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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 301/2024 R.G., al quale risulta riunito il giudizio
302/2024 e vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 25/05/1969 ed ivi residente in [...]n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (cod. fisc. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in Rocca di Capri Leone, via XXIV Maggio n.2 (PEC:
Fax: 0941/902194), giusta procura in atti, Email_1
Ricorrente
CONTRO
c.f. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
(Cod. fisc. ; PEC C.F._3
t), dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta Email_2
procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armenia, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto,
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 02/02/2024 (R.G. Parte_1
301/2024), adiva questo Tribunale a chiedendo, una pronuncia di annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002625403 e Ordinanza-Ingiunzione n. OI-
002625404, notificate il 25/01/2024, fondate su atti di accertamento n.
4800.09/03/2023.0124187 e n. 4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, CP_1 CP_1
per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2021, relativamente alla sanzione ingiunta dell'importo di € 6.453,20.
Parte ricorrente deduceva, anzitutto, la nullità degli atti impugnati a seguito di decadenza per mancato rispetto del termine di notificazione della sanzione (con conseguente estinzione dell'obbligazione) prevista dall'art. 14 L. 689/1981.
Nel merito, sosteneva l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione, rilevando l'insussistenza del credito vantato dall' , atteso che avrebbe regolarmente versato le CP_1
ritenute previdenziali alla base della sanzione contestata, nella sua qualità di legale rappresentante della società “IL GIRASOLE società agricola a responsabilità limitata semplificata”.
Pertanto, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell' alla CP_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 04/10/2024, rilevando la legittimità CP_1
del proprio operato.
Sosteneva, in primo luogo, l'inapplicabilità al caso in esame del termine decadenziale previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, nonché la sussistenza del credito vantato nei confronti del ricorrente.
Pertanto, chiedeva la conferma delle ordinanze di ingiunzione opposte, con vittoria di spese e compensi.
Con ricorso depositato sempre in data 02/02/2024 (R.G. 302/2024),
[...]
incoava un ulteriore giudizio, volto ad ottenere una pronuncia di Parte_1
annullamento delle Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001285096 e Ordinanza-Ingiunzione
n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di accertamento n.
Pag. 2 di 9 4800.04/09/2018.0333670 e n. 4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, CP_1 CP_1 per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81.
Il ricorrente, preliminarmente, evidenziava che l'atto impugnato fosse viziato da nullità
a seguito di decadenza per mancato rispetto del termine di notificazione della sanzione
(con conseguente estinzione dell'obbligazione) prevista dall'art. 14 L. 689/1981., oltre all'accertamento dell'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 della sanzione irrogata.
Nel merito, rilevava l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione impugnate per insussistenza del credito vantato dall' , atteso che avrebbe regolarmente versato le CP_1
ritenute previdenziali alla base della sanzione contestata, nella sua qualità di legale rappresentante della società “IL GIRASOLE società agricola a responsabilità limitata semplificata”.
Pertanto, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell' alla CP_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio, con memoria del 04/10/2024, rilevando la legittimità CP_1
del proprio operato.
Sosteneva, in particolare, che alla fattispecie in esame non sarebbe applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 e che non sarebbe maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/1981.
Altresì, sosteneva che il ricorrente sarebbe ancora debitore delle ritenute previdenziali in oggetto.
Pertanto, chiedeva la conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 17/10/2024, rilevata l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi, si riuniva quello portante il n. 302/2024 r.g. a quello portante il n.
301/2024 r.g..
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Pag. 3 di 9 Oggetto della domanda di è l'opposizione volta ad Parte_1 ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione:
1. n. OI-002625403 e n. OI-002625404, notificate il 25/01/2024 fondate su atti di accertamento n. 4800.09/03/2023.0124187 e n. CP_1
4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, per il mancato versamento di CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2021, dell'importo ingiunto €
6.453,20, a titolo di pagamento della sanzione amministrativa;
2. n. OI-001285096 e n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di
accertamento n. 4800.04/09/2018.0333670 e n. CP_1
4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, per il mancato versamento di CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81 (proc. n. 302/2024).
Prima di addentrarsi nel merito della questione (ed applicando il principio della ragione più liquida) deve analizzarsi prioritariamente l'eccezione proposta da Parte_1
relativamente alla illegittimità delle ordinanze di ingiunzione che, con gli atti
[...]
introduttivi del presente giudizio si impugnano, per essere viziate per violazione del termine decadenziale dei novanta giorni previsti dall'art. 14 della L. 689/1981.
A tal proposito, deve rammentarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui nel procedimento per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione della sanzione amministrativa “alla PA incombe sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cass. civ., sez. VI, Ord. n. 1921 del 24/01/2019)”. Ciò in quanto “ il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione, e quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa , motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza – ingiunzione
Pag. 4 di 9 (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato” (Tribunale di Arezzo, sentenza del
03/08/2022 n. 166). Continua ancora la giurisprudenza di merito “l'onere di allegazione
è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 cod. civ.” (Tribunale di Arezzo, sentenza del 03/08/2022 n. 166).
Fatte queste premesse, nel merito, è opportuno individuare la normativa di riferimento alla luce delle modifiche subite, a seguito della depenalizzazione, dalla materia oggetto del presente giudizio.
Per l'individuazione di tale disciplina un ruolo fondamentale riveste l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. del 15/06/2016 n. 8 il quale, modificando l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n.
638, prescrive “…L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione...”.
Per quanto concerne le regole che disciplinano l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito da parte dell'Istituto previdenziale e la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni procedurali dettate dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (… “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
Pag. 5 di 9 n. 689…”). Su tale indirizzo si è consolidata la giurisprudenza che ha chiaramente affermato che “è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose previste dal D. Lgs 8/2016, per espressa previsione della stessa legge” (Tribunale di Arezzo, sentenza del 03/08/2022 n. 166; sul punto cfr. anche Tribunale di Catania, sent. 16/07/2024 n. 3869e sent. del 26/06/2024 n.
3520, Tribunale di Salerno, sent. del 28/06/2024, Tribunale di Termini Imerese, sent. del 30/05/2024 n. 566).
Detto ciò, in virtù del rinvio operato dall'art. 6 del D. Lgs 8/2016, risulta applicabile alle sanzioni amministrative il disposto previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, secondo il quale “…la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”.
Ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass.
27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass.
26851/2022)” (Cassazione, sez. II, ord. 12/12/2023, n. 34640).
Anche l' ha riconosciuto l'applicabilità della normativa prevista Controparte_2 dall'art. 14 della L. 689/1981 nella Circolare n. 32 del 25.02.2022, in materia di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza
Pag. 6 di 9 dell'accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. punto 3.2 del provvedimento citato che testualmente recita “…la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è eseguita nelle forme previste dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”).
Stabilita la normativa applicabile rimane da verificare il dies a quo da cui far decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass.
25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023)” (cfr.
Tribunale di Catania, sent. del 26-06-2024, n. 3520).
“Ne consegue che il dies a quo del termine prescritto dall'art. 14, comma2, l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni” (Tribunale di Salerno,
Sent. del 28-06-2024 n. 1462). Più esemplificativamente, è stato chiarito che il termine de quo in materia di missione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi” (Tribunale di Salerno, Sentenza del 10-05-2024 n. 982).
Nella fattispecie per cui è causa l'ente resistente ha notificato gli atti di accertamento n.
.4800.09/03/2023.0124187 e n. .4800.09/03/2023.012418 (ritenute CP_1 CP_1 previdenziali ed assistenziali, anno 2021), prodromici all'ordinanza di ingiunzione n.
OI-002625403 e n. OI-002625404 in data 21/03/2023, mentre gli atti di accertamento n. .4800.04/09/2018.0333670 e n. .4800.04/09/2018.0333671 (ritenute CP_1 CP_1
Pag. 7 di 9 previdenziali anno 2016), prodromici delle ordinanze di ingiunzione n. OI-001285096 e n. OI-001287611, in data 27/09/2018, quando era oramai scaduto il termine dei novanta giorni previsti dall'art. 14 della L. 689/1981.
Pertanto, la domanda proposta da merita Parte_1
accoglimento per i motivi supra esposti e di conseguenza vanno annullate le ordinanze di ingiunzione impugnate, n. OI-002625403 e n. OI-002625404, notificate il
25/01/2024 fondate su atti di accertamento n. 4800.09/03/2023.0124187 e n. CP_1
4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, per il mancato versamento di ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali, anno 2021, dell'importo ingiunto € 6.453,20, a titolo di pagamento della sanzione amministrativa;
n. OI-001285096 e n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di accertamento n.
4800.04/09/2018.0333670 e n. 4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, CP_1 CP_1
per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81 (proc. n.
302/2024), ed ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Tenuto conto della soccombenza, in considerazione della materia, del valore della controversia e della complessità delle questioni, le spese di lite si liquidano, ex DM. n.
174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da nel procedimento con R.G. 301/2024 a Parte_1
cui è riunito il n. 302/2024,m così provvede:
1. annulla, per i motivi sopra esposti, i seguenti provvedimenti impugnati:
- n. OI-002625403 e n. OI-002625404, notificate il 25/01/2024 fondate su atti di accertamento n. .4800.09/03/2023.0124187 e n. CP_1
.4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, per il mancato versamento di CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2021, dell'importo ingiunto €
6.453,20, a titolo di pagamento della sanzione amministrativa;
Pag. 8 di 9 - OI-001285096 e n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di accertamento n. .4800.04/09/2018.0333670 e n. CP_1
.4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, per il mancato versamento di CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81 (proc. n. 302/2024).
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 31.5.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 301/2024 R.G., al quale risulta riunito il giudizio
302/2024 e vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 25/05/1969 ed ivi residente in [...]n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (cod. fisc. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in Rocca di Capri Leone, via XXIV Maggio n.2 (PEC:
Fax: 0941/902194), giusta procura in atti, Email_1
Ricorrente
CONTRO
c.f. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
(Cod. fisc. ; PEC C.F._3
t), dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta Email_2
procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armenia, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto,
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 02/02/2024 (R.G. Parte_1
301/2024), adiva questo Tribunale a chiedendo, una pronuncia di annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002625403 e Ordinanza-Ingiunzione n. OI-
002625404, notificate il 25/01/2024, fondate su atti di accertamento n.
4800.09/03/2023.0124187 e n. 4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, CP_1 CP_1
per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2021, relativamente alla sanzione ingiunta dell'importo di € 6.453,20.
Parte ricorrente deduceva, anzitutto, la nullità degli atti impugnati a seguito di decadenza per mancato rispetto del termine di notificazione della sanzione (con conseguente estinzione dell'obbligazione) prevista dall'art. 14 L. 689/1981.
Nel merito, sosteneva l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione, rilevando l'insussistenza del credito vantato dall' , atteso che avrebbe regolarmente versato le CP_1
ritenute previdenziali alla base della sanzione contestata, nella sua qualità di legale rappresentante della società “IL GIRASOLE società agricola a responsabilità limitata semplificata”.
Pertanto, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell' alla CP_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 04/10/2024, rilevando la legittimità CP_1
del proprio operato.
Sosteneva, in primo luogo, l'inapplicabilità al caso in esame del termine decadenziale previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, nonché la sussistenza del credito vantato nei confronti del ricorrente.
Pertanto, chiedeva la conferma delle ordinanze di ingiunzione opposte, con vittoria di spese e compensi.
Con ricorso depositato sempre in data 02/02/2024 (R.G. 302/2024),
[...]
incoava un ulteriore giudizio, volto ad ottenere una pronuncia di Parte_1
annullamento delle Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001285096 e Ordinanza-Ingiunzione
n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di accertamento n.
Pag. 2 di 9 4800.04/09/2018.0333670 e n. 4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, CP_1 CP_1 per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81.
Il ricorrente, preliminarmente, evidenziava che l'atto impugnato fosse viziato da nullità
a seguito di decadenza per mancato rispetto del termine di notificazione della sanzione
(con conseguente estinzione dell'obbligazione) prevista dall'art. 14 L. 689/1981., oltre all'accertamento dell'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 della sanzione irrogata.
Nel merito, rilevava l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione impugnate per insussistenza del credito vantato dall' , atteso che avrebbe regolarmente versato le CP_1
ritenute previdenziali alla base della sanzione contestata, nella sua qualità di legale rappresentante della società “IL GIRASOLE società agricola a responsabilità limitata semplificata”.
Pertanto, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell' alla CP_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio, con memoria del 04/10/2024, rilevando la legittimità CP_1
del proprio operato.
Sosteneva, in particolare, che alla fattispecie in esame non sarebbe applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 e che non sarebbe maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/1981.
Altresì, sosteneva che il ricorrente sarebbe ancora debitore delle ritenute previdenziali in oggetto.
Pertanto, chiedeva la conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 17/10/2024, rilevata l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi, si riuniva quello portante il n. 302/2024 r.g. a quello portante il n.
301/2024 r.g..
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Pag. 3 di 9 Oggetto della domanda di è l'opposizione volta ad Parte_1 ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione:
1. n. OI-002625403 e n. OI-002625404, notificate il 25/01/2024 fondate su atti di accertamento n. 4800.09/03/2023.0124187 e n. CP_1
4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, per il mancato versamento di CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2021, dell'importo ingiunto €
6.453,20, a titolo di pagamento della sanzione amministrativa;
2. n. OI-001285096 e n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di
accertamento n. 4800.04/09/2018.0333670 e n. CP_1
4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, per il mancato versamento di CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81 (proc. n. 302/2024).
Prima di addentrarsi nel merito della questione (ed applicando il principio della ragione più liquida) deve analizzarsi prioritariamente l'eccezione proposta da Parte_1
relativamente alla illegittimità delle ordinanze di ingiunzione che, con gli atti
[...]
introduttivi del presente giudizio si impugnano, per essere viziate per violazione del termine decadenziale dei novanta giorni previsti dall'art. 14 della L. 689/1981.
A tal proposito, deve rammentarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui nel procedimento per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione della sanzione amministrativa “alla PA incombe sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cass. civ., sez. VI, Ord. n. 1921 del 24/01/2019)”. Ciò in quanto “ il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione, e quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa , motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza – ingiunzione
Pag. 4 di 9 (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato” (Tribunale di Arezzo, sentenza del
03/08/2022 n. 166). Continua ancora la giurisprudenza di merito “l'onere di allegazione
è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 cod. civ.” (Tribunale di Arezzo, sentenza del 03/08/2022 n. 166).
Fatte queste premesse, nel merito, è opportuno individuare la normativa di riferimento alla luce delle modifiche subite, a seguito della depenalizzazione, dalla materia oggetto del presente giudizio.
Per l'individuazione di tale disciplina un ruolo fondamentale riveste l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. del 15/06/2016 n. 8 il quale, modificando l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n.
638, prescrive “…L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione...”.
Per quanto concerne le regole che disciplinano l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito da parte dell'Istituto previdenziale e la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni procedurali dettate dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (… “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
Pag. 5 di 9 n. 689…”). Su tale indirizzo si è consolidata la giurisprudenza che ha chiaramente affermato che “è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose previste dal D. Lgs 8/2016, per espressa previsione della stessa legge” (Tribunale di Arezzo, sentenza del 03/08/2022 n. 166; sul punto cfr. anche Tribunale di Catania, sent. 16/07/2024 n. 3869e sent. del 26/06/2024 n.
3520, Tribunale di Salerno, sent. del 28/06/2024, Tribunale di Termini Imerese, sent. del 30/05/2024 n. 566).
Detto ciò, in virtù del rinvio operato dall'art. 6 del D. Lgs 8/2016, risulta applicabile alle sanzioni amministrative il disposto previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, secondo il quale “…la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”.
Ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass.
27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass.
26851/2022)” (Cassazione, sez. II, ord. 12/12/2023, n. 34640).
Anche l' ha riconosciuto l'applicabilità della normativa prevista Controparte_2 dall'art. 14 della L. 689/1981 nella Circolare n. 32 del 25.02.2022, in materia di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza
Pag. 6 di 9 dell'accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. punto 3.2 del provvedimento citato che testualmente recita “…la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è eseguita nelle forme previste dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”).
Stabilita la normativa applicabile rimane da verificare il dies a quo da cui far decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass.
25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023)” (cfr.
Tribunale di Catania, sent. del 26-06-2024, n. 3520).
“Ne consegue che il dies a quo del termine prescritto dall'art. 14, comma2, l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni” (Tribunale di Salerno,
Sent. del 28-06-2024 n. 1462). Più esemplificativamente, è stato chiarito che il termine de quo in materia di missione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi” (Tribunale di Salerno, Sentenza del 10-05-2024 n. 982).
Nella fattispecie per cui è causa l'ente resistente ha notificato gli atti di accertamento n.
.4800.09/03/2023.0124187 e n. .4800.09/03/2023.012418 (ritenute CP_1 CP_1 previdenziali ed assistenziali, anno 2021), prodromici all'ordinanza di ingiunzione n.
OI-002625403 e n. OI-002625404 in data 21/03/2023, mentre gli atti di accertamento n. .4800.04/09/2018.0333670 e n. .4800.04/09/2018.0333671 (ritenute CP_1 CP_1
Pag. 7 di 9 previdenziali anno 2016), prodromici delle ordinanze di ingiunzione n. OI-001285096 e n. OI-001287611, in data 27/09/2018, quando era oramai scaduto il termine dei novanta giorni previsti dall'art. 14 della L. 689/1981.
Pertanto, la domanda proposta da merita Parte_1
accoglimento per i motivi supra esposti e di conseguenza vanno annullate le ordinanze di ingiunzione impugnate, n. OI-002625403 e n. OI-002625404, notificate il
25/01/2024 fondate su atti di accertamento n. 4800.09/03/2023.0124187 e n. CP_1
4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, per il mancato versamento di ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali, anno 2021, dell'importo ingiunto € 6.453,20, a titolo di pagamento della sanzione amministrativa;
n. OI-001285096 e n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di accertamento n.
4800.04/09/2018.0333670 e n. 4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, CP_1 CP_1
per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81 (proc. n.
302/2024), ed ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Tenuto conto della soccombenza, in considerazione della materia, del valore della controversia e della complessità delle questioni, le spese di lite si liquidano, ex DM. n.
174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da nel procedimento con R.G. 301/2024 a Parte_1
cui è riunito il n. 302/2024,m così provvede:
1. annulla, per i motivi sopra esposti, i seguenti provvedimenti impugnati:
- n. OI-002625403 e n. OI-002625404, notificate il 25/01/2024 fondate su atti di accertamento n. .4800.09/03/2023.0124187 e n. CP_1
.4800.09/03/2023.0124188 del 09/03/2023, per il mancato versamento di CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2021, dell'importo ingiunto €
6.453,20, a titolo di pagamento della sanzione amministrativa;
Pag. 8 di 9 - OI-001285096 e n. OI-001287611, notificate il 25/01/2024, basate sugli atti di accertamento n. .4800.04/09/2018.0333670 e n. CP_1
.4800.04/09/2018.0333671 del 04/09/2018, per il mancato versamento di CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali, anno 2016, relativamente alla sanzione amministrativa ingiunta dell'importo di € 5.289,81 (proc. n. 302/2024).
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 31.5.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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