Articolo 4 della Legge 27 luglio 1956, n. 770
Articolo 3
Versione
15 agosto 1956
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1956-57, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348 .

Entrata in vigore il 15 agosto 1956