Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Elena Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.11.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Grignolio Elena Elisabetta, con elezione di domicilio in Via Trotti 122, Alessandria, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Suvilla Furio, Controparte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in Piazza IV Novembre, 11 27029 Vigevano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto
1
in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e, quindi, in riforma della sentenza
1164/2024, resa inter partes dal Tribunale di IA, Sezione Civile, in persona del GOT dott.ssa
Ilaria Spinelli – R.G. n. 4062/2023, pronunciata emessa il 16.07.2024 pubblicata il 22.07.2024, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito: accertarsi e dichiararsi la legittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis del D.P.R. n. 602/73 promosso dall' della Riscossione, con conseguente reiezione di CP_2
qualsiasi domanda azionata a carico di in quanto infondata;
Parte_1
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Controparte_3
in quanto infondata.
[...]
Con vittoria di spese e delle prestazioni professionali forensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, per i motivi esposti in atto, nonché per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile d'ufficio, e previa ogni più utile declaratoria di rito e di merito:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. CP_4
1164/2024 del Tribunale di IA, in quanto formulato in violazione dell'art. 618 c.p.c. in luogo del corretto mezzo di impugnazione della decisione rappresentato dal ricorso per saltum in Cassazione ex art. 111 Cost.
In via pregiudiziale e preliminare: accertare la carenza di interesse da parte di nella formulazione e instaurazione del presente CP_4
procedimento di gravame, quale conseguenza della sentenza n. 2996/2023 CGT della Lombardia, pronunciata in riforma della decisone n. 242 CGT di IA, e per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del giudizio d'appello incardinato presso l'adita Corte d'Appello.
Nel merito in via principale:
- accertata l'impossibilità per di eseguire un pignoramento Controparte_3
presso terzi verso sé medesima (quale terzo pignorato), rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_3
1164/2024, emessa dal Tribunale di IA ad esito del giudizio R.G. 4062/2023, per ogni motivazione addotta in comparsa e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1164/2024 emessa dalla Tribunale di IA, dott.ssa Spinelli R.G. 4062/2022; - accertare e dichiarare che parte opponente pignorante ha agito in
2 giudizio con malafede e/o dolo e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare la medesima
[...]
al risarcimento ex art. 96 c.p.c., in favore della Sig.ra del danno Controparte_3 CP_1 subito quantificato in via equitativa nella somma di € 10.000,00.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire in corso di causa.
In ogni caso: con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 615, 2° comma c.p.c. depositato in data 4 ottobre 2023 Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di IA , proponendo Parte_2
opposizione ad atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07984202300001963001, fascicolo n.
79/2023/24368 e relativi atti sottesi, prospettandone l'inesistenza, o la nullità, o l'inammissibilità.
Si costituiva l' chiedendo respingersi le domande. Parte_2
Con sentenza n. 1164/24 in data 16 luglio 2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, accoglieva l'opposizione; dichiarava inefficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07984202300001963001, fascicolo n. 79/2023/24368; disponeva la liberazione e la restituzione delle somme pignorate a favore della ricorrente;
condannava al pagamento delle spese Parte_2
processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello , deducendo l'erroneità Parte_2
della sentenza, nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il pignoramento presso terzi promosso dall' . Controparte_3
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile l'impugnazione, la carenza di Controparte_1 interesse, o comunque, nel merito, respingere l'appello.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 4.3.2025 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 20.5.2025, che si teneva con rito cartolare.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La dedotta inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 1164/24 Tribunale di IA, che sarebbe stata pronunciata nell'ambito di opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non sussiste.
L'azione proposta non era di opposizione agli atti esecutivi, ma di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c. 2 c.p.c., ed aveva ad oggetto l'opposizione al precetto, contestandosi la possibilità per il creditore di procedere a pignoramento del credito presso sé stesso.
Nel merito, giova ricordare che con atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
07984202300001963001, fascicolo n. 79/2023/24368 e relativi atti sottesi, emesso da CP_3 [...]
Riscossione per la Provincia di IA venivano assoggettate a Controparte_5
pignoramento le somme dovute e debende a qualunque titolo da Parte_1
al debitore sino alla concorrenza del credito di € 306.738,54, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento. L'atto veniva notificato il 14.9.2023.
Proponeva opposizione prospettando l'impossibilità per il medesimo soggetto Controparte_1
( ) di assumere sia le vesti di creditore pignorante e che di terzo Controparte_3
pignorato.
Esponeva che, con sentenza n. 242/2022 in data 27.10.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IA, veniva condannata a rifondere a Parte_2 CP_1
le spese di lite, e la somma liquidata a tale titolo veniva sottoposta a pignoramento.
[...]
Il Tribunale, dato atto che il medesimo soggetto assumeva Controparte_3 nell'ambito della procedura esecutiva le vesti di creditore pignorante ( Controparte_6
) e di terzo ( ; che
[...] Controparte_7 [...]
in particolare aveva sottoposto al vincolo del pignoramento le spese legali, Controparte_3 per € 7.252,81 liquidate a favore di nella sentenza n. 242/2022 della Controparte_1
Commissione Tributaria Provinciale di IA, accoglieva l'opposizione, ritenendo che
[...]
avrebbe potuto eventualmente porre in compensazione le spese, ma non Controparte_3
procedere al pignoramento presso terzi contro se stessa.
Si deve dare atto che nelle more la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 2996/2023 in data 27.9.2023, depositata 9.10.2023, ha riformato la sentenza n.
242/2022 in data 27.10.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IA, condannando al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
4 Il credito pignorato, che promanava dalla condanna alle spese di lite di primo grado, non è quindi più sussistente.
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ex art. 100 c.p.c..
Residua da valutare la soccombenza c.d. “virtuale” a fini di spese, che deve essere posta in capo a parte già opponente, Controparte_1
Basti ricordare, a questi limitati fini, che il pignoramento del creditore presso sè stesso è stato ritenuto legittimo dalla S.C. di Cassazione, che ha spiegato come “nel caso di pignoramento che il creditore procedente operi presso se stesso, ex art 543 c.p.c, di un credito del debitore esecutato, tale ingiunzione è connaturata, nei suoi effetti, all'intimazione che il creditore fa a se stesso, quale terzo debitore, di non disporre delle cose del debitore esecutato in suo possesso senza ordine del giudice”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4207 del 19/12/1975, Rv. 378561; id. Sez. 3, Sentenza n. 35677 del
5/12/2022, Rv. 666281), oltre che da autorevole dottrina (che non viene menzionata in ottemperanza al disposto dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.).
Si consideri inoltre che nel caso in esame, avendo avuto l'intimazione di pagamento ad oggetto anche contributi previdenziali, neppure avrebbe potuto qualificarsi Controparte_3
come creditore, posto che “l' non è titolare del diritto di
[...] Controparte_5 credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514; id. 24 giugno 2004, n. 11746).
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., in relazione allo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, e conseguente totale riforma della sentenza impugnata, n. 1164/24 resa tra le parti in data 16 luglio 2024 dal
Tribunale di IA;
- dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. Controparte_1
07984202300001963001, fascicolo n. 79/2023/24368.
5 - condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Controparte_1 [...]
, che liquida per il giudizio di primo grado in € 4.237,00, per il giudizio di Parte_1 secondo grado in € 4.888,00, oltre contributo unificato e bollo, spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 26/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Adriana Cassano Cicuto
6