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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1444 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] l'[...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. BOCCIA MICHELE, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nelle note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 11/06/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/07/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OL (NA) (al N. 41, Parte II, Serie A, Sezione BA, Anno
2003). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n.186/2022 del 01/02/2022. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia il 13/02/2008, le parti Per_1 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. Il Pubblico Ministero con visto del 18/07/2024 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“-la loro figlia minore , convivrà con la madre nella ex casa familiare, in Nola Per_1
(NA) alla via Saviano, 257, oggi donata ad Ella minore;
-il padre ha già trovato nuova abitazione ove ha già trasferito la propria residenza;
-la frequentazione del padre con la figlia è assicurata almeno per i pomeriggi dei giorni pari della settimana, se liberi da impegni scolastici, dalla fine delle lezioni alle ore 20:00.
Le domeniche saranno alternate tra i due genitori, così come le feste comandate. Per le vacanze estive la figlia trascorrerà i primi 15 gg del mese di agosto con un genitore e il resto del mese con l'altro, alternando i periodi anno per anno. In ogni caso i genitori si dichiarano disposti a venire incontro, di volta in volta, alle esigenze e desideri della figlia.
-a titolo di assegno di mantenimento verso la figlia, il padre si impegna a versare la somma di Euro 400,00, con rivalutazione monetaria della somma secondo indici Istat;
-a titolo di assegno di divorzio verso la ex-coniuge, il sig. si impegna a versare Parte_1 la somma mensile di € 250,00 (con rivalutazione monetaria della somma secondo indici ISTAT) finché la stessa ne avrà bisogno e non avrà contratto nuovo vincolo coniugale” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1444 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
OL (NA) il 02/07/2003 tra i coniugi e e Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (NA) (al N. 41,
Parte II, Serie A, Sezione BA, Anno 2003);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice