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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 6.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , difesi Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 dall'avv. Francesco GIANNINI
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore dott. , difesa dall'avv. Gianluca Controparte_2
PESCOLLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti deducevano:
- di esercitare la professione di medici di medicina generale presso il distretto di CP_1
Campobasso;
pagina 1 di 11 - che, in data 23 marzo 2005, era stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, integrato poi dall'Accordo Collettivo
Nazionale del 29 luglio 2009;
-che, ai sensi dell'art. 8 del richiamato accordo, era stata individuata la c.d. quota capitaria ponderata per assistito, componente del compenso retributivo dei medici di medicina generale;
- che tale quota afferiva al fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie;
Contr
- che l'art. 59 c. 7 dell' stabiliva, a partire dal 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali, che a ciascun medico sarebbe stata riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari ad € 2,03 per assistito fino al 31.12.2004, ad € 2,58 dal 1.1.2005 e pari ad
€ 3,08 annui a partire dal 1.1.2006;
- che dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi dell'accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
- che era intervenuto l'Accordo Decentrato Regionale di cui alla DGR n. 173 del 27 febbraio
2007, ove -all'art. 14- veniva stabilito che: dall'art. 59, lettera A – comma 7, dell' 23/03/2005, già erogata a tutti i medici e pari a € CP_3
Parte_ 3,08 /assistito/anno, continuerà ad essere riconosciuta ai che partecipano a progetti - obiettivo proposti dalla Regione o dall' e che si assumano l'obbligo di essere CP_1 presenti ad almeno 3 riunioni/anno indette per informazione e aggiornamento dell'Azienda stessa o dai Distretti Sanitari di appartenenza>>;
- che, con DCA n. 84 del 23.12.2015, con decorrenza dall' 1.01.2016, veniva data piena attuazione a quanto disposto all'art.14, comma 1, del richiamato A.D.R., legando la corresponsione della quota al progetto-obiettivo per l'implementazione della ricetta de- materializzata ed alla partecipazione ad un minimo di riunioni annue indette dall' o CP_1
dal Distretto di competenza;
- che, in data 16 febbraio 2018, il Comitato Permanente Regionale raggiungeva l'accordo sul criterio per l'attribuzione della quota del fondo di ponderazione derivante dagli assegni individuali non riassorbibili dei medici cessati nel rapporto convenzionale;
- che con decreto n. 38 dell'11 aprile 2018 del Presidente della Regione Molise - Commissario
Ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - preso atto di quanto convenuto in sede di Comitato Permanente Regionale nella riunione del 16 febbraio
2018, si provvedeva a determinare i criteri per l'attribuzione della quota del Fondo di pagina 2 di 11 ponderazione derivante dagli assegni individuali non riassorbibili dei medici cessati nel rapporto convenzionale, ossia a stabilire le modalità di erogazione degli incrementi annuali del fondo di ponderazione non ancora distribuiti ai medici aventi diritto dal 2006; era quindi previsto che individuali non riassorbibili dei medici cessati nel rapporto convenzionale, così come determinata secondo le normative vigenti e le disposizioni di legge, resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici fino al 31.12.2017, viene attribuita ai Medici di Medicina generale che ne hanno diritto, in maniera proporzionale al numero degli assistiti in carico>>;
- che, tuttavia, l non aveva provveduto all'attribuzione delle somme maturate per CP_1 effetto della cessazione dei rapporti convenzionati dall'anno 2009 all'anno 2018, trattenendo, dunque, indebitamente le relative somme, nonostante la richiesta di restituzione trasmessa a mezzo PEC in data 29.12.2020;
- che, dunque, l sanitaria resistente, disattendendo l'attuazione del decreto n. 38 CP_1 dell'11.4.2018, aveva continuato ad attribuire ai esclusivamente Controparte_4 la quota capitaria di ponderazione pari a 3,08 euro annui prevista dall'art. 59, comma 7, di cui all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro diritto alla restituzione delle somme ex art. 59, lett. A, commi 4, 5, 6 e 7 dell' 23.3.2005 ad essi illegittimamente sottratte CP_3 dall' , quantificate, come da conteggi, nei seguenti importi: Controparte_1 Parte_1
€ 7.327,41; € 4.718,31; € 5.036,16; € Parte_2 Parte_3 Parte_4
Par 5.497,00; € 5.843,04; € 5.579,08; Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 5.241,16; € 5.988,00; € 7.868,68; € Parte_8 Parte_9 Parte_10
6.351,60; € 4.596,83; € 5.918,11; Parte_11 Parte_12 Parte_13
€ 5.604,80; € 6.703,88; € 7.261,50;
[...] Parte_14 Parte_15
€ 8.454,39; € 6.368,59; € 7.075,76; Parte_16 Parte_17 Parte_18
€ 4.651,51. Parte_19
Costituitasi in giudizio, la , nel contestare ogni deduzione ed istanza proposta dai CP_1 ricorrenti, deduceva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziale, dato che risultava finalizzata alla ripetizione di somme asseritamente da essa trattenute illegittimamente ai ricorrenti in assenza di prova di qualsivoglia trattenuta, come emergeva dall'analisi dei cedolini paga allegati al ricorso introduttivo, dato che alcuna pagina 3 di 11 somma risultava essere stata trattenuta dall' e, di conseguenza, alcuna somma CP_1
poteva essere restituita.
Contr Evidenziava, in ogni caso, che l'art. 59 dell' stabiliva l'importo della quota capitaria spettante, prevedendo che tale importo fosse da applicarsi fino alla definizione dei nuovi accordi regionali e che, nel caso di specie, erano intervenuti due accordi regionali:
➢ l'accordo regionale 2007, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 173/2007, che aveva previsto all'art. 14 il mantenimento dello stesso valore contenuto dell'art. 59 Contr dell' per i medici che fossero stati presenti almeno in tre riunioni/anno e che avessero partecipato a progetti obiettivo della Regione o dell' ; CP_1
➢ l'accordo regionale 2018, recepito dal decreto del Commissario ad Acta n. 38 dell'11.4.2018, che aveva determinato un nuovo criterio di attribuzione del fondo, riferendosi anche agli assegni individuali non riassorbili dei medici cessati dal rapporto di convenzione.
Riteneva, dunque, l resistente che i valori della quota spettante ai Medici di Controparte_1
Medicina erano stati precisamente determinati dall' del 2005, i cui valori CP_4 CP_3 erano sono stati ripresi dall'accordo allegato dalla DGR 173/2007, per cui, i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il pagamento delle somme richieste nel presente giudizio sin dall'anno 2005 e, dunque, trattandosi di somme da liquidare annualmente od in termini più brevi, esse risultavano soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; pertanto, avendo i ricorrenti notificato il primo atto interruttivo della prescrizione in data 28.12.2020, ogni loro pretesa antecedente al 28.12.2015 doveva ritenersi prescritta.
L' rilevava, inoltre, l'infondatezza, nel merito, delle avverse pretese in difetto CP_1 dell'allegazione, da parte dei ricorrenti, della prova di avere svolto effettivamente le attività previste nell'art. 14 dell'accordo decentrato regionale, trattandosi di condizioni necessarie per ottenere il pagamento della quota capitaria ivi regolata.
Evidenziava, inoltre, che con nota prot. 282/2012 la ( CP_5 Controparte_6
Convenzionati) aveva inviato agli Assessorati alla Sanità la risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e dell'art.16, comma 1, lett. b e comma 2 del D.L. 06/07/2011 n. 98, agli incrementi connessi all'erogazione del fondo di ponderazione qualitativa delle quota capitarie di cui al comma 5 Contr dell'art. 59 dell' 2005, nella quale veniva precisato che
2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero>>.
pagina 4 di 11 Dunque, nel contestare, in ogni caso, i conteggi delle somme richieste allegati al ricorso introduttivo ed i sottesi meccanismi di calcolo, l richiedeva l'integrale rigetto del CP_1
ricorso ex adverso proposto.
____
1.Va premesso che l'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo il 23 marzo 2005,
Contr successivamente integrato dall' del 29.07.2009, risulta aver definito la struttura del compenso per i medici di medicina generale, prevedendo, all'art. 59, che il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 502/92, si articoli in:
A) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
B) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
C) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli artt. 59 bis e 59 ter, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dalle Aziende.
L'art. 59 ha altresì previsto l'istituzione del “fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie”, oggetto del presente ricorso.
Alla lettera A, “QUOTA CAPITARIA”, era in particolare stabilito che:
1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto dall'1.1.2008, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 40,05. 2.
Esaurendosi l'incremento della quota capitaria legata all'anzianità di laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata in vigore del presente accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005.
L'importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti pagina 5 di 11 in carico per il valore tabellare definito dall'incrocio tra l'anzianità del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella (omissis)
3.I medici di cui al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005;
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
7.Per il 2004 e fino alla definizione degli accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre
2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
8.A ciascun Medico di assistenza primaria che assume l'incarico convenzionale a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del presente accordo, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, pari a € 13,46, quale sostegno all'attività.
Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima. I medici con un carico assistenziale inferiore alle 501 scelte, titolari a tempo indeterminato alla entrata in vigore del presente accordo possono, alla data del 31.12.2005, optare per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse loro più favorevole;
9.Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età continuerà ad essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 15,49, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro 4,80;10.Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni, effettuate successivamente allo 02.10.2000, continuerà ad essere corrisposto, con riferimento alle scelte in carico, il compenso annuo aggiuntivo di Euro 18,08, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro 0,87.
pagina 6 di 11 2.Come risulta dagli atti, l'art. 14 dell'Accordo Decentrato Regionale allegato alla Delibera di
Giunta Regionale n. 173/2007 aveva poi previsto che la quota capitaria di ponderazione di cui
Contr all'art. 59, lettera A, comma 7 dell' (euro 3,08 per assistito dal 1.01.2006) dovesse continuare ad essere erogata ai medici di medicina generale che partecipano a progetti- obiettivo regionali al fine di realizzare e sviluppare soluzioni efficaci inerenti: a) il contenimento della spesa prescrittiva (farmaceutica e specialistica) onde consentire alla
Regione l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
b) l'individuazione di strategie Parte_ alternative al ricovero ospedaliero che prevedano la partecipazione dei alla sperimentazione di sistemi organizzativi territoriali.
In sede di riunione del Comitato Permanente Regionale ai sensi dell'art. 24 A.C.N. del 27 maggio 2009 del 16 febbraio 2018, svolta presso la sede della Direzione Generale per la
Salute tra i rappresentanti delle OO.SS., il rappresentante ed il rappresentante CP_7
, veniva stabilito che la quota del fondo di ponderazione derivante dagli assegni CP_1
individuali, così come determinata secondo le normative vigenti e le disposizioni di legge resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici fino al 31.12.2017 fosse “attribuita ai singoli medici di medicina generale che ne hanno diritto in maniera proporzionale al numero degli assistiti in carico”, stabilendo altresì che l'attribuzione del fondo di ponderazione dal 1.01.2018 sarebbe stata oggetto di successiva valutazione e determinazione da parte del;
nel verbale di riunione uno dei Pt_21
rappresentanti sindacali dei medici precisava che <il fondo di ponderazione a cui fare riferimento non è la quota capitaria di ponderazione di 3,08 euro prevista dall'art. 59, comma
7, lett. A, dell' – già erogata a tutti i medici ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo CP_8
Decentrato Regionale – bensì la quota implementata del fondo derivante dalle quote non riassorbibili dei medici di medicina generale cessati o quiescenti, il cui unico criterio di attribuzione possibile è quello di una distribuzione per tutti in base al numero degli assistiti avuti in carico da ciascuno medico nel periodo di riferimento>>.
Tale indicazione di riparto veniva recepita dal decreto del Presidente della Regione , CP_1 quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, n. 38 dell'11.4.2018.
3.Ciò posto, deve in primo luogo precisarsi che il fondo per la ponderazione delle quote capitarie è composto in parte da stanziamenti fatti dall' (nella misura definita Controparte_1 dal comma 4 dell'art. 59 sopra trascritto) ed in parte dagli "assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici" (così
pagina 7 di 11 come previsto dal comma 5 dell'art. 59); risulta altresì dalla formulazione della norma che i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato partecipano al riparto del
Fondo in base ad una quota capitaria, che definisce proprio la misura in cui essi “partecipano al riparto del fondo" ( , n. 724/2024). Controparte_9
Era altresì previsto che tale quota doveva essere definita nella sua entità dagli accordi a livello regionale (comma 6 ultima parte).
Da tali premesse discende, in primo luogo, che i medici non possano direttamente avanzare alcun diritto nei confronti di una delle componenti del fondo (le quote individuali dei medici cessati) senza che intervenga l'accordo a livello regionale che definisca la misura in cui essi si stessi si ripartiscono il fondo (nell'intero e non nella singola componente); quindi,
i medici non vantano un diritto che abbia ad oggetto direttamente le somme che danno vita al fondo, ma hanno diritto al conseguimento della “quota capitaria”, che è la misura in cui
(secondo accordi regionali) ciascuno di essi parteciperà alla ripartizione del fondo.
Le parti sociali, nel definire concordemente tale regolamentazione, hanno stabilito la misura della quota capitaria “fino alla definizione dei nuovi accordi regionali" (comma 7), per tale via consentendo ai medici di godere di una misura unica su tutto il territorio nazionale, pari a 2,03
Euro annui per assistito fino al 31 dicembre 2004, a 2,58 Euro annui dal 1.1.2005 e a 3,08
Euro annui dal 1.1.2006.
Tale entità numerica è stata quindi stabilita dalle parti sociali a livello nazionale, mentre era al contempo previsto che, con gli accordi regionali, le quote capitarie godute dai medici potevano essere differenziate, per ogni Regione ed azienda sanitaria, in ragione della misura percentuale determinata su base regionale e dell'entità del fondo da ripartire, diverso in relazione ad ogni Azienda Sanitaria.
4.Tanto premesso, va ricordato che gli attori hanno chiesto il pagamento di somme dovute ai
Contr sensi del citato “art. 59, lett.A, commi 4,5,6,7 dell' del 23.03.2005, per gli anni 2010-
2017, sul presupposto che la avrebbe operato una “sottrazione” di tali somme, che CP_1 sarebbero state quindi indebitamente “trattenute”.
Tale prospettazione non è in alcun modo condivisibile, se solo si considera che: alcuna trattenuta indebita è stata operata dalla , come emerge dalla consultazione dei CP_1
cedolini stipendiali dei ricorrenti;
i ricorrenti risultano aver percepito nel corso degli anni la quota capitaria del Fondo di
Contr ponderazione come prevista dall'art. 59, lettera A, comma 7 dell' (euro 3,08 per assistito pagina 8 di 11 dal 1.01.2006) e dall'art. 14 dell'Accordo Decentrato Regionale allegato alla Delibera di
Giunta Regionale n. 173/2007, evenienza neppure contestata e che è indicata nello stesso verbale del 16.02.2018 (in cui si legge che tale quota capitaria è “già erogata a tutti i medici”)
e che risulta effettivamente percepita, pure consultando, a campione, i cedolini dei ricorrenti, ove sono riportate somme percepite a titolo di “quota fondo di ponderazione”.
Pertanto, nessuna indebita trattenuta è stata effettuata dalla . CP_1
5.Ciò che, a ben vedere, è richiesto da parte ricorrente è l'attribuzione di una quota parte del fondo di ponderazione delle quote capitarie come alimentato dagli "assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici".
Tuttavia, neppure con riferimento a tale attribuzione può configurarsi alcuna “indebita trattenuta” da parte della , dato che, per espressa indicazione ed allegazione di parte CP_1 ricorrente, in ogni caso i criteri per l'attribuzione sarebbero stati adottati solo nel febbraio
2018, per cui la domanda volta ad accertare l'“illegittima sottrazione di somme” o le “indebite trattenute” per il periodo pregresso non coglie nel segno, dato che è pacifico, come già Contr rimarcato, che i ricorrenti nel corso degli anni abbiano ottenuto quanto previsto dall del
2005, integrato nel 2009, in conformità all'Accordo Decentrato Regionale del 2007, che confermava gli stessi importi previsti dall'art. 59 lettera A comma 7.
6.Tanto osservato in termini generali, va poi ricordato che l ha tempestivamente CP_1
svolto eccezione di prescrizione.
Si osserva che, attesa la diffida-messa in mora ricevuta dalla in data 30.12.2020 CP_1
(doc. 3) e, successivamente, la notifica del presente ricorso in data 7.10.2024, sarebbero in ogni caso prescritte le somme richieste per il periodo antecedente al 30.12.2015, ex art. 2948
n. 4 c.c. (e sarebbero senz'altro prescritte le somme per il periodo antecedente al 16.02.2013, volendo agganciare il dies a quo del decorso del termine prescrizionale alla data dell'accordo del 16.02.2018).
In ogni caso, in base alla complessiva documentazione agli atti e alla ricostruzione dell'istituto, il Tribunale osserva che anche le somme richieste per il periodo successivo non risultano dovute, dato che, se -ex art. 59, punto 6 cit.- era previsto che “Dal 1.1.2004 tutti
i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie,
pagina 9 di 11 mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali”, ai sensi del successivo punto 7 era in ogni caso stabilito che “Per il 2004 e fino alla definizione degli accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006”, per cui è evidente che la misura della quota capitaria, fino agli accordi regionali, era già prevista e stabilita nel quantum dall'articolo citato ed è stata già - pacificamente- corrisposta ai ricorrenti.
Deve inoltre aggiungersi, sulla scorta degli elementi documentali di cui si dispone, che gli odierni ricorrenti non possano fondatamente azionare il diritto alla quota capitaria intesa come riparto del fondo perché difettano elementi probatori certi ed univoci -in primo luogo- per quantificare l'entità del fondo e, successivamente, per operare ogni ipotetica ripartizione dello stesso, dato che la determinazione della misura della quota individuale presuppone la stipula di accordi decentrati specifici, con l'indicazione di criteri concreti che vangano a determinare sia l' an che il quantum dell'emolumento, senza che a tale mancanza possa supplire il
Giudice.
Nel caso in esame, parte ricorrente (cfr. paragrafo B del ricorso) risulta aver effettuato una autonoma ed unilaterale operazione di computo e determinazione del fondo di ponderazione, in relazione alle singole annualità per le quali è richiesto il pagamento, sulla scorta di “quote mensili di ponderazione relative a ciascun medico andato in pensione” (cfr. doc. 4, che tuttavia non è firmato, non si comprende a chi sia riconducibile e sulla scorta di quali dati sia stato compilato), moltiplicate per il numero di mesi intercorrenti tra la data del pensionamento ed il mese di dicembre dell'anno di riferimento, per poi dividere il fondo di ponderazione
“fittiziamente” ricostruito -per ciascun anno- per la popolazione mutuata, ragguagliando il dato ottenuto al numero di assistiti di ciascun ricorrente.
Tuttavia, difettano, all'evidenza, elementi documentali certi ed univoci (che, in base ai principi generali in materia di onere probatorio, dovevano essere forniti da parte ricorrente, trattandosi di elementi costitutivi del diritto rivendicato) in relazione ai quali effettuare tale computo e, quindi, ogni incertezza -anche in ordine ai dati contabili necessari per operare qualsivoglia determinazione della ipotetica quota- non può che ricadere sugli odierni ricorrenti.
Per tali motivi, la domanda va rigettata.
7.Le spese processuali tra le parti possono essere integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
pagina 10 di 11 77 del 19.04.2018, in ragione della novità della questione trattata e della oggettiva complessità interpretativa del materiale istruttorio.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 6.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , difesi Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 dall'avv. Francesco GIANNINI
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore dott. , difesa dall'avv. Gianluca Controparte_2
PESCOLLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti deducevano:
- di esercitare la professione di medici di medicina generale presso il distretto di CP_1
Campobasso;
pagina 1 di 11 - che, in data 23 marzo 2005, era stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, integrato poi dall'Accordo Collettivo
Nazionale del 29 luglio 2009;
-che, ai sensi dell'art. 8 del richiamato accordo, era stata individuata la c.d. quota capitaria ponderata per assistito, componente del compenso retributivo dei medici di medicina generale;
- che tale quota afferiva al fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie;
Contr
- che l'art. 59 c. 7 dell' stabiliva, a partire dal 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali, che a ciascun medico sarebbe stata riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari ad € 2,03 per assistito fino al 31.12.2004, ad € 2,58 dal 1.1.2005 e pari ad
€ 3,08 annui a partire dal 1.1.2006;
- che dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi dell'accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
- che era intervenuto l'Accordo Decentrato Regionale di cui alla DGR n. 173 del 27 febbraio
2007, ove -all'art. 14- veniva stabilito che: dall'art. 59, lettera A – comma 7, dell' 23/03/2005, già erogata a tutti i medici e pari a € CP_3
Parte_ 3,08 /assistito/anno, continuerà ad essere riconosciuta ai che partecipano a progetti - obiettivo proposti dalla Regione o dall' e che si assumano l'obbligo di essere CP_1 presenti ad almeno 3 riunioni/anno indette per informazione e aggiornamento dell'Azienda stessa o dai Distretti Sanitari di appartenenza>>;
- che, con DCA n. 84 del 23.12.2015, con decorrenza dall' 1.01.2016, veniva data piena attuazione a quanto disposto all'art.14, comma 1, del richiamato A.D.R., legando la corresponsione della quota al progetto-obiettivo per l'implementazione della ricetta de- materializzata ed alla partecipazione ad un minimo di riunioni annue indette dall' o CP_1
dal Distretto di competenza;
- che, in data 16 febbraio 2018, il Comitato Permanente Regionale raggiungeva l'accordo sul criterio per l'attribuzione della quota del fondo di ponderazione derivante dagli assegni individuali non riassorbibili dei medici cessati nel rapporto convenzionale;
- che con decreto n. 38 dell'11 aprile 2018 del Presidente della Regione Molise - Commissario
Ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - preso atto di quanto convenuto in sede di Comitato Permanente Regionale nella riunione del 16 febbraio
2018, si provvedeva a determinare i criteri per l'attribuzione della quota del Fondo di pagina 2 di 11 ponderazione derivante dagli assegni individuali non riassorbibili dei medici cessati nel rapporto convenzionale, ossia a stabilire le modalità di erogazione degli incrementi annuali del fondo di ponderazione non ancora distribuiti ai medici aventi diritto dal 2006; era quindi previsto che individuali non riassorbibili dei medici cessati nel rapporto convenzionale, così come determinata secondo le normative vigenti e le disposizioni di legge, resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici fino al 31.12.2017, viene attribuita ai Medici di Medicina generale che ne hanno diritto, in maniera proporzionale al numero degli assistiti in carico>>;
- che, tuttavia, l non aveva provveduto all'attribuzione delle somme maturate per CP_1 effetto della cessazione dei rapporti convenzionati dall'anno 2009 all'anno 2018, trattenendo, dunque, indebitamente le relative somme, nonostante la richiesta di restituzione trasmessa a mezzo PEC in data 29.12.2020;
- che, dunque, l sanitaria resistente, disattendendo l'attuazione del decreto n. 38 CP_1 dell'11.4.2018, aveva continuato ad attribuire ai esclusivamente Controparte_4 la quota capitaria di ponderazione pari a 3,08 euro annui prevista dall'art. 59, comma 7, di cui all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro diritto alla restituzione delle somme ex art. 59, lett. A, commi 4, 5, 6 e 7 dell' 23.3.2005 ad essi illegittimamente sottratte CP_3 dall' , quantificate, come da conteggi, nei seguenti importi: Controparte_1 Parte_1
€ 7.327,41; € 4.718,31; € 5.036,16; € Parte_2 Parte_3 Parte_4
Par 5.497,00; € 5.843,04; € 5.579,08; Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 5.241,16; € 5.988,00; € 7.868,68; € Parte_8 Parte_9 Parte_10
6.351,60; € 4.596,83; € 5.918,11; Parte_11 Parte_12 Parte_13
€ 5.604,80; € 6.703,88; € 7.261,50;
[...] Parte_14 Parte_15
€ 8.454,39; € 6.368,59; € 7.075,76; Parte_16 Parte_17 Parte_18
€ 4.651,51. Parte_19
Costituitasi in giudizio, la , nel contestare ogni deduzione ed istanza proposta dai CP_1 ricorrenti, deduceva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziale, dato che risultava finalizzata alla ripetizione di somme asseritamente da essa trattenute illegittimamente ai ricorrenti in assenza di prova di qualsivoglia trattenuta, come emergeva dall'analisi dei cedolini paga allegati al ricorso introduttivo, dato che alcuna pagina 3 di 11 somma risultava essere stata trattenuta dall' e, di conseguenza, alcuna somma CP_1
poteva essere restituita.
Contr Evidenziava, in ogni caso, che l'art. 59 dell' stabiliva l'importo della quota capitaria spettante, prevedendo che tale importo fosse da applicarsi fino alla definizione dei nuovi accordi regionali e che, nel caso di specie, erano intervenuti due accordi regionali:
➢ l'accordo regionale 2007, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 173/2007, che aveva previsto all'art. 14 il mantenimento dello stesso valore contenuto dell'art. 59 Contr dell' per i medici che fossero stati presenti almeno in tre riunioni/anno e che avessero partecipato a progetti obiettivo della Regione o dell' ; CP_1
➢ l'accordo regionale 2018, recepito dal decreto del Commissario ad Acta n. 38 dell'11.4.2018, che aveva determinato un nuovo criterio di attribuzione del fondo, riferendosi anche agli assegni individuali non riassorbili dei medici cessati dal rapporto di convenzione.
Riteneva, dunque, l resistente che i valori della quota spettante ai Medici di Controparte_1
Medicina erano stati precisamente determinati dall' del 2005, i cui valori CP_4 CP_3 erano sono stati ripresi dall'accordo allegato dalla DGR 173/2007, per cui, i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il pagamento delle somme richieste nel presente giudizio sin dall'anno 2005 e, dunque, trattandosi di somme da liquidare annualmente od in termini più brevi, esse risultavano soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; pertanto, avendo i ricorrenti notificato il primo atto interruttivo della prescrizione in data 28.12.2020, ogni loro pretesa antecedente al 28.12.2015 doveva ritenersi prescritta.
L' rilevava, inoltre, l'infondatezza, nel merito, delle avverse pretese in difetto CP_1 dell'allegazione, da parte dei ricorrenti, della prova di avere svolto effettivamente le attività previste nell'art. 14 dell'accordo decentrato regionale, trattandosi di condizioni necessarie per ottenere il pagamento della quota capitaria ivi regolata.
Evidenziava, inoltre, che con nota prot. 282/2012 la ( CP_5 Controparte_6
Convenzionati) aveva inviato agli Assessorati alla Sanità la risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e dell'art.16, comma 1, lett. b e comma 2 del D.L. 06/07/2011 n. 98, agli incrementi connessi all'erogazione del fondo di ponderazione qualitativa delle quota capitarie di cui al comma 5 Contr dell'art. 59 dell' 2005, nella quale veniva precisato che
2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero>>.
pagina 4 di 11 Dunque, nel contestare, in ogni caso, i conteggi delle somme richieste allegati al ricorso introduttivo ed i sottesi meccanismi di calcolo, l richiedeva l'integrale rigetto del CP_1
ricorso ex adverso proposto.
____
1.Va premesso che l'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo il 23 marzo 2005,
Contr successivamente integrato dall' del 29.07.2009, risulta aver definito la struttura del compenso per i medici di medicina generale, prevedendo, all'art. 59, che il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 502/92, si articoli in:
A) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
B) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
C) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli artt. 59 bis e 59 ter, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dalle Aziende.
L'art. 59 ha altresì previsto l'istituzione del “fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie”, oggetto del presente ricorso.
Alla lettera A, “QUOTA CAPITARIA”, era in particolare stabilito che:
1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto dall'1.1.2008, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 40,05. 2.
Esaurendosi l'incremento della quota capitaria legata all'anzianità di laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata in vigore del presente accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005.
L'importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti pagina 5 di 11 in carico per il valore tabellare definito dall'incrocio tra l'anzianità del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella (omissis)
3.I medici di cui al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005;
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
7.Per il 2004 e fino alla definizione degli accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre
2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
8.A ciascun Medico di assistenza primaria che assume l'incarico convenzionale a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del presente accordo, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, pari a € 13,46, quale sostegno all'attività.
Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima. I medici con un carico assistenziale inferiore alle 501 scelte, titolari a tempo indeterminato alla entrata in vigore del presente accordo possono, alla data del 31.12.2005, optare per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse loro più favorevole;
9.Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età continuerà ad essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 15,49, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro 4,80;10.Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni, effettuate successivamente allo 02.10.2000, continuerà ad essere corrisposto, con riferimento alle scelte in carico, il compenso annuo aggiuntivo di Euro 18,08, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro 0,87.
pagina 6 di 11 2.Come risulta dagli atti, l'art. 14 dell'Accordo Decentrato Regionale allegato alla Delibera di
Giunta Regionale n. 173/2007 aveva poi previsto che la quota capitaria di ponderazione di cui
Contr all'art. 59, lettera A, comma 7 dell' (euro 3,08 per assistito dal 1.01.2006) dovesse continuare ad essere erogata ai medici di medicina generale che partecipano a progetti- obiettivo regionali al fine di realizzare e sviluppare soluzioni efficaci inerenti: a) il contenimento della spesa prescrittiva (farmaceutica e specialistica) onde consentire alla
Regione l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
b) l'individuazione di strategie Parte_ alternative al ricovero ospedaliero che prevedano la partecipazione dei alla sperimentazione di sistemi organizzativi territoriali.
In sede di riunione del Comitato Permanente Regionale ai sensi dell'art. 24 A.C.N. del 27 maggio 2009 del 16 febbraio 2018, svolta presso la sede della Direzione Generale per la
Salute tra i rappresentanti delle OO.SS., il rappresentante ed il rappresentante CP_7
, veniva stabilito che la quota del fondo di ponderazione derivante dagli assegni CP_1
individuali, così come determinata secondo le normative vigenti e le disposizioni di legge resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici fino al 31.12.2017 fosse “attribuita ai singoli medici di medicina generale che ne hanno diritto in maniera proporzionale al numero degli assistiti in carico”, stabilendo altresì che l'attribuzione del fondo di ponderazione dal 1.01.2018 sarebbe stata oggetto di successiva valutazione e determinazione da parte del;
nel verbale di riunione uno dei Pt_21
rappresentanti sindacali dei medici precisava che <il fondo di ponderazione a cui fare riferimento non è la quota capitaria di ponderazione di 3,08 euro prevista dall'art. 59, comma
7, lett. A, dell' – già erogata a tutti i medici ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo CP_8
Decentrato Regionale – bensì la quota implementata del fondo derivante dalle quote non riassorbibili dei medici di medicina generale cessati o quiescenti, il cui unico criterio di attribuzione possibile è quello di una distribuzione per tutti in base al numero degli assistiti avuti in carico da ciascuno medico nel periodo di riferimento>>.
Tale indicazione di riparto veniva recepita dal decreto del Presidente della Regione , CP_1 quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, n. 38 dell'11.4.2018.
3.Ciò posto, deve in primo luogo precisarsi che il fondo per la ponderazione delle quote capitarie è composto in parte da stanziamenti fatti dall' (nella misura definita Controparte_1 dal comma 4 dell'art. 59 sopra trascritto) ed in parte dagli "assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici" (così
pagina 7 di 11 come previsto dal comma 5 dell'art. 59); risulta altresì dalla formulazione della norma che i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato partecipano al riparto del
Fondo in base ad una quota capitaria, che definisce proprio la misura in cui essi “partecipano al riparto del fondo" ( , n. 724/2024). Controparte_9
Era altresì previsto che tale quota doveva essere definita nella sua entità dagli accordi a livello regionale (comma 6 ultima parte).
Da tali premesse discende, in primo luogo, che i medici non possano direttamente avanzare alcun diritto nei confronti di una delle componenti del fondo (le quote individuali dei medici cessati) senza che intervenga l'accordo a livello regionale che definisca la misura in cui essi si stessi si ripartiscono il fondo (nell'intero e non nella singola componente); quindi,
i medici non vantano un diritto che abbia ad oggetto direttamente le somme che danno vita al fondo, ma hanno diritto al conseguimento della “quota capitaria”, che è la misura in cui
(secondo accordi regionali) ciascuno di essi parteciperà alla ripartizione del fondo.
Le parti sociali, nel definire concordemente tale regolamentazione, hanno stabilito la misura della quota capitaria “fino alla definizione dei nuovi accordi regionali" (comma 7), per tale via consentendo ai medici di godere di una misura unica su tutto il territorio nazionale, pari a 2,03
Euro annui per assistito fino al 31 dicembre 2004, a 2,58 Euro annui dal 1.1.2005 e a 3,08
Euro annui dal 1.1.2006.
Tale entità numerica è stata quindi stabilita dalle parti sociali a livello nazionale, mentre era al contempo previsto che, con gli accordi regionali, le quote capitarie godute dai medici potevano essere differenziate, per ogni Regione ed azienda sanitaria, in ragione della misura percentuale determinata su base regionale e dell'entità del fondo da ripartire, diverso in relazione ad ogni Azienda Sanitaria.
4.Tanto premesso, va ricordato che gli attori hanno chiesto il pagamento di somme dovute ai
Contr sensi del citato “art. 59, lett.A, commi 4,5,6,7 dell' del 23.03.2005, per gli anni 2010-
2017, sul presupposto che la avrebbe operato una “sottrazione” di tali somme, che CP_1 sarebbero state quindi indebitamente “trattenute”.
Tale prospettazione non è in alcun modo condivisibile, se solo si considera che: alcuna trattenuta indebita è stata operata dalla , come emerge dalla consultazione dei CP_1
cedolini stipendiali dei ricorrenti;
i ricorrenti risultano aver percepito nel corso degli anni la quota capitaria del Fondo di
Contr ponderazione come prevista dall'art. 59, lettera A, comma 7 dell' (euro 3,08 per assistito pagina 8 di 11 dal 1.01.2006) e dall'art. 14 dell'Accordo Decentrato Regionale allegato alla Delibera di
Giunta Regionale n. 173/2007, evenienza neppure contestata e che è indicata nello stesso verbale del 16.02.2018 (in cui si legge che tale quota capitaria è “già erogata a tutti i medici”)
e che risulta effettivamente percepita, pure consultando, a campione, i cedolini dei ricorrenti, ove sono riportate somme percepite a titolo di “quota fondo di ponderazione”.
Pertanto, nessuna indebita trattenuta è stata effettuata dalla . CP_1
5.Ciò che, a ben vedere, è richiesto da parte ricorrente è l'attribuzione di una quota parte del fondo di ponderazione delle quote capitarie come alimentato dagli "assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici".
Tuttavia, neppure con riferimento a tale attribuzione può configurarsi alcuna “indebita trattenuta” da parte della , dato che, per espressa indicazione ed allegazione di parte CP_1 ricorrente, in ogni caso i criteri per l'attribuzione sarebbero stati adottati solo nel febbraio
2018, per cui la domanda volta ad accertare l'“illegittima sottrazione di somme” o le “indebite trattenute” per il periodo pregresso non coglie nel segno, dato che è pacifico, come già Contr rimarcato, che i ricorrenti nel corso degli anni abbiano ottenuto quanto previsto dall del
2005, integrato nel 2009, in conformità all'Accordo Decentrato Regionale del 2007, che confermava gli stessi importi previsti dall'art. 59 lettera A comma 7.
6.Tanto osservato in termini generali, va poi ricordato che l ha tempestivamente CP_1
svolto eccezione di prescrizione.
Si osserva che, attesa la diffida-messa in mora ricevuta dalla in data 30.12.2020 CP_1
(doc. 3) e, successivamente, la notifica del presente ricorso in data 7.10.2024, sarebbero in ogni caso prescritte le somme richieste per il periodo antecedente al 30.12.2015, ex art. 2948
n. 4 c.c. (e sarebbero senz'altro prescritte le somme per il periodo antecedente al 16.02.2013, volendo agganciare il dies a quo del decorso del termine prescrizionale alla data dell'accordo del 16.02.2018).
In ogni caso, in base alla complessiva documentazione agli atti e alla ricostruzione dell'istituto, il Tribunale osserva che anche le somme richieste per il periodo successivo non risultano dovute, dato che, se -ex art. 59, punto 6 cit.- era previsto che “Dal 1.1.2004 tutti
i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie,
pagina 9 di 11 mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali”, ai sensi del successivo punto 7 era in ogni caso stabilito che “Per il 2004 e fino alla definizione degli accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006”, per cui è evidente che la misura della quota capitaria, fino agli accordi regionali, era già prevista e stabilita nel quantum dall'articolo citato ed è stata già - pacificamente- corrisposta ai ricorrenti.
Deve inoltre aggiungersi, sulla scorta degli elementi documentali di cui si dispone, che gli odierni ricorrenti non possano fondatamente azionare il diritto alla quota capitaria intesa come riparto del fondo perché difettano elementi probatori certi ed univoci -in primo luogo- per quantificare l'entità del fondo e, successivamente, per operare ogni ipotetica ripartizione dello stesso, dato che la determinazione della misura della quota individuale presuppone la stipula di accordi decentrati specifici, con l'indicazione di criteri concreti che vangano a determinare sia l' an che il quantum dell'emolumento, senza che a tale mancanza possa supplire il
Giudice.
Nel caso in esame, parte ricorrente (cfr. paragrafo B del ricorso) risulta aver effettuato una autonoma ed unilaterale operazione di computo e determinazione del fondo di ponderazione, in relazione alle singole annualità per le quali è richiesto il pagamento, sulla scorta di “quote mensili di ponderazione relative a ciascun medico andato in pensione” (cfr. doc. 4, che tuttavia non è firmato, non si comprende a chi sia riconducibile e sulla scorta di quali dati sia stato compilato), moltiplicate per il numero di mesi intercorrenti tra la data del pensionamento ed il mese di dicembre dell'anno di riferimento, per poi dividere il fondo di ponderazione
“fittiziamente” ricostruito -per ciascun anno- per la popolazione mutuata, ragguagliando il dato ottenuto al numero di assistiti di ciascun ricorrente.
Tuttavia, difettano, all'evidenza, elementi documentali certi ed univoci (che, in base ai principi generali in materia di onere probatorio, dovevano essere forniti da parte ricorrente, trattandosi di elementi costitutivi del diritto rivendicato) in relazione ai quali effettuare tale computo e, quindi, ogni incertezza -anche in ordine ai dati contabili necessari per operare qualsivoglia determinazione della ipotetica quota- non può che ricadere sugli odierni ricorrenti.
Per tali motivi, la domanda va rigettata.
7.Le spese processuali tra le parti possono essere integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
pagina 10 di 11 77 del 19.04.2018, in ragione della novità della questione trattata e della oggettiva complessità interpretativa del materiale istruttorio.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 11 di 11