Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13893/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile nelle persone dei dott.ri
Grazia Longo – pres.;
Gaetano Cataldo – est.;
Angelo Pappalardo;
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa
DA
, nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), con gli avv.ti Antonio Rosella e CodiceFiscale_1
Deborah Di Marco;
Contro
, nato a [...] il [...] ( Controparte_1 [...]
), con gli avv.ti Ugo Salanitro e Biagio C.F._2
Tinghino.
Conclusioni: come da verbale del 18 giugno 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di annullare per Parte_1
incapacità di intendere e di volere il testamento pubblico della sorella,
il quale istituisce unico erede un altro fratello, Persona_1 CP_1
, odierno convenuto.
[...]
A fondamento della domanda, parte attrice ha prospettato quanto segue.
La sig.ra è morta il 24 dicembre 2018 presso una residenza Persona_1
sanitaria assistenziale ove era stata ricoverata agli inizi di luglio dello stesso anno per causa di tumore con metastasi al seno e ai polmoni in fase terminale.
1
è stata sottoposta a terapia del dolore con farmaci a base di fentanyl.
Il testamento è stato ricevuto in data 13 dicembre 2018 dal Notaio Per_2
[...]
Il precedente 19 novembre il consenso alle trasfusioni non è stato dato dalla paziente stessa ma dal fratello, odierno convenuto.
Tale circostanza, unitamente alla terapia farmacologica, denotano – in tesi – che la sig.ra non potesse essere compos sui nel momento Persona_1
in cui ha reso le proprie disposizioni di ultima volontà al Notaio.
A suffragio probatorio della domanda, parte attrice ha versato in atti copia della cartella clinica tenuta dalla r. s. a., da cui risulta la terapia contro il dolore a base di fentanyl e il documento a firma del sig. con il quale Per_1
è stato prestato il consenso alle trasfusioni.
Inoltre, parte attrice ha chiesto ammettersi prova per testi rivolta a far constare che già dalla fine di novembre la sig.ra non fosse Persona_1 più autosufficiente che “… che, in occasione delle visite effettuate nel periodo compreso tra il 27.11.18 ed il 22.12.18, … versava per lo più in uno stato soporoso e, quando vigile, non comprendeva ciò che le veniva detto e non elaborava frasi di senso compiuto?”.
Il sig. si è costituito e ha resistito all'avversa domanda, Controparte_2
contestando la prospettazione avversaria e facendo essenzialmente leva sulla natura pubblica del testamento.
In ordine al consenso informato, il convenuto ha preso posizione nei seguenti termini: “Non è vero che il 19 novembre 2018 la de cuius non sarebbe stata in grado di sottoscrivere il consenso informato alla emotrasfusione e che perciò sarebbe stata sostituita dal fratello. Piuttosto il fratello , CP_1
come già tante volte in passato, era andato a prelevare la sacca di sangue presso l'Ospedale Cannizzaro ed è questa la sola ragione per cui nella documentazione sanitaria risulta la firma del fratello”.
Con ordinanza resa all'udienza del 27 maggio 2022, la richiesta di prova per testi di parte attrice è stata rigettata in quanto “sfrondata delle parti
2 direttamente rivolte a dimostrare fatti negativi” essa “risulta del tutto generica”.
Pertanto, ritenuta superflua di c. t. u. rivolta alla “… nomina di grafo- patologo affinché questi accerti se, con riferimento alla firma apposta in calce al testamento pubblico del 13/12/2018, reso avanti il Notaio Per_2
rep. 334, siano presenti i segni grafici della incapacità di intendere e di volere e se, in ogni caso, le condizioni di salute in cui versava la de cuius le consentivano di vergare tale atto scientemente”, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2024, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
In sede illustrativa, parte attrice ha argomentato per l'ammissibilità della prova per testi non accolta dal giudice istruttore richiamando Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n. 35146.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
I - Costituisce ius receptum che il noto adagio secondo cui negativa non probanda sunt non vada interpretato quale precetto che attenua l'onere della prova di cui all'art. 2697 c. c. (a mente del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento./
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”) e vada piuttosto interpretato nel senso che – laddove un diritto si fondi su di un fatto negativo, ovverosia su di un elemento negativo di fattispecie, vale a dire sulla circostanza che un fatto non si è verificato – colui il quale voglia fare valere tale diritto in giudizio è onerato di provare il cd. “fatto positivo contrario”, vale a dire un fatto positivo il quale consenta di dedurre che il fatto direttamente contemplato dalla fattispecie non si è verificato (“In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica
o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello
3 derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 8018/2021; Cass., n.
9099/2012)” – così, di recente, Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757).
La nota sentenza n. 35146 del 2021 sopracit. non mette in discussione tali principi, ma si occupa della possibilità o meno di elaborare ammissibilmente capitoli di prova in termini negativi.
Nel caso esaminato dalla S. C., il giudice di merito aveva escluso l'ammissibilità di un capitolo di prova rivolto a far asseverare a un teste che una buca (in una causa di danno da cosa in custodia) non fosse visibile.
Come può osservarsi, la non visibilità della buca neppure costituiva elemento di fattispecie e la S. C. ha semplicemente censurato la meccanica esclusione dell'ammissibilità o meno del capitolo di prova solo perché formulato negativamente (“… l'opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone …”).
Ciò che si rivela decisivo ai fini dell'ammissibilità della prova – afferma la
S. C. nella citata decisione – non è il modo, negativo o positivo, con cui il capitolo è formulato, bensì il suo contenuto oggettivo.
Pertanto, laddove, di là della sua modalità di formulazione, l'articolo di prova abbia contenuto oggettivo negativo, permane intatto il divieto scaturente dall'adagio più sopra citato.
Ora, l'art. 591, co. 2, n. 3, c. c., prevede che “Sono incapaci di testare: … quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
4 Ne consegue che colui il quale impugna il testamento è onerato di dimostrare l'incapacità del testatore.
Poiché si tratta di un elemento negativo di fattispecie (concretamente consistente nel fatto che il testatore fosse “… privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi …” così, ex plurimis,
Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1618), incombe sull'attore di provare un fatto positivo concreto dal quale sia possibile desumere lo stato di incapacità.
La prova per testi – di là della sua formulazione – non può pertanto essere direttamente rivolta a dimostrare che il testatore fosse incapace (ovvero, come in ispecie, che non comprendeva ciò che gli veniva detto), ma deve essere rivolta verso il cd. fatto positivo contrario, vale a dire, ad esempio, che al de cuius veniva detta una cosa ed egli ne capiva un'altra.
II – In linea più generale, con riguardo all'impugnazione di testamento “… è principio acquisito che l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla (Cass. n. 3934/2018; n.
25053/2018; n. 27351/2014)” (così da ultimo Cassazione civile sez. II,
17/11/2022, n.33914).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
5 Anzitutto va tenuta qui ferma l'ordinanza con la quale è stata disattesa la richiesta di prova orale e quella di c. t. u.
Sul punto il Collegio condivide la motivazione secondo cui la prova orale, sfrondata delle parti rivolte a dimostrare fatti negativi, risulta eccessivamente generica.
A fortiori, rileva ancora il Collegio, la domanda “vero o non che … la sig.ra
…. quando vigile, non comprendeva ciò che le veniva detto Persona_1
e non elaborava frasi di senso compiuto …”, oltre che rivolta a dimostrare direttamente un fatto negativo tende a a far esprimere al teste una valutazione.
Quanto alla c. t. u. va osservato, da un canto, che la valutazione della capacità del testatore dal mero segno grafico della sottoscrizione apposta dinanzi al notaio costituisce un accertamento sommamente aleatorio, e che, d'altro canto, la sottoposizione ad una terapia del dolore da parte di un malato oncologico terminale non è idonea ad escludere la capacità di intendere e di volere sì come sopra delineata in diritto.
In merito all'ultimo elemento di prova offerto da parte attrice a fondamento della propria domanda, il Collegio osserva infine che si tratta di documento non decisivo.
Il documento relativo alla trasfusione risale anzitutto alla metà di novembre del 2018, vale a dire a un mese circa dal testamento.
Nel contenuto si tratta di un documento privo di valore giuridico, dal momento che, mentre viene indicato come dichiarante (“io sottoscritta …”) la sig.ra il sottoscrittore è tout court il sig. Persona_1 CP_1
.
[...]
Ma, anche ove esso fosse stato correttamente formato (vale a dire, se la paziente avesse espresso di incaricare il fratello di rilasciare in sua vece il consenso), neppure in tale caso il documento avrebbe potuto far prova della incapacità della paziente.
Sul punto va infatti tenuto in conto che, secondo art. 1, co. 3, l. 219/2017
(recante le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), anche il paziente capace ha la facoltà di “…
6 rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”.
In definitiva, la domanda di parte attrice va rigettata.
Secondo soccombenza, parte attrice va condannata a rifondere parte convenuta delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 9.650,00 (d.
m. 55/2014; parametri delle cause di valore indeterminabile a media complessità; massimo abbattimento del parametro previsto per la fase istruttoria in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda).
P. t. m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di annullamento di cui all'atto di citazione;
condanna
[...]
a rifondere delle spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1
in complessivi Euro 9.650,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso
a forfait come da d. m. cit..
Deciso in Catania il 27 marzo 2025.
Il Giud. est.
Dott. Gaetano Cataldo
Il Presidente
Dott.ssa Grazia Longo
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