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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9933/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_1
Russo, con cui elett. dom. in Maddaloni alla via Roma n. 43, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappr. e dif. Controparte_1 dal medesimo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE OGGETTO: altre controversie in materia di rapporto di lavoro parasubordinato CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 dal 03/02/2011 al 10/06/2011 e il 14/06/2011 presso l'istituto resistente, in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado ed Equiparati per la classe di concorso A50 (Materie Letterarie), a seguito della stipula di n. 2 contratti di prestazione d'opera di collaborazione coordinata e continuativa su P.A.S. - Percorsi Alternativi Sperimentali con prot. N. 694 del 03/02/2011 e prot. 3254 del 14/06/2011, osservando gli orari ivi dettagliatamente indicati;
- di aver altresì lavorato nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 dal 05/09/2011 al 30/09/2011 presso il medesimo istituto resistente, in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado ed Equiparati per la classe di concorso A50 (Materie Letterarie), a seguito della stipula di un contratto di prestazione d'opera di collaborazione coordinata e continuativa su P.A.S. - Percorsi Alternativi Sperimentali, secondo l'orario indicato;
- di aver svolto nei predetti periodi le mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado nelle materie di “italiano” e “storia”;
- di aver svolto con diligenza la propria prestazione lavorativa secondo l'attività di coordinamento e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico p.t. e di non aver
1 mai effettuato periodi di assenza che abbiano determinato la sospensione o la riduzione dello stipendio;
- che il compenso per la prestazione lavorativa veniva fissato nella misura prevista dal C.C.N.L. “Scuola” del 29/11/2007 per la corrispondente mansione di docente di scuola secondaria di II grado svolta dal ricorrente;
- di non aver percepito alcunchè a titolo di compenso, pur avendo prestato diligentemente la propria prestazione lavorativa e sollecitato l'adempimento della prestazione. Concludeva chiedendo all'adito giudice di: “a) condannare per tutte le causali spiegate in premessa
” (c.f. , in Parte_2 P.IVA_1
E), ella somma di € 4.176,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, per le causali di cui alla premessa;
b) in via subordinata, condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'istituto resistente, che richiamava le disposizioni contrattuali ed osservava che, a causa del mancato pagamento da parte della Regione Campania, non aveva potuto provvedere al pagamento del ricorrente. Concludeva chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Regione Campania e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna della Regione, in caso di accoglimento, a rifondere all'istituto scolastico le somme ritenute dovute. Spese vinte, con attribuzione. Rigettata l'istanza di chiamata in causa della Regione con decreto del 03/11/2020, la causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 31/01/2023. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce il mancato pagamento delle somme dovute per l'attività di docenza prestata. In via preliminare, appare opportuno effettuare talune precisazioni in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'istituto scolastico resistente. La pretesa azionata da parte ricorrente rientra nell'ambito della responsabilità propria dell' , a nulla rilevando, nella specie, il rapporto di immedesimazione organica con Pt_2 il resistente. CP_2
E a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, alle istituzioni scolastiche è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia amministrativo-contabile. Con successivo Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, è stato adottato il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", il cui art. 31 (Capacità negoziale), nella formulazione vigente ratione temporis, così stabiliva: “
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del 2 decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali […] 4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40”. Il caso in esame si inserisce proprio nell'ambito della normativa di cui sopra, trattandosi di obbligazione di fonte negoziale e, precisamente, dell'obbligazione retributiva assunta dall'istituto scolastico nell'esercizio della propria autonomia negoziale, mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la parte ricorrente. Passando al merito della questione, va in primo luogo osservato come sia incontestato tra le parti tanto il conferimento degli incarichi di collaborazione, quanto l'effettivo svolgimento delle prestazioni contemplate dagli stessi contratti. L'istituto scolastico eccepisce, quale fatto impeditivo dell'obbligazione discendente dagli impegni negoziali sopra indicati, l'omessa erogazione da parte della Regione dei fondi destinati al finanziamento del progetto nel quale il ricorrente era stato impiegato. Nel corso del giudizio, inoltre, parte resistente deduceva, e documentava, l'avvenuto pagamento della somma netta di € 2.087,28 in favore del ricorrente, a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione, oltre al pagamento di contributi per complessivi € 2.089,15, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. note depositate in data 18/01/2022). Parte ricorrente, tenuto conto del dedotto pagamento, corrispondente ad una somma lorda pari ad € 3.147,27, insisteva nel pagamento della somma lorda residua, pari ad € 1.029,16 (cfr. note depositate in data 02/02/2022). Va pertanto, alla luce della documentazione depositata (in particolare, prospetto liquidazione docenze), e considerata la mancata contestazione dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo di € 3.147,27. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Quanto al residuo importo richiesto dal ricorrente, pari ad € 1.029,16, si osserva quanto segue. I rapporti intercorsi tra l'Istituto e la Regione Campania concernenti l'erogazione dei finanziamenti necessari alla corresponsione al ricorrente del compenso pattuito non sono validamente opponibili a quest'ultimo, trattandosi di soggetto terzo, estraneo agli stessi, legittimato a pretendere l'adempimento dal proprio diretto contraente. Né possono ravvisarsi, nella specie, disposizioni pattizie idonee a paralizzare la pretesa dell'istante, qualificabili come ipotesi di opponibilità al contraente dei predetti rapporti con i terzi.
3 In particolare, non può ritenersi idonea a paralizzare le richieste di pagamento, formulate da parte ricorrente nei confronti dell'istituto scolastico, la previsione, contenuta nell'art. 5 dei contratti di collaborazione e invocata da parte resistente, in base alla quale la liquidazione del compenso sarebbe avvenuta dopo l'accreditamento dei fondi da parte della Regione. Come, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di merito, è affetta da nullità la clausola contenuta nei contratti sottoscritti con i docenti impiegati nei corsi di formazione finanziati dalla Regione, per i quali il saldo delle loro competenze da parte dell'istituto formativo era subordinato all'erogazione del saldo del finanziamento da parte dell'ente pubblico (cfr., in particolare, Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 686/2016). A ciò va aggiunto che alcuna legittimazione passiva sussiste in capo alla Regione Campania atteso che i contratti di collaborazione, di cui si discute, sono intercorsi tra la parte ricorrente e l'Istituto Scolastico convenuto. Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di chiamata in causa della Regione, già rigettata da questo Tribunale con provvedimento del 03/11/2020, le cui motivazioni sono condivise e richiamate, tenuto conto che le circostanze dedotte attengono ai rapporti interni tra istituto scolastico e Regione e considerate le esigenze di economia processuale (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2522 del 09/02/2016, Rv. 638936 - 01). Va inoltre osservato che, dalla documentazione versata in atti dallo stesso istituto resistente, si evince chiaramente che l'importo netto di € 2.087,28 corrisposto a parte ricorrente, derivava dalla differenza tra l'importo lordo di € 3.147,27 e le trattenute operate. Parte ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver determinato le somme richieste in base al CCNL del 2007, in conformità a quanto indicato nel contratto di collaborazione (art. 4). Gli importi così determinati non possono che essere ritenuti comprensivi dei soli oneri fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pena il mancato rispetto delle previsioni collettive espressamente richiamate dalle parti nell'accordo. Si osserva altresì che alcuna contestazione è stata formulata in memoria in ordine ai conteggi effettuati da parte ricorrente. Tenuto conto di tutto quanto esposto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'ulteriore somma lorda pari ad € 1.029,16, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione del pagamento effettuato da parte resistente a seguito dell'accredito delle somme da parte della Regione;
per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
b) in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 1.029,16, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
c) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente al pagamento della residua metà in favore di parte ricorrente, che liquida in € 680,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 27/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9933/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_1
Russo, con cui elett. dom. in Maddaloni alla via Roma n. 43, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappr. e dif. Controparte_1 dal medesimo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE OGGETTO: altre controversie in materia di rapporto di lavoro parasubordinato CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 dal 03/02/2011 al 10/06/2011 e il 14/06/2011 presso l'istituto resistente, in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado ed Equiparati per la classe di concorso A50 (Materie Letterarie), a seguito della stipula di n. 2 contratti di prestazione d'opera di collaborazione coordinata e continuativa su P.A.S. - Percorsi Alternativi Sperimentali con prot. N. 694 del 03/02/2011 e prot. 3254 del 14/06/2011, osservando gli orari ivi dettagliatamente indicati;
- di aver altresì lavorato nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 dal 05/09/2011 al 30/09/2011 presso il medesimo istituto resistente, in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado ed Equiparati per la classe di concorso A50 (Materie Letterarie), a seguito della stipula di un contratto di prestazione d'opera di collaborazione coordinata e continuativa su P.A.S. - Percorsi Alternativi Sperimentali, secondo l'orario indicato;
- di aver svolto nei predetti periodi le mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado nelle materie di “italiano” e “storia”;
- di aver svolto con diligenza la propria prestazione lavorativa secondo l'attività di coordinamento e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico p.t. e di non aver
1 mai effettuato periodi di assenza che abbiano determinato la sospensione o la riduzione dello stipendio;
- che il compenso per la prestazione lavorativa veniva fissato nella misura prevista dal C.C.N.L. “Scuola” del 29/11/2007 per la corrispondente mansione di docente di scuola secondaria di II grado svolta dal ricorrente;
- di non aver percepito alcunchè a titolo di compenso, pur avendo prestato diligentemente la propria prestazione lavorativa e sollecitato l'adempimento della prestazione. Concludeva chiedendo all'adito giudice di: “a) condannare per tutte le causali spiegate in premessa
” (c.f. , in Parte_2 P.IVA_1
E), ella somma di € 4.176,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, per le causali di cui alla premessa;
b) in via subordinata, condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'istituto resistente, che richiamava le disposizioni contrattuali ed osservava che, a causa del mancato pagamento da parte della Regione Campania, non aveva potuto provvedere al pagamento del ricorrente. Concludeva chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Regione Campania e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna della Regione, in caso di accoglimento, a rifondere all'istituto scolastico le somme ritenute dovute. Spese vinte, con attribuzione. Rigettata l'istanza di chiamata in causa della Regione con decreto del 03/11/2020, la causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 31/01/2023. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce il mancato pagamento delle somme dovute per l'attività di docenza prestata. In via preliminare, appare opportuno effettuare talune precisazioni in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'istituto scolastico resistente. La pretesa azionata da parte ricorrente rientra nell'ambito della responsabilità propria dell' , a nulla rilevando, nella specie, il rapporto di immedesimazione organica con Pt_2 il resistente. CP_2
E a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, alle istituzioni scolastiche è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia amministrativo-contabile. Con successivo Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, è stato adottato il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", il cui art. 31 (Capacità negoziale), nella formulazione vigente ratione temporis, così stabiliva: “
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del 2 decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali […] 4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40”. Il caso in esame si inserisce proprio nell'ambito della normativa di cui sopra, trattandosi di obbligazione di fonte negoziale e, precisamente, dell'obbligazione retributiva assunta dall'istituto scolastico nell'esercizio della propria autonomia negoziale, mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la parte ricorrente. Passando al merito della questione, va in primo luogo osservato come sia incontestato tra le parti tanto il conferimento degli incarichi di collaborazione, quanto l'effettivo svolgimento delle prestazioni contemplate dagli stessi contratti. L'istituto scolastico eccepisce, quale fatto impeditivo dell'obbligazione discendente dagli impegni negoziali sopra indicati, l'omessa erogazione da parte della Regione dei fondi destinati al finanziamento del progetto nel quale il ricorrente era stato impiegato. Nel corso del giudizio, inoltre, parte resistente deduceva, e documentava, l'avvenuto pagamento della somma netta di € 2.087,28 in favore del ricorrente, a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione, oltre al pagamento di contributi per complessivi € 2.089,15, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. note depositate in data 18/01/2022). Parte ricorrente, tenuto conto del dedotto pagamento, corrispondente ad una somma lorda pari ad € 3.147,27, insisteva nel pagamento della somma lorda residua, pari ad € 1.029,16 (cfr. note depositate in data 02/02/2022). Va pertanto, alla luce della documentazione depositata (in particolare, prospetto liquidazione docenze), e considerata la mancata contestazione dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo di € 3.147,27. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Quanto al residuo importo richiesto dal ricorrente, pari ad € 1.029,16, si osserva quanto segue. I rapporti intercorsi tra l'Istituto e la Regione Campania concernenti l'erogazione dei finanziamenti necessari alla corresponsione al ricorrente del compenso pattuito non sono validamente opponibili a quest'ultimo, trattandosi di soggetto terzo, estraneo agli stessi, legittimato a pretendere l'adempimento dal proprio diretto contraente. Né possono ravvisarsi, nella specie, disposizioni pattizie idonee a paralizzare la pretesa dell'istante, qualificabili come ipotesi di opponibilità al contraente dei predetti rapporti con i terzi.
3 In particolare, non può ritenersi idonea a paralizzare le richieste di pagamento, formulate da parte ricorrente nei confronti dell'istituto scolastico, la previsione, contenuta nell'art. 5 dei contratti di collaborazione e invocata da parte resistente, in base alla quale la liquidazione del compenso sarebbe avvenuta dopo l'accreditamento dei fondi da parte della Regione. Come, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di merito, è affetta da nullità la clausola contenuta nei contratti sottoscritti con i docenti impiegati nei corsi di formazione finanziati dalla Regione, per i quali il saldo delle loro competenze da parte dell'istituto formativo era subordinato all'erogazione del saldo del finanziamento da parte dell'ente pubblico (cfr., in particolare, Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 686/2016). A ciò va aggiunto che alcuna legittimazione passiva sussiste in capo alla Regione Campania atteso che i contratti di collaborazione, di cui si discute, sono intercorsi tra la parte ricorrente e l'Istituto Scolastico convenuto. Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di chiamata in causa della Regione, già rigettata da questo Tribunale con provvedimento del 03/11/2020, le cui motivazioni sono condivise e richiamate, tenuto conto che le circostanze dedotte attengono ai rapporti interni tra istituto scolastico e Regione e considerate le esigenze di economia processuale (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2522 del 09/02/2016, Rv. 638936 - 01). Va inoltre osservato che, dalla documentazione versata in atti dallo stesso istituto resistente, si evince chiaramente che l'importo netto di € 2.087,28 corrisposto a parte ricorrente, derivava dalla differenza tra l'importo lordo di € 3.147,27 e le trattenute operate. Parte ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver determinato le somme richieste in base al CCNL del 2007, in conformità a quanto indicato nel contratto di collaborazione (art. 4). Gli importi così determinati non possono che essere ritenuti comprensivi dei soli oneri fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pena il mancato rispetto delle previsioni collettive espressamente richiamate dalle parti nell'accordo. Si osserva altresì che alcuna contestazione è stata formulata in memoria in ordine ai conteggi effettuati da parte ricorrente. Tenuto conto di tutto quanto esposto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'ulteriore somma lorda pari ad € 1.029,16, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione del pagamento effettuato da parte resistente a seguito dell'accredito delle somme da parte della Regione;
per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
b) in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 1.029,16, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
c) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente al pagamento della residua metà in favore di parte ricorrente, che liquida in € 680,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 27/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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