TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 829/2023
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
- 1 - , c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), alla via XXIV Maggio n. 157, presso lo studio dell'Avv. Roberta Maria
Autelitano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Bianco (RC), alla via Vittoria n. 86, presso lo studio dell'Avv. Concetta Zinghinì, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
già c.f. in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cuneo, in Corso Nizza n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Clerici, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
68/2023, depositata in cancelleria il 26.01.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 12 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 68/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 26.01.2023 e non notificata.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato la domanda, non ritenendo fondata l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate in violazione del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e dell'art. 752 c.c..
L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “riformare la sentenza n.
68/2023 del 20.01.2023, depositata in Cancelleria il 26.01.2023, emessa dal Giudice di
Pace di Locri e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: annullare
- 2 - e, comunque, dichiarare inefficaci l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 9137087 del
18.03.2021 notificato in data 30.03.2021 e le prodromiche Intimazioni di pagamento n.
5083/2018 del 26.10.2018 e n. 5651/2018 del 26.10.2018 notificate in data
22.05.2019; conseguentemente, dichiarare altresì prescritta la pretesa creditoria;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi”. Chiedeva inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 08.01.2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante, eccependo CP_2
in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342
c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni relative all'attività antecedente e agli atti precedenti alla riscossione, la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Pertanto, ha concluso chiedendo al
Tribunale di “preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversario atto di appello, in quanto redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito In via principale
Respingere l'avversario atto di appello, confermando in toto l'impugnata sentenza n. 68/2023 del Giudice di Pace di Locri. In via subordinata Nella non creduta ipotesi di accoglimento degli avversari motivi di appello relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad accertare CP_2
l'assenza di responsabilità della società escludendo per la stessa le conseguenze pregiudizievoli della lite;
con il favore delle spese, da distrarsi”.
All'esito della prima udienza tenutasi il 10.01.2024, il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata con riferimento al primo capo ed ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese processuali, quindi, ha rinviato la causa all'udienza 10.07.2024 disponendo l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.07.2024, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante, in Controparte_1
particolare ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ha dedotto la legittimità delle notifiche degli atti di propria competenza. L'ente comunale, quindi, ha concluso chiedendo al Tribunale
- 3 - di “in via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito rigettare il proposto gravame confermando la Sentenza gravata N. 68/2023 emessa dal
Giudice Onorario di Pace di Locri in data 20.01.2023 depositata il 26.01.2023, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza del giorno 11.07.2024, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione afferente alla mancata produzione di un contratto scritto intercorso tra l'opponente e il e, ritendo la causa matura per la decisione, l'ha Controparte_1
rinviata per la discussione e decisione all'udienza del giorno 11.12.2024.
A seguito di riassegnazione della causa alla scrivente, è stata fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio per il 12.05.2025, con sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. L'appello è innanzitutto ammissibile, atteso il pacifico orientamento della
Corte di legittimità, secondo il quale «Per superare il vaglio di ammissibilità ex art. 342
c.p.c., l'atto d'appello non necessita di una redazione formale rigida ma deve consentire
l'identificazione delle parti specificamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto» (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548). Nel caso in esame,
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la propria domanda, ritenendo non fondata l'eccezione di nullità e di intervenuta prescrizione della pretesa azionata a titolo di canone idrico, chiedendo l'integrale riforma della sentenza.
Quanto al merito, va osservato che parte appellante, con il ricorso innanzi al
Giudice di Pace di Locri, ha lamentato la debenza delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di accertamento relative ai consumi di canoni idrici per le forniture a e danti causa CP_4 Persona_1
dell'odierno appellante.
Prima di analizzare, tuttavia, la fondatezza o meno delle eccezioni mosse dell'opponente, occorre, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, rilevare che non risulta versato in atti il contratto di somministrazione idrica, sotteso alla pretesa impositiva, intercorso tra l'originario utente e il appellato. CP_1
- 4 - Giova ribadire che la questione afferente al difetto di prova della stipula di un contratto in forma scritta tra le parti, come già evidenziato, è stata sollevata d'ufficio con l'ordinanza del giorno 11.07.2024 (sulla rilevabilità d'ufficio in appello cfr. Cass.
11 dicembre 2017, n. 29578), sollecitando lo sviluppo del contraddittorio in merito.
Le parti in giudizio con le successive note di trattazione scritta si sono limitate a riportarsi ai propri atti di causa, insistendo nelle rispettive conclusioni, senza nulla aggiungere né in termini assertivi né in termini probatori, sull'esistenza di un contratto di somministrazione in forma scritta.
Sebbene l'esistenza del contratto non abbia formato oggetto di contestazione nel giudizio di prime cure, è necessario considerare che, con riferimento al canone per l'erogazione dell'acqua potabile a uso domestico, il corrispondente credito del
Comune non trova titolo nella potestà impositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche (Cass civ. sez. I,
20/09/2002, n.13775). Avendo, dunque, la fornitura di acqua potabile per impiego domestico origine negoziale e ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente e all'accettazione dell'ente che espleta il servizio, ciò necessita di prova scritta. Invero, secondo l'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, posto alla base di plurime decisioni del Tribunale di Locri, il rapporto che si costituisce per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un pubblico servizio, ha natura privatistica, giacché la fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio), ma di diritto privato negoziale. La stessa Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002,
n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335), ha inequivocabilmente stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale
- 5 - complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che pure la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
Ciò posto, nel caso di specie non è in atti alcun contratto scritto di somministrazione di acqua potabile, sicché si pone la questione della validità della fattispecie negoziale e, specificamente, la necessità per essa della forma scritta ad substantiam.
Sebbene il contratto di somministrazione abbia forma libera, quando esso è concluso con la P.A., tuttavia, la forma scritta è richiesta ad substantiam. Il fondamento di tale deroga si rinviene nell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923. La Corte di legittimità, in una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass., 26 ottobre 2007,
n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549;
Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)» (Sez. U - , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022).
Con riferimento al contratto di somministrazione per l'erogazione idrica, una delle citate pronunce, in specie, ha affermato che il «contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato
- 6 - come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici» (cfr. Cass. 23 gennaio 2018, n. 1549).
E ancora va osservato che per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. civile sez. I, 22.06.2018, n.16562; Cass. civile sez. I, 13.10.2016, n.
20690).
Ne consegue che la circostanza che l'esistenza del contratto di somministrazione sia stato dato per presupposto dalle parti e non sia stato contesto, né nella sua esistenza né nella sua validità, non può sopperire alla mancata produzione del contratto in giudizio. Il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (così tra le tante Cass. civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001).
In definitiva, attesa la mancata produzione in giudizio del contratto per la fornitura d'acqua potabile riconducibile in favore di e CP_4 Persona_1
- 7 - dal , la pretesa creditoria deve ritenersi infondata e l'appello deve Controparte_1
essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado e conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 9137087 del 18.03.2021.
§ 3. Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del rilievo officioso della mancanza del contratto soltanto in grado di appello e della condotta processuale dell'appellante che ha omesso di interloquire sul punto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n. 68/2023, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n.
9137087 del 18.03.2021;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Locri il 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
- 1 - , c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), alla via XXIV Maggio n. 157, presso lo studio dell'Avv. Roberta Maria
Autelitano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Bianco (RC), alla via Vittoria n. 86, presso lo studio dell'Avv. Concetta Zinghinì, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
già c.f. in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cuneo, in Corso Nizza n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Clerici, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
68/2023, depositata in cancelleria il 26.01.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 12 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 68/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 26.01.2023 e non notificata.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato la domanda, non ritenendo fondata l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate in violazione del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e dell'art. 752 c.c..
L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “riformare la sentenza n.
68/2023 del 20.01.2023, depositata in Cancelleria il 26.01.2023, emessa dal Giudice di
Pace di Locri e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: annullare
- 2 - e, comunque, dichiarare inefficaci l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 9137087 del
18.03.2021 notificato in data 30.03.2021 e le prodromiche Intimazioni di pagamento n.
5083/2018 del 26.10.2018 e n. 5651/2018 del 26.10.2018 notificate in data
22.05.2019; conseguentemente, dichiarare altresì prescritta la pretesa creditoria;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi”. Chiedeva inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 08.01.2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante, eccependo CP_2
in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342
c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni relative all'attività antecedente e agli atti precedenti alla riscossione, la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Pertanto, ha concluso chiedendo al
Tribunale di “preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversario atto di appello, in quanto redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito In via principale
Respingere l'avversario atto di appello, confermando in toto l'impugnata sentenza n. 68/2023 del Giudice di Pace di Locri. In via subordinata Nella non creduta ipotesi di accoglimento degli avversari motivi di appello relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad accertare CP_2
l'assenza di responsabilità della società escludendo per la stessa le conseguenze pregiudizievoli della lite;
con il favore delle spese, da distrarsi”.
All'esito della prima udienza tenutasi il 10.01.2024, il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata con riferimento al primo capo ed ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese processuali, quindi, ha rinviato la causa all'udienza 10.07.2024 disponendo l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.07.2024, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante, in Controparte_1
particolare ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ha dedotto la legittimità delle notifiche degli atti di propria competenza. L'ente comunale, quindi, ha concluso chiedendo al Tribunale
- 3 - di “in via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito rigettare il proposto gravame confermando la Sentenza gravata N. 68/2023 emessa dal
Giudice Onorario di Pace di Locri in data 20.01.2023 depositata il 26.01.2023, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza del giorno 11.07.2024, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione afferente alla mancata produzione di un contratto scritto intercorso tra l'opponente e il e, ritendo la causa matura per la decisione, l'ha Controparte_1
rinviata per la discussione e decisione all'udienza del giorno 11.12.2024.
A seguito di riassegnazione della causa alla scrivente, è stata fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio per il 12.05.2025, con sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. L'appello è innanzitutto ammissibile, atteso il pacifico orientamento della
Corte di legittimità, secondo il quale «Per superare il vaglio di ammissibilità ex art. 342
c.p.c., l'atto d'appello non necessita di una redazione formale rigida ma deve consentire
l'identificazione delle parti specificamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto» (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548). Nel caso in esame,
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la propria domanda, ritenendo non fondata l'eccezione di nullità e di intervenuta prescrizione della pretesa azionata a titolo di canone idrico, chiedendo l'integrale riforma della sentenza.
Quanto al merito, va osservato che parte appellante, con il ricorso innanzi al
Giudice di Pace di Locri, ha lamentato la debenza delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di accertamento relative ai consumi di canoni idrici per le forniture a e danti causa CP_4 Persona_1
dell'odierno appellante.
Prima di analizzare, tuttavia, la fondatezza o meno delle eccezioni mosse dell'opponente, occorre, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, rilevare che non risulta versato in atti il contratto di somministrazione idrica, sotteso alla pretesa impositiva, intercorso tra l'originario utente e il appellato. CP_1
- 4 - Giova ribadire che la questione afferente al difetto di prova della stipula di un contratto in forma scritta tra le parti, come già evidenziato, è stata sollevata d'ufficio con l'ordinanza del giorno 11.07.2024 (sulla rilevabilità d'ufficio in appello cfr. Cass.
11 dicembre 2017, n. 29578), sollecitando lo sviluppo del contraddittorio in merito.
Le parti in giudizio con le successive note di trattazione scritta si sono limitate a riportarsi ai propri atti di causa, insistendo nelle rispettive conclusioni, senza nulla aggiungere né in termini assertivi né in termini probatori, sull'esistenza di un contratto di somministrazione in forma scritta.
Sebbene l'esistenza del contratto non abbia formato oggetto di contestazione nel giudizio di prime cure, è necessario considerare che, con riferimento al canone per l'erogazione dell'acqua potabile a uso domestico, il corrispondente credito del
Comune non trova titolo nella potestà impositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche (Cass civ. sez. I,
20/09/2002, n.13775). Avendo, dunque, la fornitura di acqua potabile per impiego domestico origine negoziale e ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente e all'accettazione dell'ente che espleta il servizio, ciò necessita di prova scritta. Invero, secondo l'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, posto alla base di plurime decisioni del Tribunale di Locri, il rapporto che si costituisce per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un pubblico servizio, ha natura privatistica, giacché la fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio), ma di diritto privato negoziale. La stessa Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002,
n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335), ha inequivocabilmente stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale
- 5 - complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che pure la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
Ciò posto, nel caso di specie non è in atti alcun contratto scritto di somministrazione di acqua potabile, sicché si pone la questione della validità della fattispecie negoziale e, specificamente, la necessità per essa della forma scritta ad substantiam.
Sebbene il contratto di somministrazione abbia forma libera, quando esso è concluso con la P.A., tuttavia, la forma scritta è richiesta ad substantiam. Il fondamento di tale deroga si rinviene nell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923. La Corte di legittimità, in una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass., 26 ottobre 2007,
n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549;
Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)» (Sez. U - , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022).
Con riferimento al contratto di somministrazione per l'erogazione idrica, una delle citate pronunce, in specie, ha affermato che il «contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato
- 6 - come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici» (cfr. Cass. 23 gennaio 2018, n. 1549).
E ancora va osservato che per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. civile sez. I, 22.06.2018, n.16562; Cass. civile sez. I, 13.10.2016, n.
20690).
Ne consegue che la circostanza che l'esistenza del contratto di somministrazione sia stato dato per presupposto dalle parti e non sia stato contesto, né nella sua esistenza né nella sua validità, non può sopperire alla mancata produzione del contratto in giudizio. Il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (così tra le tante Cass. civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001).
In definitiva, attesa la mancata produzione in giudizio del contratto per la fornitura d'acqua potabile riconducibile in favore di e CP_4 Persona_1
- 7 - dal , la pretesa creditoria deve ritenersi infondata e l'appello deve Controparte_1
essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado e conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 9137087 del 18.03.2021.
§ 3. Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del rilievo officioso della mancanza del contratto soltanto in grado di appello e della condotta processuale dell'appellante che ha omesso di interloquire sul punto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n. 68/2023, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n.
9137087 del 18.03.2021;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Locri il 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -