TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.SA
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 732/2019 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 80 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sodaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, rappresentato e difeso dal Dr. Giancarlo Gagliano Per_1
1 funzionario designato ai sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente
Provvedimento del Direttore della Sede di Palermo con ordine di servizio n. 24
del 10/5/2018 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 12 presso l'Avvocatura dell' CP_2
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più neceSAria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 05.03.2019 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 02.01.2019 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.009,00 indebitamente corrisposta sulla pensione Cat. INVCIV N.
07166697 di cui era titolare per il periodo 01.02.2017- 31.01.2019 a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ente conseguente alla revoca della prestazione di invalidità civile di cui al verbale definitivo dell'11.11.2018.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento e l'infondatezza della pretesa creditoria chiedendo dichiararsi il diritto della ricorrente alla pensione di pag. 2/8 inabilità e allo status di portatore di handicap grave e dichiararsi non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 13.11.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva dalla revoca della prestazione di invalidità, con decorrenza dall'01.02.2017 a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ente conseguente alla revoca della prestazione di invalidità civile di cui al verbale definitivo dell'11.11.2018 essendo stata accertata in sede di visita del
31.10.2018 l'assenza dei requisiti sanitari per continuare a percepire la prestazione di invalidità in godimento.
Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la pretesa restitutoria dell per il CP_1
recupero di quanto erogato alla ricorrente a titolo di prestazioni economiche per invalidità civile, della quale si chiede di accertare – con la proposta azione di accertamento negativo – l'insussistenza, si fonda sulla insussistenza del rituale accertamento del requisito sanitario.
pag. 3/8 L'esame e la risoluzione del motivo attinente il requisito sanitario è rilevante ai fini della presente decisione di rigetto della pretesa di parte ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente affetta da patologia oncologica, a seguito della presentazione di domanda amministrativa in data
23.01.2017, era stata sottoposta a visita medica dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità
presso l'ASL di Termini Imerese in data 04.05.2017 e riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità lavorativa 100%. Il verbale – versato in atti – è
stato redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge N. 80/2006 e pertanto era non definitivo come espreSAmente esplicitato in esso con la inequivoca formula: “IL
PRESENTE VERBALE – RILASCIATO A NORMA DELL'ART. 6 DELLA
LEGGE 80/2006 – DEVE CONSIDERARSI NON DEFINITIVO, IN QUANTO IN
ATTESA DELLA VALIDAZIONE DELL AI SENSI DELL'ART. 20 CP_1
COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102”.
La predetta norma del citato art. 20, rubricata quale “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” prevede, infatti, che “A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso CP_1
l'accertamento definitivo è effettuato dall' Ai fini dell'attuazione del presente CP_1
pag. 4/8 articolo l' medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e CP_1
strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' ”, così CP_1
sancendo testualmente che l'accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall' CP_1
La Legge 80/2006 come noto ha espreSAmente previsto all'art. 6- 3 bis del D.L.
n. 4/2006 convertito in legge 80/2006 che “L'accertamento dell'invalidità civile
ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda
dell'intereSAto. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento
dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di
cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti
fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
Ebbene, dal tenore letterale di tale disposizione si evince come il Legislatore pur riconoscendo efficacia immediata agli accertamenti di invalidità compiuti dalla
Commissione mediche di prima istanza, tuttavia non ha inteso, in alcun modo,
escludere in capo alle Commissioni di verifica dell' la facoltà di CP_1
pag. 5/8 supervisionare e pronunciarsi definitivamente sui verbali di visita delle suddette commissioni ASL, come previsto dal citato art. 20 comma 1 della
Legge n. 102/2009.
Ebbene, nel caso di specie, non si può negare che la Commissione Medica ASL
con verbale non definitivo ha riconosciuto la ricorrente invalida con totale e permanente invalidità lavorativa 100%, tuttavia, l'accertamento definitivo è
soltanto quello della Commissione di verifica che con verbale del CP_1
31.10.2018 ha accertato esclusivamente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ricorrente quale invalida con totale e permanente invalidità lavorativa al 67%.
Inoltre, anche il CTU nominato in corso di causa Dott.SA , sulla Persona_2
scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione dell'11.11.2018 e ha CP_1
concluso la sua relazione ritenendo che: “….CONCLUSIONI In base ai dati
anamnestici, clinici all'atto della visita e in base alla certificazione esistente agli atti e a
quelli esibiti, si può affermare che la SI.ra presenta una invalidità al Parte_1
67% e portatrice di handicap (L.104 art 3 comma 1) in accordo a quanto stabilito dalla
commissione alla visita medica dell 11-11-2018”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
pag. 6/8 legali (v. relazione in atti). Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali come richiesto da parte ricorrente con note conclusive del 17.10.2023 per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi e all'esito della CTU, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite devono essere interamente compensate, mentre si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU liquidate con separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammeSA al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
pag. 7/8 - dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammeSA al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese in data 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.SA Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.SA Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.SA
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 732/2019 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 80 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sodaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, rappresentato e difeso dal Dr. Giancarlo Gagliano Per_1
1 funzionario designato ai sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente
Provvedimento del Direttore della Sede di Palermo con ordine di servizio n. 24
del 10/5/2018 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 12 presso l'Avvocatura dell' CP_2
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più neceSAria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 05.03.2019 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 02.01.2019 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.009,00 indebitamente corrisposta sulla pensione Cat. INVCIV N.
07166697 di cui era titolare per il periodo 01.02.2017- 31.01.2019 a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ente conseguente alla revoca della prestazione di invalidità civile di cui al verbale definitivo dell'11.11.2018.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento e l'infondatezza della pretesa creditoria chiedendo dichiararsi il diritto della ricorrente alla pensione di pag. 2/8 inabilità e allo status di portatore di handicap grave e dichiararsi non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 13.11.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva dalla revoca della prestazione di invalidità, con decorrenza dall'01.02.2017 a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ente conseguente alla revoca della prestazione di invalidità civile di cui al verbale definitivo dell'11.11.2018 essendo stata accertata in sede di visita del
31.10.2018 l'assenza dei requisiti sanitari per continuare a percepire la prestazione di invalidità in godimento.
Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la pretesa restitutoria dell per il CP_1
recupero di quanto erogato alla ricorrente a titolo di prestazioni economiche per invalidità civile, della quale si chiede di accertare – con la proposta azione di accertamento negativo – l'insussistenza, si fonda sulla insussistenza del rituale accertamento del requisito sanitario.
pag. 3/8 L'esame e la risoluzione del motivo attinente il requisito sanitario è rilevante ai fini della presente decisione di rigetto della pretesa di parte ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente affetta da patologia oncologica, a seguito della presentazione di domanda amministrativa in data
23.01.2017, era stata sottoposta a visita medica dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità
presso l'ASL di Termini Imerese in data 04.05.2017 e riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità lavorativa 100%. Il verbale – versato in atti – è
stato redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge N. 80/2006 e pertanto era non definitivo come espreSAmente esplicitato in esso con la inequivoca formula: “IL
PRESENTE VERBALE – RILASCIATO A NORMA DELL'ART. 6 DELLA
LEGGE 80/2006 – DEVE CONSIDERARSI NON DEFINITIVO, IN QUANTO IN
ATTESA DELLA VALIDAZIONE DELL AI SENSI DELL'ART. 20 CP_1
COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102”.
La predetta norma del citato art. 20, rubricata quale “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” prevede, infatti, che “A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso CP_1
l'accertamento definitivo è effettuato dall' Ai fini dell'attuazione del presente CP_1
pag. 4/8 articolo l' medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e CP_1
strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' ”, così CP_1
sancendo testualmente che l'accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall' CP_1
La Legge 80/2006 come noto ha espreSAmente previsto all'art. 6- 3 bis del D.L.
n. 4/2006 convertito in legge 80/2006 che “L'accertamento dell'invalidità civile
ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda
dell'intereSAto. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento
dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di
cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti
fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
Ebbene, dal tenore letterale di tale disposizione si evince come il Legislatore pur riconoscendo efficacia immediata agli accertamenti di invalidità compiuti dalla
Commissione mediche di prima istanza, tuttavia non ha inteso, in alcun modo,
escludere in capo alle Commissioni di verifica dell' la facoltà di CP_1
pag. 5/8 supervisionare e pronunciarsi definitivamente sui verbali di visita delle suddette commissioni ASL, come previsto dal citato art. 20 comma 1 della
Legge n. 102/2009.
Ebbene, nel caso di specie, non si può negare che la Commissione Medica ASL
con verbale non definitivo ha riconosciuto la ricorrente invalida con totale e permanente invalidità lavorativa 100%, tuttavia, l'accertamento definitivo è
soltanto quello della Commissione di verifica che con verbale del CP_1
31.10.2018 ha accertato esclusivamente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ricorrente quale invalida con totale e permanente invalidità lavorativa al 67%.
Inoltre, anche il CTU nominato in corso di causa Dott.SA , sulla Persona_2
scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione dell'11.11.2018 e ha CP_1
concluso la sua relazione ritenendo che: “….CONCLUSIONI In base ai dati
anamnestici, clinici all'atto della visita e in base alla certificazione esistente agli atti e a
quelli esibiti, si può affermare che la SI.ra presenta una invalidità al Parte_1
67% e portatrice di handicap (L.104 art 3 comma 1) in accordo a quanto stabilito dalla
commissione alla visita medica dell 11-11-2018”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
pag. 6/8 legali (v. relazione in atti). Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali come richiesto da parte ricorrente con note conclusive del 17.10.2023 per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi e all'esito della CTU, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite devono essere interamente compensate, mentre si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU liquidate con separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammeSA al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
pag. 7/8 - dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammeSA al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese in data 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.SA Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.SA Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8/8