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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE AT presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa AN NI consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3072/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cesare, giusta procura generale alle liti in atti, nonché dall'avv.to Maria Rosaria Manselli
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico De Benedictis e Stefania Di Filippo, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLATA
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3/4.5.2022, R.G. n. 70735/2021, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato il 17.11.2021 dalla Controparte_1
nei confronti di ha così provveduto:
[...] Parte_1
‹‹1) Disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia UE del
5.3.2015 nella causa C-553/13 e del 25.7.2018 nella causa C – 103/17, e dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e dell'IVA relativa effettuato da alla , condanna ai sensi Parte_1 Controparte_1 Parte_1 dell'art. 2033 c. c. alla restituzione alla del complessivo Controparte_1 importo di € 43.374,82 , con gli interessi legali dal 17.11.2021 al saldo;
2) Condanna al pagamento, delle spese processuali della Parte_1 Controparte_1
, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 2.588,00 per compensi oltre IVA, CPA e
[...] rimborso spese generali del 15%››.
***
Ha proposto appello articolando sei motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹VOGLIA L' CP_2 accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della ordinanza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi nelle more erogati e di cui si darà conferma in corso di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 28.10.2022, la , Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ovvero nella denegata ipotesi di riforma in peius della sentenza appellata, con integrale compensazione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
***
All'udienza del 3.11.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
9.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate dalla sola appellata).
*** pagina 2 di 10 I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Come già detto, l'appello consta di sei motivi.
Saranno trattati, per ragioni di priorità logico-giuridica, il primo e il terzo.
All'esito saranno trattati, congiuntamente, il secondo, il quarto e il quinto motivo, poiché su di essi incide la recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
Da ultimo, sarà trattato il sesto motivo, riguardante il governo delle spese di lite.
***
Con il primo motivo, rubricato “Sulla preliminare eccezione di incompetenza per aver le parti aderito all'arbitrato rituale”, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione d'incompetenza per arbitrato rituale previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, affermando che i contratti depositati da erano relativi agli anni 2006 Parte_1
e 2007, prevedevano una durata del contratto di 12 mesi e non prevedevano il tacito rinnovo, sicché non trovavano applicazione per le successive forniture, e che, comunque, l'art. 12 prevedeva che solo le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto venissero deferite ad arbitro rituale, mentre il giudizio era relativo a una ripetizione di indebito basata sulla disapplicazione della normativa relativa all'addizionale per contrarietà ai principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Lamenta che, in realtà, la resistente sosteneva che le parti avevano previsto di doversi rivolgere a un collegio arbitrale per redimere “ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto” (art. 12); il giudice aveva confuso l'offerta, che ha sempre una durata limitata, con la durata del contratto, che ha un tempo illimitato;
né poteva revocarsi in dubbio che la controversia de qua rientrasse nel concetto delle controversie in materia di esecuzione del contratto.
***
Il motivo è infondato.
Come si è visto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione sulla base di due rationes decidendi: da un lato, ha ritenuto la inapplicabilità dell'art. 12 delle CGC alle forniture successive a quelle di cui ai contratti del 2006 e del 2007, in cui non era previsto tacito rinnovo;
dall'altro, ha ritenuto che, comunque, l'art. 12 non fosse applicabile alla ripetizione di indebito azionata. pagina 3 di 10 Questo secondo passaggio motivazionale non è stato specificamente impugnato dall'appellante, la quale si è limitata ad affermare che la controversia rientrava senza dubbio nel concetto delle controversie in materia di esecuzione del contratto, senza spiegare in quale errore fosse incorso il giudice laddove invece aveva affermato che si trattava di ripetizione di indebito basata sulla disapplicazione della normativa relativa all'addizionale per contrarietà ai principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Nella specie la censura è evidentemente generica, tanto più ove si consideri la differenza, palese, tra la domanda avente ad oggetto l'esecuzione del contratto e la domanda di ripetizione di indebito, che avrebbe reso necessari, quanto meno, un ragionamento e una critica volti a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U. n. 36481 del 13/12/2022).
Ne consegue che, nella specie, difetta l'interesse a impugnare la statuizione concernente il primo profilo, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al secondo punto, non idoneamente censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U. n. 12637/2008; Cass. Sez.
Lav. n. 13373/2008).
***
Con il terzo motivo, rubricato “Sulla riforma della parte della ordinanza in cui il Tribunale ha ritenuta infondata la eccezione di prescrizione”, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale in quanto: ‹‹… con pec di diffida del
2.3.2020 (doc. 2 del ricorso ex art 702 bis c.p.c.) parte ricorrente ha richiesto il rimborso della somma di €
44.718,47 in riferimento al periodo tra gennaio 2010 e dicembre 2011 interrompendo quindi la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. per i pagamenti indebiti effettuati a partire dal 2.3.2010, tra i quali rientra anche il pagamento relativo al mese di febbraio 2010 avvenuto il 24.3.2010, essendo poi successivi i pagamenti per le pagina 4 di 10 ulteriori mensilità, non potendo decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito prima che sia effettuato il pagamento che si assume indebito››.
Lamenta che, invero, il reclamo inviato nel mese di marzo 2020, era generico e privo dei presupposti per poter essere considerato valido atto interruttivo;
non vi era prova del pagamento basandosi la medesima prova su presunzioni;
vi era l'indicazione di una somma diversa da quella poi azionata senza allegare le fatture dalle quali dovrebbe rivenire il relativo conteggio.
***
Il motivo è infondato.
Com'è noto (cfr. Cass. n. 15140 del 31/05/2021), al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo).
Rileva la Corte che la pec del 2.3.2020 conteneva tutti gli elementi necessari a interrompere il corso della prescrizione, poiché indicava il soggetto obbligato, la pretesa creditoria, la ragione su cui questa era fondata e l'entità della stessa (€ 44.718,47).
Conteneva altresì l'intimazione a procedere, entro quindici giorni, al rimborso della somma, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, la società cooperativa avrebbe intrapreso tutte le iniziative giudiziarie allo scopo di tutelare i propri diritti.
Conteneva infine l'avvertimento che la missiva valeva quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., nonché ad ogni effetto di legge.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la pec avesse validamente interrotto il corso della prescrizione.
Per il resto, si osserva che la censura è generica, ove si consideri che la ricorrente in primo grado ha depositato le fatture e gli estratti conto della banca, sui quali l'appellante non si sofferma in alcun modo, limitandosi a dedurre che la prova dei pagamenti sarebbe stata fondata su presunzioni.
Tra l'altro, si osserva che ha riscontrato la pec in esame con la nota del Parte_1
4.3.2020, comunicando quanto segue “… in relazione alla richiesta di restituzione dell'addizionale provinciale addebitata per le forniture di energia elettrica 2010 – 2011, comunichiamo di non poter accogliere la stessa, anche a prescindere da ogni inerente verifica contabile, in quanto gli importi riscossi dai fornitori nel pagina 5 di 10 periodo in questione sono stati già stati versati alla competente e alla Controparte_3
Provincia; ciò, sulla base delle disposizioni legislative e delle istruzioni vigenti pro-tempore”.
È evidente che, ove non fossero intervenuti i pagamenti da parte dell'utente, Parte_1 non avrebbe certo comunicato all'utente che gli importi erano già stati versati alla competente e alla Provincia. Controparte_3
Da ultimo, quanto alla differenza degli importi, risulta che, rispetto alla somma indicata nella pec, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la parte ha limitato la domanda “al minor importo di €
43.374,82 in considerazione dei mesi di fatturazione rientranti nel periodo febbraio 2010 con scadenza del pagamento a marzo 2010 e dicembre 2011 con scadenza del pagamento a gennaio 2012 a partire da detta pec
(doc. 2)”.
In conclusione, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione senza incorrere in alcun errore.
***
Saranno trattati ora il secondo motivo (rubricato “Sulla riforma del punto in cui non è stata dichiarata la sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza della Corte Costituzionale”), il quarto motivo
(rubricato “Sulla riforma del punto della ordinanza in cui il Tribunale ha deciso essere sussistente la legittimazione attiva dell'appellata e sussistenti i presupposti dell'indebito; - – Sulla riforma del punto in cui la ordinanza ha ritenuto esistente il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione”) e il quinto motivo
(rubricato “Sulla riforma del punto in cui il Tribunale non ha convertito il rito da abbreviato in ordinario”).
***
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi pagina 6 di 10 finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
pagina 7 di 10 E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
*** pagina 8 di 10 Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
***
Resta da esaminare il sesto motivo, rubricato “Sulla riforma in ordine al governo delle spese – sulla buona fede del Fornitore”.
Lamenta l'appellante che, ferma la buona fede di nell'aver addebitato a titolo di Parte_1 prezzo una somma corrispondente ad un'imposta dovuta in base alla normativa nazionale vigente ratione temporis, il consumatore finale aveva ritenuto di convenire in giudizio il fornitore a distanza di quasi un decennio dal pagamento, oltre al fatto che l'ondivago orientamento giurisprudenziale avrebbe dovuto comportare, certamente, il riconoscimento della compensazione.
***
Il motivo è fondato.
Va infatti dato atto della complessità e della novità della questione, che ha dato luogo a un sicuro contrasto nella giurisprudenza di merito, e del fatto che il rigetto di una parte dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole a ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite del primo grado.
***
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata ordinanza va riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, nei termini sopra indicati, e confermata nel resto.
***
Per le stesse ragioni, ricorrono i presupposti per compensare per intero anche le spese del secondo grado.
***
Per effetto della riforma parziale, va accolta la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza, limitatamente, però, alle spese di lite del primo grado.
L'appellante, con nota di deposito del 26.7.2022, ha documentato il versamento della complessiva somma di € 46.994,26. pagina 9 di 10 L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a restituire a la Parte_1 complessiva somma di € 3.776,21 (compenso tabellare € 2.588,00, spese generali € 388,20,
CPA € 119,05, IVA 22% su imponibile € 680,96), oltre interessi legali dal 17.6.2022 (data del pagamento) al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 70735/2021, pubblicata il 4.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) condanna la a restituire a Controparte_1 Controparte_1 [...] la somma di € 3.776,21, oltre interessi legali dal 17.6.2022 al saldo. Parte_1
Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN NI HE AT
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE AT presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa AN NI consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3072/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cesare, giusta procura generale alle liti in atti, nonché dall'avv.to Maria Rosaria Manselli
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico De Benedictis e Stefania Di Filippo, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLATA
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3/4.5.2022, R.G. n. 70735/2021, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato il 17.11.2021 dalla Controparte_1
nei confronti di ha così provveduto:
[...] Parte_1
‹‹1) Disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia UE del
5.3.2015 nella causa C-553/13 e del 25.7.2018 nella causa C – 103/17, e dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e dell'IVA relativa effettuato da alla , condanna ai sensi Parte_1 Controparte_1 Parte_1 dell'art. 2033 c. c. alla restituzione alla del complessivo Controparte_1 importo di € 43.374,82 , con gli interessi legali dal 17.11.2021 al saldo;
2) Condanna al pagamento, delle spese processuali della Parte_1 Controparte_1
, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 2.588,00 per compensi oltre IVA, CPA e
[...] rimborso spese generali del 15%››.
***
Ha proposto appello articolando sei motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹VOGLIA L' CP_2 accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della ordinanza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi nelle more erogati e di cui si darà conferma in corso di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 28.10.2022, la , Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ovvero nella denegata ipotesi di riforma in peius della sentenza appellata, con integrale compensazione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
***
All'udienza del 3.11.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
9.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate dalla sola appellata).
*** pagina 2 di 10 I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Come già detto, l'appello consta di sei motivi.
Saranno trattati, per ragioni di priorità logico-giuridica, il primo e il terzo.
All'esito saranno trattati, congiuntamente, il secondo, il quarto e il quinto motivo, poiché su di essi incide la recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
Da ultimo, sarà trattato il sesto motivo, riguardante il governo delle spese di lite.
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Con il primo motivo, rubricato “Sulla preliminare eccezione di incompetenza per aver le parti aderito all'arbitrato rituale”, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione d'incompetenza per arbitrato rituale previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, affermando che i contratti depositati da erano relativi agli anni 2006 Parte_1
e 2007, prevedevano una durata del contratto di 12 mesi e non prevedevano il tacito rinnovo, sicché non trovavano applicazione per le successive forniture, e che, comunque, l'art. 12 prevedeva che solo le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto venissero deferite ad arbitro rituale, mentre il giudizio era relativo a una ripetizione di indebito basata sulla disapplicazione della normativa relativa all'addizionale per contrarietà ai principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Lamenta che, in realtà, la resistente sosteneva che le parti avevano previsto di doversi rivolgere a un collegio arbitrale per redimere “ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto” (art. 12); il giudice aveva confuso l'offerta, che ha sempre una durata limitata, con la durata del contratto, che ha un tempo illimitato;
né poteva revocarsi in dubbio che la controversia de qua rientrasse nel concetto delle controversie in materia di esecuzione del contratto.
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Il motivo è infondato.
Come si è visto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione sulla base di due rationes decidendi: da un lato, ha ritenuto la inapplicabilità dell'art. 12 delle CGC alle forniture successive a quelle di cui ai contratti del 2006 e del 2007, in cui non era previsto tacito rinnovo;
dall'altro, ha ritenuto che, comunque, l'art. 12 non fosse applicabile alla ripetizione di indebito azionata. pagina 3 di 10 Questo secondo passaggio motivazionale non è stato specificamente impugnato dall'appellante, la quale si è limitata ad affermare che la controversia rientrava senza dubbio nel concetto delle controversie in materia di esecuzione del contratto, senza spiegare in quale errore fosse incorso il giudice laddove invece aveva affermato che si trattava di ripetizione di indebito basata sulla disapplicazione della normativa relativa all'addizionale per contrarietà ai principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Nella specie la censura è evidentemente generica, tanto più ove si consideri la differenza, palese, tra la domanda avente ad oggetto l'esecuzione del contratto e la domanda di ripetizione di indebito, che avrebbe reso necessari, quanto meno, un ragionamento e una critica volti a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U. n. 36481 del 13/12/2022).
Ne consegue che, nella specie, difetta l'interesse a impugnare la statuizione concernente il primo profilo, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al secondo punto, non idoneamente censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U. n. 12637/2008; Cass. Sez.
Lav. n. 13373/2008).
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Con il terzo motivo, rubricato “Sulla riforma della parte della ordinanza in cui il Tribunale ha ritenuta infondata la eccezione di prescrizione”, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale in quanto: ‹‹… con pec di diffida del
2.3.2020 (doc. 2 del ricorso ex art 702 bis c.p.c.) parte ricorrente ha richiesto il rimborso della somma di €
44.718,47 in riferimento al periodo tra gennaio 2010 e dicembre 2011 interrompendo quindi la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. per i pagamenti indebiti effettuati a partire dal 2.3.2010, tra i quali rientra anche il pagamento relativo al mese di febbraio 2010 avvenuto il 24.3.2010, essendo poi successivi i pagamenti per le pagina 4 di 10 ulteriori mensilità, non potendo decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito prima che sia effettuato il pagamento che si assume indebito››.
Lamenta che, invero, il reclamo inviato nel mese di marzo 2020, era generico e privo dei presupposti per poter essere considerato valido atto interruttivo;
non vi era prova del pagamento basandosi la medesima prova su presunzioni;
vi era l'indicazione di una somma diversa da quella poi azionata senza allegare le fatture dalle quali dovrebbe rivenire il relativo conteggio.
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Il motivo è infondato.
Com'è noto (cfr. Cass. n. 15140 del 31/05/2021), al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo).
Rileva la Corte che la pec del 2.3.2020 conteneva tutti gli elementi necessari a interrompere il corso della prescrizione, poiché indicava il soggetto obbligato, la pretesa creditoria, la ragione su cui questa era fondata e l'entità della stessa (€ 44.718,47).
Conteneva altresì l'intimazione a procedere, entro quindici giorni, al rimborso della somma, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, la società cooperativa avrebbe intrapreso tutte le iniziative giudiziarie allo scopo di tutelare i propri diritti.
Conteneva infine l'avvertimento che la missiva valeva quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., nonché ad ogni effetto di legge.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la pec avesse validamente interrotto il corso della prescrizione.
Per il resto, si osserva che la censura è generica, ove si consideri che la ricorrente in primo grado ha depositato le fatture e gli estratti conto della banca, sui quali l'appellante non si sofferma in alcun modo, limitandosi a dedurre che la prova dei pagamenti sarebbe stata fondata su presunzioni.
Tra l'altro, si osserva che ha riscontrato la pec in esame con la nota del Parte_1
4.3.2020, comunicando quanto segue “… in relazione alla richiesta di restituzione dell'addizionale provinciale addebitata per le forniture di energia elettrica 2010 – 2011, comunichiamo di non poter accogliere la stessa, anche a prescindere da ogni inerente verifica contabile, in quanto gli importi riscossi dai fornitori nel pagina 5 di 10 periodo in questione sono stati già stati versati alla competente e alla Controparte_3
Provincia; ciò, sulla base delle disposizioni legislative e delle istruzioni vigenti pro-tempore”.
È evidente che, ove non fossero intervenuti i pagamenti da parte dell'utente, Parte_1 non avrebbe certo comunicato all'utente che gli importi erano già stati versati alla competente e alla Provincia. Controparte_3
Da ultimo, quanto alla differenza degli importi, risulta che, rispetto alla somma indicata nella pec, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la parte ha limitato la domanda “al minor importo di €
43.374,82 in considerazione dei mesi di fatturazione rientranti nel periodo febbraio 2010 con scadenza del pagamento a marzo 2010 e dicembre 2011 con scadenza del pagamento a gennaio 2012 a partire da detta pec
(doc. 2)”.
In conclusione, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione senza incorrere in alcun errore.
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Saranno trattati ora il secondo motivo (rubricato “Sulla riforma del punto in cui non è stata dichiarata la sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza della Corte Costituzionale”), il quarto motivo
(rubricato “Sulla riforma del punto della ordinanza in cui il Tribunale ha deciso essere sussistente la legittimazione attiva dell'appellata e sussistenti i presupposti dell'indebito; - – Sulla riforma del punto in cui la ordinanza ha ritenuto esistente il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione”) e il quinto motivo
(rubricato “Sulla riforma del punto in cui il Tribunale non ha convertito il rito da abbreviato in ordinario”).
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Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi pagina 6 di 10 finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
pagina 7 di 10 E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
*** pagina 8 di 10 Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
***
Resta da esaminare il sesto motivo, rubricato “Sulla riforma in ordine al governo delle spese – sulla buona fede del Fornitore”.
Lamenta l'appellante che, ferma la buona fede di nell'aver addebitato a titolo di Parte_1 prezzo una somma corrispondente ad un'imposta dovuta in base alla normativa nazionale vigente ratione temporis, il consumatore finale aveva ritenuto di convenire in giudizio il fornitore a distanza di quasi un decennio dal pagamento, oltre al fatto che l'ondivago orientamento giurisprudenziale avrebbe dovuto comportare, certamente, il riconoscimento della compensazione.
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Il motivo è fondato.
Va infatti dato atto della complessità e della novità della questione, che ha dato luogo a un sicuro contrasto nella giurisprudenza di merito, e del fatto che il rigetto di una parte dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole a ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite del primo grado.
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In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata ordinanza va riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, nei termini sopra indicati, e confermata nel resto.
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Per le stesse ragioni, ricorrono i presupposti per compensare per intero anche le spese del secondo grado.
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Per effetto della riforma parziale, va accolta la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza, limitatamente, però, alle spese di lite del primo grado.
L'appellante, con nota di deposito del 26.7.2022, ha documentato il versamento della complessiva somma di € 46.994,26. pagina 9 di 10 L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a restituire a la Parte_1 complessiva somma di € 3.776,21 (compenso tabellare € 2.588,00, spese generali € 388,20,
CPA € 119,05, IVA 22% su imponibile € 680,96), oltre interessi legali dal 17.6.2022 (data del pagamento) al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 70735/2021, pubblicata il 4.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) condanna la a restituire a Controparte_1 Controparte_1 [...] la somma di € 3.776,21, oltre interessi legali dal 17.6.2022 al saldo. Parte_1
Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN NI HE AT
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