Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1949, n. 1054
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10 febbraio 1950
Art. 1. Articolo unico.

E' assegnato un contributo di tre milioni al "Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo", per le spese di raccolta e di preparazione, stampa, diffusione degli scritti e dell'epistolario, per la stampa del catalogo dell'Archivio Cattaneo, per la prosecuzione e la pubblicazione del registro dei documenti dell'Archivio triennale e di pubblicazioni accessorie.
Al relativo onere si fara' fronte mediante riduzione di lire tre milioni dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1950