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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 89 / 2024 R.G.;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARIO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SALVINI, 10 20122
MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. CASTELLOTTI CARLO ed elettivamente domiciliata presso in VIA VENEZIA
N. 6 15121 ; CP_1
- parte appellata e appellante incidentale
Oggetto: . CP_2
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “CHIEDE
a codesta Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione,
l'accoglimento del presente appello, e per l'effetto, di riformare parzialmente la sentenza n.
1068/2023, R.G. n. 2997/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliendo le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio”.
Per parte appellata e appellante incidentale: “In via principale, nel merito, rigettare il gravame proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- in via incidentale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1068/2023, pubblicata il 4 dicembre 2023, del Tribunale di Alessandria, nella causa civile R.G. n. 2997/2021, Dott.ssa
Margherita Pastorino, notificata in data 14 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis,
NEL MERITO respingere le domande tutte di cui al ricorso monitorio in quanto infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 968/2021 del
20/08/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria in favore di Parte_1
Con riserva di ogni diritto e difesa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”
e conseguentemente accogliere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata incidentale dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compenso professionale relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insta per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che il netto del budget relativo alle prestazioni da erogarsi da parte di “
[...]
e di “ ” nell'anno 2016, sottratti gli Controparte_3 Controparte_4 importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, ammonta a € 6.201.343,00;
2 2) Vero che la fattura n. WBK1700000011 del 26/04/2017 e la fattura n. WCK1700000012 del 26/04/2017 sono inerenti a prestazioni fatturate extrabudget effettuate in favore di utenti residenti nell'ambito della Regione Piemonte.
Si indica, quale testimone, il Dott. , Direttore pro-tempore Servizio Economico Testimone_1
Finanziario A.S.L. AL”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – Con convenzione ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 approvata con delibera n. 662 del
6.10.2016, la ASL AL e la società privata LL CA DIAGNOSTIC s.r.l., titolare delle strutture “Studio Radiologico Cento Cannoni” e “ ”, Controparte_4 concludevano un accordo per l'erogazione di servizi specialistici ambulatoriali in tutto o in parte a carico dell' , alle tariffe ivi indicate, a valere budget sanitario Controparte_1 dell' per l'anno 2016. CP_1
Con successiva convenzione ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 approvata con delibera n.
803 del 5.12.2017, la ASL AL e la stessa società concludevano un analogo accordo per l'erogazione di servizi specialistici ambulatoriali presso le medesime strutture, con costi in tutto o in parte a carico dell' e alle tariffe ivi indicate, a valere sul budget Controparte_1 sanitario dell' per l'anno 2017. CP_1
1.2 - Con contratto di factoring concluso in data 27.06.2016, Parte_1
acquistava i crediti che la cedente LL CA DIAGNOSTIC avrebbe maturato, nei due anni successivi, tra l'altro verso l'ASL AL.
1.3 – Con ricorso per ingiunzione depositato il 22.07.2021, , cessionaria Parte_1
come sopra per factoring dei crediti portati dalle seguenti fatt.re
-n. WBK170000011 del 26.04.2017 (€ 30,90 in linea di residuo capitale, più € 8.652,19 di interessi commerciali);
- n. WCK170000012 del 26.04.2017 (€ 68.320,29 in linea di residuo capitale, più € 49.903,96 di interessi commerciali);
- e n.WBK170000024 del 31.12.2017 (€ 30.093,88 in linea di residuo capitale, più € 9.543,64 per interessi commerciali), nonché per gli interessi da ritardato pagamento portati dalle seguenti fatt.re:
3 - n. WB170000027 del 31.11.2017 (€ 14,93)
- e n. WCK170000028 del 31.01.2018 (€ 3.097,36), tutte emesse dalla cedente LL CA nei confronti dell'ASL AL per prestazioni di servizi specialistici ambulatoriali e creditrice per i relativi interessi di mora, chiedeva al Tribunale di Alessandria ingiungersi all il pagamento di Controparte_1 complessivi € 98.498,89, oltre interessi come da domanda e spese.
Il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso monitorio col decreto ingiuntivo n. 968/2021 del 20.08.2021.
1.4 - L'ASL AL proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo rilevando che:
- l'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 stabilisce la fissazione da parte delle Regioni di tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie erogate dalle ASL tramite strutture private accreditate. Il residuo importo capitale azionato delle fatt.re nn. WBK170000011 e
WCK170000012 del 26.4.2017, a valere sul budget sanitario dell'anno 2016, non era dovuto in quanto eccedeva il valore della produzione riconosciuto dalla Regione
Piemonte per l'anno 2016;
- l'importo capitale delle fatt. nn. WB170000027 e WCK170000028 era stato interamente pagato;
- l'importo capitale della fatt. WBK170000024 era in corso di pagamento;
- in tutti e tre i casi (fatt.re nn. WB170000027, WCK170000028 e WBK170000024) le cifre superavano i tetti di spesa ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 e le eccedenze erano state pagate o erano in corso di pagamento solo a seguito dell'intervenuta autorizzazione da parte della Regione Piemonte;
- quanto agli interessi di mora, , onerata della relativa prova, non aveva Parte_1
dimostrato la loro debenza.
1.5 – si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, in subordine, la condanna dell'ASL AL a pagare la somma di € 98.445,07 per sorte capitale, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
In particolare, l'opposta:
- eccepiva che l'Azienda sanitaria debitrice non aveva fornito la prova del superamento del limite di spesa indicato, non risultando che gli importi azionati fossero extra budget,
e precisava che gli importi azionati erano stati fatturati previa autorizzazione della
4 Regione, essendo entrambe le fatture a conguaglio state emesse nell'aprile 2017 all'esito della verifica da parte della Regione delle prestazioni rese da LL
CA presso le strutture convenzionate “Studio radiologia Newima” e
[...]
: solo infatti una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Ente, la Controparte_3 cedente procedeva con l'emissione della fattura, come previsto dalla convenzione per l'acquisto di servizi ambulatoriali;
- rilevava che, alla luce di quanto stabilito nella convenzione tra l'ASL AL e LL
CA all'art 6 co. 4, l prima di proporre opposizione avrebbe dovuto CP_1
sollevare contestazioni nei confronti della struttura convenzionata, ma non lo aveva fatto, né per l'an, né per il quantum degli importi fatturati;
- quanto agli interessi di mora, insisteva nella debenza degli stessi ed evidenziava come l'ASL AL non avesse contestato la data indicata nel prospetto allegato al ricorso monitorio relativo al pagamento (anche parziale) delle fatture azionate, dovendosi pertanto tale dato considerarsi pacifico.
1.6 - Nelle more del giudizio, l'ASL AL provvedeva al pagamento del residuo capitale della fatt. n. WBK170000024 per € 30.093,88, come riconosciuto nella prima memoria ex art 183
c.p.c. dalla stessa . Parte_1
1.7 - Con sent. n. 1068/2023, pubblicata il 4.12.2023, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della minor somma capitale di € 68.351,19, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/2002 su tale somma dal 4.1.2018 al saldo, ed al pagamento di € 903,64 a titolo di interessi di mora, in relazione alla fatt. n.
WBK170000024; in ragione della soccombenza reciproca, compensava integralmente le spese di lite.
Questi, in particolare, gli argomenti spesi dal Tribunale:
a) con riguardo agli importi capitali residui di cui alle fatt.re n. WBK170000011 per €
30,90 e n. WCK170000012 per € 68.320,29: in relazione a tali fatture, l'ASL AL aveva eccepito l'inesigibilità dell'importo in linea capitale causa il superamento del budget di spesa stabilito per il 2016 dalla Regione Piemonte, sul presupposto che le non Controparte_5
fossero tenute al pagamento di prestazioni che superavano i limiti di spesa individuati a livello regionale. L'avvenuto superamento del tetto di spesa era da considerarsi un fatto impeditivo della pretesa del creditore e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697, 2° co., c.c. l'onere della prova era a carico del debitore.
5 L'ASL AL, con riguardo alle predette due fatture, aveva indicato, per la prima volta, nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. l'ammontare del tetto massimo di spesa, pari ad
€ 6.201.343, ed aveva prodotto documentazione al fine di dare prova dello stesso importo e del superamento dedotto: secondo l'Azienda opponente, la prova del superamento del budget 2016 era dimostrata dal fatto che la D.G.R. Piemonte del 27.7.2016 n. 13-3731 prevedeva all'all. A che il budget regionale lordo per l'ASL AL riferito all'acquisto di prestazioni ambulatoriali dallo e Controparte_3 Controparte_4
nell'anno 2016 fosse pari, rispettivamente, ad € 5.190.869 e ad € 1.556.592, per
[...] un totale di € 6.747,461, importo lordo comprensivo di ticket e quota aggiuntiva. L'ASL AL precisava che il budget di riferimento doveva essere calcolato al netto sottraendo gli importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, e che da tale calcolo si ricavava la somma totale complessiva netta di € 6.201.343 come tetto di spesa netto previsto per la produzione regionale relativa a prestazioni ambulatoriali per il 2016, con la conseguenza che le somme capitali residue delle due fatture azionate relative al 2016 non erano state pagate in quanto eccedenti il budget.
Tuttavia, tale difesa dell' opponente, per cui il limite indicato nella D.G.R. sarebbe CP_1
stato un importo lordo comprensivo di ticket e quote aggiuntive, non emergeva dalla documentazione prodotta, ed in particolare dallo stesso all. A della stessa D.G.R. del
27.7.2016, nel quale venivano indicate nel budget 2016 le somme di cui sopra per lo
[...]
e lo ”, senza alcuna indicazione che trattavasi di importo al CP_3 CP_4
lordo di ticket e quote aggiuntive, dato, questo, che non emergeva neppure dalla delibera stessa;
neanche nella convenzione conclusa con LL CA DIAGNOSTIC veniva specificato se il limite finanziario di cui alla D.G.R. era al netto o al lordo.
Dai mandati di pagamento prodotti dall'ASL risultava il pagamento da parte dell'ASL di varie fatture esclusi sia ticket sia quote aggiuntive per un importo in effetti pari ad € 6.201.342,60, comunque inferiore al budget regionale indicato nell'all. A, pari ad € 6.747.461,00. Negli stessi mandati di pagamento oltretutto l'importo che risultava poi pagato (detratti quindi ticket e quote aggiuntive) veniva indicato sia come “lordo” che come “netto” e dagli stessi mandati non emergevano ulteriori elementi a chiarimento.
Andava poi osservato che la somma totale delle quote aggiuntive e ticket per il 2016, detratte dall'ASL nei mandati di pagamento prodotti, ammontava ad € 746.932,80, con la conseguenza che sommando tale importo a quello di € 6.201.343, veniva un ammontare complessivo di € 6.948.275,8, pure superiore al budget 2016 regionale in oggetto, previsto nell'allegato A della delibera in questione, di € 6.747.461,00.
6 Non era, quindi, stato pienamente dimostrato il superamento del limite di spesa.
In secondo luogo, l'eccezione di superamento del budget 2016 era stata precisata, con l'indicazione dell'ammontare del limite di spesa e di quanto già versato dall'ASL AL, per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ed essa, perciò, risultava tardiva, non potendosi considerare quali replica, conseguente a domande o eccezioni nuove o modificate che controparte non aveva formulato nella sua prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; neppure le prove orali capitolate dall'ASL AL potevano ritenersi ammissibili, risultando generiche, valutative e da provare documentalmente.
Gli importi capitali residui di € 68.320,29 ed € 30,90 di cui alle fatt.re nn. WBK170000011 e
WCK170000012, in mancanza della prova da parte dell'ASL AL di superamento del budget
2016 stabilito dalla Regione Piemonte, erano dovuti, non essendo oltretutto contestato tra le parti né il rapporto contrattuale relativo né l'effettiva erogazione delle prestazioni, né la cessione intervenuta;
b) con riguardo all'importo in linea capitale di cui alla fatt. del C.F._1
31.12.2017, pari ad € 30.093,88: era intervenuto nel corso del giudizio il pagamento dell'ASL
AL, sicchè, per tale voce di credito, il decreto ingiuntivo andava revocato;
c) con riguardo agli interessi di mora al tasso commerciale: posta la loro applicazione anche ai contratti di fornitura con la P.A., aveva indicato nella tabella Parte_1
allegata al ricorso per ingiunzione i dati in forza dei quali chiedeva il pagamento degli interessi moratori, ma quei dati erano stati contestati dall'ASL debitrice, sicchè l'onere della prova della scadenza delle fatture, ai fini del calcolo degli interessi, restava a carico della banca opposta.
La data di scadenza delle fatture azionate, corrispondente a quella riportata nella tabella, non era sufficiente ad assolvere l'onere della prova, considerato che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, andava inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e non poteva costituire prova in favore della stessa parte che aveva formato il documento.
La convenzione del 2016 tra l'ASL AL e LL CA prevedeva che i pagamenti, anche a titolo di acconto, dovessero comunque avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mentre la successiva convenzione del 2017 stabiliva che il pagamento avvenisse a 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In relazione a tali dati contrattuali, non aveva indicato (né tantomeno Parte_1
fornito la relativa prova) della data di ricezione delle varie fatture azionate: (i) quanto alle fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012, in mancanza dell'individuazione di una
7 precedente data di ricevimento, bisognava ritenere che esse fossero state certamente ricevute dall'ASL al momento della data dei mandati di pagamento prodotti da quest'ultima, entrambi datati 5.12.2017, sicchè non si potevano riconoscere interessi moratori per il periodo precedente ed andavano riconosciuti gli interessi commerciali su detta somma a partire dal 4.1.2018 (30 giorni dal 5.12.2017, come previsto dal contratto) al saldo;
(ii) la fatt.
n. WBK170000024, non essendo stata indicata né provata precedente data di ricezione, si poteva ritenere ricevuta al momento della notifica del decreto ingiuntivo, e dunque alla data del 1.09.2021, con la conseguenza che risultando il pagamento ricevuto da
[...]
il 17.3.2022, gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 31.10.2021 Pt_1
(60 giorni dal 1.09.2021, applicandosi quando indicato nel contratto relativo al 2017) ammontavano ad € 903,64; (iii) per le altre fatture, in mancanza di prova del ritardo, non si potevano riconoscere interessi di mora.
2. – L'appello principale di Parte_1
Avverso la predetta sentenza, limitatamente al capo di decisione riguardante gli interessi sulle fatt.re nn. WBK170000024, WCK170000027 e WBK170000028, ha proposto appello
. Parte_1
Con un unico motivo d'impugnazione (“violazione e errata valutazione degli atti e documenti di causa in tema di debenza e decorrenza degli interessi a carico del debitore”), l'appellante contesta che:
- per la fatt. n. WBK170000024, l'ASL AL ha pagato un acconto di € 78.244,83 in data
29.12.2017 (ossia quattro anni prima della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo)
e un successivo acconto di € 22.094,36 in data 30.12.2018; è perciò, è chiaro che essa abbia ricevuto la fattura in un periodo antecedente alla data del 1.09.2021, di CP_1
notifica del decreto ingiuntivo. Sarebbe, dunque, errata la decisione del Tribunale di far decorrere gli interessi di mora dalla notifica del decreto, e gli interessi su quella fattura, correttamente calcolati dal 29.12.2017, ammontano ad € 10.406,44.;
- il Tribunale non si è in alcun modo espresso sugli interessi inerenti le fatt.re nn.
WB170000027 e WCK170000028, in particolare non ha tenuto conto del fatto che dalle date di avvenuto pagamento delle fatture azionate era comunque possibile dedurre l'avvenuta ricezione delle fatture stesse da parte della debitrice;
piuttosto, il Tribunale avrebbe dovuto calcolare gli interessi di mora con decorrenza di 30 o 60 giorni dalla data del primo pagamento (acconto) versato alla , in quanto a tale data le fatture Pt_1
dovevano ritenersi ricevute dal debitore, e cioè dal 21.12.2017 per la fatt. n.
8 WCK170000028 (successivo saldo al 31.12.2018) e dal 28.12.2017 per la fatt. n.
WBK170000027 (successivo saldo al 25.07.2018), secondo il conteggio seguente: €
980,29 per la fatt. n. WCK170000028 ed € 12,72 per la fatt. n. WBK170000027.
L'ammontare totale degli interessi dovuti, considerando anche quelli relativi alle fatt.re nn.
WBK170000011 e WBK170000012, per cui non viene contestata la decisione del primo
Giudice, era pertanto pari ad € 46.501,06, con una differenza di € 10.405,92 rispetto ai
36.095,14 euro riconosciuti dal Tribunale, oltre ulteriori interessi maturandi sino al saldo della sorte capitale ancora dovuta.
Il prospetto relativo agli interessi, da calcolarsi con decorrenza dalle date di pagamento degli acconti che attesterebbe il ricevimento, a monte, delle relative fatture, è il seguente (pag. 13 citazione in appello):
Il motivo è infondato.
2.1 – Ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori sulle transazioni commerciali decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
a sua volta, l'art. 3 dello stesso testo normativo sancisce il diritto del creditore agli interessi moratori al tasso previsto dai successivi artt. 4 e 5, salvo il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ora, le convenzioni concluse con LL CA (l'una approvata con con delibera n. 662 del 6.10.2016, relativo alle prestazioni erogate nel 2016, la seconda approvata con delibera n. 803 del 5.12.2017, relativo alle prestazioni erogate nel 2017) indicano,
9 rispettivamente, come termini di pagamento 30 e 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ASL.
Il riparto dell'onere della prova, agli effetti dell'art. 3 d.lgs. 231/2002, è pertanto tra il creditore, cui spetta di dimostrare l'avvenuta comunicazione della fattura da cui vengono fatti decorrere i 30 e 60 giorni previsti nelle due convenzioni, e il debitore, che è onerato di fornire la prova liberatoria dell'impossibilità non imputabile.
2.2 – Partendo dal prospetto riportato a pag. 2 della comparsa di risposta in primo grado di
(conforme quello a pag. 2 della citazione in appello), ossia: Parte_1
ne viene:
- con riguardo alla fatt. n. WBK170000024 del 21.11.2017, di originari € 136.973,91: non
è stata documentata da la data di invio, ai fini della decorrenza dei 60 Parte_1
giorni secondo la convenzione approvata con delibera 803/2017. Le parti danno atto concordemente che la somma capitale residua di € 30.093,88 è stata pagata il
17.03.2022 in corso di causa. Quanto al calcolo degli interessi, allega, Parte_1
per la prima volta in atto di appello per corroborare il suo motivo di impugnazione, il pagamento di un primo acconto di € 78.244,83 effettuato in data 29.12.2017, ed uno successivo di € 22.094,36 effettuato in data 30.05.2018; tuttavia, non li documenta in alcun modo, né tali pagamenti sono evincibili in atti (non figurano, infatti, nell'elenco dei mandati emessi nel tempo dall'ASL AL per le prestazioni rese da LL CA, al doc. 4 prodd. primo grado dell' ), ed essi rappresentano, per di più, CP_1 un'allegazione tardiva, che avrebbe dovuto essere compiuta in primo grado entro la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., come integrazione/precisazione della domanda di condanna contenuta nel ricorso monitorio per ciò che attiene al conteggio degli interessi agli effetti dell'art. 3 d.lgs. 231/2002. Alla luce di tali allegazioni e della carenza di produzioni documentali quanto agli acconti medio tempore effettuati (è evidentemente
10 il creditore che invoca il maggior importo per interessi a dover dimostrare i fatti da cui deriva il suo presunto maggior credito per accessori, come fatti generatori del suo diritto agli effetti dell'art. 2697, 1° co., c.c.), ne viene che corretta deve ritenersi la valutazione del primo Giudice, il quale, in difetto di prova dell'invio della fattura originaria (e, si aggiunge, delle date di pagamento degli acconti parziali, specificate solo in questo grado), ha individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi sulla predetta fatt. n.
WBK170000024 dalla scadenza contrattuale calcolata dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e fino al saldo in corso di causa;
- con riguardo alle fatt.re n. WBK170000027 del 30.11.2017, di originari € 129.282,00, interamente saldati e per cui residuerebbero interessi commerciali per (soli) € 14,93 (a),
e n. WCK170000028 del 23.10.2017, di originari € 322.171,35 interamente saldati e per cui residuerebbero interessi commerciali per € 3.029,36 (b): non è stata, neppure in questo caso, documentata da la data di invio, ai fini della decorrenza Parte_1
termini secondo le due convenzioni ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92. Quanto al calcolo degli interessi, allega, per la prima volta in atto di appello per Parte_1
corroborare il suo motivo di impugnazione, il pagamento di un acconto al 21.12.2017, successivo saldo al 31.12.2018, per la fatt. n. WCK170000028 e il pagamento di un acconto al 28.12.2017, con successivo saldo al 25.07.2018 per la fatt. n.
WBK170000027: tuttavia, non li documenta in alcun modo, né tali pagamenti sono evincibili in atti (non figura, infatti, nell'elenco dei mandati emessi nel tempo dall'ASL AL per le prestazioni rese da LL CA, al doc. 4 prodd. primo grado dell' ), ed essi rappresentano, per di più, un'allegazione tardiva, che avrebbe CP_1
dovuto essere compiuta in primo grado entro la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., come integrazione/precisazione della domanda di condanna contenuta nel ricorso monitorio per ciò che attiene al conteggio degli interessi agli effetti dell'art. 3 d.lgs.
231/2002. Alla luce di tali allegazioni e della carenza di produzioni documentali quanto agli acconti medio tempore effettuati (è evidentemente il creditore che invoca il maggior importo per interessi a dover dimostrare i fatti da cui deriva il suo presunto maggior credito per accessori, come fatti generatori del suo diritto agli effetti dell'art. 2697, 1° co.,
c.c.), ne viene che corretta deve ritenersi la valutazione del primo Giudice, il quale, in difetto di prova dell'invio della fattura originaria (e, si aggiunge, delle date di pagamento degli acconti parziali, specificate solo in questo grado), ha individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi sulle fatt. nn. WCK170000028 e WBK170000027 dalla
11 scadenza contrattuale calcolata dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e fino al saldo in corso di causa.
3. - L'appello incidentale della Controparte_6
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo a sua volta
[...]
appello incidentale sulla base di due motivi.
3.1 – Con il primo motivo d'appello incidentale, articolato su più punti (“Errata o falsa applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.- carente ed errata motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova orale”), l'ASL AL ribadisce che la condanna al pagamento dell'importo residuo di € 68.351,19 in sorte capitale portato dalle fatture n. WBK1700000011 del 26.04.2017 e n. WCK1700000012 del 26.04.2017 è errata perché tale somma esorbita dal budget assegnato dalla Regione Piemonte per l'anno 2016.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il superamento del budget regionale in relazione alle fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012 è stato provato attraverso la produzione dell'estratto della D.G.R. Piemonte del 27.07.2016, n. 13-3731 e dei mandati di pagamento prestazioni per l'anno 2016, depositati ai nn. 3 e 4 con la memoria ex art. 183,
6° co., n. 2 c.p.c.
La D.G.R. Piemonte n. 13-3731 del 27.07.2016, all'all. A, nella sezione relativa al budget dell'ASL AL, alla voce corrispondente alle prestazioni per cittadini residenti in [...], indica quale importo massimo per lo “Studio Radiologico Cento Cannoni” la somma di €
5.190.869, e per lo ” la somma di € 1.556.592, per un totale di € Controparte_4
6.747.461, e detto importo è lordo, in quanto comprensivo di ticket e della quota aggiuntiva.
La quota aggiuntiva, altrimenti detta “superticket”, era una quota fissa aggiuntiva di massimo
10 euro (calcolata in base al reddito) sul ticket regionale, principalmente per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, che a partire da settembre 2020 è stata abolita. Gli importi relativi al ticket e alla quota aggiuntiva devono essere pertanto decurtati dal budget regionale in quanto quote versate direttamente dai cittadini. Il motivo per cui viene indicato all'interno della D.G.R. l'importo del budget annuale comprensivo di ticket e quota aggiuntiva risiede nella volontà della Regione di valorizzare le prestazioni sanitarie erogate nel loro complesso. Pertanto, alla somma di € 6.747.461 occorre sottrarre gli importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, ottenendo così la somma di € 6.201.342,60, che è stata effettivamente corrisposta dall'ASL AL: sicchè le somme richieste in questa sede, che
12 eccedono detta cifra, non sono dovute perché superano il limite massimo di spesa autorizzato ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 dalla Regione.
Il Giudicante ha poi errato nel ritenere che i documenti siano stati prodotti tardivamente: la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, 6° co., c.p.c. è finalizzata all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali, e nella specie, l si è limitata in Controparte_1 quell'atto solo a precisare il superamento del tetto massimo di spesa, già compiutamente dedotto ed eccepito nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e ad effettuare una produzione documentale a corredo.
Il Giudicante, ancora, avrebbe dovuto ammettere la testimonianza del dr. , Testimone_1 direttore pro-tempore del Servizio Economico Finanziario dell' , il quale avrebbe CP_1
potuto confermare il superamento del budget regionale.
Del resto, la D.G.R. in questione costituisce un atto normativo emanato dalla Regione
Piemonte, con conseguente assenza di obbligo di produzione in giudizio in carico alla parte in base al principio iura novit curia: pertanto, non vi era nessun obbligo di produzione in capo all'ASL AL, ma la D.G.R. era acquisibile o verificabile anche d'ufficio dal giudice, e non può conseguentemente ravvisarsi una carenza probatoria a carico di essa appellante incidentale in ordine al budget fissato dall'autorità regionale.
3.1.1 – Il primo motivo di appello incidentale è infondato sotto tutti i punti in cui è stato articolato.
3.1.2 – E' anzitutto errato il rilievo per cui il Tribunale avrebbe dovuto ammettere i capi di prova testimoniale ascoltando il Responsabile del Servizio Finanziario dell' . CP_1
A ben vedere, i capi di prova orale non vertono sul superamento del tetto di spesa regionale, ma su una conferma di calcoli aritmetici effettuati in atti dalla stessa ASL (il capo 1) e su una valutazione riservata al giudicante, se, cioè, le fatt.re nn. WBK1700000011 del 26.04.2017
e WCK1700000012 del 26.04.2017 siano i meno inerenti a prestazioni extra budget.
I capi sono infatti così formulati:
“1) Vero che il netto del budget relativo alle prestazioni da erogarsi da parte di “
[...]
e di “ ” nell'anno 2016, sottratti gli Controparte_3 Controparte_4 importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, ammonta a € 6.201.343,00;
2) Vero che la fattura n. WBK1700000011 del 26/04/2017 e la fattura n. WCK1700000012 del 26/04/2017 sono inerenti a prestazioni fatturate extrabudget effettuate in favore di utenti residenti nell'ambito della Regione Piemonte”.
13 3.1.3 – E', di seguito, errato il rilievo per cui la D.G.R. del 2016, che fissa il plafond di spesa per l'esercizio 2016 per le strutture convenzionate facenti capo alla LL CA, sarebbe un atto normativo, consultabile su internet ed acquisibile d'ufficio dal giudicante, come sono gli atti normativi in generale.
La D.G.R. in questione è, infatti, un atto di natura provvedimentale che serve a regolare la spesa sanitaria regionale e non innova in alcun modo l'ordinamento giuridico generale, bensì attiene ai rapporti finanziari tra la Regione, come Ente che sostiene la spesa del
Servizio Sanitario Regionale e come soggetto controllante, e le singole Controparte_7
, come Enti erogatori del servizio e soggetti controllati.
[...]
Analogamente si è, del resto, pronunciata questa Corte nella sent. r.g. n. 719/2023, resa tra gli stessi comparenti.
3.1.4 – Deve poi condividersi il rilievo, da parte del primo Giudice, della tardività dell'eccezione di superamento del budget di spesa per il 2016: l'eccezione viene formulata dall'ASL AL nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (equivalente a comparsa di risposta dell'attore in opposizione-convenuto in senso sostanziale, agli effetti di quanto prevede l'art. 167 c.p.c) attraverso la semplice affermazione che i pagamenti effettuati dall' nell'anno 2016 a favore di LL CA coprono già integralmente il CP_1
plafond di spesa fissato dalla Regione, senza tuttavia né indicare la cifra e il modo con cui viene calcolata, né indicare precisamente l'atto di programmazione dell'Ente regionale che fissa tale tetto massimo.
La precisazione di detto importo e l'indicazione del provvedimento con cui esso viene stabilito, oltre che delle modalità di calcolo della cifra (asseritamente) al netto dell'importo dei ticket e della quota aggiuntiva (o super-ticket), vengono compiuti dalla difesa dell'ASL
AL soltanto nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
E' pacifico in giurisprudenza che il limite di spesa stabilito annualmente per le prestazioni sanitarie rese in favore delle dalle strutture convenzionate ai sensi dell'art. Controparte_5
8 quinquies, co. 2, lett. d), d.lgs. 502/92 costituisca un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il SSN può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (per tutte, Cass., n. 27.608/2019 del 29/10/2019, conf. Cass.,
29/09/2021, n. 26.334); è altrettanto pacifico che, configurandosi l'eccezione di superamento del budget annuale stabilito a livello regionale a norma dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 come un fatto impeditivo del credito per prestazioni professionali rivendicato
14 dalla struttura convenzionata nei confronti di una Azienda sanitaria, incomba sull'ASL che tale circostanza eccepisce il relativo onere della prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697, 2° co., c.c. (così Cass., n. 10182 del 16/04/2021: “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla ASL la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”; nello stesso senso, Id., n.
5661 del 2/03/2021: “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice”).
Ebbene, delle due l'una: o si ritiene che l'eccezione relativa all'extra budget, come allegazione di un fatto impeditivo del credito per prestazioni professionali ex adverso rivendicato, per essere validamente formulata, dovesse essere articolata in modo completo con la specifica indicazione del limite di spesa e delle fonti di esso, e allora la sua deduzione, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo equivalente a comparsa di risposta agli effetti dell'art. 167 c.p.c., è sicuramente incompleta e quindi tardiva, e non può essere integrata in occasione della successiva memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.; oppure, se si ritiene che i dati concernenti il limite di spesa e la sua fonte provvedimentale costituiscano mere precisazioni del contenuto di un'eccezione già tempestivamente introdotta nel processo con l'atto equivalente alla comparsa di risposta, il termine per “precisare” le eccezioni corrisponde alla prima memoria ex art. 183, 6° co., come si evince dal testo del n.
1 di detta norma (“un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”), quando, invece, il n. 2 menziona soltanto le eccezioni nuove, conseguenti alle domande nuove ed alle eccezioni avversarie, e non la possibilità di precisazione/integrazione (“un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di
15 prova e produzioni documentali”) – di talchè, la precisazione/integrazione della predetta eccezione, effettuata solo con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. sarebbe comunque tardiva.
Nell'una come nell'altra soluzione, cioè, l'eccezione dell'extra budget è avanzata in modo intempestivo, né chiaramente (dovendosi distinguere tra l'allegazione di un fatto e la prova di esso) la produzione documentale o la deduzione di prove costituende a supporto di tale eccezione, ritualmente effettuata nell'atto processuale a ciò destinato (la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, 6° co., c.p.c.), può valere a sanare l'intempestività a monte dell'allegazione del fatto impeditivo.
Tanto basta ad escludere l'esame nel merito di detta eccezione.
3.2 – Con il secondo motivo di appello incidentale (“Errata valutazione circa la sussistenza di presupposti sostanziali per l'applicazione del D.Lgs 231/2002”), l'ASL AL sostiene che nessun importo è dovuto da titolo di interessi di mora secondo il d.lgs. 231/2002, in quanto:
(a) per le fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012, gli interessi non sono dovuti in quanto la somma in linea capitale non spetta perché si riferisce a prestazioni extra budget, in violazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92;
(b) la fatt. n. WBK170000024 è stata pagata nel momento in cui ha dato Parte_2
l'autorizzazione al pagamento, mentre fino ad allora non poteva maturare alcun interesse moratorio in quanto il relativo importo non risultava esigibile perché eccedente il budget assegnato;
e (c) non ha dato prova dei presunti ritardi secondo quanto richiesto Parte_1 dall'art. 3 d.lgs. 231/2002, ma si è limitata a richiamare il prospetto del ricorso monitorio, che conteneva la data della data di fattura, la presunta data di scadenza e il calcolo dei reclamati
(e contestati) interessi. Sarebbe, al riguardo, sufficiente prendere visione della convenzione allegata sub B) per accorgersi di come la Regione Piemonte abbia definito i pagamenti in modo tale che, in caso di superamento del budget mensile pari al 90% di 1/12 del budget
2016, l'ASL AL non fosse tenuta a corrispondere l'eccedenza che avrebbe potuto, invece, essere versata successivamente.
3.2.1 – Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con riguardo alle fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012, per cui si dice che gli interessi non sono dovuti perché la somma capitale non spetta riferendosi a prestazioni
16 extra budget, vale il rilievo di cui al § 3.1.4 che l'eccezione di superamento del budget regionale è tardiva, e dunque inammissibile.
Allo stesso modo, per la fatt. n. WBK170000024 che è stata pagata in corso di giudizio – a dire dell'ASL AL, quando la Regione ne ha successivamente autorizzato il saldo, in deroga al plafond di spesa per il 2016 – vale la considerazione che l'eccezione dell'extra budget è inammissibile per come è stata formulata dall , sicchè diviene irrilevante Controparte_1
stabilire se il pagamento tardivo sia giustificato da una impossibilità originaria di provvedervi tempestivamente perché erano stati superati i tetti di spesa stabiliti dall'autorità regionale a norma dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92.
4. – Conclusioni e spese.
Per concludere, tanto l'appello principale, che l'appello incidentale debbono essere respinti.
Le spese vanno compensate ex art. 92, 2° co., c.p.c. per soccombenza reciproca.
Va dichiarata la sussistenza, a carico sia dell'appellante principale , sia Parte_1 dell'appellante incidentale ASL AL, delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 1068/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria in data
[...]
4.12.2023, con atto di citazione notificato in data 14.12.2023, e sull'appello incidentale proposto dall' contro Controparte_1 Parte_1
con comparsa di risposta depositata in data 19.04.2024:
[...]
a) respinge l'appello principale;
b) respinge l'appello incidentale dell'ASL AL;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
d) dichiara la sussistenza, a carico sia dell'appellante principale , sia Parte_1 della appellante incidentale ASL AL, delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
17 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 89 / 2024 R.G.;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARIO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SALVINI, 10 20122
MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. CASTELLOTTI CARLO ed elettivamente domiciliata presso in VIA VENEZIA
N. 6 15121 ; CP_1
- parte appellata e appellante incidentale
Oggetto: . CP_2
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “CHIEDE
a codesta Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione,
l'accoglimento del presente appello, e per l'effetto, di riformare parzialmente la sentenza n.
1068/2023, R.G. n. 2997/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliendo le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio”.
Per parte appellata e appellante incidentale: “In via principale, nel merito, rigettare il gravame proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- in via incidentale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1068/2023, pubblicata il 4 dicembre 2023, del Tribunale di Alessandria, nella causa civile R.G. n. 2997/2021, Dott.ssa
Margherita Pastorino, notificata in data 14 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis,
NEL MERITO respingere le domande tutte di cui al ricorso monitorio in quanto infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 968/2021 del
20/08/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria in favore di Parte_1
Con riserva di ogni diritto e difesa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”
e conseguentemente accogliere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata incidentale dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compenso professionale relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insta per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che il netto del budget relativo alle prestazioni da erogarsi da parte di “
[...]
e di “ ” nell'anno 2016, sottratti gli Controparte_3 Controparte_4 importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, ammonta a € 6.201.343,00;
2 2) Vero che la fattura n. WBK1700000011 del 26/04/2017 e la fattura n. WCK1700000012 del 26/04/2017 sono inerenti a prestazioni fatturate extrabudget effettuate in favore di utenti residenti nell'ambito della Regione Piemonte.
Si indica, quale testimone, il Dott. , Direttore pro-tempore Servizio Economico Testimone_1
Finanziario A.S.L. AL”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – Con convenzione ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 approvata con delibera n. 662 del
6.10.2016, la ASL AL e la società privata LL CA DIAGNOSTIC s.r.l., titolare delle strutture “Studio Radiologico Cento Cannoni” e “ ”, Controparte_4 concludevano un accordo per l'erogazione di servizi specialistici ambulatoriali in tutto o in parte a carico dell' , alle tariffe ivi indicate, a valere budget sanitario Controparte_1 dell' per l'anno 2016. CP_1
Con successiva convenzione ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 approvata con delibera n.
803 del 5.12.2017, la ASL AL e la stessa società concludevano un analogo accordo per l'erogazione di servizi specialistici ambulatoriali presso le medesime strutture, con costi in tutto o in parte a carico dell' e alle tariffe ivi indicate, a valere sul budget Controparte_1 sanitario dell' per l'anno 2017. CP_1
1.2 - Con contratto di factoring concluso in data 27.06.2016, Parte_1
acquistava i crediti che la cedente LL CA DIAGNOSTIC avrebbe maturato, nei due anni successivi, tra l'altro verso l'ASL AL.
1.3 – Con ricorso per ingiunzione depositato il 22.07.2021, , cessionaria Parte_1
come sopra per factoring dei crediti portati dalle seguenti fatt.re
-n. WBK170000011 del 26.04.2017 (€ 30,90 in linea di residuo capitale, più € 8.652,19 di interessi commerciali);
- n. WCK170000012 del 26.04.2017 (€ 68.320,29 in linea di residuo capitale, più € 49.903,96 di interessi commerciali);
- e n.WBK170000024 del 31.12.2017 (€ 30.093,88 in linea di residuo capitale, più € 9.543,64 per interessi commerciali), nonché per gli interessi da ritardato pagamento portati dalle seguenti fatt.re:
3 - n. WB170000027 del 31.11.2017 (€ 14,93)
- e n. WCK170000028 del 31.01.2018 (€ 3.097,36), tutte emesse dalla cedente LL CA nei confronti dell'ASL AL per prestazioni di servizi specialistici ambulatoriali e creditrice per i relativi interessi di mora, chiedeva al Tribunale di Alessandria ingiungersi all il pagamento di Controparte_1 complessivi € 98.498,89, oltre interessi come da domanda e spese.
Il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso monitorio col decreto ingiuntivo n. 968/2021 del 20.08.2021.
1.4 - L'ASL AL proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo rilevando che:
- l'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 stabilisce la fissazione da parte delle Regioni di tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie erogate dalle ASL tramite strutture private accreditate. Il residuo importo capitale azionato delle fatt.re nn. WBK170000011 e
WCK170000012 del 26.4.2017, a valere sul budget sanitario dell'anno 2016, non era dovuto in quanto eccedeva il valore della produzione riconosciuto dalla Regione
Piemonte per l'anno 2016;
- l'importo capitale delle fatt. nn. WB170000027 e WCK170000028 era stato interamente pagato;
- l'importo capitale della fatt. WBK170000024 era in corso di pagamento;
- in tutti e tre i casi (fatt.re nn. WB170000027, WCK170000028 e WBK170000024) le cifre superavano i tetti di spesa ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 e le eccedenze erano state pagate o erano in corso di pagamento solo a seguito dell'intervenuta autorizzazione da parte della Regione Piemonte;
- quanto agli interessi di mora, , onerata della relativa prova, non aveva Parte_1
dimostrato la loro debenza.
1.5 – si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, in subordine, la condanna dell'ASL AL a pagare la somma di € 98.445,07 per sorte capitale, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
In particolare, l'opposta:
- eccepiva che l'Azienda sanitaria debitrice non aveva fornito la prova del superamento del limite di spesa indicato, non risultando che gli importi azionati fossero extra budget,
e precisava che gli importi azionati erano stati fatturati previa autorizzazione della
4 Regione, essendo entrambe le fatture a conguaglio state emesse nell'aprile 2017 all'esito della verifica da parte della Regione delle prestazioni rese da LL
CA presso le strutture convenzionate “Studio radiologia Newima” e
[...]
: solo infatti una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Ente, la Controparte_3 cedente procedeva con l'emissione della fattura, come previsto dalla convenzione per l'acquisto di servizi ambulatoriali;
- rilevava che, alla luce di quanto stabilito nella convenzione tra l'ASL AL e LL
CA all'art 6 co. 4, l prima di proporre opposizione avrebbe dovuto CP_1
sollevare contestazioni nei confronti della struttura convenzionata, ma non lo aveva fatto, né per l'an, né per il quantum degli importi fatturati;
- quanto agli interessi di mora, insisteva nella debenza degli stessi ed evidenziava come l'ASL AL non avesse contestato la data indicata nel prospetto allegato al ricorso monitorio relativo al pagamento (anche parziale) delle fatture azionate, dovendosi pertanto tale dato considerarsi pacifico.
1.6 - Nelle more del giudizio, l'ASL AL provvedeva al pagamento del residuo capitale della fatt. n. WBK170000024 per € 30.093,88, come riconosciuto nella prima memoria ex art 183
c.p.c. dalla stessa . Parte_1
1.7 - Con sent. n. 1068/2023, pubblicata il 4.12.2023, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della minor somma capitale di € 68.351,19, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/2002 su tale somma dal 4.1.2018 al saldo, ed al pagamento di € 903,64 a titolo di interessi di mora, in relazione alla fatt. n.
WBK170000024; in ragione della soccombenza reciproca, compensava integralmente le spese di lite.
Questi, in particolare, gli argomenti spesi dal Tribunale:
a) con riguardo agli importi capitali residui di cui alle fatt.re n. WBK170000011 per €
30,90 e n. WCK170000012 per € 68.320,29: in relazione a tali fatture, l'ASL AL aveva eccepito l'inesigibilità dell'importo in linea capitale causa il superamento del budget di spesa stabilito per il 2016 dalla Regione Piemonte, sul presupposto che le non Controparte_5
fossero tenute al pagamento di prestazioni che superavano i limiti di spesa individuati a livello regionale. L'avvenuto superamento del tetto di spesa era da considerarsi un fatto impeditivo della pretesa del creditore e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697, 2° co., c.c. l'onere della prova era a carico del debitore.
5 L'ASL AL, con riguardo alle predette due fatture, aveva indicato, per la prima volta, nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. l'ammontare del tetto massimo di spesa, pari ad
€ 6.201.343, ed aveva prodotto documentazione al fine di dare prova dello stesso importo e del superamento dedotto: secondo l'Azienda opponente, la prova del superamento del budget 2016 era dimostrata dal fatto che la D.G.R. Piemonte del 27.7.2016 n. 13-3731 prevedeva all'all. A che il budget regionale lordo per l'ASL AL riferito all'acquisto di prestazioni ambulatoriali dallo e Controparte_3 Controparte_4
nell'anno 2016 fosse pari, rispettivamente, ad € 5.190.869 e ad € 1.556.592, per
[...] un totale di € 6.747,461, importo lordo comprensivo di ticket e quota aggiuntiva. L'ASL AL precisava che il budget di riferimento doveva essere calcolato al netto sottraendo gli importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, e che da tale calcolo si ricavava la somma totale complessiva netta di € 6.201.343 come tetto di spesa netto previsto per la produzione regionale relativa a prestazioni ambulatoriali per il 2016, con la conseguenza che le somme capitali residue delle due fatture azionate relative al 2016 non erano state pagate in quanto eccedenti il budget.
Tuttavia, tale difesa dell' opponente, per cui il limite indicato nella D.G.R. sarebbe CP_1
stato un importo lordo comprensivo di ticket e quote aggiuntive, non emergeva dalla documentazione prodotta, ed in particolare dallo stesso all. A della stessa D.G.R. del
27.7.2016, nel quale venivano indicate nel budget 2016 le somme di cui sopra per lo
[...]
e lo ”, senza alcuna indicazione che trattavasi di importo al CP_3 CP_4
lordo di ticket e quote aggiuntive, dato, questo, che non emergeva neppure dalla delibera stessa;
neanche nella convenzione conclusa con LL CA DIAGNOSTIC veniva specificato se il limite finanziario di cui alla D.G.R. era al netto o al lordo.
Dai mandati di pagamento prodotti dall'ASL risultava il pagamento da parte dell'ASL di varie fatture esclusi sia ticket sia quote aggiuntive per un importo in effetti pari ad € 6.201.342,60, comunque inferiore al budget regionale indicato nell'all. A, pari ad € 6.747.461,00. Negli stessi mandati di pagamento oltretutto l'importo che risultava poi pagato (detratti quindi ticket e quote aggiuntive) veniva indicato sia come “lordo” che come “netto” e dagli stessi mandati non emergevano ulteriori elementi a chiarimento.
Andava poi osservato che la somma totale delle quote aggiuntive e ticket per il 2016, detratte dall'ASL nei mandati di pagamento prodotti, ammontava ad € 746.932,80, con la conseguenza che sommando tale importo a quello di € 6.201.343, veniva un ammontare complessivo di € 6.948.275,8, pure superiore al budget 2016 regionale in oggetto, previsto nell'allegato A della delibera in questione, di € 6.747.461,00.
6 Non era, quindi, stato pienamente dimostrato il superamento del limite di spesa.
In secondo luogo, l'eccezione di superamento del budget 2016 era stata precisata, con l'indicazione dell'ammontare del limite di spesa e di quanto già versato dall'ASL AL, per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ed essa, perciò, risultava tardiva, non potendosi considerare quali replica, conseguente a domande o eccezioni nuove o modificate che controparte non aveva formulato nella sua prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; neppure le prove orali capitolate dall'ASL AL potevano ritenersi ammissibili, risultando generiche, valutative e da provare documentalmente.
Gli importi capitali residui di € 68.320,29 ed € 30,90 di cui alle fatt.re nn. WBK170000011 e
WCK170000012, in mancanza della prova da parte dell'ASL AL di superamento del budget
2016 stabilito dalla Regione Piemonte, erano dovuti, non essendo oltretutto contestato tra le parti né il rapporto contrattuale relativo né l'effettiva erogazione delle prestazioni, né la cessione intervenuta;
b) con riguardo all'importo in linea capitale di cui alla fatt. del C.F._1
31.12.2017, pari ad € 30.093,88: era intervenuto nel corso del giudizio il pagamento dell'ASL
AL, sicchè, per tale voce di credito, il decreto ingiuntivo andava revocato;
c) con riguardo agli interessi di mora al tasso commerciale: posta la loro applicazione anche ai contratti di fornitura con la P.A., aveva indicato nella tabella Parte_1
allegata al ricorso per ingiunzione i dati in forza dei quali chiedeva il pagamento degli interessi moratori, ma quei dati erano stati contestati dall'ASL debitrice, sicchè l'onere della prova della scadenza delle fatture, ai fini del calcolo degli interessi, restava a carico della banca opposta.
La data di scadenza delle fatture azionate, corrispondente a quella riportata nella tabella, non era sufficiente ad assolvere l'onere della prova, considerato che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, andava inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e non poteva costituire prova in favore della stessa parte che aveva formato il documento.
La convenzione del 2016 tra l'ASL AL e LL CA prevedeva che i pagamenti, anche a titolo di acconto, dovessero comunque avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mentre la successiva convenzione del 2017 stabiliva che il pagamento avvenisse a 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In relazione a tali dati contrattuali, non aveva indicato (né tantomeno Parte_1
fornito la relativa prova) della data di ricezione delle varie fatture azionate: (i) quanto alle fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012, in mancanza dell'individuazione di una
7 precedente data di ricevimento, bisognava ritenere che esse fossero state certamente ricevute dall'ASL al momento della data dei mandati di pagamento prodotti da quest'ultima, entrambi datati 5.12.2017, sicchè non si potevano riconoscere interessi moratori per il periodo precedente ed andavano riconosciuti gli interessi commerciali su detta somma a partire dal 4.1.2018 (30 giorni dal 5.12.2017, come previsto dal contratto) al saldo;
(ii) la fatt.
n. WBK170000024, non essendo stata indicata né provata precedente data di ricezione, si poteva ritenere ricevuta al momento della notifica del decreto ingiuntivo, e dunque alla data del 1.09.2021, con la conseguenza che risultando il pagamento ricevuto da
[...]
il 17.3.2022, gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 31.10.2021 Pt_1
(60 giorni dal 1.09.2021, applicandosi quando indicato nel contratto relativo al 2017) ammontavano ad € 903,64; (iii) per le altre fatture, in mancanza di prova del ritardo, non si potevano riconoscere interessi di mora.
2. – L'appello principale di Parte_1
Avverso la predetta sentenza, limitatamente al capo di decisione riguardante gli interessi sulle fatt.re nn. WBK170000024, WCK170000027 e WBK170000028, ha proposto appello
. Parte_1
Con un unico motivo d'impugnazione (“violazione e errata valutazione degli atti e documenti di causa in tema di debenza e decorrenza degli interessi a carico del debitore”), l'appellante contesta che:
- per la fatt. n. WBK170000024, l'ASL AL ha pagato un acconto di € 78.244,83 in data
29.12.2017 (ossia quattro anni prima della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo)
e un successivo acconto di € 22.094,36 in data 30.12.2018; è perciò, è chiaro che essa abbia ricevuto la fattura in un periodo antecedente alla data del 1.09.2021, di CP_1
notifica del decreto ingiuntivo. Sarebbe, dunque, errata la decisione del Tribunale di far decorrere gli interessi di mora dalla notifica del decreto, e gli interessi su quella fattura, correttamente calcolati dal 29.12.2017, ammontano ad € 10.406,44.;
- il Tribunale non si è in alcun modo espresso sugli interessi inerenti le fatt.re nn.
WB170000027 e WCK170000028, in particolare non ha tenuto conto del fatto che dalle date di avvenuto pagamento delle fatture azionate era comunque possibile dedurre l'avvenuta ricezione delle fatture stesse da parte della debitrice;
piuttosto, il Tribunale avrebbe dovuto calcolare gli interessi di mora con decorrenza di 30 o 60 giorni dalla data del primo pagamento (acconto) versato alla , in quanto a tale data le fatture Pt_1
dovevano ritenersi ricevute dal debitore, e cioè dal 21.12.2017 per la fatt. n.
8 WCK170000028 (successivo saldo al 31.12.2018) e dal 28.12.2017 per la fatt. n.
WBK170000027 (successivo saldo al 25.07.2018), secondo il conteggio seguente: €
980,29 per la fatt. n. WCK170000028 ed € 12,72 per la fatt. n. WBK170000027.
L'ammontare totale degli interessi dovuti, considerando anche quelli relativi alle fatt.re nn.
WBK170000011 e WBK170000012, per cui non viene contestata la decisione del primo
Giudice, era pertanto pari ad € 46.501,06, con una differenza di € 10.405,92 rispetto ai
36.095,14 euro riconosciuti dal Tribunale, oltre ulteriori interessi maturandi sino al saldo della sorte capitale ancora dovuta.
Il prospetto relativo agli interessi, da calcolarsi con decorrenza dalle date di pagamento degli acconti che attesterebbe il ricevimento, a monte, delle relative fatture, è il seguente (pag. 13 citazione in appello):
Il motivo è infondato.
2.1 – Ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori sulle transazioni commerciali decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
a sua volta, l'art. 3 dello stesso testo normativo sancisce il diritto del creditore agli interessi moratori al tasso previsto dai successivi artt. 4 e 5, salvo il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ora, le convenzioni concluse con LL CA (l'una approvata con con delibera n. 662 del 6.10.2016, relativo alle prestazioni erogate nel 2016, la seconda approvata con delibera n. 803 del 5.12.2017, relativo alle prestazioni erogate nel 2017) indicano,
9 rispettivamente, come termini di pagamento 30 e 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ASL.
Il riparto dell'onere della prova, agli effetti dell'art. 3 d.lgs. 231/2002, è pertanto tra il creditore, cui spetta di dimostrare l'avvenuta comunicazione della fattura da cui vengono fatti decorrere i 30 e 60 giorni previsti nelle due convenzioni, e il debitore, che è onerato di fornire la prova liberatoria dell'impossibilità non imputabile.
2.2 – Partendo dal prospetto riportato a pag. 2 della comparsa di risposta in primo grado di
(conforme quello a pag. 2 della citazione in appello), ossia: Parte_1
ne viene:
- con riguardo alla fatt. n. WBK170000024 del 21.11.2017, di originari € 136.973,91: non
è stata documentata da la data di invio, ai fini della decorrenza dei 60 Parte_1
giorni secondo la convenzione approvata con delibera 803/2017. Le parti danno atto concordemente che la somma capitale residua di € 30.093,88 è stata pagata il
17.03.2022 in corso di causa. Quanto al calcolo degli interessi, allega, Parte_1
per la prima volta in atto di appello per corroborare il suo motivo di impugnazione, il pagamento di un primo acconto di € 78.244,83 effettuato in data 29.12.2017, ed uno successivo di € 22.094,36 effettuato in data 30.05.2018; tuttavia, non li documenta in alcun modo, né tali pagamenti sono evincibili in atti (non figurano, infatti, nell'elenco dei mandati emessi nel tempo dall'ASL AL per le prestazioni rese da LL CA, al doc. 4 prodd. primo grado dell' ), ed essi rappresentano, per di più, CP_1 un'allegazione tardiva, che avrebbe dovuto essere compiuta in primo grado entro la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., come integrazione/precisazione della domanda di condanna contenuta nel ricorso monitorio per ciò che attiene al conteggio degli interessi agli effetti dell'art. 3 d.lgs. 231/2002. Alla luce di tali allegazioni e della carenza di produzioni documentali quanto agli acconti medio tempore effettuati (è evidentemente
10 il creditore che invoca il maggior importo per interessi a dover dimostrare i fatti da cui deriva il suo presunto maggior credito per accessori, come fatti generatori del suo diritto agli effetti dell'art. 2697, 1° co., c.c.), ne viene che corretta deve ritenersi la valutazione del primo Giudice, il quale, in difetto di prova dell'invio della fattura originaria (e, si aggiunge, delle date di pagamento degli acconti parziali, specificate solo in questo grado), ha individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi sulla predetta fatt. n.
WBK170000024 dalla scadenza contrattuale calcolata dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e fino al saldo in corso di causa;
- con riguardo alle fatt.re n. WBK170000027 del 30.11.2017, di originari € 129.282,00, interamente saldati e per cui residuerebbero interessi commerciali per (soli) € 14,93 (a),
e n. WCK170000028 del 23.10.2017, di originari € 322.171,35 interamente saldati e per cui residuerebbero interessi commerciali per € 3.029,36 (b): non è stata, neppure in questo caso, documentata da la data di invio, ai fini della decorrenza Parte_1
termini secondo le due convenzioni ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92. Quanto al calcolo degli interessi, allega, per la prima volta in atto di appello per Parte_1
corroborare il suo motivo di impugnazione, il pagamento di un acconto al 21.12.2017, successivo saldo al 31.12.2018, per la fatt. n. WCK170000028 e il pagamento di un acconto al 28.12.2017, con successivo saldo al 25.07.2018 per la fatt. n.
WBK170000027: tuttavia, non li documenta in alcun modo, né tali pagamenti sono evincibili in atti (non figura, infatti, nell'elenco dei mandati emessi nel tempo dall'ASL AL per le prestazioni rese da LL CA, al doc. 4 prodd. primo grado dell' ), ed essi rappresentano, per di più, un'allegazione tardiva, che avrebbe CP_1
dovuto essere compiuta in primo grado entro la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., come integrazione/precisazione della domanda di condanna contenuta nel ricorso monitorio per ciò che attiene al conteggio degli interessi agli effetti dell'art. 3 d.lgs.
231/2002. Alla luce di tali allegazioni e della carenza di produzioni documentali quanto agli acconti medio tempore effettuati (è evidentemente il creditore che invoca il maggior importo per interessi a dover dimostrare i fatti da cui deriva il suo presunto maggior credito per accessori, come fatti generatori del suo diritto agli effetti dell'art. 2697, 1° co.,
c.c.), ne viene che corretta deve ritenersi la valutazione del primo Giudice, il quale, in difetto di prova dell'invio della fattura originaria (e, si aggiunge, delle date di pagamento degli acconti parziali, specificate solo in questo grado), ha individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi sulle fatt. nn. WCK170000028 e WBK170000027 dalla
11 scadenza contrattuale calcolata dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e fino al saldo in corso di causa.
3. - L'appello incidentale della Controparte_6
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo a sua volta
[...]
appello incidentale sulla base di due motivi.
3.1 – Con il primo motivo d'appello incidentale, articolato su più punti (“Errata o falsa applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.- carente ed errata motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova orale”), l'ASL AL ribadisce che la condanna al pagamento dell'importo residuo di € 68.351,19 in sorte capitale portato dalle fatture n. WBK1700000011 del 26.04.2017 e n. WCK1700000012 del 26.04.2017 è errata perché tale somma esorbita dal budget assegnato dalla Regione Piemonte per l'anno 2016.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il superamento del budget regionale in relazione alle fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012 è stato provato attraverso la produzione dell'estratto della D.G.R. Piemonte del 27.07.2016, n. 13-3731 e dei mandati di pagamento prestazioni per l'anno 2016, depositati ai nn. 3 e 4 con la memoria ex art. 183,
6° co., n. 2 c.p.c.
La D.G.R. Piemonte n. 13-3731 del 27.07.2016, all'all. A, nella sezione relativa al budget dell'ASL AL, alla voce corrispondente alle prestazioni per cittadini residenti in [...], indica quale importo massimo per lo “Studio Radiologico Cento Cannoni” la somma di €
5.190.869, e per lo ” la somma di € 1.556.592, per un totale di € Controparte_4
6.747.461, e detto importo è lordo, in quanto comprensivo di ticket e della quota aggiuntiva.
La quota aggiuntiva, altrimenti detta “superticket”, era una quota fissa aggiuntiva di massimo
10 euro (calcolata in base al reddito) sul ticket regionale, principalmente per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, che a partire da settembre 2020 è stata abolita. Gli importi relativi al ticket e alla quota aggiuntiva devono essere pertanto decurtati dal budget regionale in quanto quote versate direttamente dai cittadini. Il motivo per cui viene indicato all'interno della D.G.R. l'importo del budget annuale comprensivo di ticket e quota aggiuntiva risiede nella volontà della Regione di valorizzare le prestazioni sanitarie erogate nel loro complesso. Pertanto, alla somma di € 6.747.461 occorre sottrarre gli importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, ottenendo così la somma di € 6.201.342,60, che è stata effettivamente corrisposta dall'ASL AL: sicchè le somme richieste in questa sede, che
12 eccedono detta cifra, non sono dovute perché superano il limite massimo di spesa autorizzato ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 dalla Regione.
Il Giudicante ha poi errato nel ritenere che i documenti siano stati prodotti tardivamente: la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, 6° co., c.p.c. è finalizzata all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali, e nella specie, l si è limitata in Controparte_1 quell'atto solo a precisare il superamento del tetto massimo di spesa, già compiutamente dedotto ed eccepito nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e ad effettuare una produzione documentale a corredo.
Il Giudicante, ancora, avrebbe dovuto ammettere la testimonianza del dr. , Testimone_1 direttore pro-tempore del Servizio Economico Finanziario dell' , il quale avrebbe CP_1
potuto confermare il superamento del budget regionale.
Del resto, la D.G.R. in questione costituisce un atto normativo emanato dalla Regione
Piemonte, con conseguente assenza di obbligo di produzione in giudizio in carico alla parte in base al principio iura novit curia: pertanto, non vi era nessun obbligo di produzione in capo all'ASL AL, ma la D.G.R. era acquisibile o verificabile anche d'ufficio dal giudice, e non può conseguentemente ravvisarsi una carenza probatoria a carico di essa appellante incidentale in ordine al budget fissato dall'autorità regionale.
3.1.1 – Il primo motivo di appello incidentale è infondato sotto tutti i punti in cui è stato articolato.
3.1.2 – E' anzitutto errato il rilievo per cui il Tribunale avrebbe dovuto ammettere i capi di prova testimoniale ascoltando il Responsabile del Servizio Finanziario dell' . CP_1
A ben vedere, i capi di prova orale non vertono sul superamento del tetto di spesa regionale, ma su una conferma di calcoli aritmetici effettuati in atti dalla stessa ASL (il capo 1) e su una valutazione riservata al giudicante, se, cioè, le fatt.re nn. WBK1700000011 del 26.04.2017
e WCK1700000012 del 26.04.2017 siano i meno inerenti a prestazioni extra budget.
I capi sono infatti così formulati:
“1) Vero che il netto del budget relativo alle prestazioni da erogarsi da parte di “
[...]
e di “ ” nell'anno 2016, sottratti gli Controparte_3 Controparte_4 importi relativi ai ticket e alle quote aggiuntive, ammonta a € 6.201.343,00;
2) Vero che la fattura n. WBK1700000011 del 26/04/2017 e la fattura n. WCK1700000012 del 26/04/2017 sono inerenti a prestazioni fatturate extrabudget effettuate in favore di utenti residenti nell'ambito della Regione Piemonte”.
13 3.1.3 – E', di seguito, errato il rilievo per cui la D.G.R. del 2016, che fissa il plafond di spesa per l'esercizio 2016 per le strutture convenzionate facenti capo alla LL CA, sarebbe un atto normativo, consultabile su internet ed acquisibile d'ufficio dal giudicante, come sono gli atti normativi in generale.
La D.G.R. in questione è, infatti, un atto di natura provvedimentale che serve a regolare la spesa sanitaria regionale e non innova in alcun modo l'ordinamento giuridico generale, bensì attiene ai rapporti finanziari tra la Regione, come Ente che sostiene la spesa del
Servizio Sanitario Regionale e come soggetto controllante, e le singole Controparte_7
, come Enti erogatori del servizio e soggetti controllati.
[...]
Analogamente si è, del resto, pronunciata questa Corte nella sent. r.g. n. 719/2023, resa tra gli stessi comparenti.
3.1.4 – Deve poi condividersi il rilievo, da parte del primo Giudice, della tardività dell'eccezione di superamento del budget di spesa per il 2016: l'eccezione viene formulata dall'ASL AL nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (equivalente a comparsa di risposta dell'attore in opposizione-convenuto in senso sostanziale, agli effetti di quanto prevede l'art. 167 c.p.c) attraverso la semplice affermazione che i pagamenti effettuati dall' nell'anno 2016 a favore di LL CA coprono già integralmente il CP_1
plafond di spesa fissato dalla Regione, senza tuttavia né indicare la cifra e il modo con cui viene calcolata, né indicare precisamente l'atto di programmazione dell'Ente regionale che fissa tale tetto massimo.
La precisazione di detto importo e l'indicazione del provvedimento con cui esso viene stabilito, oltre che delle modalità di calcolo della cifra (asseritamente) al netto dell'importo dei ticket e della quota aggiuntiva (o super-ticket), vengono compiuti dalla difesa dell'ASL
AL soltanto nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
E' pacifico in giurisprudenza che il limite di spesa stabilito annualmente per le prestazioni sanitarie rese in favore delle dalle strutture convenzionate ai sensi dell'art. Controparte_5
8 quinquies, co. 2, lett. d), d.lgs. 502/92 costituisca un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il SSN può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (per tutte, Cass., n. 27.608/2019 del 29/10/2019, conf. Cass.,
29/09/2021, n. 26.334); è altrettanto pacifico che, configurandosi l'eccezione di superamento del budget annuale stabilito a livello regionale a norma dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 come un fatto impeditivo del credito per prestazioni professionali rivendicato
14 dalla struttura convenzionata nei confronti di una Azienda sanitaria, incomba sull'ASL che tale circostanza eccepisce il relativo onere della prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697, 2° co., c.c. (così Cass., n. 10182 del 16/04/2021: “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla ASL la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”; nello stesso senso, Id., n.
5661 del 2/03/2021: “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice”).
Ebbene, delle due l'una: o si ritiene che l'eccezione relativa all'extra budget, come allegazione di un fatto impeditivo del credito per prestazioni professionali ex adverso rivendicato, per essere validamente formulata, dovesse essere articolata in modo completo con la specifica indicazione del limite di spesa e delle fonti di esso, e allora la sua deduzione, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo equivalente a comparsa di risposta agli effetti dell'art. 167 c.p.c., è sicuramente incompleta e quindi tardiva, e non può essere integrata in occasione della successiva memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.; oppure, se si ritiene che i dati concernenti il limite di spesa e la sua fonte provvedimentale costituiscano mere precisazioni del contenuto di un'eccezione già tempestivamente introdotta nel processo con l'atto equivalente alla comparsa di risposta, il termine per “precisare” le eccezioni corrisponde alla prima memoria ex art. 183, 6° co., come si evince dal testo del n.
1 di detta norma (“un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”), quando, invece, il n. 2 menziona soltanto le eccezioni nuove, conseguenti alle domande nuove ed alle eccezioni avversarie, e non la possibilità di precisazione/integrazione (“un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di
15 prova e produzioni documentali”) – di talchè, la precisazione/integrazione della predetta eccezione, effettuata solo con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. sarebbe comunque tardiva.
Nell'una come nell'altra soluzione, cioè, l'eccezione dell'extra budget è avanzata in modo intempestivo, né chiaramente (dovendosi distinguere tra l'allegazione di un fatto e la prova di esso) la produzione documentale o la deduzione di prove costituende a supporto di tale eccezione, ritualmente effettuata nell'atto processuale a ciò destinato (la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, 6° co., c.p.c.), può valere a sanare l'intempestività a monte dell'allegazione del fatto impeditivo.
Tanto basta ad escludere l'esame nel merito di detta eccezione.
3.2 – Con il secondo motivo di appello incidentale (“Errata valutazione circa la sussistenza di presupposti sostanziali per l'applicazione del D.Lgs 231/2002”), l'ASL AL sostiene che nessun importo è dovuto da titolo di interessi di mora secondo il d.lgs. 231/2002, in quanto:
(a) per le fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012, gli interessi non sono dovuti in quanto la somma in linea capitale non spetta perché si riferisce a prestazioni extra budget, in violazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92;
(b) la fatt. n. WBK170000024 è stata pagata nel momento in cui ha dato Parte_2
l'autorizzazione al pagamento, mentre fino ad allora non poteva maturare alcun interesse moratorio in quanto il relativo importo non risultava esigibile perché eccedente il budget assegnato;
e (c) non ha dato prova dei presunti ritardi secondo quanto richiesto Parte_1 dall'art. 3 d.lgs. 231/2002, ma si è limitata a richiamare il prospetto del ricorso monitorio, che conteneva la data della data di fattura, la presunta data di scadenza e il calcolo dei reclamati
(e contestati) interessi. Sarebbe, al riguardo, sufficiente prendere visione della convenzione allegata sub B) per accorgersi di come la Regione Piemonte abbia definito i pagamenti in modo tale che, in caso di superamento del budget mensile pari al 90% di 1/12 del budget
2016, l'ASL AL non fosse tenuta a corrispondere l'eccedenza che avrebbe potuto, invece, essere versata successivamente.
3.2.1 – Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con riguardo alle fatt.re nn. WBK170000011 e WCK170000012, per cui si dice che gli interessi non sono dovuti perché la somma capitale non spetta riferendosi a prestazioni
16 extra budget, vale il rilievo di cui al § 3.1.4 che l'eccezione di superamento del budget regionale è tardiva, e dunque inammissibile.
Allo stesso modo, per la fatt. n. WBK170000024 che è stata pagata in corso di giudizio – a dire dell'ASL AL, quando la Regione ne ha successivamente autorizzato il saldo, in deroga al plafond di spesa per il 2016 – vale la considerazione che l'eccezione dell'extra budget è inammissibile per come è stata formulata dall , sicchè diviene irrilevante Controparte_1
stabilire se il pagamento tardivo sia giustificato da una impossibilità originaria di provvedervi tempestivamente perché erano stati superati i tetti di spesa stabiliti dall'autorità regionale a norma dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92.
4. – Conclusioni e spese.
Per concludere, tanto l'appello principale, che l'appello incidentale debbono essere respinti.
Le spese vanno compensate ex art. 92, 2° co., c.p.c. per soccombenza reciproca.
Va dichiarata la sussistenza, a carico sia dell'appellante principale , sia Parte_1 dell'appellante incidentale ASL AL, delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 1068/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria in data
[...]
4.12.2023, con atto di citazione notificato in data 14.12.2023, e sull'appello incidentale proposto dall' contro Controparte_1 Parte_1
con comparsa di risposta depositata in data 19.04.2024:
[...]
a) respinge l'appello principale;
b) respinge l'appello incidentale dell'ASL AL;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
d) dichiara la sussistenza, a carico sia dell'appellante principale , sia Parte_1 della appellante incidentale ASL AL, delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
17 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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