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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 379/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1
[...]
, residente in [...]. C.F._1
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 26/6/2025 da , rappresentato dagli Avv.ti Gabriele Parte_1 Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio della Dott.ssa Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC; lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice;
ascoltati la parte ricorrente e l'OCC all'udienza del 22/9/2025 al fine di ottenere ulteriori chiarimenti;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 25/9/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere sia la residenza che il domicilio nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto: a) il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, atteso che:
- il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale “P.R.S.” di cui è stato titolare risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 19/1/2022, e dunque oltre l'anno previsto dall'art. 33, comma 1 CCII;
- il debitore persona fisica, anche trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, può comunque chiedere l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, CCII;
- il debitore non risulta in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
b) al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC Pianezza Città Solidale, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo e dalla moglie
(cfr. la pag. 3 della relazione dell'OCC); CP_1
- il debitore percepisce un reddito mensile medio di € 1.665 (cfr. le pagg.
3-4 della relazione dell'OCC);
- alla pag. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente si legge che "il debitore non percepisce alcuna altra utilità oltre al proprio stipendio“;
- la moglie del ricorrente, estranea alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile di € 1.050 (cfr. la pag. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare del debitore ammontano, pertanto, ad € 2.715 mensili;
- all'udienza del 22/9/2025 l'OCC ha dichiarato che “i redditi indicati negli atti sono comprensivi delle mensilità aggiuntive ricalcolati sui 12 mesi” (cfr. il verbale dell'udienza);
- nella memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente (cfr. la pag. 2) le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.776;
- alla pag. 2 della memoria integrativa depositata dall'OCC si legge che il ricorrente sostiene ulteriori “spese personali, che riguardano principalmente i costi relativi all'autoveicolo intestato alla madre e utilizzato dal sig. ” (€ Pt_1 219,62 mensili);
- le spese mensili complessivamente necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore ammontano, pertanto, a € 1.996;
- tale quantificazione – pur risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023), la quale esprime un dato di normalità – risulta coerente con i giustificativi delle spese depositati in atti;
- stante la capacità reddituale di entrambi i coniugi, appare opportuno che – così come proposto dalla parte ricorrente – le spese familiari comuni (€ 1.776) gravino al 50% sul ricorrente e sulla moglie, mentre le spese personali del debitore (€ 220) siano imputabili esclusivamente allo stesso (cfr. la pag. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.108 mensili, mentre la differenza sarà a carico della moglie del debitore, estranea alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del debitore o sulle spese necessarie;
- i redditi da lavoro percepiti dal debitore sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto;
- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
rilevato che la relazione dell'OCC contiene l'attestazione ex art. 268, comma 3, CCII (cfr. la pag. 8 della relazione dell'OCC); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII;
visto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
ritenuto di nominare un liquidatore diverso dall'OCC, scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed avente domicilio nel distretto di corte d'appello a cui appartiene questo Tribunale, dotato di esperienza professionale comprovata dagli incarichi conferiti da questo Tribunale;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._1 Torino, via Nichelino 10; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore il dott. ; Persona_1 invita il Liquidatore ad acc o entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.108,00 mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore c) inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
d) qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
e) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché al datore di lavoro al fine di rendere noto allo stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del Giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura. Torino, 25/9/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 379/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1
[...]
, residente in [...]. C.F._1
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 26/6/2025 da , rappresentato dagli Avv.ti Gabriele Parte_1 Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio della Dott.ssa Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC; lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice;
ascoltati la parte ricorrente e l'OCC all'udienza del 22/9/2025 al fine di ottenere ulteriori chiarimenti;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 25/9/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere sia la residenza che il domicilio nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto: a) il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, atteso che:
- il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale “P.R.S.” di cui è stato titolare risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 19/1/2022, e dunque oltre l'anno previsto dall'art. 33, comma 1 CCII;
- il debitore persona fisica, anche trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, può comunque chiedere l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, CCII;
- il debitore non risulta in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
b) al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC Pianezza Città Solidale, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo e dalla moglie
(cfr. la pag. 3 della relazione dell'OCC); CP_1
- il debitore percepisce un reddito mensile medio di € 1.665 (cfr. le pagg.
3-4 della relazione dell'OCC);
- alla pag. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente si legge che "il debitore non percepisce alcuna altra utilità oltre al proprio stipendio“;
- la moglie del ricorrente, estranea alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile di € 1.050 (cfr. la pag. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare del debitore ammontano, pertanto, ad € 2.715 mensili;
- all'udienza del 22/9/2025 l'OCC ha dichiarato che “i redditi indicati negli atti sono comprensivi delle mensilità aggiuntive ricalcolati sui 12 mesi” (cfr. il verbale dell'udienza);
- nella memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente (cfr. la pag. 2) le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.776;
- alla pag. 2 della memoria integrativa depositata dall'OCC si legge che il ricorrente sostiene ulteriori “spese personali, che riguardano principalmente i costi relativi all'autoveicolo intestato alla madre e utilizzato dal sig. ” (€ Pt_1 219,62 mensili);
- le spese mensili complessivamente necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore ammontano, pertanto, a € 1.996;
- tale quantificazione – pur risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023), la quale esprime un dato di normalità – risulta coerente con i giustificativi delle spese depositati in atti;
- stante la capacità reddituale di entrambi i coniugi, appare opportuno che – così come proposto dalla parte ricorrente – le spese familiari comuni (€ 1.776) gravino al 50% sul ricorrente e sulla moglie, mentre le spese personali del debitore (€ 220) siano imputabili esclusivamente allo stesso (cfr. la pag. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.108 mensili, mentre la differenza sarà a carico della moglie del debitore, estranea alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del debitore o sulle spese necessarie;
- i redditi da lavoro percepiti dal debitore sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto;
- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
rilevato che la relazione dell'OCC contiene l'attestazione ex art. 268, comma 3, CCII (cfr. la pag. 8 della relazione dell'OCC); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII;
visto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
ritenuto di nominare un liquidatore diverso dall'OCC, scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed avente domicilio nel distretto di corte d'appello a cui appartiene questo Tribunale, dotato di esperienza professionale comprovata dagli incarichi conferiti da questo Tribunale;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._1 Torino, via Nichelino 10; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore il dott. ; Persona_1 invita il Liquidatore ad acc o entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.108,00 mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore c) inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
d) qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
e) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché al datore di lavoro al fine di rendere noto allo stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del Giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura. Torino, 25/9/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)