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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1649/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BRANDI FABIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui l' aveva rigettato la domanda di indennità di maternità presentata in data 18 CP_1 aprile 2019, deducendo l'illegittimità del rifiuto sulla base del fatto che, alla data di inizio del congedo obbligatorio (13 marzo 2019), si trovava in stato di disoccupazione, avendo cessato il rapporto di lavoro con l'Istituto di Istruzione Superiore “Michele
Buniva” di Pinerolo a decorrere dal 1° marzo 2019.
1 2. Dagli atti risulta che la ricorrente, a seguito dell'annullamento della procedura di reclutamento, veniva collocata in stato di disoccupazione con decorrenza 1° marzo
2019. In data 8 marzo 2019 presentava domanda per l'indennità NASpI e, successivamente, in data 18 aprile 2019, inoltrava istanza per l'indennità di maternità, con richiesta di pagamento diretto da parte dell' , ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. CP_1
151/2001.
3. Con raccomandate del 7 ottobre, 19 ottobre e 5 novembre 2019, l' comunicava CP_1 alla ricorrente il rigetto della domanda di maternità, sostenendo che l'indennità in questione fosse a carico dell'Istituto scolastico presso il quale la ricorrente aveva prestato servizio, trattandosi – secondo l'ente – di personale scolastico in “nomina fuori ruolo”. In sede giudiziale, l' ha altresì dedotto che la domanda di NASpI CP_1 sarebbe stata rigettata per insussistenza dello stato di disoccupazione, ritenendo che la lavoratrice avesse svolto attività lavorativa anche nel mese di marzo 2019.
4. Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, l'indennità di maternità spetta alle lavoratrici che si trovino in stato di disoccupazione all'inizio del congedo obbligatorio, a condizione che lo stesso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale disposizione, di carattere speciale e derogatorio rispetto all'ordinario regime di indennizzo da parte del datore, pone l'onere della prestazione a carico dell'ente previdenziale.
6. Tale interpretazione risulta pacificamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo entro i 60 giorni successivi sono le sole condizioni richieste dalla legge affinché la prestazione economica sia posta a carico dell'ente previdenziale” (Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2014, n. 26140). Con pronunce successive e conformi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 settembre 2015, n. 18888;
Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2011, n. 15826; Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2010, n.
10280), la Corte ha ribadito che il diritto all'indennità di maternità prescinde dalla percezione effettiva della NASpI, essendo sufficiente lo stato di disoccupazione.
7. Ancora più di recente, la Cassazione, sez. lav., con sentenza del 18 settembre 2023, ha confermato che il diritto all'indennità di maternità sussiste in favore della lavoratrice
2 disoccupata che abbia iniziato il congedo entro 60 giorni dalla cessazione, anche in assenza di trattamenti successivi (come la NASpI), chiarendo che il rispetto del termine temporale è l'unico presupposto richiesto.
8. Tale orientamento è stato altresì confermato in sede amministrativa. Nella scheda informativa aggiornata al 30 maggio 2025 pubblicata sul sito dell' , si legge CP_1 testualmente: “Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione […] il congedo può iniziare oltre i 60 giorni.”
9. Tale affermazione chiarisce che il diritto all'indennità di maternità è riconosciuto alla lavoratrice disoccupata che inizi il congedo entro il limite dei 60 giorni dalla cessazione del rapporto, a prescindere dalla percezione effettiva della NASpI, essendo sufficiente la condizione oggettiva di disoccupazione.
10. Nel caso in esame, risulta documentalmente provata la cessazione del rapporto di lavoro in data 1 marzo 2019 e l'inizio del congedo in data 13 marzo 2019, dunque entro il termine previsto dalla legge. Non risulta altresì prodotto dall' alcun CP_1 provvedimento formale di reiezione della domanda NASpI, né è stato fornito riscontro probatorio in ordine all'esistenza di un'attività lavorativa nel mese di marzo 2019 tale da escludere lo stato di disoccupazione.
11. In assenza di un datore di lavoro in essere, deve escludersi che l'indennità di maternità potesse essere posta a carico dell'Istituto scolastico, come invece sostenuto dall' . CP_1
Le prestazioni economiche di maternità, nei casi previsti dall'art. 24 cit., spettano direttamente dall'ente previdenziale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
12. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di maternità con decorrenza dal 13 marzo 2019;
3 – condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità spettante per il CP_1 periodo di congedo obbligatorio, secondo i criteri di legge;
– condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1649/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BRANDI FABIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui l' aveva rigettato la domanda di indennità di maternità presentata in data 18 CP_1 aprile 2019, deducendo l'illegittimità del rifiuto sulla base del fatto che, alla data di inizio del congedo obbligatorio (13 marzo 2019), si trovava in stato di disoccupazione, avendo cessato il rapporto di lavoro con l'Istituto di Istruzione Superiore “Michele
Buniva” di Pinerolo a decorrere dal 1° marzo 2019.
1 2. Dagli atti risulta che la ricorrente, a seguito dell'annullamento della procedura di reclutamento, veniva collocata in stato di disoccupazione con decorrenza 1° marzo
2019. In data 8 marzo 2019 presentava domanda per l'indennità NASpI e, successivamente, in data 18 aprile 2019, inoltrava istanza per l'indennità di maternità, con richiesta di pagamento diretto da parte dell' , ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. CP_1
151/2001.
3. Con raccomandate del 7 ottobre, 19 ottobre e 5 novembre 2019, l' comunicava CP_1 alla ricorrente il rigetto della domanda di maternità, sostenendo che l'indennità in questione fosse a carico dell'Istituto scolastico presso il quale la ricorrente aveva prestato servizio, trattandosi – secondo l'ente – di personale scolastico in “nomina fuori ruolo”. In sede giudiziale, l' ha altresì dedotto che la domanda di NASpI CP_1 sarebbe stata rigettata per insussistenza dello stato di disoccupazione, ritenendo che la lavoratrice avesse svolto attività lavorativa anche nel mese di marzo 2019.
4. Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, l'indennità di maternità spetta alle lavoratrici che si trovino in stato di disoccupazione all'inizio del congedo obbligatorio, a condizione che lo stesso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale disposizione, di carattere speciale e derogatorio rispetto all'ordinario regime di indennizzo da parte del datore, pone l'onere della prestazione a carico dell'ente previdenziale.
6. Tale interpretazione risulta pacificamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo entro i 60 giorni successivi sono le sole condizioni richieste dalla legge affinché la prestazione economica sia posta a carico dell'ente previdenziale” (Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2014, n. 26140). Con pronunce successive e conformi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 settembre 2015, n. 18888;
Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2011, n. 15826; Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2010, n.
10280), la Corte ha ribadito che il diritto all'indennità di maternità prescinde dalla percezione effettiva della NASpI, essendo sufficiente lo stato di disoccupazione.
7. Ancora più di recente, la Cassazione, sez. lav., con sentenza del 18 settembre 2023, ha confermato che il diritto all'indennità di maternità sussiste in favore della lavoratrice
2 disoccupata che abbia iniziato il congedo entro 60 giorni dalla cessazione, anche in assenza di trattamenti successivi (come la NASpI), chiarendo che il rispetto del termine temporale è l'unico presupposto richiesto.
8. Tale orientamento è stato altresì confermato in sede amministrativa. Nella scheda informativa aggiornata al 30 maggio 2025 pubblicata sul sito dell' , si legge CP_1 testualmente: “Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione […] il congedo può iniziare oltre i 60 giorni.”
9. Tale affermazione chiarisce che il diritto all'indennità di maternità è riconosciuto alla lavoratrice disoccupata che inizi il congedo entro il limite dei 60 giorni dalla cessazione del rapporto, a prescindere dalla percezione effettiva della NASpI, essendo sufficiente la condizione oggettiva di disoccupazione.
10. Nel caso in esame, risulta documentalmente provata la cessazione del rapporto di lavoro in data 1 marzo 2019 e l'inizio del congedo in data 13 marzo 2019, dunque entro il termine previsto dalla legge. Non risulta altresì prodotto dall' alcun CP_1 provvedimento formale di reiezione della domanda NASpI, né è stato fornito riscontro probatorio in ordine all'esistenza di un'attività lavorativa nel mese di marzo 2019 tale da escludere lo stato di disoccupazione.
11. In assenza di un datore di lavoro in essere, deve escludersi che l'indennità di maternità potesse essere posta a carico dell'Istituto scolastico, come invece sostenuto dall' . CP_1
Le prestazioni economiche di maternità, nei casi previsti dall'art. 24 cit., spettano direttamente dall'ente previdenziale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
12. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di maternità con decorrenza dal 13 marzo 2019;
3 – condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità spettante per il CP_1 periodo di congedo obbligatorio, secondo i criteri di legge;
– condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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