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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6052/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Intiso, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. Antonella Damiani, giusta procura in atti C.F._3
Resistenti con l'intervento del
in sede, Controparte_3
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 323/2020 del Tribunale di Foggia, revocando il mantenimento previsto per la figlia maggiorenne CP_2
Le resistenti e costituendosi in giudizio in data 03.03.2025, CP_1 CP_2 hanno chiesto di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
1 All'udienza del 07.04.2025 il giudice ha tentato la conciliazione delle parti con esito positivo.
Pertanto, le parti hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 07.04.2025 e richiamata nel verbale di udienza.
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 07.04.2025 e richiamato nel verbale di udienza, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 323/2020 del Tribunale di Foggia, nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 07.04.2025 e richiamato nel verbale di udienza;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6052/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Intiso, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. Antonella Damiani, giusta procura in atti C.F._3
Resistenti con l'intervento del
in sede, Controparte_3
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 323/2020 del Tribunale di Foggia, revocando il mantenimento previsto per la figlia maggiorenne CP_2
Le resistenti e costituendosi in giudizio in data 03.03.2025, CP_1 CP_2 hanno chiesto di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
1 All'udienza del 07.04.2025 il giudice ha tentato la conciliazione delle parti con esito positivo.
Pertanto, le parti hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 07.04.2025 e richiamata nel verbale di udienza.
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 07.04.2025 e richiamato nel verbale di udienza, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 323/2020 del Tribunale di Foggia, nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 07.04.2025 e richiamato nel verbale di udienza;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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