TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1548 del
R.G. 2018, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Filippo Condemi, dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione del
18.04.2022. ATTORE
E
elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
Caterina Palumbo, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione. CONVENUTA
1 NONCHE'
elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_2
Filippo Condemi, dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di intervento. INTERVENUTA
E
il presso il Tribunale di Taranto, Controparte_3
INTERVENUTO
All'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le
conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2018, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Taranto in data
19.07.1999 con che dalla loro unione erano CP_1 nati in data 18.08.1996, 12.01.2002 e 17.11.2004 i figli
, e e che in data 11.04.2012 era stata Per_1 CP_4 CP_2 omologata la loro separazione consensuale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Instauratosi il contradditorio ed adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 997/2021 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del
16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, occorre in primo
2 luogo dare atto del raggiungimento della maggiore età in corso di causa anche da parte dei figli e , CP_4 CP_2 minori al momento del deposito del ricorso.
Indiscussa la piena indipendenza economica della figlia maggiorenne , osserva il collegio con riferimento Per_1 alle problematiche sollevate dalle parti in merito al mantenimento dei figli e che quest'ultima, CP_4 CP_2 costituitasi in giudizio con comparsa di intervento del
17.12.2023, ha dichiarato di essersi trasferita presso il padre sin dal mese di ottobre 2023 ed ha legittimamente chiesto di poter ricevere direttamente da quest'ultimo il pagamento della somma di euro 90,00 già prevista in suo favore a titolo di assegno di mantenimento, con contestuale revoca del provvedimento che prevedeva la sua percezione da parte della madre.
Quanto invece al mantenimento del figlio è opportuno CP_4 evidenziare che nell'ambito della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto dell'11.04.2012 era stato previsto a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di CP_1 euro 90,00 e che con provvedimento ex art. 156 c.c. dell'08.02.2013 il medesimo tribunale aveva posto a carico delle terzo datore di lavoro del , CP_5 Pt_1
l'obbligo di corrispondere le somme dovute direttamente al soggetto avente diritto.
Con provvedimento del 13.05.2019 il Giudice Delegato alle funzioni presidenziali aveva poi confermato integralmente in sede di divorzio tale provvedimento.
Alla luce di tali premesse, appare del tutto inspiegabile, quindi, in assenza di ulteriori provvedimenti assunti dal giudice istruttore durante il processo, il motivo per il quale le su semplice istanza del e CP_5 Pt_1 senza alcun provvedimento del tribunale, abbiano ritenuto di
3 sospendere tale pagamento, decidendo autonomamente di
“congelare” le somme dovute alla a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento del figlio.
Osserva il collegio a tal proposito che il nel corso Pt_1 del giudizio ha omesso di fornire prova rigorosa del venir meno dei presupposti che legittimavano la a ricevere CP_1 il suddetto pagamento, omettendo di provare, in particolare, che il figlio , affetto da gravissime problematiche CP_4 comportamentali ed avvezzo alla reiterata commissioni di reati, negli intervalli intercorsi tra un periodo e l'altro delle sue varie collocazioni temporanee presso comunità educative, risiedesse davvero regolarmente presso il suo domicilio e non già presso la madre ove risultava invece in precedenza pacificamente collocato dal Tribunale dei
Minorenni ed ove egli stesso riconosceva dimorasse (vedi memoria del ricorrente del 9.7.2021).
In assenza di ogni modifica del provvedimento ex art. 156
c.c. adottato da questo tribunale in data 08.03.2013, le dovranno pertanto corrispondere alla CP_5 CP_1 le somme relative al mantenimento del figlio sin qui CP_4 indebitamente trattenute.
Ciò detto quanto al periodo antecedente alla presente pronunzia, rileva tuttavia il Tribunale che alle saltuarie e reiterate restrizioni presso comunità educative iniziate nell'anno 2017, si sia ormai recentemente sostituito per il figlio un vero e proprio stato di detenzione carceraria, ormai stabile e verosimilmente destinato a protrarsi nel tempo, circostanza che esclude oggi la astratta possibilità che egli possa ritenersi convivente con uno dei genitori, con conseguente revoca dell'assegno previsto in favore della per il suo mantenimento. CP_1
4 In accoglimento delle sue stesse conclusioni, il dovrà Pt_1 pertanto versare direttamente al figlio la somma di mensile di euro 90,00 prevista per il suo mantenimento.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) revoca con effetto dal mese di ottobre 2023 l'obbligo posto carico di di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di euro 90,00 per il CP_1
mantenimento della figlia CP_2
2) revoca con effetto dalla presente pronunzia l'obbligo posto carico di di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di euro 90,00 per il CP_1
mantenimento del figlio CP_4
3) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere direttamente ai figli ed CP_2 CP_4
la somma mensile di euro 180,00, in ragione di euro
90,00 per ciascuno di essi;
oltre alla rivalutazione
Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
4) ordina alle di corrispondere a CP_5 CP_1
le somme sin qui trattenute dalle buste paga di
[...]
relativamente al mantenimento del figlio Parte_1
5 Persona_2
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 05.03.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
6