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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9820/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Casiraro, sito in Linguaglossa via Pio IX n.8, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 21.10.2024 ha contestato le Parte_2 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 4152/2024
r.g., assumendo, in sintesi, che il CTU ha ampiamente sottovalutato:
- la patologia cardiocircolatoria di cui è affetta, non avendo tenuto conto che la stessa già da diversi anni soffre di cardiopatia ipertensiva ad alto rischio cardiovascolare, sicché ha erroneamente ricondotto la patologia in parola nella previsione tabellare di cui al codice 6441 anziché in quella di cui al codice 6442 delle tabelle allegate al DM 5.02.1992;
- la patologia osteoarticolare aggravata da osteoporosi, non avendo apprezzato secondo il criterio salomonico le plurime concorrenti predette malattie e la grave incidenza funzionale di esse sulle proprie reali condizioni di salute;
- la patologia neurologica, essendo stata valorizzata come sindrome depressiva endoreattiva lieve pur in presenza di visita psichiatrica del 12.03.2021 e dei certificati del 26.06.2024 e del
25.06.2024.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di
“… accertare che lo stato patologico … è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile al 74% ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate. Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta (assegno di invalidità civile) con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda. … Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario …”.
Con provvedimento del 9-31.01.2025 la presente controversia è stata assegnata a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente istruttore presso altro Ufficio
In data 22.05.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel CP_1
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 16.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, il giudizio di opposizione che ci occupa va ritenuto senz'altro ammissibile, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 21.10.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che, a sua volta, essendo intervenuta il 30.09.2024 è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 3.09.2024.
Nel merito, la ricorrente ha censurato il giudizio medico legale espresso dal CTU nominato nella fase sommaria per aver ritenuto che la stessa è affetta da una riduzione permanente della capacità lavorativa tale da non consentirgli di fruire le tutele di cui all'art. 13 della citata l.
n.118/1971, così condividendo l'apprezzamento medico legale espresso dalla competente
Commissione Medica secondo cui la stessa è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 33% al 73% e, segnatamente, nella misura del 67%.
Nello specifico, giova evidenziare che il predetto CTU, dopo aver esaminato accuratamente la documentazione versata in atti, ha raccolto i dati anamnestici della periziata, apprendendo da quest'ultima, tra l'altro, che soffre di “… Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Insonnia in trattamento al bisogno …”.
L'ausiliare dell'ufficio, poi, ha sottoposto ad un attento esame obiettivo, sì Pt_2 constatando personalmente che trattasi di “Soggetto in condizioni generali discrete”, a livello psichico “collaborante, orientato temporo-spazialmente e verso la situazione. Soggetto eutimico. Riferisce alterazione saltuaria del ritmo sonno-veglia, trattata farmacologicamente al bisogno” e, con riguardo al sistema nervoso, senza “nulla di patologico” da rilevare.
Ancora, il tecnico d'ufficio ha personalmente appurato:
- con riferimento all'apparato respiratorio, che la paziente è dotata di “torace simmetrico, normoespansibile con gli atti del respiro. FVT ed MV fisiologici e normotrasmessi”;
- con riferimento all'apparato cardio circolatorio, che la “Pressione arteriosa 120/65 mmHg.
Frequenza cardiaca 65 b/m'. Polso isosfigmico. Itto non visibile e non palpabile. Aia cardiaca nei limiti della norma. Assenza di edemi declivi e segni di scompenso. Polsi periferici ritmici e normopulsanti”;
- con riferimento all'apparato addominale, che esso è “trattabile alla palpazione superficiale
e profonda su tutti i quadranti. Organi ipocondriaci nei limiti della norma”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare, per quanto attiene alla “Colonna vertebrale”, che i “Movimenti (sono) globalmente limitati di circa 1/3 su base antalgica. Lieve lordosi lombare con accenno ad appianamento della cifosi dorsale. Arti superiori: articolarità pressoché conservata, con lieve deficit della forza prensile per comparsa di sintomatologia
Pagina 3 algica” ed altresì, per quanto agli “Arti inferiori”, che i “movimenti delle grandi e piccole articolazioni (sono) limitati antalgicamente ai gradi massimi. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche, compatibilmente con l'età. Deambulazione e passaggi posturali eseguiti in totale autonomia”.
Procedendo alla complessiva valutazione del materiale istruttorio acquisito in atti, il CTU nominato in fase sommaria ha diagnosticato che “è in atto affetta da: “Artrite reumatoide Pt_2
e spondilopatia a moderata incidenza funzionale in soggetto iperteso e con insonnia, in trattamento farmacologico al bisogno”” e, al fine di vagliare sul piano medico legale la rilevanza degli stati invalidanti in parola, tenuto conto in particolare delle risultanze • del referto dell'esame scintigrafico, effettuato presso il Policlinico Universitario di Catania in data
02/10/2017; • del referto dell'esame tac colonna, effettuato presso il P.O. di Biancavilla in data
09/11/2017; • del referto dell'esame rx colonna dorso lombare, effettuato presso Radiologia
Leocata in data 29/01/2019; • del certificato reumatologico, rilasciato dalla Dott.ssa Per_1 in data 09/01/2020; • del certificato cardiologico, rilasciato dal Dott. in
[...] Persona_2 data 30/11/2020; • del certificato, rilasciato dal Dott. in data 12/03/2021; • Persona_3 del certificato neurologico, rilasciato dal Dott. in data 03/11/2021: • della CTU, redatta Per_4 dalla Dott.ssa in data 23/11/2021; • della lettera di dimissioni, relativa al Persona_5 ricovero avvenuto presso dal 13 al 21/06/2022; • del referto Controparte_2 dell'esame rx colonna, effettuato presso Diagnostica per Immagini del Dott. Per_6
in data 08/03/2023; • del certificato di invalidità, rilasciato dal Dott. Persona_7 in data 27/03/2023; • del referto dell'esame rx colonna lombosacrale, effettuato Persona_8 presso Diagnostica per Immagini del Dott. in data 24/05/2023; • Per_6 Persona_7
del certificato fisiatrico, rilasciato dallo studio LUCAS in data 26/06/2024; • del certificato neurologico, rilasciato dal Dott. in data 26/06/2024; • del certificato Persona_9
cardiologico, rilasciato dal Policlinico Universitario di Catania P.O. Rodolico in data
22/07/2024; • del verbale, redatto dalla Commissione medica di Adrano in data 30/11/2023, ha ritenuto “indispensabile approfondire preliminarmente la natura e l'entità delle menomazioni accertate, alla luce dei criteri tabellari”.
Conseguentemente, il predetto consulente d'ufficio ha attribuito “Alla artrite reumatoide con spondilopatia, a moderata incidenza funzionale, … la percentuale fissa del 50%, prevista dal codice 9303 delle vigenti tabelle di Legge. …
Alla ipertensione arteriosa, in buon compenso emodinamico, … la percentuale media del
25% prevista dal codice 6441 delle tabelle di legge vigenti, in relazione ai riscontri clinici odierni in uno agli indici di funzionalità cardiaca relazionati agli atti
Pagina 4 … Alla insonnia in trattamento al bisogno, con allegata ma non confermata sindrome depressiva reattiva, è possibile generosamente attribuire la percentuale minima dell'11%, prendendo come parametro valutativo di riferimento per analogia quello previsto al codice tabellare 2204”.
Conseguentemente, il predetto CTU ha applicato la formula riduzionista concludendo che il quadro clinico complessivamente accertato a carico di ne riduce la capacità lavorativa Pt_2
generica nella misura del 67%.
Ciò posto, la ricorrente ha genericamente lamentato che il consulente d'ufficio ha sottovalutato la gravità clinica delle patologie rilevate a suo carico ed asseritamente emergenti dalla visita cardiologica con ECG eseguita presso U.O. di Cardiologia del P.O. del Policlinico di Catania il 22.07.2024; dalla Rx colonna lombosacrale del 24.05.2023 e del 08.03.2023, dalla lettera di dimissioni del 21.06.2024, dalla visita psichiatrica del 12.03.2021, dal referto del
26.06.2024 e del 25.06.2024.
Giova subito sottolineare che tutta la documentazione in parola è stata sottoposta a vaglio critico dal CTU nominato in sede sommaria, senza che la ricorrente abbia dedotto ed allegato a sostegno delle divergenze valutative formulate nell'apprezzamento dell'incidenza invalidante delle patologie dalle quali è afflitta la devianza delle conclusioni peritali dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte peraltro la parte stessa era tenuta ad indicare, ovvero l'omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (così, Cass. 10.07.2025
n.18965 che, tra le tante, richiama in parte motiva Cass. 27.02.2025 n. 5232).
Nel contesto considerato, ha semplicemente prospettato che la cardiopatia ipertensiva Pt_2
debba essere inquadrata nella fattispecie della “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)” di cui al codice 6442 del DM 5.02.1992 per la quale è prevista una incidenza invalidante ricompresa tra il 41% e il 50% sostenendo, in ragione del quadro clinico di cui è affetta, che a favore della stessa debba essere riconosciuta la misura invalidante massima del 50% e non del 25 % operata dal CTU per aver fatto applicazione della previsione tabellare della “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)” di cui al codice 6441 per la quale è previsto un range invalidante ricompreso tra il 21 e il 30%.
Se non ché, la certificazione rilasciata dall'UOC di Cardiologia del P.O. Policlinico di
Catania il 22.07.2024 non evidenzia a carico dell'organo cardiaco gravi scompensi e/o insufficienze, dando atto che è rimasto accertato all'esito dell'elettrocardiogramma il “ritmo sinusale aa FC di 70 b/m. Asse elettrico equilibrato. Turbe della fase di ripolarizzazione
Pagina 5 ventricolare come da sovraccarico. QTC normale” e che l'“ecocardiogramma”, come ha sottolineato anche il CTU, presenta “…ventricolo sinistro lievemente dilatato e moderatamente ipertrofico… FE 48%. Atrio sinistro lievemente dilatato…Valvola mitrale con lembi di aumentato spessore. Al doppler lieve rigurgito. Ventricolo destro di normali dimensioni, normocinetico … Al doppler insufficienza tricuspidalica di grado lieve…”, restando perciò diagnosticata una “cardiopatia ipertensiva con alterazione della fase diastolica. Ectasia dell'aorta” e, alla luce della sintomatologia meramente riferita dalla con “IC in III classe Pt_2
NYHA…” e prescrizione di terapia farmacologica e controllo cardiologico trimestrale.
In atti, la ricorrente non ha prodotto certificazione successiva attestante un peggioramento delle condizioni dell'organo cardiaco né un mediocre controllo farmacologico dell'ipertensione arteriosa, laddove, riguardo ad essa, il tecnico d'ufficio ha rilevato la sussistenza di un “buon compenso emodinamico” e conformemente “…ai riscontri clinici odierni in uno agli indici di funzionalità cardiaca relazionati …”, tutti convergenti in direzione di una cardiopatia di grado lieve, in soggetto con “Aia cardiaca nei limiti della norma. Assenza di edemi declivi e segni di scompenso. Polsi periferici ritmici e normopulsanti”, il CTU ha confermato l'inquadramento tabellare di siffatta patologia nei medesimi termini già compiuta dalla competente
Commissione Medica. Di qui, alla luce dei risconti clinici obiettivati emergenti in atti, la censura mossa a tale inquadramento costituisce dissenso diagnostico di per sé solo insufficiente per la rinnovazione dell'accertamento tecnico.
Parimenti, le doglianze afferenti all'asserito inadeguato apprezzamento delle patologie osteoarticolare si palesano prive di pregio.
Invero, dalla lettura della relazione del 21.06.2022 l'interessamento osteoarticolare rappresenta il precipitato della cronicizzazione delle manifestazioni della reumoartropatia infiammatoria accertata a carico della ricorrente, per la quale l'incidenza invalidante è prevista dal DM 5.02.1992 in misura fissa. Dalla lettura del referto del 24.05.2023 resta confermato che la ricorrente soffre di “note di modesta spondiloartrosi”, puntualmente apprezzate dal CTU, senza che la visita fisiatrica eseguita il 25.06.2024 comprovi alcun oggettivo aggravamento dello stato di salute della restando ivi affermato che, malgrado le algie, la stessa riesce a Pt_2
“raggiunge(re) la stazione eretta autonomamente” e sia pure “con adattamenti, la mantiene per breve tempo ...” ed è in grado di effettuare i “passaggi posturali da piedi a coricata e viceversa possibili autonomamente ma con adattamenti, si gira da un fianco all'altro con adattamenti
…”, ponendosi tali rilievi in linea con quanto accertato dal CTU in sede peritale, avendo quest'ultimo attestato che la deambulazione e i passaggi posturali sono eseguiti dalla in Pt_2
totale autonomia.
Pagina 6 In atti, non si rinviene alcuna certificazione attestante una storia clinica depressiva della ricorrente, emergendo dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio redatta il 9.12.2021 nel procedimento iscritto al 2554/2021 (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente della fase di opposizione e sommaria di ATP) che al tempo presenta soltanto una “lieve deflessione Pt_2 del tono dell'umore con riferiti disturbi dell'addormentamento” e “non risulta agli atti, né è stato riferito, che la ricorrente segua in atto terapia farmacologica per la depressione”.
Parimenti, all'esito della visita neurologica del 26.06.2024 non risulta prescritta alla ricorrente l'assunzione di alcuna terapia farmacologica ma genericamente diagnosticato che “la paziente è da ritenersi affetta da una “sofferenza spondilo artrosica diffusa cui si associa una sindrome depressiva”, laddove nel certificato fisiatrico del 25.06.2024 non resta operata una diagnosi delle patologie psichiatriche sofferte dalla ricorrente, limitandosi esso a recepire al riguardo le mere dichiarazioni rilasciate da quest'ultima in sede di anamnesi, laddove, è bene ribadire, il CTU nominato in fase sommaria ha accertato che la stessa è collaborante, orientata sul piano spazio temporale e verso la situazione, apprendendo dalla che l'alterazione del Pt_2
ritmo sonno-veglia è saltuaria, tanto da essere trattata farmacologicamente solo al bisogno.
Per completezza, infine, il certificato rilasciato il 21.10.2024 dal responsabile del servizio di fisiopatologia respiratoria della Casa di Cura Mons. ha riscontrato che la CP_3
ricorrente al 95% in a.a., non presenta rumori aggiunti in ambito polmonare, risultando Pt_3
altresì nella norma la spirometria per flussi e volumi, non rinvenendosi in atti alcun successivo referto che comprovi la sussistenza di problematiche polmonari.
Alla luce di quanto precede, allora, le risultanze medico legali espresse dal CTU nominato in fase sommaria restano condivise e fatte proprie da questo giudice, adottando statuizioni conformi in dispositivo, non potendosi trascurare che il giudizio di opposizione non può risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria, atteso che l'art. 445 bis c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi laddove le doglianze mosse dal difensore di parte ricorrente alla CTU si risolvono in una manifestazione difensiva di dissenso diagnostico in ordine alla quantificazione percentuale dell'incidenza funzionale invalidante delle dette patologie che è priva di pregio probatorio (Cass. 26.12.2024
n.34492).
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale, in ragione delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, le spese processuali di entrambe le fase del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Pagina 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo le domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità con Parte_2
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso l'intestato
Tribunale per le valutazioni delle annotazioni offensive apposte a pag. 9 dell'allegato 4 depositato il 21.10.2024 nel procedimento di opposizione de quo, già depositato il 24.04.2024 sempre quale allegato 4 nel procedimento sommario di ATP iscritto al n.4152/2024 r.g.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 8