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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1139 dell'anno 2020, di appello avverso la sentenza n.
1342/2020 del 5.2.2020, pubblicata in data 7.2.2020, notificata in pari data,
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe
D'Angelo (c.f. ) e Vittoria De Conno (c.f. C.F._1
); C.F._2
- APPELLANTE
E
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Controparte_1 codice fiscale: ), società incorporante - giusta atto di fusione per P.IVA_2 incorporazione ai rogiti del Notaio Dott. in Milano, rep. 15286, Persona_1 racc. 8188 del 30.10.2019 - in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Galgano;
- APPELLATA
oggetto: factoring
conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.04.2017, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2017 del 2 marzo
2017 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 135.418,79, oltre Controparte_2 interessi al tasso legale dal 12.1.2016 e sino al soddisfo, nonché le spese di procedura.
Il detto provvedimento monitorio era emesso sulla base dell'asserito inadempimento della società ingiunta al contratto di factoring, denominato
“Travelfactoring”, in base al quale i crediti vantati dai tour operators indicati nel ricorso monitorio (Bluewings s.r.l., Eden s.r.l., Bluserena s.p.a., Palepolis s.r.l.) nei suoi confronti sarebbero stati oggetto di cessione a favore della
[...]
con conseguente legittimazione del suddetto istituto di credito ad Controparte_2 agire per il relativo soddisfo.
La secondo la prospettazione della ricorrente in monitorio, Parte_1 CP_3 con lettera del 21.3.2003, avrebbe accettato la cessione di tutti i crediti sorti ed a sorgere nei 24 mesi successivi (crediti futuri di massa) alla adesione, con rinnovo tacito per uguali periodi (cfr. doc. all 4 del ricorso monitorio).
Nell'atto di opposizione, eccepiva, innanzitutto, il difetto di Parte_1 legittimazione attiva della banca.
Deduceva, nello specifico, la carenza di prova dell'avvenuta cessione dei crediti, attesa la mancata produzione del contratto di factoring.
Inoltre, evidenziava che non sarebbe stata fornita dall'opposta alcuna prova dell'adesione dei tour operators Bluserena S.p.A. e Palepolis Controparte_4
S.r.l. al servizio di Travelfactoring, non essendo tali fornitori indicati nell'elenco
(allegato alla comunicazione del 21.3.2003) di quelli aderenti al detto servizio e risultando, nello stesso elenco, barrata unicamente la casella relativa al
[...]
Controparte_5
Rappresentava, poi, come l'accettazione della cessione automatica di tutti i crediti sorti nei confronti di tour operators che avrebbero successivamente aderito al servizio Travelfactoring fosse subordinata alla preventiva comunicazione scritta dell'adesione di tali soggetti, mai pervenuta per gli operatori Bluewings
S.r.l., Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l.
Eccepiva, ancora, la violazione dell'art. 3, comma 3, L. 52/1991, attesa l'indeterminatezza della cessione di massa di crediti futuri, con conseguente
2 nullità della stessa per violazione della detta normativa e difetto di legittimazione di ad agire nei suoi confronti per il recupero di crediti sorti nell'anno CP_2
2013.
Evidenziava, altresì, come, dagli estratti di conto corrente della relativi Pt_1 all'anno 2013, risultassero pagamenti effettuati in favore dei tour operators, in relazione ai quali, secondo la ricostruzione dell'opposta, avrebbe dovuto operare la cessione dei crediti per cui è causa, circostanza che comproverebbe l'inoperatività dell'accettazione della cessione, oltre che la carenza di una valida cessione e l'inidoneità della stessa a legittimare quale titolare del CP_2 credito azionato in monitorio.
Non sarebbe, infine, stata fornita, in ogni caso, la prova dell'esistenza del credito, non essendo all'uopo sufficiente la documentazione prodotta dall'opposta, rappresentata dalle fatture e dall'estratto autentico delle scritture contabili.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2082 del 2.03.17;
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in euro 7.795,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.”
2. Il giudizio di impugnazione
Con atto di appello notificato in data 09.03.2020, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, per i motivi di seguito indicati, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere il presente appello, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata.
2) Per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2082/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, per insussistenza del credito di cui all'ingiunzione e/o relativa carenza probatoria e/o, comunque, difetto di legittimazione. 3) Condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per anticipo fattone.
4) Benvero, in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata...”
3 si è costituita in giudizio, chiedendo a questa Corte Controparte_2 di:
“1) Rigettare il proposto gravame per le ragioni esposte;
2) Confermare, per l'effetto, integralmente la sentenza di primo grado;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze relative al presente gravame;
4) Condannare parte appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art.
96 c.p.c., da determinarsi secondo equità.”
Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza proposta da volta ad Parte_1 ottenere la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, dopo due rinvii dettati da esigenze di ruolo, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
3. L'esame dei motivi di impugnazione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
4 L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito ed è fondata, per i motivi di seguito esposti.
L'impugnante contesta la decisione del Tribunale, deducendo la violazione dell'art. 2967 c.c e l'omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova dell'esistenza del contratto di cessione.
In particolare, assume che, pur avendo correttamente rilevato il mancato deposito del contratto di factoring, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto comunque provato il diritto della di agire in giudizio CP_3 per il recupero dei crediti asseritamente oggetto di cessione.
Sostiene l'impugnante che, pur volendo aderire alla tesi del Tribunale, (“secondo cui il contratto di factoring andrebbe qualificato come contatto avente natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento conseguirebbe al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario”), in ogni caso, non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione in ordine al perfezionamento del contratto fra
[...] ed i cedenti di cui sono state azionate le fatture nel giudizio Controparte_2 monitorio, non essendo stata provata l'esistenza di un contratto di cessione fra i fornitori Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l. e la cessionaria Controparte_4
). Controparte_2
L'accettazione della cessione, poi, rileverebbe al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, ma non quale prova della cessione.
In particolare, l'appellante rappresenta di aver, con la comunicazione del
21.3.2003, riconosciuto solo di aver “ricevuto comunicazioni concernenti
l'adesione al Vostro servizio Travelfactoring dei fornitori indicati in calce e della conseguente cessione in massa in vostro favore di tutti i crediti che ciascun fornitore vanterà nei nostri confronti”. In detta comunicazione, tuttavia, non sono menzionati i tour operators Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l., i Controparte_4 cui crediti sono stati azionati in giudizio dal presunto cessionario. Tale documentazione non potrebbe costituire, tuttavia, valida prova dell'esistenza della cessione del credito, presupposto su cui si fonda la pretesa di parte appellata.
L'aver ammesso i rapporti commerciali con i fornitori sarebbe, inoltre, una circostanza del tutto irrilevante in quanto non vi sarebbe alcuna prova del fatto che tali operatori si siano spogliati del diritto di agire nei suoi confronti per presunte inadempienze che, comunque, sarebbero indimostrate.
5 Secondo la ricostruzione dell'impugnante, essendo stata contestata la legittimazione del cessionario, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare la titolarità del credito, onere rimasto inadempiuto, non avendo la depositato il CP_3 contratto di acquisto dei crediti stipulato con Bluserena S.p.A. e Controparte_4
Palepolis S.r.l., né dimostrato l'effettiva adesione di tali operatori al servizio di
. Parte_2
L'impugnante ribadisce, ancora, di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado e attraverso il deposito degli estratti di conto corrente relativi all'anno
2013, che, nel periodo al quale si riferiscono le fatture azionate in monitorio, essa aveva intrattenuto rapporti commerciali con i presunti cedenti, effettuando a favore degli stessi i pagamenti per le prestazioni ricevute.
Rileva poi che, seppure si volesse ritenere esistente un contratto tra le dette parti, lo stesso sarebbe nullo per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB e tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio.
Infine, deduce l'omessa e/o contraddittoria motivazione del Tribunale in ordine alla prova del credito, anche nella sua quantificazione, rilevando come il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza dei rapporti con i CP_6 sulla base delle sole fatture, depositate dalla banca ed emesse nei suoi confronti da tali cedenti, errando anche nella quantificazione di crediti (in particolare,
l'importo di € 18.411,48, a titolo di interessi di dilazione, sarebbe privo di causa, attesa la carenza, nella documentazione prodotta dall'odierna appellata, di determinazioni relative ad un presunto tasso moratorio, ovvero a corrispettivi dovuti in caso di dilazione dei pagamenti).
Ritiene il Collegio che la prima doglianza dell'impugnante sia fondata ed assorbente, quale ragione più liquida, rispetto alle ulteriori censure.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la cessione del credito è una fattispecie a formazione consensuale, bilaterale, tra la parte che cede il credito e la parte che lo acquista. Il debitore ceduto è estraneo a tale rapporto, verificandosi l'effetto traslativo in capo al cessionario immediatamente, con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario. L'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto si realizza soltanto con l'accettazione di quest'ultimo o l'avvenuta notifica della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., che possono avvenire in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo idonei allo scopo, e che rilevano, non ai fini dell'effetto traslativo della cessione, ma ai fini dell'effetto liberatorio del debitore, il quale, pagando al cedente, si libera soltanto se la cessione non gli era stata notificata o non era stata da lui accettata.
6 La fattispecie in esame rappresenta un fenomeno ben più ampio della cessione
“atomistica” prevista dagli artt. 1260 e ss.gg. c.c..
Trattasi, nella specie, infatti, di una cessione “in blocco” introdotta dalla l.
21.2.1991 n. 52 in materia di factoring, che all'art. art. 3 prevede espressamente la cessione “in massa” di crediti pecuniari d'impresa, esistenti o futuri, in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato.
Come è noto, Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il "factor") si obbliga ad acquistare ("pro soluto" o "pro solvendo"), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate." (cfr. Cass.
16850/2017).
Il contratto di factoring, anche a seguito della regolazione contenuta nella predetta legge, rimane un contratto atipico, che può essere sorretto da svariate cause, pur conservando il suo "nucleo essenziale”, “costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad un altro imprenditore
(factor) la titolarità dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa, pro soluto o pro solvendo, con effetto traslativo variabile nel tempo a seconda del modo di atteggiarsi dell'accordo." (Cass. n. 19716/2015).
Tanto premesso in linea generale, nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che, “pur non essendo stato depositato in atti il contratto di factoring, come emerge sia dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia dalla documentazione depositata dalla stessa parte opponente, quest'ultima manifestava la propria adesione al servizio di . Infatti, come si Parte_2 legge nella missiva del 21.03.2003 indirizzata dalla alla Parte_1
la società opponente dichiarava di accettare la Controparte_2 cessione di massa in favore dell'opposta di tutti i crediti che i fornitori aderenti avrebbero potuto vantare nei riguardi della (“abbiamo ricevuto le Pt_1 comunicazioni concernenti l'adesione al vostro servizio Travelfactoring dei fornitori indicati in calce e della conseguente cessione in massa in vostro favore di tutti i crediti che ciascun fornitore vanterà nei nostri confronti”).
Ciò, dunque, dimostra la piena conoscenza da parte dell'opponente dell'intervenuta cessione che, in tal caso, configura un'ipotesi specifica di
7 cessione di massa”… “L'accettazione del debitore ceduto – in questo caso la
– non occorre dunque ai fini del perfezionamento della cessione, rispetto Pt_1 alla quale non è parte, ma ai fini di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c. che disciplinano
l'efficacia della cessione, rispettivamente, nei riguardi del debitore ceduto e dei terzi.
Tali ultime argomentazioni consentono di ritenere infondate anche le censure dell'opponente circa la mancata indicazione specifica di altri tour operators rispetto a in qualità di cedenti. L'opponente contesta che il servizio di CP_5
Travelfactoring possa riguardare anche crediti vantati nei suoi confronti da altri tour operators rispetto a quali Bluewings s.r.l., Bluserena s.p.a. e CP_5
Palepolis s.r.l., essendo barrata nella lettera di adesione alla cessione unicamente la casella riguardante CP_5
Siffatta eccezione è infondata.
Occorre evidenziare, infatti, sul punto due aspetti.
In primo luogo, depone in senso contrario alla prospettazione dell'opponente il tenore letterale della missiva del 21.3.2003, con cui la Parte_1 esprimeva la sua adesione anche con riguardo ad altri tour operators che nel frattempo avrebbero aderito al servizio di travelfactoring.
Si legge, infatti: “prendiamo atto che la firma della lettera d'inizio rapporto, salvo nostre contrarie indicazioni, vuol dire accettazione automatica di tutti i tour operators che dovessero di tempo in tempo aderire al servizio Travelfactoring, restando comunque inteso che di tale adesione la vostra società ci darà preventiva comunicazione scritta”.
In secondo luogo, occorre evidenziare che non è necessaria la preventiva comunicazione da parte dell'opposta delle successive cessioni ai fini della loro validità, non assumendo alcun rilievo ai fini perfezionativi la volontà e la conoscenza del debitore ceduto, attesa la qualificazione della cessione del credito come negozio bilaterale consensuale”.
Come appare evidente, in tale motivazione, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, il Tribunale, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, finendo però per creare una non corretta commistione tra il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto
(necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente), con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione
8 del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Benché ai fini della dimostrazione della cessione di un credito non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione.
Come precisato dalla Suprema Corte, “tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto…” (cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Seppure in materia di cessione avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari (in cui la notizia della cessione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che <"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006…)>> (cfr., fra le altre, cit. Cassazione civile 17944/2023).
Solo In caso di mancata contestazione specificamente diretta a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere, dunque, dimostrato.
Nel caso in esame, pur a fronte delle contestazioni sollevate dal debitore ceduto, non risulta prodotto dalla cessionaria il contratto di cessione, necessario ai fini della dimostrazione della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio.
Né può supplire a tale carenza probatoria la missiva del 21.3.2003 (con cui la esprimeva la sua adesione anche con riguardo ad altri tour Parte_1 operators che nel frattempo avrebbero aderito al servizio di travelfactoring), assolvendo tale comunicazione la funzione propria dell'art. 1264 c.c., ma non esonerando il cessionario che ha agito in giudizio per veder riconosciuti degli specifici importi a proprio credito di dimostrare la propria titolarità, con
9 l'allegazione del contratto di cessione sottoscritto con i cedenti (che prova appunto il trasferimento del credito determinatosi per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle due parti contrattuali).
Attesa la specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza dei contratti di cessione con i tour operators diversi da (in CP_5 particolare, Bluewings s.r.l., Bluserena s.p.a. e Palepolis s.r.l.), i relativi contratti di cessione risultavano senz'altro oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della parte cessionaria, né la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
Neanche può presuntivamente ritenersi raggiunta la prova della cessione, in forza dell'accettazione, da parte dell'odierna impugnante, del servizio di
Travelfactoring, in quanto, nell'elenco dei fornitori aderenti a tale servizio, allegato alla suddetta comunicazione, non risultano indicati i menzionati tour operators.
A nulla rileva dunque, che il debitore ceduto, abbia aderito al Parte_1 servizio Travelfactoring e che l'adesione al servizio implicasse l'automatica estensione del consenso anche rispetto ai creditori cedenti non originariamente indicati e/o barrati.
Sulla base delle disposizioni di cui alla l. n. 52/91, è possibile cedere anche crediti futuri, prima che siano stati stipulati i contratti dai quali si origineranno, e tale cessione avrà efficacia reale, cioè determinerà ai sensi dell'art. 1376 cod. civ. l'immediato trasferimento del diritto di proprietà, come se la cessione avesse
«oggetto determinato», se è indicato il debitore e i contratti fonte dei crediti siano stipulati in un periodo di due anni.
Ne consegue che, “notificato” il contratto di factoring al debitore, non sarà poi necessario comunicargli per ogni credito che sorge nei successivi 24 mesi che deve pagare al cessionario e non più al cedente, essendo l'onere della notifica al debitore stato assolto con la comunicazione fattagli riguardo al contratto di factoring.
Appare evidente, tuttavia, che la cessione dei crediti che caratterizza il factoring non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne consegue che il debitore ceduto può opporre al “factor” cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al “factor” cessionario solo se anteriori alla
10 notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.
Ciò posto, l'adesione della al servizio di Travel factoring, del tutto Pt_1 ininfluente ai fini del perfezionarsi della cessione dei crediti, se al più avrebbe potuto esonerare il cessionario dall'onere della notifica al debitore ceduto, non può certo costituire la prova dell'esistenza dei contratti di cessione con i fornitori, di cui, a fronte della specifica contestazione da parte del debitore ceduto, era onerata la cessionaria, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. E ciò dicasi anche in ragione del fatto che gli operatori Bluewing S.r.l.,
Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l. non risultavano neanche indicati nell'elenco dei fornitori aderenti al suddetto servizio di travelactoring, allegato alla comunicazione di adesione sottoscritta dalla stessa. Pt_1
L'appello deve essere, per tali ragioni, accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n. 2082/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.03.17.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Attesa la soccombenza della parte appellata, la stessa deve essere dunque condannata alla refusione, in favore di delle spese del Parte_1 doppio grado del giudizio.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello, in quanto non espletata, e con attribuzione agli avvocati Vittoria De Conno e Giuseppe D'Angelo per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1342/2020 Parte_1 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.02.2020 così provvede:
11 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2082/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.03.17;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 rifondere in favore di Parte_1
- le spese inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in €
14.000,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi;
- le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.900,00 per compensi ed € 1.138,00 per esborsi;
oltre, per entrami i gradi, rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Vittoria
De Conno e Giuseppe D'Angelo, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, addì 16 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1139 dell'anno 2020, di appello avverso la sentenza n.
1342/2020 del 5.2.2020, pubblicata in data 7.2.2020, notificata in pari data,
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe
D'Angelo (c.f. ) e Vittoria De Conno (c.f. C.F._1
); C.F._2
- APPELLANTE
E
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Controparte_1 codice fiscale: ), società incorporante - giusta atto di fusione per P.IVA_2 incorporazione ai rogiti del Notaio Dott. in Milano, rep. 15286, Persona_1 racc. 8188 del 30.10.2019 - in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Galgano;
- APPELLATA
oggetto: factoring
conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.04.2017, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2017 del 2 marzo
2017 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 135.418,79, oltre Controparte_2 interessi al tasso legale dal 12.1.2016 e sino al soddisfo, nonché le spese di procedura.
Il detto provvedimento monitorio era emesso sulla base dell'asserito inadempimento della società ingiunta al contratto di factoring, denominato
“Travelfactoring”, in base al quale i crediti vantati dai tour operators indicati nel ricorso monitorio (Bluewings s.r.l., Eden s.r.l., Bluserena s.p.a., Palepolis s.r.l.) nei suoi confronti sarebbero stati oggetto di cessione a favore della
[...]
con conseguente legittimazione del suddetto istituto di credito ad Controparte_2 agire per il relativo soddisfo.
La secondo la prospettazione della ricorrente in monitorio, Parte_1 CP_3 con lettera del 21.3.2003, avrebbe accettato la cessione di tutti i crediti sorti ed a sorgere nei 24 mesi successivi (crediti futuri di massa) alla adesione, con rinnovo tacito per uguali periodi (cfr. doc. all 4 del ricorso monitorio).
Nell'atto di opposizione, eccepiva, innanzitutto, il difetto di Parte_1 legittimazione attiva della banca.
Deduceva, nello specifico, la carenza di prova dell'avvenuta cessione dei crediti, attesa la mancata produzione del contratto di factoring.
Inoltre, evidenziava che non sarebbe stata fornita dall'opposta alcuna prova dell'adesione dei tour operators Bluserena S.p.A. e Palepolis Controparte_4
S.r.l. al servizio di Travelfactoring, non essendo tali fornitori indicati nell'elenco
(allegato alla comunicazione del 21.3.2003) di quelli aderenti al detto servizio e risultando, nello stesso elenco, barrata unicamente la casella relativa al
[...]
Controparte_5
Rappresentava, poi, come l'accettazione della cessione automatica di tutti i crediti sorti nei confronti di tour operators che avrebbero successivamente aderito al servizio Travelfactoring fosse subordinata alla preventiva comunicazione scritta dell'adesione di tali soggetti, mai pervenuta per gli operatori Bluewings
S.r.l., Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l.
Eccepiva, ancora, la violazione dell'art. 3, comma 3, L. 52/1991, attesa l'indeterminatezza della cessione di massa di crediti futuri, con conseguente
2 nullità della stessa per violazione della detta normativa e difetto di legittimazione di ad agire nei suoi confronti per il recupero di crediti sorti nell'anno CP_2
2013.
Evidenziava, altresì, come, dagli estratti di conto corrente della relativi Pt_1 all'anno 2013, risultassero pagamenti effettuati in favore dei tour operators, in relazione ai quali, secondo la ricostruzione dell'opposta, avrebbe dovuto operare la cessione dei crediti per cui è causa, circostanza che comproverebbe l'inoperatività dell'accettazione della cessione, oltre che la carenza di una valida cessione e l'inidoneità della stessa a legittimare quale titolare del CP_2 credito azionato in monitorio.
Non sarebbe, infine, stata fornita, in ogni caso, la prova dell'esistenza del credito, non essendo all'uopo sufficiente la documentazione prodotta dall'opposta, rappresentata dalle fatture e dall'estratto autentico delle scritture contabili.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2082 del 2.03.17;
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in euro 7.795,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.”
2. Il giudizio di impugnazione
Con atto di appello notificato in data 09.03.2020, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, per i motivi di seguito indicati, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere il presente appello, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata.
2) Per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2082/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, per insussistenza del credito di cui all'ingiunzione e/o relativa carenza probatoria e/o, comunque, difetto di legittimazione. 3) Condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per anticipo fattone.
4) Benvero, in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata...”
3 si è costituita in giudizio, chiedendo a questa Corte Controparte_2 di:
“1) Rigettare il proposto gravame per le ragioni esposte;
2) Confermare, per l'effetto, integralmente la sentenza di primo grado;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze relative al presente gravame;
4) Condannare parte appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art.
96 c.p.c., da determinarsi secondo equità.”
Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza proposta da volta ad Parte_1 ottenere la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, dopo due rinvii dettati da esigenze di ruolo, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
3. L'esame dei motivi di impugnazione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
4 L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito ed è fondata, per i motivi di seguito esposti.
L'impugnante contesta la decisione del Tribunale, deducendo la violazione dell'art. 2967 c.c e l'omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova dell'esistenza del contratto di cessione.
In particolare, assume che, pur avendo correttamente rilevato il mancato deposito del contratto di factoring, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto comunque provato il diritto della di agire in giudizio CP_3 per il recupero dei crediti asseritamente oggetto di cessione.
Sostiene l'impugnante che, pur volendo aderire alla tesi del Tribunale, (“secondo cui il contratto di factoring andrebbe qualificato come contatto avente natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento conseguirebbe al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario”), in ogni caso, non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione in ordine al perfezionamento del contratto fra
[...] ed i cedenti di cui sono state azionate le fatture nel giudizio Controparte_2 monitorio, non essendo stata provata l'esistenza di un contratto di cessione fra i fornitori Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l. e la cessionaria Controparte_4
). Controparte_2
L'accettazione della cessione, poi, rileverebbe al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, ma non quale prova della cessione.
In particolare, l'appellante rappresenta di aver, con la comunicazione del
21.3.2003, riconosciuto solo di aver “ricevuto comunicazioni concernenti
l'adesione al Vostro servizio Travelfactoring dei fornitori indicati in calce e della conseguente cessione in massa in vostro favore di tutti i crediti che ciascun fornitore vanterà nei nostri confronti”. In detta comunicazione, tuttavia, non sono menzionati i tour operators Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l., i Controparte_4 cui crediti sono stati azionati in giudizio dal presunto cessionario. Tale documentazione non potrebbe costituire, tuttavia, valida prova dell'esistenza della cessione del credito, presupposto su cui si fonda la pretesa di parte appellata.
L'aver ammesso i rapporti commerciali con i fornitori sarebbe, inoltre, una circostanza del tutto irrilevante in quanto non vi sarebbe alcuna prova del fatto che tali operatori si siano spogliati del diritto di agire nei suoi confronti per presunte inadempienze che, comunque, sarebbero indimostrate.
5 Secondo la ricostruzione dell'impugnante, essendo stata contestata la legittimazione del cessionario, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare la titolarità del credito, onere rimasto inadempiuto, non avendo la depositato il CP_3 contratto di acquisto dei crediti stipulato con Bluserena S.p.A. e Controparte_4
Palepolis S.r.l., né dimostrato l'effettiva adesione di tali operatori al servizio di
. Parte_2
L'impugnante ribadisce, ancora, di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado e attraverso il deposito degli estratti di conto corrente relativi all'anno
2013, che, nel periodo al quale si riferiscono le fatture azionate in monitorio, essa aveva intrattenuto rapporti commerciali con i presunti cedenti, effettuando a favore degli stessi i pagamenti per le prestazioni ricevute.
Rileva poi che, seppure si volesse ritenere esistente un contratto tra le dette parti, lo stesso sarebbe nullo per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB e tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio.
Infine, deduce l'omessa e/o contraddittoria motivazione del Tribunale in ordine alla prova del credito, anche nella sua quantificazione, rilevando come il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza dei rapporti con i CP_6 sulla base delle sole fatture, depositate dalla banca ed emesse nei suoi confronti da tali cedenti, errando anche nella quantificazione di crediti (in particolare,
l'importo di € 18.411,48, a titolo di interessi di dilazione, sarebbe privo di causa, attesa la carenza, nella documentazione prodotta dall'odierna appellata, di determinazioni relative ad un presunto tasso moratorio, ovvero a corrispettivi dovuti in caso di dilazione dei pagamenti).
Ritiene il Collegio che la prima doglianza dell'impugnante sia fondata ed assorbente, quale ragione più liquida, rispetto alle ulteriori censure.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la cessione del credito è una fattispecie a formazione consensuale, bilaterale, tra la parte che cede il credito e la parte che lo acquista. Il debitore ceduto è estraneo a tale rapporto, verificandosi l'effetto traslativo in capo al cessionario immediatamente, con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario. L'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto si realizza soltanto con l'accettazione di quest'ultimo o l'avvenuta notifica della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., che possono avvenire in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo idonei allo scopo, e che rilevano, non ai fini dell'effetto traslativo della cessione, ma ai fini dell'effetto liberatorio del debitore, il quale, pagando al cedente, si libera soltanto se la cessione non gli era stata notificata o non era stata da lui accettata.
6 La fattispecie in esame rappresenta un fenomeno ben più ampio della cessione
“atomistica” prevista dagli artt. 1260 e ss.gg. c.c..
Trattasi, nella specie, infatti, di una cessione “in blocco” introdotta dalla l.
21.2.1991 n. 52 in materia di factoring, che all'art. art. 3 prevede espressamente la cessione “in massa” di crediti pecuniari d'impresa, esistenti o futuri, in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato.
Come è noto, Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il "factor") si obbliga ad acquistare ("pro soluto" o "pro solvendo"), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate." (cfr. Cass.
16850/2017).
Il contratto di factoring, anche a seguito della regolazione contenuta nella predetta legge, rimane un contratto atipico, che può essere sorretto da svariate cause, pur conservando il suo "nucleo essenziale”, “costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad un altro imprenditore
(factor) la titolarità dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa, pro soluto o pro solvendo, con effetto traslativo variabile nel tempo a seconda del modo di atteggiarsi dell'accordo." (Cass. n. 19716/2015).
Tanto premesso in linea generale, nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che, “pur non essendo stato depositato in atti il contratto di factoring, come emerge sia dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia dalla documentazione depositata dalla stessa parte opponente, quest'ultima manifestava la propria adesione al servizio di . Infatti, come si Parte_2 legge nella missiva del 21.03.2003 indirizzata dalla alla Parte_1
la società opponente dichiarava di accettare la Controparte_2 cessione di massa in favore dell'opposta di tutti i crediti che i fornitori aderenti avrebbero potuto vantare nei riguardi della (“abbiamo ricevuto le Pt_1 comunicazioni concernenti l'adesione al vostro servizio Travelfactoring dei fornitori indicati in calce e della conseguente cessione in massa in vostro favore di tutti i crediti che ciascun fornitore vanterà nei nostri confronti”).
Ciò, dunque, dimostra la piena conoscenza da parte dell'opponente dell'intervenuta cessione che, in tal caso, configura un'ipotesi specifica di
7 cessione di massa”… “L'accettazione del debitore ceduto – in questo caso la
– non occorre dunque ai fini del perfezionamento della cessione, rispetto Pt_1 alla quale non è parte, ma ai fini di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c. che disciplinano
l'efficacia della cessione, rispettivamente, nei riguardi del debitore ceduto e dei terzi.
Tali ultime argomentazioni consentono di ritenere infondate anche le censure dell'opponente circa la mancata indicazione specifica di altri tour operators rispetto a in qualità di cedenti. L'opponente contesta che il servizio di CP_5
Travelfactoring possa riguardare anche crediti vantati nei suoi confronti da altri tour operators rispetto a quali Bluewings s.r.l., Bluserena s.p.a. e CP_5
Palepolis s.r.l., essendo barrata nella lettera di adesione alla cessione unicamente la casella riguardante CP_5
Siffatta eccezione è infondata.
Occorre evidenziare, infatti, sul punto due aspetti.
In primo luogo, depone in senso contrario alla prospettazione dell'opponente il tenore letterale della missiva del 21.3.2003, con cui la Parte_1 esprimeva la sua adesione anche con riguardo ad altri tour operators che nel frattempo avrebbero aderito al servizio di travelfactoring.
Si legge, infatti: “prendiamo atto che la firma della lettera d'inizio rapporto, salvo nostre contrarie indicazioni, vuol dire accettazione automatica di tutti i tour operators che dovessero di tempo in tempo aderire al servizio Travelfactoring, restando comunque inteso che di tale adesione la vostra società ci darà preventiva comunicazione scritta”.
In secondo luogo, occorre evidenziare che non è necessaria la preventiva comunicazione da parte dell'opposta delle successive cessioni ai fini della loro validità, non assumendo alcun rilievo ai fini perfezionativi la volontà e la conoscenza del debitore ceduto, attesa la qualificazione della cessione del credito come negozio bilaterale consensuale”.
Come appare evidente, in tale motivazione, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, il Tribunale, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, finendo però per creare una non corretta commistione tra il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto
(necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente), con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione
8 del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Benché ai fini della dimostrazione della cessione di un credito non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione.
Come precisato dalla Suprema Corte, “tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto…” (cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Seppure in materia di cessione avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari (in cui la notizia della cessione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che <"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006…)>> (cfr., fra le altre, cit. Cassazione civile 17944/2023).
Solo In caso di mancata contestazione specificamente diretta a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere, dunque, dimostrato.
Nel caso in esame, pur a fronte delle contestazioni sollevate dal debitore ceduto, non risulta prodotto dalla cessionaria il contratto di cessione, necessario ai fini della dimostrazione della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio.
Né può supplire a tale carenza probatoria la missiva del 21.3.2003 (con cui la esprimeva la sua adesione anche con riguardo ad altri tour Parte_1 operators che nel frattempo avrebbero aderito al servizio di travelfactoring), assolvendo tale comunicazione la funzione propria dell'art. 1264 c.c., ma non esonerando il cessionario che ha agito in giudizio per veder riconosciuti degli specifici importi a proprio credito di dimostrare la propria titolarità, con
9 l'allegazione del contratto di cessione sottoscritto con i cedenti (che prova appunto il trasferimento del credito determinatosi per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle due parti contrattuali).
Attesa la specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza dei contratti di cessione con i tour operators diversi da (in CP_5 particolare, Bluewings s.r.l., Bluserena s.p.a. e Palepolis s.r.l.), i relativi contratti di cessione risultavano senz'altro oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della parte cessionaria, né la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
Neanche può presuntivamente ritenersi raggiunta la prova della cessione, in forza dell'accettazione, da parte dell'odierna impugnante, del servizio di
Travelfactoring, in quanto, nell'elenco dei fornitori aderenti a tale servizio, allegato alla suddetta comunicazione, non risultano indicati i menzionati tour operators.
A nulla rileva dunque, che il debitore ceduto, abbia aderito al Parte_1 servizio Travelfactoring e che l'adesione al servizio implicasse l'automatica estensione del consenso anche rispetto ai creditori cedenti non originariamente indicati e/o barrati.
Sulla base delle disposizioni di cui alla l. n. 52/91, è possibile cedere anche crediti futuri, prima che siano stati stipulati i contratti dai quali si origineranno, e tale cessione avrà efficacia reale, cioè determinerà ai sensi dell'art. 1376 cod. civ. l'immediato trasferimento del diritto di proprietà, come se la cessione avesse
«oggetto determinato», se è indicato il debitore e i contratti fonte dei crediti siano stipulati in un periodo di due anni.
Ne consegue che, “notificato” il contratto di factoring al debitore, non sarà poi necessario comunicargli per ogni credito che sorge nei successivi 24 mesi che deve pagare al cessionario e non più al cedente, essendo l'onere della notifica al debitore stato assolto con la comunicazione fattagli riguardo al contratto di factoring.
Appare evidente, tuttavia, che la cessione dei crediti che caratterizza il factoring non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne consegue che il debitore ceduto può opporre al “factor” cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al “factor” cessionario solo se anteriori alla
10 notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.
Ciò posto, l'adesione della al servizio di Travel factoring, del tutto Pt_1 ininfluente ai fini del perfezionarsi della cessione dei crediti, se al più avrebbe potuto esonerare il cessionario dall'onere della notifica al debitore ceduto, non può certo costituire la prova dell'esistenza dei contratti di cessione con i fornitori, di cui, a fronte della specifica contestazione da parte del debitore ceduto, era onerata la cessionaria, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. E ciò dicasi anche in ragione del fatto che gli operatori Bluewing S.r.l.,
Bluserena S.p.A. e Palepolis S.r.l. non risultavano neanche indicati nell'elenco dei fornitori aderenti al suddetto servizio di travelactoring, allegato alla comunicazione di adesione sottoscritta dalla stessa. Pt_1
L'appello deve essere, per tali ragioni, accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n. 2082/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.03.17.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Attesa la soccombenza della parte appellata, la stessa deve essere dunque condannata alla refusione, in favore di delle spese del Parte_1 doppio grado del giudizio.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello, in quanto non espletata, e con attribuzione agli avvocati Vittoria De Conno e Giuseppe D'Angelo per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1342/2020 Parte_1 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.02.2020 così provvede:
11 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2082/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.03.17;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 rifondere in favore di Parte_1
- le spese inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in €
14.000,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi;
- le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.900,00 per compensi ed € 1.138,00 per esborsi;
oltre, per entrami i gradi, rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Vittoria
De Conno e Giuseppe D'Angelo, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, addì 16 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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