CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 17978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17978 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 327/2022 proposto da: Ministero della giustizia, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente- contro IA AZ, difesa dagli avvocati Ferdinando Abbate e Marco Alunni;
-controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 533/2020 depositata l’8/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Remo Caponi;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi. Fatti di causa Nel 2020 AZ IA ha proposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia nei confronti del Ministero della Giustizia – assieme ad altri ricor- renti - domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo Civile Sent. Sez. 2 Num. 17978 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. di equa riparazione («Pinto su Pinto»), instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello e protrattosi nella fase di merito dall’8/6/2011 al 19/3/2013, mentre la fase di legittimità si era conclusa con sentenza n. 4409/2015 del 4/3/2015. Instaurato il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con pignoramento del 9/4/2015, esso si è concluso con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Instaurato il 12/6/2018 dinanzi al Tar Lazio il giudizio di ottemperanza, esso è stato definito con pronuncia del Consiglio di Stato del 9/7/2019, con l’assegnazione all'amministrazione pubblica di un termine di novanta giorni per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta. La parte ha fatto valere una durata ingiustificata di un anno e dieci mesi e ha chiesto un indennizzo di € 1.000. In sede monocratica è stata rilevata una durata irragionevole di due anni e liquidata la cifra di € 800. È stata rigettata l’opposizione del Ministero della Giustizia. Ricorre in cassazione il Ministero con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte privata con controricorso. L’interlocutoria n. 32895/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 5 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 4 l. 89/2001 e 6 Cedu per la tardività della domanda di equo indennizzo, pro- posta oltre il termine semestrale dalla definitività dell’ordinanza di assegna- zione. Il Ministero osserva che è dalla data della definitività di quest’ultima e non da quella successiva della definitività del provvedimento reso sul giudizio di ottemperanza che decorre il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. L’argomento è sostanzialmente il seguente: il mancato pagamento successivamente all’ordinanza di assegnazione lede il diritto a conseguire il bene controverso, cioè la somma di denaro di equo indennizzo, non già il diritto alla durata ragionevole del processo e pertanto non 3 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. posticipa il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. Il secondo motivo (p. 15 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giu- stizia in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in relazione alla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. Il terzo motivo (p. 17 del ricorso) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sullo scomputo della durata imputabile ad abuso degli strumenti processuali. Si fa valere la frammentazione del credito in diverse iniziative processuali, che ha determinato una dilazione ingiustificata dei tempi e la duplicazione delle iniziative esecutive con la promozione del giudizio di ottemperanza, quando l’ordinanza di assegnazione era già satisfattiva dell’interesse. 2. – In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è infondato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non rileva per il calcolo della durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), altra cosa è concludere da ciò che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irrilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequitur dal rilievo iniziale. In altre parole: conclusosi il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decor- rere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001, se l’ammini- strazione corrisponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata in- staura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata 4 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. del processo dinanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricor- rere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere il soddisfaci- mento effettivo del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024). Il primo motivo è rigettato. In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato. Dal ca- rattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giu- stizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia ammini- strativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettiva- mente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del con- traddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente ri- messione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chia- mato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un pro- cesso ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un 5 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. ricorso da notificare al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il Ministero della Giustizia ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legitti- mazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto). Il terzo motivo è da dichiararsi assorbito. 3. – È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara as- sorbito il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-
-ricorrente- contro IA AZ, difesa dagli avvocati Ferdinando Abbate e Marco Alunni;
-controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 533/2020 depositata l’8/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Remo Caponi;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi. Fatti di causa Nel 2020 AZ IA ha proposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia nei confronti del Ministero della Giustizia – assieme ad altri ricor- renti - domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo Civile Sent. Sez. 2 Num. 17978 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. di equa riparazione («Pinto su Pinto»), instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello e protrattosi nella fase di merito dall’8/6/2011 al 19/3/2013, mentre la fase di legittimità si era conclusa con sentenza n. 4409/2015 del 4/3/2015. Instaurato il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con pignoramento del 9/4/2015, esso si è concluso con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Instaurato il 12/6/2018 dinanzi al Tar Lazio il giudizio di ottemperanza, esso è stato definito con pronuncia del Consiglio di Stato del 9/7/2019, con l’assegnazione all'amministrazione pubblica di un termine di novanta giorni per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta. La parte ha fatto valere una durata ingiustificata di un anno e dieci mesi e ha chiesto un indennizzo di € 1.000. In sede monocratica è stata rilevata una durata irragionevole di due anni e liquidata la cifra di € 800. È stata rigettata l’opposizione del Ministero della Giustizia. Ricorre in cassazione il Ministero con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte privata con controricorso. L’interlocutoria n. 32895/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 5 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 4 l. 89/2001 e 6 Cedu per la tardività della domanda di equo indennizzo, pro- posta oltre il termine semestrale dalla definitività dell’ordinanza di assegna- zione. Il Ministero osserva che è dalla data della definitività di quest’ultima e non da quella successiva della definitività del provvedimento reso sul giudizio di ottemperanza che decorre il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. L’argomento è sostanzialmente il seguente: il mancato pagamento successivamente all’ordinanza di assegnazione lede il diritto a conseguire il bene controverso, cioè la somma di denaro di equo indennizzo, non già il diritto alla durata ragionevole del processo e pertanto non 3 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. posticipa il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. Il secondo motivo (p. 15 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giu- stizia in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in relazione alla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. Il terzo motivo (p. 17 del ricorso) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sullo scomputo della durata imputabile ad abuso degli strumenti processuali. Si fa valere la frammentazione del credito in diverse iniziative processuali, che ha determinato una dilazione ingiustificata dei tempi e la duplicazione delle iniziative esecutive con la promozione del giudizio di ottemperanza, quando l’ordinanza di assegnazione era già satisfattiva dell’interesse. 2. – In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è infondato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non rileva per il calcolo della durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), altra cosa è concludere da ciò che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irrilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequitur dal rilievo iniziale. In altre parole: conclusosi il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decor- rere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001, se l’ammini- strazione corrisponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata in- staura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata 4 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. del processo dinanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricor- rere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere il soddisfaci- mento effettivo del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024). Il primo motivo è rigettato. In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato. Dal ca- rattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giu- stizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia ammini- strativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettiva- mente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del con- traddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente ri- messione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chia- mato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un pro- cesso ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un 5 di 5 –327/2022 – 2 – 11/4/2024 (11) – Caponi Est. ricorso da notificare al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il Ministero della Giustizia ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legitti- mazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto). Il terzo motivo è da dichiararsi assorbito. 3. – È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara as- sorbito il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-