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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata il [...] in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PLACENTI MARIA FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato il [...] in [...], c.f. Controparte_1
. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in atti in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025; il PM ha apposto il visto in data 18/04/25.
pagina 1 di 3
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto. ha contratto matrimonio civile a Modica in data 24/09/2016 con Parte_1 [...]
matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Controparte_2
Comune di Modica al Numero 23, Parte II, Serie C, dell'anno 2016. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 19/01/2005, e il 9/10/2010. Per_1 Per_2
Dai documenti agli atti risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. 643/2022 dell'11/05/2022 del Tribunale di Ragusa, passata in giudicato.
Nel presente procedimento, la ricorrente è comparsa davanti al Giudice delegato il 14/11/2024.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, presentata con ricorso del 27/06/2024. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel giudizio di separazione è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi si desume dal lungo periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione al figlio minore essendo divenuta maggiorenne, va confermato Per_2 Per_1
l'affidamento condiviso già disposto con la sentenza di separazione, senza una espressa regolamentazione del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del ragazzo (quattordici anni e mezzo) e del fatto che non vede il padre da diverso tempo.
Passando ad esaminare la questione del contributo per il mantenimento dei figli, deve essere confermato l'assegno di € 600,00 mensili disposto a carico del resistente con la sentenza di separazione, non emergendo dagli atti mutamenti nella situazione di fatto e non essendo Per_1 dell'età di vent'anni, ancora indipendente dal punto di vista economico;
le spese straordinarie devono gravare su ciascun genitore per metà.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 R.G.:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato in MODICA in data 24/09/2016, trascritto nel registro dello Controparte_1 stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 23, Parte II, Serie C, dell'anno 2016; b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; c. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 entro il quinto giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi;
d. compensa integralmente le spese tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata il [...] in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PLACENTI MARIA FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato il [...] in [...], c.f. Controparte_1
. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in atti in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025; il PM ha apposto il visto in data 18/04/25.
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto. ha contratto matrimonio civile a Modica in data 24/09/2016 con Parte_1 [...]
matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Controparte_2
Comune di Modica al Numero 23, Parte II, Serie C, dell'anno 2016. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 19/01/2005, e il 9/10/2010. Per_1 Per_2
Dai documenti agli atti risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. 643/2022 dell'11/05/2022 del Tribunale di Ragusa, passata in giudicato.
Nel presente procedimento, la ricorrente è comparsa davanti al Giudice delegato il 14/11/2024.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, presentata con ricorso del 27/06/2024. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel giudizio di separazione è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi si desume dal lungo periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione al figlio minore essendo divenuta maggiorenne, va confermato Per_2 Per_1
l'affidamento condiviso già disposto con la sentenza di separazione, senza una espressa regolamentazione del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del ragazzo (quattordici anni e mezzo) e del fatto che non vede il padre da diverso tempo.
Passando ad esaminare la questione del contributo per il mantenimento dei figli, deve essere confermato l'assegno di € 600,00 mensili disposto a carico del resistente con la sentenza di separazione, non emergendo dagli atti mutamenti nella situazione di fatto e non essendo Per_1 dell'età di vent'anni, ancora indipendente dal punto di vista economico;
le spese straordinarie devono gravare su ciascun genitore per metà.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 R.G.:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato in MODICA in data 24/09/2016, trascritto nel registro dello Controparte_1 stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 23, Parte II, Serie C, dell'anno 2016; b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; c. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 entro il quinto giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi;
d. compensa integralmente le spese tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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