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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2256/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2256/2024 del R.V.G.,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 tati e difesi dall'avv. Angela Del Ver alla via Magna Graecia 660 Capaccio Paestum (SA) sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis m
[...] ne dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di RO (SA) il 24 agosto 2019 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 588/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Alla udienza del 10 giugno 2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 588/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la sig.ra , resterà a vivere presso la casa dei suoi genitori sita in Parte_1
Roccadas ine Fonte snc, rinuncia all'assegno di mantenimento e a qualunque altro diritto, senza aver nulla a pretendere dal marito CP_1
avendo già provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto
[...]
patrimoniale, godendo di una propria autonomia ed indipendenza economica;
-Il sig. provvederà nell'immediato a spostare altrove, la sua Controparte_1 residen ttualmente è fissata presso i genitori della moglie, in via pedaline fonte di RO, dichiara sin d'ora di non aver nulla a pretendere dalla moglie , avendo regolato i propri rapporti di natura Parte_1 economico patrimoniale, e godendo inoltre ciascuno di una propria autonomia ed indipendenza economica;
Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24 agosto 2019 nel Comune di RO (SA) , nato a [...] Controparte_1 il 24.04.1984, C.F.: e ata a Salerno il CodiceFiscale_2 Parte_1
19.10.1995, C.F.: r cio di Stato Civile CodiceFiscale_1 del Comune di RO (SA), nel registro degli atti di Matrimonio, atto n. 11 P. 2 Serie A – anno 2019 alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_2
Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2256/2024 del R.V.G.,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 tati e difesi dall'avv. Angela Del Ver alla via Magna Graecia 660 Capaccio Paestum (SA) sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis m
[...] ne dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di RO (SA) il 24 agosto 2019 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 588/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Alla udienza del 10 giugno 2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 588/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la sig.ra , resterà a vivere presso la casa dei suoi genitori sita in Parte_1
Roccadas ine Fonte snc, rinuncia all'assegno di mantenimento e a qualunque altro diritto, senza aver nulla a pretendere dal marito CP_1
avendo già provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto
[...]
patrimoniale, godendo di una propria autonomia ed indipendenza economica;
-Il sig. provvederà nell'immediato a spostare altrove, la sua Controparte_1 residen ttualmente è fissata presso i genitori della moglie, in via pedaline fonte di RO, dichiara sin d'ora di non aver nulla a pretendere dalla moglie , avendo regolato i propri rapporti di natura Parte_1 economico patrimoniale, e godendo inoltre ciascuno di una propria autonomia ed indipendenza economica;
Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24 agosto 2019 nel Comune di RO (SA) , nato a [...] Controparte_1 il 24.04.1984, C.F.: e ata a Salerno il CodiceFiscale_2 Parte_1
19.10.1995, C.F.: r cio di Stato Civile CodiceFiscale_1 del Comune di RO (SA), nel registro degli atti di Matrimonio, atto n. 11 P. 2 Serie A – anno 2019 alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_2
Aldo Di Dario