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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna
Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, riunita in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1118/2021 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mancini e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Manfroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Rimini, Via
Circonvallazione Occidentale n. 39;
Appellante contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio di quest'ultimo in Rimini, via Flaminia n. 163/E;
Appellato
avverso la sentenza n. 1064/2020 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 9.12.2020.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2023
Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 1064/2020 pubblicata in data 9.12.2020, ha rigettato le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 (d'ora in avanti, il , volte a ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in data CP_1
20.8.2016, quando, uscito da un appartamento sito al secondo piano e dopo aver superato il pianerottolo, iniziata la discesa delle scale che portano dal secondo piano al primo, era caduto a terra a causa della presenza, su uno dei gradini delle scale, di acqua e materiale liquido residuo di cocomero e altra frutta. ha proposto appello avverso detta sentenza, affidandosi a tre motivi, con cui lamentava: Parte_1
1) L'omessa motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
2) L'erronea valutazione ed interpretazione dei fatti e la contraddittoria, erronea e insufficiente motivazione;
3) L'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. Il si è costituito in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il CP_1 rigetto.
***
L'odierna controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. (nonché, in subordine, ex art. 2043 c.c.) del appellato per il sinistro occorso ad il quale CP_1 Parte_1 ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta avvenuta sulle scale dell'edificio condominiale, di per sé lisce e scivolose, rese pericolose dalla presenza di liquido e scarti di frutta (cocomero), in assenza di alcuna segnalazione o avvertimento. Il Tribunale adito ha ritenuto che “quand'anche provato il sinistro denunciato da parte attrice, la responsabilità del convenuto va esclusa per insussistenza di nesso causale”, ciò sulla base CP_1 delle seguenti argomentazioni:
- L'insidia dedotta dall'attrice era perfettamente visibile, in quanto il sinistro era avvenuto in pieno giorno (alle ore 15.00 di una giornata di agosto) e le scale erano di colore chiaro, così da consentire di percepire la presenza di elementi estranei sulla pavimentazione, per via del contrasto di colori;
- La presenza di rifiuti domestici all'interno di un edificio condominiale è circostanza prevedibile e, pertanto, l'adozione di normali cautele da parte dell'attore – giovane e in salute – nell'atto di scendere le scale gli avrebbe consentito di evitare il danno, sicché la sua condotta imprudente è da ritenersi assorbente ed equiparabile al caso fortuito che libera il custode;
- Il caso fortuito è integrato, comunque, anche dal fatto che la pretesa insidia era del tutto imprevedibile per il custode, che non poteva intervenire tempestivamente, dovendosi ritenere che la perdita di liquido fosse appena avvenuta, altrimenti, le temperature estive di agosto l'avrebbero asciugata, avendo peraltro il condominio allegato che le scale erano state pulite nel corso della giornata;
- Le allegazioni in ordine alla mancata apposizione di cartelli non erano pertinenti, in quanto non gettare rifiuti è regola di civile convivenza e la segnalazione di presenza di materiale non era possibile in ragione della estemporanea creazione della situazione;
- Del pari inconferente è l'allegazione sulla natura irregolare della scala, priva di riscontro oggettivo. contesta tale decisione, in primo luogo, in quanto adottata senza la previa ammissione di Parte_1 alcuna delle istanze istruttorie richieste e, in secondo luogo, deducendo che non vi sarebbe alcun riscontro né della condizione di luminosità delle scale e della visibilità delle macchie di liquido, né dell'effettività e dei tempi dell'attività di pulizia del pavimento, né del fatto che lo sporco si fosse creato poco tempo prima della caduta;
al contrario, la presenza del liquido e la sua insidiosità sarebbero documentate dalle fotografie e confermate dai testimoni oculari.
pagina 2 di 6 Infine, le scale non erano fornite di strisce antiscivolo, corrimano e ringhiere e non c'era nessuna segnalazione di pericolo, né illuminazione artificiale.
La sentenza di primo grado sarebbe, quindi, fondata su argomentazioni fallaci e irragionevoli, che si assestano sulle allegazioni del tuttavia indimostrate. CP_1
Pertanto, l'appellante chiede l'affermazione della responsabilità del eventualmente anche CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti sin dal primo grado.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. Si premette – quanto al primo motivo di appello – che questa Corte, con ordinanza del 23.11.2021 e con successiva ordinanza del 10-12.5.2022, ha ammesso (in parte) le istanze istruttorie richieste dall'appellante (prova per testi e CTU medico-legale), e che gli ulteriori capitoli di prova, del resto non riproposti, si confermano irrilevanti e generici.
I testimoni e hanno confermato la dinamica del sinistro descritta Testimone_1 Tes_2 dall'appellante, pure sentito in sede di interrogatorio formale, e contestata dal CP_1
Entrambi hanno affermato di aver visto cadere mentre scendeva la scala, più Parte_1 precisamente sui primi gradini, e di avergli prestato immediato soccorso.
Sebbene nessuno dei due abbia, nell'immediatezza del fatto, notato la presenza del liquido, di origine alimentare, sulle scale, il ha dichiarato di aver verificato, una volta tornato a casa dopo Tes_1 aver accompagnato l'amico all'ospedale, che sul quarto gradino si trovava una “pozza vera e propria di liquido appena più scuro del colore del gradino che era di colore beige” oltre che qualche seme di cocomero, nonché di aver scattato le fotografie allegate all'atto di citazione.
Non vi è motivo di dubitare della bontà e attendibilità delle dichiarazioni, sufficientemente precise e tra di loro concordanti, dei testi (e del danneggiato), che si sono anche premurati di specificare gli aspetti della vicenda di cui non avevano piena contezza.
Benché dalle immagini agli atti non emerga la presenza di una “pozza”, ma solo di alcune macchie, ciò
è dovuto ai limiti della rappresentazione fotografica. E la circostanza – indicata da parte appellata –che nessun testimone abbia riferito di essersi bagnato gli indumenti o le scarpe non è affatto indicativa dell'assenza dell'acqua.
Inoltre, se è vero che i tempi di asciugatura del liquido dipendono da una moltitudine di fattori e non semplicemente dalla calura esterna estiva, è anche vero che l'ampiezza dell'area bagnata si è presumibilmente ridotta nel giro di qualche ora (ossia il tempo intercorso tra il versamento del liquido e lo scatto delle fotografie, avvenuto solo al momento del ritorno a casa dell'amico della vittima dal pronto soccorso), rimanendo più visibili le parti maggiormente dense di polpa di frutta.
Del resto, seppur non risulta provata – e anzi, è stata solo genericamente allegata – l'irregolarità o non conformità della conformazione delle scale alla normativa vigente, esse paiono realizzate in materiale di tipo liscio e marmoreo e non dotate di sistemi antiscivolo, sicché è ragionevole ritenere che una quantità di liquido anche solo discreta rendesse la pavimentazione particolarmente scivolosa.
Le fotografie in atti e la dichiarazione del consentono, quindi, di ritenere provata la Tes_1 presenza del liquido sulla scala condominiale – presumibilmente dovuto alla caduta di materiale da un sacchetto di rifiuti o una busta della spesa – e, con essa, del nesso causale tra la cosa in custodia (inerte, ma resa insidiosa perché bagnata) e il danno.
Spettava, a questo punto, al fornire la prova liberatoria del caso fortuito, integrato o dalla CP_1 condotta anomala del danneggiato o del terzo o dal fattore esterno, imprevisto e imprevedibile e non eliminabile nemmeno con la più diligente attività di manutenzione (cfr. Cass. civ. n. 28057/2024: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di pagina 3 di 6 eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa", sussistendo - in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile - "un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia", essendo
"del tutto irrilevante", per contro, "accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa"…Di conseguenza, "il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo" … Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”). Il tuttavia, non ha dato tale prova. CP_1
Esso ha allegato (formulando appositi capitoli di prova sul punto) di aver incaricato un'impresa per la pulizia delle zone comuni, che vi provvedeva due volte alla settimana, compreso il sabato mattina, giornata in cui è avvenuto il sinistro de quo. Tuttavia, tali argomenti, anche ove provati, non sarebbero idonei a fondare l'accertamento della ricorrenza di un caso fortuito idoneo a eliminare il nesso causale. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., gravano sul custode il rischio e il costo del danno provocato a terzi dalla cosa in custodia. In disparte ogni valutazione sull'elemento soggettivo in capo al custode e, quindi, sull'effettivo espletamento di ordinaria attività di pulizia delle scale, non può considerarsi caso fortuito, tale da spostare il rischio sul danneggiato, la presenza di liquido presumibilmente creato dallo stesso
, rectius, dai condomini che, per disattenzione o imprudenza, non hanno provveduto a CP_1 segnalare o rimuovere tempestivamente la situazione di pericolo. In altri termini, non rileva l'accertamento della diligenza eventualmente tenuta dal nel CP_1 provvedere alla periodica pulizia delle scale, ma la qualificazione del fattore estrinseco (la presenza della pozza d'acqua) in termini di caso fortuito, ossia di fattore caratterizzato dall'oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Poiché, dunque, secondo l'allegazione del la pavimentazione era stata pulita circa alle ore CP_1
10.00 e, quindi, parecchio tempo prima della caduta, verificatasi intorno alle ore 15.00, non è argomento spendibile quello per cui la fonte di pericolo sopravvenuta non fosse più prontamente eliminabile da parte del sulla base della considerazione che avrebbe “appena” lavato le CP_1 scale.
Il in altri termini, non ha dimostrato – e le istanze istruttorie a ciò finalizzate non CP_1 sovvengono – “che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (Cass. civ. n. 6101/2013).
Né la condotta del danneggiato ha assunto connotati di anomalia tali da interrompere il nesso causale, non emergendo, dal compendio istruttorio, nemmeno che egli avesse visto la pozza nel percorso di pagina 4 di 6 andata effettuato all'arrivo nell'edificio condominiale: ha riferito di aver usato Parte_1
l'ascensore e sua moglie di aver salito le scale, ma di non aver notato la presenza di liquido. Ne consegue, dunque, che l'appellante ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro del 20.8.2016.
Nondimeno, ritiene questa Corte che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta disaccorta del danneggiato, che ha contribuito ex art. 1227 c.c. a cagionare il danno, non prestando la dovuta attenzione: il colore chiaro delle scale e il fatto che le macchie di succo di cocomero siano comunque sufficientemente visibili anche nelle fotografie sono elementi che inducono a ritenere – a maggior ragione sul presupposto della presenza di una “vera e propria pozza” e di residui di cocomero – che la situazione di pericolo fosse ben visibile e, quindi, più facilmente evitabile con un contegno improntato a maggior prudenza.
Il concorso di colpa di va quantificato nella misura del 50%, percentuale che tiene conto Parte_1 della percepibilità dell'insidia e della mancata adozione delle opportune cautele che chi scende una scala deve assumere.
Venendo alla liquidazione del danno, l'appellante ha dedotto di aver subito un danno biologico permanente e temporaneo, un danno non patrimoniale non meglio specificato e un pregiudizio all'incapacità lavorativa specifica, oltre che di aver sostenuto spese mediche e spese per assistenza stragiudiziale.
Quanto al danno non patrimoniale, la CTU medico-legale espletata dal dott. ha accertato Persona_1 che “la lesione rilevata appare direttamente correlabile con rapporto di causa-effetto con l'evento traumatico in oggetto” e che la malattia post-traumatica ha comportato un danno permanente all'integrità psicofisica valutabile nell'ordine del 7-8%, cui si aggiunge un periodo di inabilità temporanea totale di 25 giorni, e parziale di 90 giorni (30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e altri 30 giorni al 25%).
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (40 anni), il danno non patrimoniale da invalidità permanente, nella misura intermedia accertata dal CTU del 7,5%, è quindi pari a € 13.179,00 liquidati all'attualità, secondo i parametri delle Tabelle di Milano attualmente vigenti (2024).
Il CTU, invece, ha escluso che i postumi permanenti riportati da abbiano incidenza Parte_1 negativa sulla capacità lavorativa specifica (di operaio), e l'appellante nulla ha obiettato sul punto, nemmeno per il tramite del suo Ctp.
Il dott. ha tuttavia riscontrato che il danno biologico permanente determina una lesione della Per_1 cenestesi lavorativa del periziando per usura, con necessità di maggiore impegno delle proprie risorse fisiche per portare a compimento le mansioni manuali più gravose.
Ciò giustifica, dunque, un incremento nella misura del 5% (tenuto conto della lieve entità delle lesioni) sul danno biologico, in forma di personalizzazione, per un totale di € 13.837,95. Il danno da invalidità temporanea ammonta, invece, ad € 8.050,00 (2.875,00 + 2.587,50 + 1.725,00 + 862,50), per un totale a titolo di danno biologico di € 21.887,95. Null'altro spetta a titolo di danno non patrimoniale, in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine a pregiudizi sulla sfera interiore-psichica e relazionale del danneggiato, tali da giustificare una personalizzazione del danno in misura ulteriore rispetto a quella derivante dalla cenestesi lavorativa. L'appellante ha invece diritto, a titolo di danno patrimoniale, al risarcimento delle spese sanitarie (€ 568,15), ritenute dal CTU congrue e riferibili eziologicamente alle esigenze clinico/diagnostico/riabilitative delle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa.
Tali spese, rivalutate a oggi (da una data intermedia tra la prima e l'ultima spesa, individuata nel 1.2.2017), ammontano a € 675,53.
pagina 5 di 6 Non si ritiene di liquidare nulla a titolo di spese stragiudiziali, essendovi in atti solo due lettere (di cui la seconda prodromica alla fase di negoziazione assistita), in difetto di allegazione della specifica attività svolta e dunque dell'utilità dalla stessa rivestita. Tenuto conto del concorso di colpa del nella misura del 50%, l'importo dovuto ammonta ad € Pt_1
11.282 (21.887,95 + 675,53 = 22.563,48 : 2).
Sulla somma sopra liquidata, sono dovuti gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 12.343,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo. Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della causa, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri citati nel citato decreto.
Sono a carico del altresì le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza, e CTP CP_1
(docc. 33 fasc. appellante), ritenute congrue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1064/2020 del Tribunale di Forlì, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- In parziale accoglimento dell'appello, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno,
[...] Parte_1 della somma di € 12.343,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
- condanna il alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi CP_1 Parte_1
i gradi di giudizio, che liquida – quanto al primo grado – in euro 3.000,00 per compensi e
518,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA e – quanto al presente grado – in euro
4.800,00 per compensi e 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre spese di CTP.
- Spese di CTU a carico definitivo del condominio
Così deciso in Bologna il 22/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna
Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, riunita in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1118/2021 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mancini e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Manfroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Rimini, Via
Circonvallazione Occidentale n. 39;
Appellante contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio di quest'ultimo in Rimini, via Flaminia n. 163/E;
Appellato
avverso la sentenza n. 1064/2020 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 9.12.2020.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2023
Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 1064/2020 pubblicata in data 9.12.2020, ha rigettato le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 (d'ora in avanti, il , volte a ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in data CP_1
20.8.2016, quando, uscito da un appartamento sito al secondo piano e dopo aver superato il pianerottolo, iniziata la discesa delle scale che portano dal secondo piano al primo, era caduto a terra a causa della presenza, su uno dei gradini delle scale, di acqua e materiale liquido residuo di cocomero e altra frutta. ha proposto appello avverso detta sentenza, affidandosi a tre motivi, con cui lamentava: Parte_1
1) L'omessa motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
2) L'erronea valutazione ed interpretazione dei fatti e la contraddittoria, erronea e insufficiente motivazione;
3) L'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. Il si è costituito in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il CP_1 rigetto.
***
L'odierna controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. (nonché, in subordine, ex art. 2043 c.c.) del appellato per il sinistro occorso ad il quale CP_1 Parte_1 ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta avvenuta sulle scale dell'edificio condominiale, di per sé lisce e scivolose, rese pericolose dalla presenza di liquido e scarti di frutta (cocomero), in assenza di alcuna segnalazione o avvertimento. Il Tribunale adito ha ritenuto che “quand'anche provato il sinistro denunciato da parte attrice, la responsabilità del convenuto va esclusa per insussistenza di nesso causale”, ciò sulla base CP_1 delle seguenti argomentazioni:
- L'insidia dedotta dall'attrice era perfettamente visibile, in quanto il sinistro era avvenuto in pieno giorno (alle ore 15.00 di una giornata di agosto) e le scale erano di colore chiaro, così da consentire di percepire la presenza di elementi estranei sulla pavimentazione, per via del contrasto di colori;
- La presenza di rifiuti domestici all'interno di un edificio condominiale è circostanza prevedibile e, pertanto, l'adozione di normali cautele da parte dell'attore – giovane e in salute – nell'atto di scendere le scale gli avrebbe consentito di evitare il danno, sicché la sua condotta imprudente è da ritenersi assorbente ed equiparabile al caso fortuito che libera il custode;
- Il caso fortuito è integrato, comunque, anche dal fatto che la pretesa insidia era del tutto imprevedibile per il custode, che non poteva intervenire tempestivamente, dovendosi ritenere che la perdita di liquido fosse appena avvenuta, altrimenti, le temperature estive di agosto l'avrebbero asciugata, avendo peraltro il condominio allegato che le scale erano state pulite nel corso della giornata;
- Le allegazioni in ordine alla mancata apposizione di cartelli non erano pertinenti, in quanto non gettare rifiuti è regola di civile convivenza e la segnalazione di presenza di materiale non era possibile in ragione della estemporanea creazione della situazione;
- Del pari inconferente è l'allegazione sulla natura irregolare della scala, priva di riscontro oggettivo. contesta tale decisione, in primo luogo, in quanto adottata senza la previa ammissione di Parte_1 alcuna delle istanze istruttorie richieste e, in secondo luogo, deducendo che non vi sarebbe alcun riscontro né della condizione di luminosità delle scale e della visibilità delle macchie di liquido, né dell'effettività e dei tempi dell'attività di pulizia del pavimento, né del fatto che lo sporco si fosse creato poco tempo prima della caduta;
al contrario, la presenza del liquido e la sua insidiosità sarebbero documentate dalle fotografie e confermate dai testimoni oculari.
pagina 2 di 6 Infine, le scale non erano fornite di strisce antiscivolo, corrimano e ringhiere e non c'era nessuna segnalazione di pericolo, né illuminazione artificiale.
La sentenza di primo grado sarebbe, quindi, fondata su argomentazioni fallaci e irragionevoli, che si assestano sulle allegazioni del tuttavia indimostrate. CP_1
Pertanto, l'appellante chiede l'affermazione della responsabilità del eventualmente anche CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti sin dal primo grado.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. Si premette – quanto al primo motivo di appello – che questa Corte, con ordinanza del 23.11.2021 e con successiva ordinanza del 10-12.5.2022, ha ammesso (in parte) le istanze istruttorie richieste dall'appellante (prova per testi e CTU medico-legale), e che gli ulteriori capitoli di prova, del resto non riproposti, si confermano irrilevanti e generici.
I testimoni e hanno confermato la dinamica del sinistro descritta Testimone_1 Tes_2 dall'appellante, pure sentito in sede di interrogatorio formale, e contestata dal CP_1
Entrambi hanno affermato di aver visto cadere mentre scendeva la scala, più Parte_1 precisamente sui primi gradini, e di avergli prestato immediato soccorso.
Sebbene nessuno dei due abbia, nell'immediatezza del fatto, notato la presenza del liquido, di origine alimentare, sulle scale, il ha dichiarato di aver verificato, una volta tornato a casa dopo Tes_1 aver accompagnato l'amico all'ospedale, che sul quarto gradino si trovava una “pozza vera e propria di liquido appena più scuro del colore del gradino che era di colore beige” oltre che qualche seme di cocomero, nonché di aver scattato le fotografie allegate all'atto di citazione.
Non vi è motivo di dubitare della bontà e attendibilità delle dichiarazioni, sufficientemente precise e tra di loro concordanti, dei testi (e del danneggiato), che si sono anche premurati di specificare gli aspetti della vicenda di cui non avevano piena contezza.
Benché dalle immagini agli atti non emerga la presenza di una “pozza”, ma solo di alcune macchie, ciò
è dovuto ai limiti della rappresentazione fotografica. E la circostanza – indicata da parte appellata –che nessun testimone abbia riferito di essersi bagnato gli indumenti o le scarpe non è affatto indicativa dell'assenza dell'acqua.
Inoltre, se è vero che i tempi di asciugatura del liquido dipendono da una moltitudine di fattori e non semplicemente dalla calura esterna estiva, è anche vero che l'ampiezza dell'area bagnata si è presumibilmente ridotta nel giro di qualche ora (ossia il tempo intercorso tra il versamento del liquido e lo scatto delle fotografie, avvenuto solo al momento del ritorno a casa dell'amico della vittima dal pronto soccorso), rimanendo più visibili le parti maggiormente dense di polpa di frutta.
Del resto, seppur non risulta provata – e anzi, è stata solo genericamente allegata – l'irregolarità o non conformità della conformazione delle scale alla normativa vigente, esse paiono realizzate in materiale di tipo liscio e marmoreo e non dotate di sistemi antiscivolo, sicché è ragionevole ritenere che una quantità di liquido anche solo discreta rendesse la pavimentazione particolarmente scivolosa.
Le fotografie in atti e la dichiarazione del consentono, quindi, di ritenere provata la Tes_1 presenza del liquido sulla scala condominiale – presumibilmente dovuto alla caduta di materiale da un sacchetto di rifiuti o una busta della spesa – e, con essa, del nesso causale tra la cosa in custodia (inerte, ma resa insidiosa perché bagnata) e il danno.
Spettava, a questo punto, al fornire la prova liberatoria del caso fortuito, integrato o dalla CP_1 condotta anomala del danneggiato o del terzo o dal fattore esterno, imprevisto e imprevedibile e non eliminabile nemmeno con la più diligente attività di manutenzione (cfr. Cass. civ. n. 28057/2024: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di pagina 3 di 6 eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa", sussistendo - in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile - "un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia", essendo
"del tutto irrilevante", per contro, "accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa"…Di conseguenza, "il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo" … Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”). Il tuttavia, non ha dato tale prova. CP_1
Esso ha allegato (formulando appositi capitoli di prova sul punto) di aver incaricato un'impresa per la pulizia delle zone comuni, che vi provvedeva due volte alla settimana, compreso il sabato mattina, giornata in cui è avvenuto il sinistro de quo. Tuttavia, tali argomenti, anche ove provati, non sarebbero idonei a fondare l'accertamento della ricorrenza di un caso fortuito idoneo a eliminare il nesso causale. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., gravano sul custode il rischio e il costo del danno provocato a terzi dalla cosa in custodia. In disparte ogni valutazione sull'elemento soggettivo in capo al custode e, quindi, sull'effettivo espletamento di ordinaria attività di pulizia delle scale, non può considerarsi caso fortuito, tale da spostare il rischio sul danneggiato, la presenza di liquido presumibilmente creato dallo stesso
, rectius, dai condomini che, per disattenzione o imprudenza, non hanno provveduto a CP_1 segnalare o rimuovere tempestivamente la situazione di pericolo. In altri termini, non rileva l'accertamento della diligenza eventualmente tenuta dal nel CP_1 provvedere alla periodica pulizia delle scale, ma la qualificazione del fattore estrinseco (la presenza della pozza d'acqua) in termini di caso fortuito, ossia di fattore caratterizzato dall'oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Poiché, dunque, secondo l'allegazione del la pavimentazione era stata pulita circa alle ore CP_1
10.00 e, quindi, parecchio tempo prima della caduta, verificatasi intorno alle ore 15.00, non è argomento spendibile quello per cui la fonte di pericolo sopravvenuta non fosse più prontamente eliminabile da parte del sulla base della considerazione che avrebbe “appena” lavato le CP_1 scale.
Il in altri termini, non ha dimostrato – e le istanze istruttorie a ciò finalizzate non CP_1 sovvengono – “che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (Cass. civ. n. 6101/2013).
Né la condotta del danneggiato ha assunto connotati di anomalia tali da interrompere il nesso causale, non emergendo, dal compendio istruttorio, nemmeno che egli avesse visto la pozza nel percorso di pagina 4 di 6 andata effettuato all'arrivo nell'edificio condominiale: ha riferito di aver usato Parte_1
l'ascensore e sua moglie di aver salito le scale, ma di non aver notato la presenza di liquido. Ne consegue, dunque, che l'appellante ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro del 20.8.2016.
Nondimeno, ritiene questa Corte che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta disaccorta del danneggiato, che ha contribuito ex art. 1227 c.c. a cagionare il danno, non prestando la dovuta attenzione: il colore chiaro delle scale e il fatto che le macchie di succo di cocomero siano comunque sufficientemente visibili anche nelle fotografie sono elementi che inducono a ritenere – a maggior ragione sul presupposto della presenza di una “vera e propria pozza” e di residui di cocomero – che la situazione di pericolo fosse ben visibile e, quindi, più facilmente evitabile con un contegno improntato a maggior prudenza.
Il concorso di colpa di va quantificato nella misura del 50%, percentuale che tiene conto Parte_1 della percepibilità dell'insidia e della mancata adozione delle opportune cautele che chi scende una scala deve assumere.
Venendo alla liquidazione del danno, l'appellante ha dedotto di aver subito un danno biologico permanente e temporaneo, un danno non patrimoniale non meglio specificato e un pregiudizio all'incapacità lavorativa specifica, oltre che di aver sostenuto spese mediche e spese per assistenza stragiudiziale.
Quanto al danno non patrimoniale, la CTU medico-legale espletata dal dott. ha accertato Persona_1 che “la lesione rilevata appare direttamente correlabile con rapporto di causa-effetto con l'evento traumatico in oggetto” e che la malattia post-traumatica ha comportato un danno permanente all'integrità psicofisica valutabile nell'ordine del 7-8%, cui si aggiunge un periodo di inabilità temporanea totale di 25 giorni, e parziale di 90 giorni (30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e altri 30 giorni al 25%).
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (40 anni), il danno non patrimoniale da invalidità permanente, nella misura intermedia accertata dal CTU del 7,5%, è quindi pari a € 13.179,00 liquidati all'attualità, secondo i parametri delle Tabelle di Milano attualmente vigenti (2024).
Il CTU, invece, ha escluso che i postumi permanenti riportati da abbiano incidenza Parte_1 negativa sulla capacità lavorativa specifica (di operaio), e l'appellante nulla ha obiettato sul punto, nemmeno per il tramite del suo Ctp.
Il dott. ha tuttavia riscontrato che il danno biologico permanente determina una lesione della Per_1 cenestesi lavorativa del periziando per usura, con necessità di maggiore impegno delle proprie risorse fisiche per portare a compimento le mansioni manuali più gravose.
Ciò giustifica, dunque, un incremento nella misura del 5% (tenuto conto della lieve entità delle lesioni) sul danno biologico, in forma di personalizzazione, per un totale di € 13.837,95. Il danno da invalidità temporanea ammonta, invece, ad € 8.050,00 (2.875,00 + 2.587,50 + 1.725,00 + 862,50), per un totale a titolo di danno biologico di € 21.887,95. Null'altro spetta a titolo di danno non patrimoniale, in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine a pregiudizi sulla sfera interiore-psichica e relazionale del danneggiato, tali da giustificare una personalizzazione del danno in misura ulteriore rispetto a quella derivante dalla cenestesi lavorativa. L'appellante ha invece diritto, a titolo di danno patrimoniale, al risarcimento delle spese sanitarie (€ 568,15), ritenute dal CTU congrue e riferibili eziologicamente alle esigenze clinico/diagnostico/riabilitative delle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa.
Tali spese, rivalutate a oggi (da una data intermedia tra la prima e l'ultima spesa, individuata nel 1.2.2017), ammontano a € 675,53.
pagina 5 di 6 Non si ritiene di liquidare nulla a titolo di spese stragiudiziali, essendovi in atti solo due lettere (di cui la seconda prodromica alla fase di negoziazione assistita), in difetto di allegazione della specifica attività svolta e dunque dell'utilità dalla stessa rivestita. Tenuto conto del concorso di colpa del nella misura del 50%, l'importo dovuto ammonta ad € Pt_1
11.282 (21.887,95 + 675,53 = 22.563,48 : 2).
Sulla somma sopra liquidata, sono dovuti gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 12.343,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo. Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della causa, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri citati nel citato decreto.
Sono a carico del altresì le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza, e CTP CP_1
(docc. 33 fasc. appellante), ritenute congrue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1064/2020 del Tribunale di Forlì, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- In parziale accoglimento dell'appello, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno,
[...] Parte_1 della somma di € 12.343,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
- condanna il alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi CP_1 Parte_1
i gradi di giudizio, che liquida – quanto al primo grado – in euro 3.000,00 per compensi e
518,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA e – quanto al presente grado – in euro
4.800,00 per compensi e 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre spese di CTP.
- Spese di CTU a carico definitivo del condominio
Così deciso in Bologna il 22/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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