Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2025
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. M.Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da
1) Parte 1 nato a [...] il giorno 20 dicembre 1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2 nata a [...] il giorno 10 marzo 1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palo del Colle il giorno 08 agosto 2003
(anno 2003 atto n. 67 parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 07 novembre 2004, cittadino italiano, Persona 1 Parte 3 nato a [...] il giorno 31 luglio 2008, cittadina cod. fisc. C.F. 3
italiana, cod. fisc. C.F. 4 ;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano in via Adolfo Omodeo n.1 e dalla quale il marito si è già allontanato, resta assegnato alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli sino alla vendita della casa.
3) La figlia minore Pt_3 è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) Considerata la necessità di tener conto dei desideri della figlia, in ragione della sua età, adolescente (di circa 17 anni), il padre potrà trascorrere i giorni feriali con la figlia ogni qual volta lo desideri, concordando direttamente con la figlia le modalità e i tempi, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie pasquali ed estive 2025 e 2026, i genitori si atterranno ai desideri della figlia.
4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
5) Tenuto conto che il marito cederà la propria quota parte del ricavato della vendita avente ad oggetto la casa coniugale alla moglie, il signor entro il giorno 15 di ogni mese, Parte 1
€500,00 (euro cinquecento, zerozero), a titolo di concorso corrisponderà alla signora Parte 2 con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora Parte 2 la quale gli rilascerà una quietanza.
,
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. 6) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno sulla madre, la quale potrà fare affidamento sull'intero ricavato della vendita della casa coniugale prevista entro 2025.
6.1) In caso di disaccordo sull'obbligatorietà della spesa straordinaria da erogarsi nell'interesse della prole, ossia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Le Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti", sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia spettano alla madre.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi concordano quanto segue:
A) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte integralmente dalla signora Parte 2 , la quale rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del marito, a condizione che, in conformità agli accordi, il Signor Parte_1 le attribuisca l'intero ricavato derivante dalla vendita dell'immobile al momento della sua alienazione.
B) I conti correnti cointestati rimarranno in essere fino a quando la moglie ne avrà necessità e le giacenze saranno di spettanza esclusiva della moglie.
C) Ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto ad eventuali giacenze del conto corrente dell'altro coniuge non cointestato e accesi in costanza di matrimonio, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni,
D) Tenuto conto che le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale saranno integralmente corrisposte dalla moglie, il signor si obbliga a trasferire alla medesima, Parte 1
contestualmente alla vendita dell'immobile, la propria quota di spettanza sul ricavato della vendita della casa coniugale.
E) La moglie si impegna ad estinguere il mutuo gravante sulla casa coniugale contestualmente alla vendita della stessa, nonché a destinare il ricavato derivante dalla vendita della casa coniugale all'acquisto di una nuova abitazione, compatibilmente con le proprie condizioni reddituali.
F) Il signor Parte 1 si obbliga a contribuire al rimborso del finanziamento in essere stipulato dalla moglie con Findomestic, la cui rata mensile è pari a euro 535, corrispondendo la somma di euro 250 al mese nel caso in cui uno solo dei figli divenga economicamente indipendente, ovvero euro 500 al mese qualora entrambi i figli raggiungano l'autonomia economica, e ciò fino all'integrale estinzione del predetto finanziamento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Palo del Colle il giorno 08 agosto 2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palo del Colle perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano