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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7998/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Clara Favario Parte_1
ATTORE
contro
con il patrocinio dell'avv. Salvo Lo Greco e dell'avv. Paola Rubeo CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
• Dare atto che i figli maggiorenni e sono economicamente indipendenti e vivono con CP_3 Per_1 il padre;
• Dare atto che è maggiorenne, vive con il padre ma non è economicamente indipendente;
Per_2
• disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il Per_3 padre;
• disporre che il minore veda la madre, secondo il proprio gradimento stante l'età prossima alla maggiore età;
pagina 1 di 3 • escludere, a fronte della rinuncia della signora a richiedere un assegno di mantenimento per sé Pt_1
e a fronte dell'attuale stato di disoccupazione delle medesima, qualsivoglia onere di mantenimento dei minori in capo alla madre e compartecipazione alle spese straordinarie.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino in data Parte_1 CP_1
07/09/2003.
Dall'unione sono nati quattro figli: e il 15/09/2001, maggiorenni ed economicamente Per_1 CP_3 indipendenti;
, il 08/02/2007 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 Per_3
08/09/2008, minorenne.
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il CP_1
07/01/2025, non opponendosi alla domanda di separazione.
Nelle more del giudizio il figlio diveniva maggiorenne. Per_2
All'udienza in data 17/02/2025 avanti al Giudice Delegato, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito davano atto di aver trovato un accordo. Il
Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
Per_3
DISPONE che il minore veda la madre secondo il proprio gradimento stante la prossima maggiore età; pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti dichiarano che i figli maggiorenni e sono economicamente CP_3 Per_1 indipendenti e vivono con il padre;
DA' ATTO che le parti dichiarano che è maggiorenne, vive con il padre ma non è Per_2 economicamente indipendente;
DISPONE che il signor si faccia interamente carico del mantenimento di e di CP_1 Per_3
, sia per quanto attiene le spese ordinarie, sia per quanto attiene le spese straordinarie;
Per_2
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Torino, il 9.04.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7998/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Clara Favario Parte_1
ATTORE
contro
con il patrocinio dell'avv. Salvo Lo Greco e dell'avv. Paola Rubeo CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
• Dare atto che i figli maggiorenni e sono economicamente indipendenti e vivono con CP_3 Per_1 il padre;
• Dare atto che è maggiorenne, vive con il padre ma non è economicamente indipendente;
Per_2
• disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il Per_3 padre;
• disporre che il minore veda la madre, secondo il proprio gradimento stante l'età prossima alla maggiore età;
pagina 1 di 3 • escludere, a fronte della rinuncia della signora a richiedere un assegno di mantenimento per sé Pt_1
e a fronte dell'attuale stato di disoccupazione delle medesima, qualsivoglia onere di mantenimento dei minori in capo alla madre e compartecipazione alle spese straordinarie.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino in data Parte_1 CP_1
07/09/2003.
Dall'unione sono nati quattro figli: e il 15/09/2001, maggiorenni ed economicamente Per_1 CP_3 indipendenti;
, il 08/02/2007 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 Per_3
08/09/2008, minorenne.
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il CP_1
07/01/2025, non opponendosi alla domanda di separazione.
Nelle more del giudizio il figlio diveniva maggiorenne. Per_2
All'udienza in data 17/02/2025 avanti al Giudice Delegato, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito davano atto di aver trovato un accordo. Il
Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
Per_3
DISPONE che il minore veda la madre secondo il proprio gradimento stante la prossima maggiore età; pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti dichiarano che i figli maggiorenni e sono economicamente CP_3 Per_1 indipendenti e vivono con il padre;
DA' ATTO che le parti dichiarano che è maggiorenne, vive con il padre ma non è Per_2 economicamente indipendente;
DISPONE che il signor si faccia interamente carico del mantenimento di e di CP_1 Per_3
, sia per quanto attiene le spese ordinarie, sia per quanto attiene le spese straordinarie;
Per_2
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Torino, il 9.04.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 3 di 3