TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8933 dell'anno 2024
TRA
, P.IV , in persona del Procuratore p.t. Parte_1 P.IV_1
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a Parte_2 CP_1
cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Controparte_2
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IV
[...]
n. ) versata in atti, rapp.ta e difesa dall'avv. Gianfranco Costa, in virtu' di procura in P.IV_1
atti e con questo elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Salita Arenella n° 9
APPELLANTE
E
residente in [...] (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso in primo grado dall' Avv. Flavio Brusciano con questi elettivamente dom.to in
Aversa alla via Alfred Nobel n. 281 c/o lo studio Brusciano
APPELLATO contumace
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 10876/2024 del Giudice di Pace di NAPOLI NORD dott.ssa Romano Emilia pubblicata in data 23 agosto 2024 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820130003393815000, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica dell'anno 2008. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Infine, evidenziava la propria carenza legittimazione passiva in Controparte_2 rifermento alla presunta prescrizione triennale dei crediti iscritti a ruolo e all'omessa prova della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, essendo l'ente creditore Controparte_4
l'unico soggetto legittimato a conoscere delle vicende modificative e/o estintive del rapporto.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 19.3.2025 il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe, per essere stati raggiunti da regolare notifica e non essersi costituiti.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione l'odierno appellato asseriva di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella mediante il rilascio di un estratto di ruolo, dal quale risultava la notifica della stessa in data 15/2/2013; quindi, deduceva un precedente fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero la prescrizione triennale maturata dall'epoca dell'accertamento dell'omesso versamento della Tassa automobilistica sino all'emissione della cartella.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Va dunque dichiarato, con motivazione che assorbe ogni altra questione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10876/2024 del Controparte_2
Giudice di Pace di NAPOLI NORD dott.ssa Romano Emilia pubblicata in data 23 agosto 2024, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
- in riforma della sentenza 10876/2024 del Giudice di Pace di NAPOLI NORD dott.ssa Romano
Emilia pubblicata in data 23 agosto 2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 5.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone