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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 1835/2024
All'udienza collegiale del giorno 23/10/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CIABATTARI ELISABETTA;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente Controparte_1
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 23 ottobre 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 1835/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 1411/2024 del tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1411/2024, il tribunale di Roma ha così statuito in fatto e diritto, sulla domanda oggetto di causa:
“L'opponente contesta la fondatezza del credito allegando la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza documentale al riguardo anche in relazione alla conoscibilità del credito dedotto dall'opposto, quale cessionaria del ramo di azienda della . CP_2
Invero dalle allegazioni documentali in atti merge che:
1. Il credito è documentalmente provato (v. stralcio delle scritture contabili già versato in atti), risultando dall'allegato A del contratto di cessione versato in atti alla voce Debitori/Fornitori V;
2. il credito è specificato, chiaramente, nelle scritture contabili, (stralcio delle scritture contabili già versato in atti), come richiamate dall'Allegato A del contratto di cessione, “il presente prospetto rappresenta la reale situazione, corrispondente alle scritture contabili, relativo al ramo d'azienda di gestione di case famiglia per anziani disabili adulti oggetto della cessione”;
3. il credito era certamente conosciuto dalla cessionaria, sia per i motivi di cui sopra, che per la comunicazione pec del 10 luglio 2019, inoltrata per conoscenza alla Parte_2
.
[...]
Sul punto va ricordato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 comma 2° c.c. “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori” . Nel caso che ci occupa poi è lo stesso contratto di cessione di ramo d'azienda a regolare i rapporti Parte creditori-debitori tra la cedente e la cessionaria e in particolare, ai sensi e per gli CP_2 effetti dell'art.4, “con riferimento ai crediti e ai debiti dell' azienda ceduta, descritti in apposito elenco che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, e a tutti gli altri crediti e debiti comunque riferiti all'azienda, le parti prendono atto che: [...] -ai sensi dell'art. 2560, primo comma, c.c., la parte cedente resta obbligata, nei rapporti con i creditori, se non risulta che essi consentano a liberarla;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c., la parte cessionaria subentra, nei rapporti esterni con i creditori, nei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, se regolarmente tenuti;
[...]
-i debiti indicati nell'elenco già allegato alla presente scrittura son definitivamente accollati alla parte cessionaria [...]”. Inoltre alla pagina 379/2016 delle suddette scritture è segnato un debito nei confronti dello
[...]
l 28/09/2016 per 3.940,60 euro, mentre nella pagina 390/2016 è allo stesso Parte_3 modo segnato il debito per spese legali e consulenza allo scrivente avvocato per 11.186,18 euro. Dunque, non vi è alcun dubbio di insorgenza e imputazione del debito riferibile a un periodo successivo alla sottoscrizione della convenzione professionale (1° giugno 2016), e comunque precedente alla cessione conclusasi in data 31 marzo 2017, né in ordine al beneficiario-titolare del credito. Risulta poi come l'opposto abbia agito inizialmente nei confronti della cedente, non essendo stata liberata, e all'esito negativo dell'esecuzione forzata del titolo esecutivo con procedura di pignoramento presso terzi nei confronti dell'accollante cessionaria, azionava la tutela del credito nei confronti della cessionaria in forza dell'obbligazione solidale nascente dalla scrittura di cessione.
[…] L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la società soccombente, deducendone la erroneità per i motivi – ai quali integralmente si rinvia - che in sostanza attengono alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie, da cui in alcun modo si potrebbe derivare la prova della debenza della somma da essa appellante nei confronti, in particolare tenendo conto che la convenzione professionale tra opposto e Soc. Europa riguardava quest'ultima e non il singolo ramo di azienda e che la soc. Europa, dopo la cessione del ramo, ha continuato ad esistere, per cui “Ove il Giudice avesse preso in considerazione questo fatto, avrebbe affermato che il debito per il mancato pagamento di quanto alla convenzione era in capo alla soc. Europa con conseguente esclusione di legittimazione passiva in capo a
[...] quale cessionaria del ramo di azienda, e, quindi, con l'accoglimento della Parte_1 eccezione preliminare avanzata con l'opposizione”. Contesta anche la documentazione sulla cui base il primo giudice ha motivato la decisione, che invece non sarebbe sorretta da alcuna sostanziale veridicità e attendibilità.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza, la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è infondato. L'odierno appellato ha prodotto in primo luogo il contratto relativo all'incarico professionale ricevuto dalla soc. Europa Coop. soc. (doc. all. 1 fascicolo monitorio); risulta poi che con e-mail del 10 luglio 2019 (doc. 3 del fascicolo di parte opposta), inviata anche alla odierna appellata – e di cui non risulta successiva risposta di eventuale contestazione - la soc. Europa comunicava all'avv. in riscontro CP_1
a sua precedente missiva, di aver ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto la gestione delle strutture residenziali socio assistenziali, riconoscendo espressamente il credito del suddetto legale (quali “somme legittime e dovute”, si legge in detta missiva) per la somma di euro 15.000,00, come risultante dall'all. A al contratto di cessione, e Part rappresentava che detti debiti rientravano negli accordi della cessione con , che se ne era fatto carico. Dunque risulta in primo luogo il riconoscimento del credito da parte del cedente nei confronti del legale, il quale in questa sede aveva solo l'onere quindi di provarne l'avvenuta cessione. Sotto questo profilo, la prova risulta acquisita come già ritenuto dal primo giudice, atteso che: nel contratto di cessione di ramo d'azienda venivano regolati i rapporti con creditori e i debitori della cedente Europa Società Cooperativa Sociale a r.l. con la cessionaria e all'art. 4 le parti espressamente prevedevano: “ …Con Parte_2 riferimento ai crediti e ai debiti dell'azienda ceduta, descritti in apposito elenco che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, e a tutti gli altri crediti e debiti comunque riferiti all'azienda, le parti prendono atto che: … in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560 secondo comma c.c., la parte cessionaria subentra, nei rapporti esterni con i creditori, nei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, se regolarmente tenuti;
… i debiti indicati nell'elenco già allegato alla presente scrittura sono definitivamente accollati alla parte cessionaria”; l'allegato “A” del contratto descriveva nelle partite DEBITORIE V/FORNITORI accollate dalla cessionaria l'importo di € 90.432,00, quale Parte_2 somma dovuta ai ella cedente (All. 4 Copia Allegato A Cessione CP_3
Ramo d'Azienda); tra queste – come indicato anche nella citata e-mail inviata alle parti dell'odierno giudizio - le somme vantate dal difensore nei confronti della cedente Europa Società Cooperativa Sociale – come descritte anche nella citata e-mail che non risulta essere stata all'epoca contestata dalla cessionaria - che risultavano essere inserite nei libri contabili all'atto della cessione del ramo d'azienda alla Parte_2
(All.5 Stralcio libri contabili societari); l'elenco di cui all'allegato A (all. 4) risulta sottoscritto da entrambi i rappresentati legali delle cooperative cedente e cessionario (quest'ultimo in persona di Per_1
) nel contratto di cessione del ramo di azienda, che in calce richiama
[...] espressamente le scritture contabili, stabilendo che “il presente prospetto rappresenta la reale situazione, corrispondente alle scritture contabili, relativo al ramo d'azienda di gestione di case famiglia per anziani disabili adulti oggetto della cessione”: non è fondata pertanto la contestazione, prospettata dalla cessionaria in questa sede giudiziaria, della valenza delle scritture contabili, che all'epoca aveva invece accettato come “reale situazione” (previa, deve ritenersi, visione ed esame). Alla luce di detta documentazione, risulta dunque confermata la statuizione del primo giudice sulla interpretazione delle risultanze istruttorie c, che danno conto della esistenza del debito nei confronti della odierna appellante. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 ottobre 2025 La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 1835/2024
All'udienza collegiale del giorno 23/10/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CIABATTARI ELISABETTA;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente Controparte_1
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 23 ottobre 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 1835/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 1411/2024 del tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1411/2024, il tribunale di Roma ha così statuito in fatto e diritto, sulla domanda oggetto di causa:
“L'opponente contesta la fondatezza del credito allegando la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza documentale al riguardo anche in relazione alla conoscibilità del credito dedotto dall'opposto, quale cessionaria del ramo di azienda della . CP_2
Invero dalle allegazioni documentali in atti merge che:
1. Il credito è documentalmente provato (v. stralcio delle scritture contabili già versato in atti), risultando dall'allegato A del contratto di cessione versato in atti alla voce Debitori/Fornitori V;
2. il credito è specificato, chiaramente, nelle scritture contabili, (stralcio delle scritture contabili già versato in atti), come richiamate dall'Allegato A del contratto di cessione, “il presente prospetto rappresenta la reale situazione, corrispondente alle scritture contabili, relativo al ramo d'azienda di gestione di case famiglia per anziani disabili adulti oggetto della cessione”;
3. il credito era certamente conosciuto dalla cessionaria, sia per i motivi di cui sopra, che per la comunicazione pec del 10 luglio 2019, inoltrata per conoscenza alla Parte_2
.
[...]
Sul punto va ricordato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 comma 2° c.c. “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori” . Nel caso che ci occupa poi è lo stesso contratto di cessione di ramo d'azienda a regolare i rapporti Parte creditori-debitori tra la cedente e la cessionaria e in particolare, ai sensi e per gli CP_2 effetti dell'art.4, “con riferimento ai crediti e ai debiti dell' azienda ceduta, descritti in apposito elenco che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, e a tutti gli altri crediti e debiti comunque riferiti all'azienda, le parti prendono atto che: [...] -ai sensi dell'art. 2560, primo comma, c.c., la parte cedente resta obbligata, nei rapporti con i creditori, se non risulta che essi consentano a liberarla;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c., la parte cessionaria subentra, nei rapporti esterni con i creditori, nei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, se regolarmente tenuti;
[...]
-i debiti indicati nell'elenco già allegato alla presente scrittura son definitivamente accollati alla parte cessionaria [...]”. Inoltre alla pagina 379/2016 delle suddette scritture è segnato un debito nei confronti dello
[...]
l 28/09/2016 per 3.940,60 euro, mentre nella pagina 390/2016 è allo stesso Parte_3 modo segnato il debito per spese legali e consulenza allo scrivente avvocato per 11.186,18 euro. Dunque, non vi è alcun dubbio di insorgenza e imputazione del debito riferibile a un periodo successivo alla sottoscrizione della convenzione professionale (1° giugno 2016), e comunque precedente alla cessione conclusasi in data 31 marzo 2017, né in ordine al beneficiario-titolare del credito. Risulta poi come l'opposto abbia agito inizialmente nei confronti della cedente, non essendo stata liberata, e all'esito negativo dell'esecuzione forzata del titolo esecutivo con procedura di pignoramento presso terzi nei confronti dell'accollante cessionaria, azionava la tutela del credito nei confronti della cessionaria in forza dell'obbligazione solidale nascente dalla scrittura di cessione.
[…] L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la società soccombente, deducendone la erroneità per i motivi – ai quali integralmente si rinvia - che in sostanza attengono alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie, da cui in alcun modo si potrebbe derivare la prova della debenza della somma da essa appellante nei confronti, in particolare tenendo conto che la convenzione professionale tra opposto e Soc. Europa riguardava quest'ultima e non il singolo ramo di azienda e che la soc. Europa, dopo la cessione del ramo, ha continuato ad esistere, per cui “Ove il Giudice avesse preso in considerazione questo fatto, avrebbe affermato che il debito per il mancato pagamento di quanto alla convenzione era in capo alla soc. Europa con conseguente esclusione di legittimazione passiva in capo a
[...] quale cessionaria del ramo di azienda, e, quindi, con l'accoglimento della Parte_1 eccezione preliminare avanzata con l'opposizione”. Contesta anche la documentazione sulla cui base il primo giudice ha motivato la decisione, che invece non sarebbe sorretta da alcuna sostanziale veridicità e attendibilità.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza, la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è infondato. L'odierno appellato ha prodotto in primo luogo il contratto relativo all'incarico professionale ricevuto dalla soc. Europa Coop. soc. (doc. all. 1 fascicolo monitorio); risulta poi che con e-mail del 10 luglio 2019 (doc. 3 del fascicolo di parte opposta), inviata anche alla odierna appellata – e di cui non risulta successiva risposta di eventuale contestazione - la soc. Europa comunicava all'avv. in riscontro CP_1
a sua precedente missiva, di aver ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto la gestione delle strutture residenziali socio assistenziali, riconoscendo espressamente il credito del suddetto legale (quali “somme legittime e dovute”, si legge in detta missiva) per la somma di euro 15.000,00, come risultante dall'all. A al contratto di cessione, e Part rappresentava che detti debiti rientravano negli accordi della cessione con , che se ne era fatto carico. Dunque risulta in primo luogo il riconoscimento del credito da parte del cedente nei confronti del legale, il quale in questa sede aveva solo l'onere quindi di provarne l'avvenuta cessione. Sotto questo profilo, la prova risulta acquisita come già ritenuto dal primo giudice, atteso che: nel contratto di cessione di ramo d'azienda venivano regolati i rapporti con creditori e i debitori della cedente Europa Società Cooperativa Sociale a r.l. con la cessionaria e all'art. 4 le parti espressamente prevedevano: “ …Con Parte_2 riferimento ai crediti e ai debiti dell'azienda ceduta, descritti in apposito elenco che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, e a tutti gli altri crediti e debiti comunque riferiti all'azienda, le parti prendono atto che: … in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560 secondo comma c.c., la parte cessionaria subentra, nei rapporti esterni con i creditori, nei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, se regolarmente tenuti;
… i debiti indicati nell'elenco già allegato alla presente scrittura sono definitivamente accollati alla parte cessionaria”; l'allegato “A” del contratto descriveva nelle partite DEBITORIE V/FORNITORI accollate dalla cessionaria l'importo di € 90.432,00, quale Parte_2 somma dovuta ai ella cedente (All. 4 Copia Allegato A Cessione CP_3
Ramo d'Azienda); tra queste – come indicato anche nella citata e-mail inviata alle parti dell'odierno giudizio - le somme vantate dal difensore nei confronti della cedente Europa Società Cooperativa Sociale – come descritte anche nella citata e-mail che non risulta essere stata all'epoca contestata dalla cessionaria - che risultavano essere inserite nei libri contabili all'atto della cessione del ramo d'azienda alla Parte_2
(All.5 Stralcio libri contabili societari); l'elenco di cui all'allegato A (all. 4) risulta sottoscritto da entrambi i rappresentati legali delle cooperative cedente e cessionario (quest'ultimo in persona di Per_1
) nel contratto di cessione del ramo di azienda, che in calce richiama
[...] espressamente le scritture contabili, stabilendo che “il presente prospetto rappresenta la reale situazione, corrispondente alle scritture contabili, relativo al ramo d'azienda di gestione di case famiglia per anziani disabili adulti oggetto della cessione”: non è fondata pertanto la contestazione, prospettata dalla cessionaria in questa sede giudiziaria, della valenza delle scritture contabili, che all'epoca aveva invece accettato come “reale situazione” (previa, deve ritenersi, visione ed esame). Alla luce di detta documentazione, risulta dunque confermata la statuizione del primo giudice sulla interpretazione delle risultanze istruttorie c, che danno conto della esistenza del debito nei confronti della odierna appellante. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 ottobre 2025 La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino