Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 28 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5256/2022 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Musarra, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Cappuccinelli n. 20, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 novembre 2022 la ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con la qualifica di assistente Parte_2 amministrativa, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di inabilità temporanea, ulteriore rispetto a quella riconosciuta dall' , e CP_1 menomazione permanente ragguagliata al grado del 15% conseguente all'infortunio subìto in data 03.02.2020. Nello specifico, esponeva che:
- in data 3 febbraio 2020, durante l'orario di lavoro, mentre -per motivi di servizio- si recava dalla propria stanza a quella ove sono custodite le cartelle cliniche, inciampava con la parte rialzata del telaio della porta provocando per la presenza di un gradino rovinando in una caduta nel vuoto a causa della quale riportava importanti lesioni personali;
1
[...]
le veniva diagnosticato un “trauma contusivo coxofemorale e Controparte_2 bacino” con prognosi di 10 giorni S.C.;
- a seguito di denuncia, veniva aperto l'infortunio contenente la seguente CP_1 dichiarazione dell'interessata “Mentre scendevo il gradino della porta dell'ufficio inciampavo nel rialzo metallico del telaio…” e, successivamente, la dott.ssa , con diagnosi Persona_1
“trauma distrattivo anca sinistra” prolungava l'inabilità dal 07.02.2020 al 10.02.2020;
- anche il dott. con la stessa diagnosi, prolungava Persona_2
l'inabilità fino al 20.02.2020, poi fino al 03.03.2020 ed ancora fino al 17.03.2020;
- in data 17.03.2020, le veniva comunicato telefonicamente da un dipendente dell' l'impossibilità di effettuare una visita medica specialistica presso l'Istituto CP_1
a causa delle limitazioni correlato all'emergenza sanitaria per il COVID-19 e, per tali ragioni, veniva invitata a presentarsi in data 27.03.2020;
- in tale data, la dott.ssa dell' , senza visitarla e senza Persona_3 CP_1 averla, peraltro, mai visitata in precedenza e prima ancora della sottoposizione della dipendente agli accertamenti specialistici prescritti in precedenza dallo stesso Istituto, attestava con “Certificato medico di infortunio … del 17.3.2020” che l'infermità della ricorrente era cessata e che l'infortunata poteva riprendere lavoro da giorno 23 marzo 2020, interrompendo la malattia con data retroattiva del 23.03.2020;
- al “certificato… del 17/03/2020” datato 27.03.2020 seguiva e-mail da parte della ricorrente a mezzo della quale precisava i motivi della sua presenza presso l' il CP_1 giorno 27 marzo 2020 e puntualizzava all'Istituto di dover ancora effettuare tutti gli accertamenti prescritti dagli stessi medici , ossia: “Invito per proseguimento CP_1 cure” del 20.2.2020, indagine RM e visita neurologica;
a tale e-mail seguiva risposta della dott.ssa che la ammoniva per non essersi attivata prima;
Per_3
- con provvedimento del 22.03.2020, l' riconosceva l'infortunio e CP_1 definiva la relativa pratica assegnandole la somma di € 899,00 quale indennizzo per il periodo dal 07.2.2020 al 22.3.2020 e, successivamente, con provvedimento del 16.11.2021 l'Istituto comunicava che: “Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità fisica. Esistono ulteriori giorni per i quali non spetta alcuna indennità in quanto l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio”. Avverso tale provvedimento, la ricorrente in data 09.12.2021 presentava formale opposizione, nonché sollecito a mezzo pec in data 02.05.2022, senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, adito l'intestato Tribunale, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare, previo annullamento e/o modifica e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono il “Periodo indennizzato” di inabilità temporanea assoluta dal 07.2.2020 al 22.3.2020, che la ricorrente ha subito un periodo di invalidità temporanea assoluta fino al fino al 18.5.2020 o altro periodo che verrà accettato, e comunque fino al 29.3.2020, con conseguente CP_ condanna dell' a tutte le correlate prestazioni di legge in favore della ricorrente;
accertare e dichiarare, previo annullamento e/o modifica e/o disapplicazione degli atti impugnati nella parte in cui escludono il danno permanente, che a causa e in conseguenza dell'infortunio la dipendente ha
2 CP_ subito un danno invalidante permanente nella misura del 15%, con conseguente condanna dell' a tutte le correlate prestazioni di legge in favore della ricorrente”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' rilevando, in via preliminare, la nullità del CP_1 ricorso per omessa indicazione dei fatti sui quali si fonda la domanda. Nel merito, resisteva al ricorso con varie argomentazioni eccependo, in particolare, che gli accertamenti medico - legali esperiti nel corso del procedimento amministrativo avrebbero escluso il diritto della ricorrente alle prestazioni nella misura richiesta e rappresentando che, dalla relazione del dr. l'assicurata in epoca Per_4 antecedente all'infortunio, sarebbe già risultata affetta da patologia di natura degenerativa di largo riscontro nella popolazione di età media e localizzata a carico del rachide lombare. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico legale ed acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza dei requisiti ex art. 414 c.p.c. Com'è noto, il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1,
2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo
3 invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord. 1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930, Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve, dunque, essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto il riconoscimento di inabilità temporanea ulteriore rispetto a quella riconosciuta dall' e di menomazione permanente abbia CP_1 sufficientemente descritto l'attività lavorativa svolta, la dinamica dell'infortunio ed il danno -asseritamente- patito.
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Come anticipato, l'odierna ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di inabilità temporanea ulteriore rispetto a quella riconosciuta dall' e menomazione permanente ragguagliata al grado del 15% conseguente CP_1 all'infortunio sul lavoro subìto in data 03.02.2020. A tal fine, giova rammentare, in materia di infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Si osserva che l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. L'occasione di lavoro comprende, pertanto, tutte le situazioni nelle quali la mansione lavorativa propria dell'infortunio, come pure le concrete modalità della organizzazione e le attività sussidiarie o ausiliarie, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate) siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza ed imperizia al possibile verificarsi di eventi dannosi riconducibili sempre nella logica del rischio professionale. In altri termini, ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro stesso ne abbia determinato il rischio. A tal uopo, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, delle Legge 17.5.1999, n. 144) per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro, nonché alle malattie professionali denunciate,
4 spetta il risarcimento del danno biologico in lugo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, primo comma, T.U. 1124/65. Più in particolare, spetta l'indennizzo in capitale in caso di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, mentre la rendita, nella misura indicata nell'apposita “Tabella indennizzo danno biologico”, in caso di menomazioni di grado superiore del 16%. Le menomazioni, poi, di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita “Tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Nella fattispecie in esame, come esposto in punto di fatto, la ricorrente in data 3 febbraio 2020, durante l'orario di lavoro, rovinava in terra procurandosi lesioni e - di conseguenza- apriva un procedimento di infortunio presso la sede di CP_1 appartenenza, evento non contestato. Ebbene, in questa sede la lamenta di aver subito una menomazione Parte_1 permanente ragguagliata al grado del 15%. A tal uopo, la consulenza tecnica medico-legale del dott. , Persona_5 disposta nel corso del giudizio ha accertato che: “[…] l'evento traumatico riconosce i principi dell'infortunio, e che a seguito dello stesso, sono esitati dei danni anatomici e funzionali alla colonna lombare dell'infortunata; che i postumi permanenti esitati sono da condursi a concausa dell'infortunio avvenuto in data 3/2/2020 e che riconoscono quale percentuale del DB quella del 7% (sette percento); non si è in grado dalla documentazione consultabile di risalire e quindi eventualmente riformulare il DB ad altri infortuni o prestazioni sanitarie asseribili all' ; i giorni di inabilità da CP_1 considerare sono non meno di giorni 90 (novanta) in quanto a quelli già riconosciuti dall' , 47 (quarantasette) bisogna considerare quelli utili per il ricovero, per CP_1
l'intervento di artrodesi e quelli riabilitativi (post-intervento chirurgico); non si rilevano dalla documentazione consultabile precedenti danni concorrenti e/o coesistenti”. Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. In particolare, anche attraverso i chiarimenti depositati dal consulente in data 21.11.2024, è stato specificato come “[…] verosimilmente per dinamica dell'accadimento la sig.ra sia caduta dopo aver inciampato. Accertato questo e considerata la preesistenza di patologie del rachide si conferma la sussistenza della concausa e la concretezza dell'infortunio confermando le conclusioni”. Deve, dunque, dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro in misura del 7%, con
5 condanna dell' al pagamento della relativa prestazione e dei ratei maturati, oltre CP_1 agli interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e, per i ratei successivi, dalla maturazione di ciascuno di essi fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo, così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo conseguente ai postumi derivanti da infortunio sul lavoro nella misura del 7% dalla data dell'infortunio (03.02.2020) e, per l'effetto, condanna l' , in CP_1 persona del l.r.p.t., al pagamento della relativa prestazione e dei ratei maturati, oltre agli interessi legali dal 120° successivo alla domanda e, per i ratei successivi, dalla maturazione di ciascuno di essi fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 29 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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