Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2010, n. 1584
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Sentenza 26 gennaio 2010

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In tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2010, n. 1584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1584
    Data del deposito : 26 gennaio 2010

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