Sentenza 6 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2020, n. 9045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9045 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2019 del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2019 il Tribunale di L' Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LA EO, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 22 gennaio 2019 in relazione a quattro autovetture e alla quota del 50% di un immobile sito in Campomarino via Trento n. 36. 2.RA EO ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento deducendo l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge e il vizio motivazionale. Evidenzia che nessuno dei beni di sua proprietà, oggetto del provvedimento impugnato, ha alcun concreto nesso causale con i reati contestati e ha una specifica strumentalità con i reati commessi o a quelli di cui si paventa la realizzazione. Rappresenta di essere estraneo, già in base alla contestazione formulata nei suoi confronti, a qualsiasi condotta partecipativa posta in essere dal sodalizio criminoso dal settembre 2017 al giugno 2018 e che gli sono addebitati solo i reati - fine commessi il 7 giugno 2017 e il 27 settembre 2017 per cui non è nemmeno ipotizzabile che abbia effettivamente incamerato profitti tali da giustificare il disposto sequestro per equivalente. Sottolinea, inoltre, che l'ordinanza si pone in contraddizione con quello adottato nei confronti di altro coindagato, BI EN, nei confronti del quale il giudice della cautela ha disposto la restituzione dei beni sequestrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.Va premesso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Rv.239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296). Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129).
3.0sserva il Collegio che i Giudici della cautela hanno precisato che, mentre per l'autovettura Toyota Yaris targata DD 799 GV la misura reale è stata disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. trattandosi di bene utilizzato in via prevalente per il trasporto e il deposito dello stupefacente, per gli altri beni il sequestro è stato adottato, ai sensi dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, ai fini della confisca per equivalente.
4. Ciò premesso, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Rv. 246546), le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. al fine di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento in concreto del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. In tal senso la confisca integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ciò implica evidentemente un rapporto di "asservimento" tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto collegamento che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalità. In particolare, la Suprema Corte - sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell' autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio - ha affermato, con orientamento consolidato, che è necessario accertare un legame stabile con l'attività criminosa desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali apportate al veicolo, strumentali all'occultamento o al trasporto di droga non rilevando, in tal caso, l'eventualità che tale mezzo conservi anche la funzionalità originaria e resti utilizzabile per finalità non delittuose (ex plurimis Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973; Sez. 6, n. 11603 del 06/03012, Rv. 252496).
4.1.0rbene, il Tribunale di L'Aquila non risulta aver fatto corretta applicazione dei predetti principi di diritto in relazione alla statuizione concernente l'autovettura Toyota Yaris targata DD799GV in quanto non risulta adeguatamente espresso, nei termini sopra indicati, il giudizio di concreta ed attuale pericolosità derivante dal mantenimento di detto veicolo nella disponibilità dell'indagato.
5. Quanto agli altri beni oggetto di misura reale ai fini della confisca ai sensi dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, si osserva, invece, che i Giudici della Cautela, in risposta alle censure difensive, hanno correttamente evidenziato, con argomentazioni conformi a diritto, che l'asserita estraneità di RA EO al sodalizio criminale cui era affiliato per un breve periodo non costituisce ragione per escludere che egli abbia comunque partecipato al complessivo profitto illecito conseguito dall'organizzazione. E' stato altresì osservato che non ricorrono, allo stato delle indagini, le condizioni per parcellizzare detto profitto con riferimento ai singoli appartenenti al gruppo criminale, non risultando in alcun modo quale porzione di detto vantaggio economico sia stata concretamente rivolta a vantaggio di ciascuno degli affiliati. Il provvedimento impugnato risulta pertanto, sotto il predetto profilo, immune da censure richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968), alla cui stregua in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo.
6.Quanto alla lamentata disparità di trattamento con la posizione processuale dell'indagato BI EN, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 -dep.2013 Rv. 254193), a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., il contrasto di giudizio con un altro caso più o meno analogo.
7.Alla stregua di quanto sopra esposto il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla statuizione concernente l'autovettura Toyota Yaris targata DD799GV, con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione concernente l'autovettura Toyota Yaris targata DD799GV, con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso 1'11/09/2019 Il Consigliere estensore