale, dato che i crediti previdenziali, in quanto tesi a finanziare la gestione previdenziale e assistenziale, sono legati a diritti essenziali dei lavoratori e obblighi pensionistici, mentre i crediti fiscali, in quanto tesi a finanziare più semplicemente la spesa pubblica generale dello Stato, sono più frequentemente soggetti a negoziazioni e agevolazioni.
In definitiva, deve concludersi - come già detto sopra – che, nonostante l'apparente somiglianza dai crediti, in ragione della loro natura pubblicistica, essi sono profondamente distinti, al punto tale che non possono essere ricondotti alla medesima categoria, ai fini della disciplina di cui all'art. 61
C.C.I.I. Sulla base di quanto osservato sopra non è possibile accogliere la domanda di omologa dell'accordo con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti, proprio per l'assenza della medesima categoria di appartenenza dei crediti.
Ai fini delle valutazioni svolte sopra, non ha alcun rilievo ogni considerazione in merito alla eventuale tardività dell'opposizione svolta dall' e dall' , dal momento che lo strumento CP_4 CP_8 dell'opposizione, come specificato dal comma 3 del medesimo art. 61 C.C.I.I., è riservato ai
“creditori della medesima categoria non aderenti”. Nel caso in esame, la valutazione dell'appartenenza dei crediti alla medesima categoria compete al
Tribunale, a prescindere da ogni tipo di opposizione che - come detto - costituisce lo strumento dei creditori appartenenti alla medesima categoria per contestare il merito dell'accordo.
Deriva da quanto sopra il rigetto della domanda di omologa dell'accordo, con conseguente revoca delle misure di protezione disposte nell'ambito di questo procedimento all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2024.”
5.Il decreto di rigetto dell'omologa del piano è stato oggetto di reclamo da parte della ricorrente
, che lo ha censurato per due ragioni che si vanno ad esaminare e ha chiesto che si proceda CP_1 all'omologa della proposta e del piano.
6. Dei creditori citati si sono costituiti in giudizio e che hanno contrastato gli assunti CP_8 CP_4 della reclamante, chiedendo il rigetto del reclamo.
7.All'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025 la causa è stata riservata a decisione e a tanto si provvede col premettere che il reclamo è fondato e merita accoglimento.
PRIMO MOTIVO DI RECLAMO: Tardività dell'opposizione per violazione degli artt. 61 e 48, co.
4, CCII.
1.Parte reclamante torna ad eccepire la tardività dell'opposizione alla omologa formulata dall' e dall' , in quanto costituitesi con memoria del 21-22 agosto 2024 laddove la CP_4 CP_8 richiesta di omologa era stata loro notificata, unitamente a tutti i documenti, in data 11.7.24 e contestualmente era stata effettuata la pubblicazione nel registro delle imprese.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 61, III co. e dell'art. 48, IV co. CCII, l'opposizione alla richiesta di omologa deve essere proposta nel termine di trenta giorni decorrenti, secondo l'art. 61 cit. dalla notifica della richiesta di omologa, ovvero, ex art. 48, dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
2.Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione irrilevante “dal momento che lo strumento dell'opposizione come specificato dal comma 3 del medesimo articolo 61 CCII è riservato ai creditori della medesima categoria non aderenti. Nel caso in esame la valutazione dell'appartenenza dei crediti alla medesima categoria compete al Tribunale a prescindere di ogni tipo di opposizione che – come detto- costituisce lo strumento dei creditori appartenenti alla medesima categoria per contestare il merito dell'accordo”.
3.Questo Collegio, premesso che alla vicenda in esame si applicano le norme di cui agli artt. da 57 a
63 del CCII nel testo vigente al momento (11 ottobre 2023) della presentazione della proposta di transazione fiscale e contributiva nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, reputa la censura assorbita dall'accoglimento della successiva, pur rilevando che, in disparte il riferimento alla non applicabilità del termine di cui all'art. 61/3 alle opposizioni da parte di creditori non appartenenti alla medesima categoria ( per il Tribunale e fanno categoria a sé rispetto CP_8 CP_4 all' ), restava che il termine di cui all'art. 48/4 valeva per qualsiasi creditore Controparte_5 che intendesse opporsi alla omologazione degli accordi di ristrutturazione, quindi andava ritenuto applicabile.
SECONDO MOTIVO DI RECLAMO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 61 CCII. Incostituzionalità per viola zione dell'art. 3 Cost.
1.Viene contestata la motivazione (sulla quale si basa la decisione di rigettare la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione) per la quale non sarebbe possibile accogliere la domanda di omologa dell'accordo con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti per l'assenza della medesima categoria di appartenenza dei crediti. Parte reclamante assume, al contrario, l'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici perseguiti dalla circostanza per cui lo stesso art. 63 CCII disciplina contestualmente ed in modo indifferenziato la transazione sui "tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, obbligatorie e dei relativi accessori".
Evidenzia, incontestatamente, che nella fattispecie i creditori non aderenti e CP_8 CP_4 rappresentavano circa il 25% del debito totale e che il restante 75% faceva capo alla sola
[...]
, aderente, sicchè essi non potevano impedire in alcun caso l'omologa dell'accordo di CP_5 ristrutturazione con transazione fiscale, come non avrebbero potuto fare nemmeno se la loro adesione fosse stata essenziale ai fini del raggiungimento della percentuale complessiva del 60% richiesta dall'art 57, in tal caso dovendo risultare che la proposta fosse meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
2.Orbene, è indiscusso che i crediti dell , aderente, rappresentavano oltre il Controparte_5
75% dei crediti coinvolti nella proposta, in quanto la quasi totalità dei debiti della CP_1 aveva natura fiscale e contributiva: in sostanza l'accordo di ristrutturazione coincideva con la transazione fiscale e contributiva, non figurando altri creditori che dovessero attendere l'esito di detta transazione, sì da poterne essere pregiudicati: risulta dalla proposta che vi erano solo crediti di fornitori e dipendenti regolarmente adempiuti nell'esercizio dell'attività aziendale e crediti dei professionisti per le competenze relative alla procedura. La proposta prevedeva il soddisfacimento nella misura del 40% dei crediti dell' CP_5
, dell' e dell' e risulta incontestato un soddisfacimento in misura non inferiore
[...] CP_8 CP_4 rispetto all'ipotetica liquidazione giudiziale ex art. 61, co.2, lett. d, CCII. L' come detto aderente all'accordo, rappresentava da sola, come
Controparte_5 pacificamente esposto dalla reclamante, “ oltre il 75% del credito complessivo, interamente maturato nei confronti di enti pubblici quali , e , appartenenti tutti alla
Controparte_5 CP_8 CP_4 medesima categoria;
ed invero, a fronte di un indebitamento complessivo di verso CP_1 gli enti fiscali e previdenziali, di € 7.127.835,50, € 5.345.333,193, oltre accessori, riguardavano l' ed € 1.780.854,85 erano riferiti agli enti previdenziali ed assistenziali, nei
Controparte_5 confronti dei quali, analogamente a quanto previsto per l' , era stato proposto il
Controparte_5 pagamento del 40% del debito mediante 36 rate trimestrali.” 3.Ad avviso di questa Corte il Tribunale non ha tenuto conto della specifica norma di cui all'art. 63
CCII, nel testo applicabile ratione temporis e che, in ogni caso, in tutte le sue versioni, unisce in unica categoria i tributi e i contributi. L'art. 63 è stato oggetto dell'intervento del d.lgs. 83/2022 che ha introdotto il comma 2-bis recante un'interessante novità: il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Si parla anche di “cram down”, espressione che si riferisce al fatto che i creditori si vedano costretti ad “inghiottire” la decisione del giudice, nonostante siano in disaccordo. La nuova disposizione fa espresso riferimento agli accordi ordinari e agevolati, mentre non menziona quelli ad efficacia estesa, pertanto, è discusso se sia estensibile (o meno) ad essi. L'art. 63 c. 2-bis CCI ammetteva in origine l'omologazione senza adesione alle seguenti condizioni: l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 (accordo ordinario), e 60, comma 1 (accordo agevolato), e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
L'applicazione del succitato comma 2-bis dell'articolo 63 CCI è stata sospesa dal cosiddetto
“decreto salva infrazioni” (art. 1-bis d.l. 69/2023, introdotto con la legge di conversione 11 agosto 2023, n. 203), sino all'entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'art. 63
CCI, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi della direttiva insolvency (2019/1023).
Il DL 69/2023 (art. 1- bis), nel modificare il suddetto art. 63 comma 2 bis, ammetteva, ed è questa la disciplina applicabile nella vicenda in esame (le disposizioni di cui all'art. 1-bis d. l. 69/2023 si applicavano alle proposte di transazione fiscale depositate ex art. 63 commi 1e 2 CCI in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto), l'omologazione forzosa del Tribunale alle seguenti condizioni, tutte ricorrenti in concreto: gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per l'accordo ordinario (art. 57 c.1 CCI) e agevolato (art. 60 c. 1 CCI), ma in concreto essa non era nemmeno determinante;
il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti: in realtà esso assommava al 75%; la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, era conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza non è stata negata da parte del Tribunale in sede di omologa;
il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi: in concreto la soddisfazione era stata proposta nella misura del 40%. Questo il testo integrale della norma.
«Art.
1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023).
1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.
Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4
e 5 del presente articolo.
2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quartodell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a),
b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e' inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».
Quanto sopra avrebbe dovuto trovare applicazione anche se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione fosse inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti (art. 1-bis comma 3 d. l. 69/2023) se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
L'articolo 1-bis del Dl 13 giugno 2023, n. 69, introdotto con la legge di conversione 11 agosto
2023, n. 203, aveva, quindi, introdotto, con fine antiabusivo, precise limitazioni alla omologazione forzosa della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti col prevedere soglie del 30 o del 40 per cento , pacificamente rispettate da . CP_1 Ai sensi dell'articolo 61 del Codice della crisi, gli effetti dell'accordo di ristrutturazione proposto a una categoria omogenea di creditori erano stati estesi anche ai creditori non aderenti che appartenessero alla medesima categoria nella ricorrenza di alcuni presupposti, fra i quali l'adesione di creditori titolari di almeno il 75% dei crediti dell'intera categoria, come in concreto avvenuto in quanto, si ribadisce, in base alle relazioni ex art. 57 co.4 CCII ed ex art. 63 co.1 CCII redatte dal professionista incaricato, i debiti inclusi nella proposta di transazione fiscale e contributiva, comprensivi di sorte capitale, interessi, sanzioni ed aggi, ammontavano a complessivi €
7.127.835,50, laddove i debiti nei confronti dei fornitori correnti – esclusi dall'accordo – ammontavano, alla data della proposta, a soli € 32.577,00; ai sensi dell'art. 57, co. 3 CCII, i creditori rimasti estranei all' accordo sarebbero stati soddisfatti nel termine di 120 giorni dall'omologa dell'accordo ove si tratti di debiti scaduti e di 120 giorni dalla scadenza per i debiti non scaduti, per cui era evidente che i debiti inclusi nell'accordo raggiunto superavano abbondantemente il 60% richiesto dall'art. 63 CCII, in quanto rappresentavano oltre il 75%.
Discettare, quindi di appartenenza a categorie diverse è decisione che non può essere condivisa in quanto, in concreto, si trattava di omologare accordi basati unicamente su transazione su crediti tributari e contributivi, decisione da assumere in quanto la proposta andava valutata in base ai criteri di cui all'art. 63 CCII, tutti ricorrenti e dei quali in prime cure non si è tenuto conto. Occorre, quindi, che, in riforma della gravata sentenza, il tribunale omologhi l'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale raggiunto da con l' CP_1 [...]
in data 18.06.2024, disponendone l'estensione degli effetti, ai Controparte_7 sensi dell'art. 63 comma 2-bis CCII, ai creditori non aderenti ed , rappresentanti meno CP_8 CP_4 del 25% dei crediti, appartenenti essi o meno alla medesima categoria dell'Agenzia delle Entrate, perché tanto era imposto da espressa previsione normativa. Stante l'accoglimento del reclamo, le resistenti costituite, ed , dovranno, in solido, CP_8 CP_4 rifondere alla reclamante le spese di lite (valore indeterminabile-alto) di entrambi i gradi, quelle del primo grado nella misura euro € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
quelle del presente reclamo nella misura di euro 174,00 per esborsi ed euro 7160,00per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
PQM
Accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, visto l'art. 51/11 CCII, omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su crediti fiscali e contributivi proposto dalla raggiunto con l' in data CP_1 Controparte_7
18.06.2024, disponendone l'estensione degli effetti, ai sensi dell'art. 63 CCII, ai creditori non aderenti ed;
CP_8 CP_4 dispone che la presente sentenza sia notificata a cura della cancelleria e in via telematica alle parti, comunicata al Tribunale di Chieti e pubblicata e iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'art. 45 CCII;
regola le spese di lite come in parte motiva;
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio