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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2024, n. 10961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10961 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 26734/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26734/2022
Oggi 19.12.2024 ad ore 10.35 innanzi al dott. AN Spera, sono comparsi:
Per 'avv. D'EVANT DANIELA Parte_1
Per l'avv. PIGNONI ADALGISA EVA Controparte_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 6.11.2024 e le difese delle note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. AN Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26734/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato D'EVANT DANIELA, nonché dall'avvocato
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato PIGNONI ADALGISA EVA nonché dall'avvocato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni dallo stesso CP_1 subite in conseguenza dell'aggressione avvenuta in data 22.02.2015.
Si costituiva in giudizio il quale, in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione del Controparte_1 processo in attesa della definizione del procedimento penale n. 7798/2017 R.G.R.N. pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Milano;
in via principale, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate. All'udienza del 22.11.2022 il Giudice assegnava alle parti termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e rinviava all'udienza del 28.03.2023 per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c. pagina 2 di 10 In detta udienza, su concorde istanza delle parti, il Giudice concedeva i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 13.07.2023 il Giudice dichiarava la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto solo con memoria difensiva depositata successivamente alla comparsa di costituzione e risposta e ammetteva parzialmente le istanze istruttorie proposte dalle parti.
Alla successiva udienza del 20.03.2024 venivano escussi i testi ammessi, fatta eccezione per il teste non comparso e parte convenuta dichiarava che il procedimento penale pendente Testimone_1 dinanzi al Tribunale di Milano era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione del reato;
il
Giudice formulava alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. sulla scorta della CTU medico-legale espletata nell'ambito del procedimento penale. Detta proposta veniva accettata solo da parte attrice, mentre parte convenuta formulava richiesta di CTU medico – legale;
il Giudice si riservava di disporre la richiesta CTU nella successiva udienza e rinviava per l'escussione del teste Testimone_1
All'udienza del 9.07.2024 il convenuto rinunciava sia all'escussione del teste che alla Testimone_1 richiesta di CTU e si riportava anch'egli alla consulenza espletata nell'ambito del procedimento penale. All'udienza del 6.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato;
parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di risposta con esclusione della istanza di sospensione del processo. Il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024 assegnando alle parti termine fino al
30.11.2024 per brevi note conclusive.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur la domanda di parte attrice deve essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore afferma che nella notte fra il 21 e 22 febbraio 2015 si trovava insieme ad un gruppo di amici presso la discoteca KARMA per festeggiare il compleanno dell'amico Una volta usciti dal locale per brindare nei pressi del parcheggio, venivano Persona_1 avvicinati dagli addetti della sicurezza e, senza motivo, l'attore e l'amico venivano aggrediti Per_1 dai soggetti che, nel corso delle indagini penali, furono identificati nella persona del convenuto e del collega Testimone_1
A seguito dell'aggressione l'attore, effettuato l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Raffaele, veniva ricoverato dal 24.02.2015 al 2.03.2015 presso il reparto di chirurgia maxillo facciale dell'Ospedale San Paolo e sottoposto ad intervento chirurgico a causa della “frattura della parete orbitale sinistra” (doc. 4 atto di citazione). Per detti fatti l'attore presentava denuncia querela contro ignoti e veniva instaurato un procedimento penale nei confronti di dinanzi al Giudice di Pace di Milano, imputato del reato di Controparte_1 cui all'art. 81 e 582 c.p. “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso aggrediva fisicamente , colpendolo con diversi pugni al volto e una ginocchiata al capo, Parte_1 cagionando allo stesso “frattura parete mediale sinistra”, lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 10 (dieci)” (doc. 3 atto di citazione). Successivamente veniva disposta CTU medico-legale al fine di quantificare correttamente i giorni di malattia (30 anziché 10) ed il fascicolo veniva trasmesso, per competenza, al Tribunale di Milano.
pagina 3 di 10 Parte attrice chiede, pertanto, l'accertamento della responsabilità del convenuto per le lesioni allo stesso cagionate e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 16.589,25 sulla base della CTP redatta dal Dott. (doc. 5 atto di citazione). Persona_2
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. che prescrive la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, il quale può essere rappresentato anche da un fatto astrattamente configurabile come reato.
In queste ipotesi, qualora manchi, come nel caso di specie, una pronuncia penale con efficacia di giudicato in sede civile ex art. 651 c.p.p., l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità quali, il fatto lesivo, l'esistenza del nesso di causalità fra il fatto e l'evento lesivo, il c.d. danno conseguenza, nonché l'elemento soggettivo del danneggiante. D'altra parte, il giudice civile ha il compito di accertare incidenter tantum la sussistenza del fatto di reato.
In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, perché possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p.” (Cass.
14/02/2000, n. 1643; Cass., Sez. III, sent. n. 20684 del 25.09.2009).
Sulla stessa scia anche la recente giurisprudenza di merito: “In tema di risarcimento del danno da reato che non sia stato accertato in sede penale, al giudice civile è richiesto il compito, in assenza di giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. di accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo;
ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento, rispettando i canoni della legge penale” (Trib. Lecce sent. 1882/2019). Non costituisce ostacolo all'esercizio di detto potere da parte del giudice civile l'avvenuta estinzione del reato: “ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato e l'improponibilità o improcedibilità dell'azione penale non costituiscono impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato” (Cass. Civ. 20648/2009; cfr. Cass. Civ. n. 1643/2000). Nel caso di specie, invero, all'udienza del 20.03.2024, parte convenuta ha evidenziato che il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano è stato archiviato in data 27.07.2023 con decreto del G.I.P. Dott. Fanales n. 4201/2023 per intervenuta prescrizione del reato e questa circostanza non è stata contestata dalla parte attrice.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, rileva questo Giudice che parte attrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Dai documenti versati in atti nonché dalla prova orale espletata, è infatti emerso che il convenuto abbia aggredito parte attrice, provocando le lesioni oggetto della documentazione medica prodotta. pagina 4 di 10 In particolare, i testi citati da parte attrice, e hanno fornito Controparte_2 Persona_1 concordanti dichiarazioni.
Infatti entrambi hanno affermato che il primo ragazzo ad essere stato aggredito fu dopo Persona_1 che lo stesso chiese ad un addetto alla sicurezza di non fumargli il sigaro in faccia e che, a quel punto, visto il proprio amico in difficoltà, gli altri ragazzi, fra cui l'attore, si avvicinarono e parte attrice venne aggredita: “…il mio amico disse all'addetto alla sicurezza di non fumare la sigaretta sul suo Per_1 volto e improvvisamente l'addetto alla sicurezza diede uno schiaffo al mio amico Sono Per_1 arrivati successivamente altri addetti alla sicurezza che hanno iniziato a spintonarci, hanno iniziato a dare schiaffi e pugni a e e anche una ginocchiata a Ricordo che Per_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 subì più colpi da parte di un addetto alla sicurezza in particolare di cui però non conosco il nome.
Ricordo che durante queste percosse e spinte erano intervenuti tre o forse quattro addetti alla sicurezza” ( verbale del 20.03.2024); “…ricordo che all'ingresso della discoteca erano CP_2 presenti tre addetti alla sorveglianza e mi ricordo che uno di questi in particolare mi infastidiva fumando sul mio volto un sigaro. Io volevo accompagnare la ragazza dentro la discoteca ma fui placcato dagli addetti che mi impedirono di entrare. A un certo punto, i miei amici, vedendo il placcaggio che avevo subito, mi vennero in aiuto, ma nessuno di noi diede pugni o calci agli addetti alla sorveglianza, mentre gli addetti alla sorveglianza iniziarono a spintonarci e darci con calci, pugni
e ginocchiate. Mi ricordo che venne sollevato da uno degli addetti alla sorveglianza Parte_1
e spinto contro la ringhiera del locale. La stessa cosa venne fatta ai danni di . Preciso Parte_2 che noi eravamo rimasti sempre all'esterno della discoteca. Non ricordo chi dei tre addetti alla sorveglianza spinse contro la ringhiera . Successivamente intervennero altri addetti, Parte_1 forse altri due o tre, e anche loro continuarono a sferrare pugni e calci, in particolare a Pt_1 che fu colpito da una ginocchiata sul volto. Io saprei riconoscere quello che colpì al volto
[...]
Non escludo che abbia ricevuto anche un pugno” ( Parte_1 Parte_1 Per_1 verbale del 20.03.2024).
Queste deposizioni sono corrispondenti sia al verbale di ricezione di denuncia-querela di parte attrice
(v. doc. 1 atto di citazione) sia alle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti nel corso delle indagini preliminari ai Carabinieri (v. doc. 2 atto di citazione).
Inoltre, parte attrice e il teste hanno effettuato il riconoscimento fotografico degli aggressori e, Per_1 in particolare, di parte convenuta, come emerge dalla comunicazione della notizia di reato redatta dai
Carabinieri (v. doc. 2 atto di citazione).
Invece, la tesi sostenuta da parte convenuta secondo la quale gli addetti alla sicurezza si sarebbero trovati costretti a respingere la condotta aggressiva del gruppo dei ragazzi, senza tuttavia utilizzare alcun tipo di violenza, non ha trovato adeguato riscontro nel presente giudizio.
Invero, sulla deposizione dell'unico teste citato da parte convenuta, , si rileva quanto Testimone_2 segue.
Si tratta dell'addetto alla sicurezza in servizio unitamente al convenuto e all'altro collega Tes_1
imputato del reato di aggressioni nei confronti di nell'ambito dello stesso
[...] Persona_1 procedimento penale instaurato nei confronti del convenuto. È dunque evidente che la testimonianza di detto teste deve essere considerata inattendibile, in quanto soggetto coinvolto nell'aggressione di cui è causa. In ogni caso, le dichiarazioni rese dal sono state generiche e non circostanziate (v. Tes_2 verbale del 20.03.2024).
pagina 5 di 10 Inoltre, dalla comunicazione della notizia di reato redatta dai Carabinieri si legge che “dalla lettura dei verbali emerge come le ricostruzioni dei fatti fornita dai tre soggetti addetti al controllo e alla sicurezza del locale presentino verosimilmente dei punti divergenti in merito a chi materialmente si fosse trovato a respingere l'azione intrusiva da parte dei giovani e a quanti tra di essi riportassero delle ecchimosi e delle ferite, e sul modo in cui tali lesioni fossero state provocate” (v. doc. 2 atto di citazione).
Per tutti questi motivi, ritiene in definitiva questo Giudice che il fatto illecito contestato al convenuto sia stato provato dall'attore. Con riferimento all'accertamento del nesso causale parte attrice ha prodotto la relazione medico-legale a firma del Dott. (v. doc. 5 atto di citazione) il quale evidenzia che i postumi di Persona_2 carattere maxillo-facciale da lui rilevati su parte attrice sono in “diretto rapporto causale con l'evento traumatico del 21/02/2015 conseguente a percosse del volto, sulla base della certificazione medica ospedaliera, delle obiettività attuali e con le attendibili modalità di accadimento descritte”.
Tale circostanza trova altresì conferma nella CTU disposta nel procedimento penale (v. doc. 9 comparsa di costituzione), la quale non è stata contestata da nessuna delle due parti (v. in particolare, verbale del 9.07.2024).
Detta relazione medico-legale rileva che “nessun dubbio sull'effettivo ricorrere della suddetta lesività che per intrinseche caratteristiche è da riferire ad una lesività di tipo traumatico-contusivo che è certamente compatibile con la modalità lesiva denunciata dal Sig. vale a dire un trauma Pt_1 diretto al volto, certamente compatibile con le conseguenze di un pugno sferrato al volto con energia tale da determinare una frattura della parete orbitaria”.
Priva di pregio è, dunque, la difesa di parte convenuta secondo cui deve ritenersi interrotto il nesso causale per la circostanza che l'attore si è recato presso il pronto soccorso soltanto il giorno successivo: l'aggressione si è verificata nelle prime ore del mattino del 22 febbraio 2015 e il referto del pronto soccorso riporta l'accesso effettuato alle ore 9,00 del 23 febbraio 2015.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque dubitarsi della responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni patite da parte attrice e per cui quest'ultima chiede in questa sede il risarcimento del danno.
Alla luce di quanto esposto, sono irrilevanti, ai fini del decidere, le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
È preliminarmente opportuno rammentare che, a mente dell'art. 185 c.p., la commissione di un reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento dello stesso.
3.1 Ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge prevede espressamente il ristoro del danno non patrimoniale, anche al di fuori di una ipotesi di reato;
qualora siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia, un'autonoma categoria di danno. (Cass. SU. nn. 26972- 26973 – 26974 – 26975/2008). pagina 6 di 10 Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza pagina 7 di 10 soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Ciò premesso, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal CTU Dott.ssa nell'ambito del procedimento penale, il cui Persona_3 elaborato non è stato contestato dalle parti nel presente giudizio.
In particolare, la perizia ha riconosciuto che l'attore ha subito:
- un'invalidità temporanea assoluta per 9 giorni
- un'invalidità temporanea parziale al 75% per 7 giorni
- un'invalidità temporanea parziale al 50% per 7 giorni
- un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni
- un'invalidità permanente del 4%
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese edizione 2024 prevede quale importo standard la somma di € 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di € 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nel caso di specie non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard;
si ritiene, tuttavia, opportuno aumentare del 100% l'importo standard di € 31,00 a titolo di sofferenza soggettiva (per un totale di €. 62,00 pro die), in quanto trattasi di un danno non patrimoniale conseguenza di un reato doloso.
Non vi è dubbio, infatti, che vi sia una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano.
Non vi è chi non veda come la sofferenza percepita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l'appunto le lesioni personali accertate nel presente giudizio (di cui all'art. 582 c.p.), causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico permanente subiti a seguito di un sinistro stradale o di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Si consideri, infine, la giovane età dell'attore (20 anni) e il contesto in cui si è verificato il fatto illecito
(l'attore stava infatti festeggiando il compleanno di un amico in discoteca in compagnia di un gruppo di amici).
pagina 8 di 10 Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore pari al doppio della personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente.
Ciò detto, tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2024, nonché delle risultanze della CTU medico-legale sopra richiamate, ritiene il Tribunale che il danno biologico subito dall'attore debba essere liquidato in complessivi € 2.847,00 per inabilità temporanea, di cui € 1.209,00 a titolo di sofferenza (assumendo come importo standard personalizzato € 62,00 pro die) ed € 1.638,00 quale danno dinamico-relazionale.
Per il danno biologico permanente, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico- relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 20 anni alla data della fine della malattia
(l'attore è nato il [...] e la data di fine malattia è da individuarsi nel 24.03.2015) e con la percentuale di invalidità del 4%, i seguenti importi standard: € 5.989,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 1.498,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile.
Per le stesse ragioni sopra evidenziate con riferimento all'inabilità temporanea, anche con riguardo al danno permanente dev'essere personalizzata la componente di sofferenza interiore nella misura del
100%. Conseguentemente, l'importo personalizzato da prendersi a riferimento è di € 2.996,00.
Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la complessiva somma di € 8.985,00 (€ 5.989,00 + € 2.996,00).
3.2 Con riferimento al danno patrimoniale (i.e. gli esborsi subiti dall'attore), il CTU ha rilevato che
“sono documentati esborsi per spese mediche e di cura sostenute in proprio pari ad €. 121,00”. Detto importo, rivalutato ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo-vita, è pari ad € 146,00. Pertanto, il danno complessivamente dovuto all'attore (già rivalutato) è pari ad € 11.978,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Inoltre, da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 11.978,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di € 2.993,00 (€ 146,00
+ € 2.847,00 dalla data del 22.02.2015 (data dell'aggressione) ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di € 8.985,00 dalla data del 24.03.2015 (data di fine malattia) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 11.978,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali ivi comprese quelle di CTP pari ad €. 427,00 come da fattura allegata da parte attrice al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto per le lesioni cagionate all'attore in seguito all'aggressione verificatasi il 22.02.2015;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.978,00 oltre interessi come specificati in motivazione;
- rigetta le istanze istruttorie di parte convenuta;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in € 427,00 per CTP, € 264,00 per esborsi, € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 19.12.2024
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. AN SPERA
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Letizia Bibbiani
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26734/2022
Oggi 19.12.2024 ad ore 10.35 innanzi al dott. AN Spera, sono comparsi:
Per 'avv. D'EVANT DANIELA Parte_1
Per l'avv. PIGNONI ADALGISA EVA Controparte_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 6.11.2024 e le difese delle note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. AN Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26734/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato D'EVANT DANIELA, nonché dall'avvocato
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato PIGNONI ADALGISA EVA nonché dall'avvocato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni dallo stesso CP_1 subite in conseguenza dell'aggressione avvenuta in data 22.02.2015.
Si costituiva in giudizio il quale, in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione del Controparte_1 processo in attesa della definizione del procedimento penale n. 7798/2017 R.G.R.N. pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Milano;
in via principale, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate. All'udienza del 22.11.2022 il Giudice assegnava alle parti termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e rinviava all'udienza del 28.03.2023 per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c. pagina 2 di 10 In detta udienza, su concorde istanza delle parti, il Giudice concedeva i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 13.07.2023 il Giudice dichiarava la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto solo con memoria difensiva depositata successivamente alla comparsa di costituzione e risposta e ammetteva parzialmente le istanze istruttorie proposte dalle parti.
Alla successiva udienza del 20.03.2024 venivano escussi i testi ammessi, fatta eccezione per il teste non comparso e parte convenuta dichiarava che il procedimento penale pendente Testimone_1 dinanzi al Tribunale di Milano era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione del reato;
il
Giudice formulava alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. sulla scorta della CTU medico-legale espletata nell'ambito del procedimento penale. Detta proposta veniva accettata solo da parte attrice, mentre parte convenuta formulava richiesta di CTU medico – legale;
il Giudice si riservava di disporre la richiesta CTU nella successiva udienza e rinviava per l'escussione del teste Testimone_1
All'udienza del 9.07.2024 il convenuto rinunciava sia all'escussione del teste che alla Testimone_1 richiesta di CTU e si riportava anch'egli alla consulenza espletata nell'ambito del procedimento penale. All'udienza del 6.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato;
parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di risposta con esclusione della istanza di sospensione del processo. Il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024 assegnando alle parti termine fino al
30.11.2024 per brevi note conclusive.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur la domanda di parte attrice deve essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore afferma che nella notte fra il 21 e 22 febbraio 2015 si trovava insieme ad un gruppo di amici presso la discoteca KARMA per festeggiare il compleanno dell'amico Una volta usciti dal locale per brindare nei pressi del parcheggio, venivano Persona_1 avvicinati dagli addetti della sicurezza e, senza motivo, l'attore e l'amico venivano aggrediti Per_1 dai soggetti che, nel corso delle indagini penali, furono identificati nella persona del convenuto e del collega Testimone_1
A seguito dell'aggressione l'attore, effettuato l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Raffaele, veniva ricoverato dal 24.02.2015 al 2.03.2015 presso il reparto di chirurgia maxillo facciale dell'Ospedale San Paolo e sottoposto ad intervento chirurgico a causa della “frattura della parete orbitale sinistra” (doc. 4 atto di citazione). Per detti fatti l'attore presentava denuncia querela contro ignoti e veniva instaurato un procedimento penale nei confronti di dinanzi al Giudice di Pace di Milano, imputato del reato di Controparte_1 cui all'art. 81 e 582 c.p. “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso aggrediva fisicamente , colpendolo con diversi pugni al volto e una ginocchiata al capo, Parte_1 cagionando allo stesso “frattura parete mediale sinistra”, lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 10 (dieci)” (doc. 3 atto di citazione). Successivamente veniva disposta CTU medico-legale al fine di quantificare correttamente i giorni di malattia (30 anziché 10) ed il fascicolo veniva trasmesso, per competenza, al Tribunale di Milano.
pagina 3 di 10 Parte attrice chiede, pertanto, l'accertamento della responsabilità del convenuto per le lesioni allo stesso cagionate e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 16.589,25 sulla base della CTP redatta dal Dott. (doc. 5 atto di citazione). Persona_2
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. che prescrive la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, il quale può essere rappresentato anche da un fatto astrattamente configurabile come reato.
In queste ipotesi, qualora manchi, come nel caso di specie, una pronuncia penale con efficacia di giudicato in sede civile ex art. 651 c.p.p., l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità quali, il fatto lesivo, l'esistenza del nesso di causalità fra il fatto e l'evento lesivo, il c.d. danno conseguenza, nonché l'elemento soggettivo del danneggiante. D'altra parte, il giudice civile ha il compito di accertare incidenter tantum la sussistenza del fatto di reato.
In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, perché possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p.” (Cass.
14/02/2000, n. 1643; Cass., Sez. III, sent. n. 20684 del 25.09.2009).
Sulla stessa scia anche la recente giurisprudenza di merito: “In tema di risarcimento del danno da reato che non sia stato accertato in sede penale, al giudice civile è richiesto il compito, in assenza di giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. di accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo;
ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento, rispettando i canoni della legge penale” (Trib. Lecce sent. 1882/2019). Non costituisce ostacolo all'esercizio di detto potere da parte del giudice civile l'avvenuta estinzione del reato: “ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato e l'improponibilità o improcedibilità dell'azione penale non costituiscono impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato” (Cass. Civ. 20648/2009; cfr. Cass. Civ. n. 1643/2000). Nel caso di specie, invero, all'udienza del 20.03.2024, parte convenuta ha evidenziato che il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano è stato archiviato in data 27.07.2023 con decreto del G.I.P. Dott. Fanales n. 4201/2023 per intervenuta prescrizione del reato e questa circostanza non è stata contestata dalla parte attrice.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, rileva questo Giudice che parte attrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Dai documenti versati in atti nonché dalla prova orale espletata, è infatti emerso che il convenuto abbia aggredito parte attrice, provocando le lesioni oggetto della documentazione medica prodotta. pagina 4 di 10 In particolare, i testi citati da parte attrice, e hanno fornito Controparte_2 Persona_1 concordanti dichiarazioni.
Infatti entrambi hanno affermato che il primo ragazzo ad essere stato aggredito fu dopo Persona_1 che lo stesso chiese ad un addetto alla sicurezza di non fumargli il sigaro in faccia e che, a quel punto, visto il proprio amico in difficoltà, gli altri ragazzi, fra cui l'attore, si avvicinarono e parte attrice venne aggredita: “…il mio amico disse all'addetto alla sicurezza di non fumare la sigaretta sul suo Per_1 volto e improvvisamente l'addetto alla sicurezza diede uno schiaffo al mio amico Sono Per_1 arrivati successivamente altri addetti alla sicurezza che hanno iniziato a spintonarci, hanno iniziato a dare schiaffi e pugni a e e anche una ginocchiata a Ricordo che Per_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 subì più colpi da parte di un addetto alla sicurezza in particolare di cui però non conosco il nome.
Ricordo che durante queste percosse e spinte erano intervenuti tre o forse quattro addetti alla sicurezza” ( verbale del 20.03.2024); “…ricordo che all'ingresso della discoteca erano CP_2 presenti tre addetti alla sorveglianza e mi ricordo che uno di questi in particolare mi infastidiva fumando sul mio volto un sigaro. Io volevo accompagnare la ragazza dentro la discoteca ma fui placcato dagli addetti che mi impedirono di entrare. A un certo punto, i miei amici, vedendo il placcaggio che avevo subito, mi vennero in aiuto, ma nessuno di noi diede pugni o calci agli addetti alla sorveglianza, mentre gli addetti alla sorveglianza iniziarono a spintonarci e darci con calci, pugni
e ginocchiate. Mi ricordo che venne sollevato da uno degli addetti alla sorveglianza Parte_1
e spinto contro la ringhiera del locale. La stessa cosa venne fatta ai danni di . Preciso Parte_2 che noi eravamo rimasti sempre all'esterno della discoteca. Non ricordo chi dei tre addetti alla sorveglianza spinse contro la ringhiera . Successivamente intervennero altri addetti, Parte_1 forse altri due o tre, e anche loro continuarono a sferrare pugni e calci, in particolare a Pt_1 che fu colpito da una ginocchiata sul volto. Io saprei riconoscere quello che colpì al volto
[...]
Non escludo che abbia ricevuto anche un pugno” ( Parte_1 Parte_1 Per_1 verbale del 20.03.2024).
Queste deposizioni sono corrispondenti sia al verbale di ricezione di denuncia-querela di parte attrice
(v. doc. 1 atto di citazione) sia alle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti nel corso delle indagini preliminari ai Carabinieri (v. doc. 2 atto di citazione).
Inoltre, parte attrice e il teste hanno effettuato il riconoscimento fotografico degli aggressori e, Per_1 in particolare, di parte convenuta, come emerge dalla comunicazione della notizia di reato redatta dai
Carabinieri (v. doc. 2 atto di citazione).
Invece, la tesi sostenuta da parte convenuta secondo la quale gli addetti alla sicurezza si sarebbero trovati costretti a respingere la condotta aggressiva del gruppo dei ragazzi, senza tuttavia utilizzare alcun tipo di violenza, non ha trovato adeguato riscontro nel presente giudizio.
Invero, sulla deposizione dell'unico teste citato da parte convenuta, , si rileva quanto Testimone_2 segue.
Si tratta dell'addetto alla sicurezza in servizio unitamente al convenuto e all'altro collega Tes_1
imputato del reato di aggressioni nei confronti di nell'ambito dello stesso
[...] Persona_1 procedimento penale instaurato nei confronti del convenuto. È dunque evidente che la testimonianza di detto teste deve essere considerata inattendibile, in quanto soggetto coinvolto nell'aggressione di cui è causa. In ogni caso, le dichiarazioni rese dal sono state generiche e non circostanziate (v. Tes_2 verbale del 20.03.2024).
pagina 5 di 10 Inoltre, dalla comunicazione della notizia di reato redatta dai Carabinieri si legge che “dalla lettura dei verbali emerge come le ricostruzioni dei fatti fornita dai tre soggetti addetti al controllo e alla sicurezza del locale presentino verosimilmente dei punti divergenti in merito a chi materialmente si fosse trovato a respingere l'azione intrusiva da parte dei giovani e a quanti tra di essi riportassero delle ecchimosi e delle ferite, e sul modo in cui tali lesioni fossero state provocate” (v. doc. 2 atto di citazione).
Per tutti questi motivi, ritiene in definitiva questo Giudice che il fatto illecito contestato al convenuto sia stato provato dall'attore. Con riferimento all'accertamento del nesso causale parte attrice ha prodotto la relazione medico-legale a firma del Dott. (v. doc. 5 atto di citazione) il quale evidenzia che i postumi di Persona_2 carattere maxillo-facciale da lui rilevati su parte attrice sono in “diretto rapporto causale con l'evento traumatico del 21/02/2015 conseguente a percosse del volto, sulla base della certificazione medica ospedaliera, delle obiettività attuali e con le attendibili modalità di accadimento descritte”.
Tale circostanza trova altresì conferma nella CTU disposta nel procedimento penale (v. doc. 9 comparsa di costituzione), la quale non è stata contestata da nessuna delle due parti (v. in particolare, verbale del 9.07.2024).
Detta relazione medico-legale rileva che “nessun dubbio sull'effettivo ricorrere della suddetta lesività che per intrinseche caratteristiche è da riferire ad una lesività di tipo traumatico-contusivo che è certamente compatibile con la modalità lesiva denunciata dal Sig. vale a dire un trauma Pt_1 diretto al volto, certamente compatibile con le conseguenze di un pugno sferrato al volto con energia tale da determinare una frattura della parete orbitaria”.
Priva di pregio è, dunque, la difesa di parte convenuta secondo cui deve ritenersi interrotto il nesso causale per la circostanza che l'attore si è recato presso il pronto soccorso soltanto il giorno successivo: l'aggressione si è verificata nelle prime ore del mattino del 22 febbraio 2015 e il referto del pronto soccorso riporta l'accesso effettuato alle ore 9,00 del 23 febbraio 2015.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque dubitarsi della responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni patite da parte attrice e per cui quest'ultima chiede in questa sede il risarcimento del danno.
Alla luce di quanto esposto, sono irrilevanti, ai fini del decidere, le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
È preliminarmente opportuno rammentare che, a mente dell'art. 185 c.p., la commissione di un reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento dello stesso.
3.1 Ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge prevede espressamente il ristoro del danno non patrimoniale, anche al di fuori di una ipotesi di reato;
qualora siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia, un'autonoma categoria di danno. (Cass. SU. nn. 26972- 26973 – 26974 – 26975/2008). pagina 6 di 10 Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza pagina 7 di 10 soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Ciò premesso, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal CTU Dott.ssa nell'ambito del procedimento penale, il cui Persona_3 elaborato non è stato contestato dalle parti nel presente giudizio.
In particolare, la perizia ha riconosciuto che l'attore ha subito:
- un'invalidità temporanea assoluta per 9 giorni
- un'invalidità temporanea parziale al 75% per 7 giorni
- un'invalidità temporanea parziale al 50% per 7 giorni
- un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni
- un'invalidità permanente del 4%
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese edizione 2024 prevede quale importo standard la somma di € 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di € 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nel caso di specie non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard;
si ritiene, tuttavia, opportuno aumentare del 100% l'importo standard di € 31,00 a titolo di sofferenza soggettiva (per un totale di €. 62,00 pro die), in quanto trattasi di un danno non patrimoniale conseguenza di un reato doloso.
Non vi è dubbio, infatti, che vi sia una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano.
Non vi è chi non veda come la sofferenza percepita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l'appunto le lesioni personali accertate nel presente giudizio (di cui all'art. 582 c.p.), causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico permanente subiti a seguito di un sinistro stradale o di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Si consideri, infine, la giovane età dell'attore (20 anni) e il contesto in cui si è verificato il fatto illecito
(l'attore stava infatti festeggiando il compleanno di un amico in discoteca in compagnia di un gruppo di amici).
pagina 8 di 10 Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore pari al doppio della personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente.
Ciò detto, tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2024, nonché delle risultanze della CTU medico-legale sopra richiamate, ritiene il Tribunale che il danno biologico subito dall'attore debba essere liquidato in complessivi € 2.847,00 per inabilità temporanea, di cui € 1.209,00 a titolo di sofferenza (assumendo come importo standard personalizzato € 62,00 pro die) ed € 1.638,00 quale danno dinamico-relazionale.
Per il danno biologico permanente, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico- relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 20 anni alla data della fine della malattia
(l'attore è nato il [...] e la data di fine malattia è da individuarsi nel 24.03.2015) e con la percentuale di invalidità del 4%, i seguenti importi standard: € 5.989,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 1.498,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile.
Per le stesse ragioni sopra evidenziate con riferimento all'inabilità temporanea, anche con riguardo al danno permanente dev'essere personalizzata la componente di sofferenza interiore nella misura del
100%. Conseguentemente, l'importo personalizzato da prendersi a riferimento è di € 2.996,00.
Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la complessiva somma di € 8.985,00 (€ 5.989,00 + € 2.996,00).
3.2 Con riferimento al danno patrimoniale (i.e. gli esborsi subiti dall'attore), il CTU ha rilevato che
“sono documentati esborsi per spese mediche e di cura sostenute in proprio pari ad €. 121,00”. Detto importo, rivalutato ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo-vita, è pari ad € 146,00. Pertanto, il danno complessivamente dovuto all'attore (già rivalutato) è pari ad € 11.978,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Inoltre, da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 11.978,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di € 2.993,00 (€ 146,00
+ € 2.847,00 dalla data del 22.02.2015 (data dell'aggressione) ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di € 8.985,00 dalla data del 24.03.2015 (data di fine malattia) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 11.978,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali ivi comprese quelle di CTP pari ad €. 427,00 come da fattura allegata da parte attrice al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto per le lesioni cagionate all'attore in seguito all'aggressione verificatasi il 22.02.2015;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.978,00 oltre interessi come specificati in motivazione;
- rigetta le istanze istruttorie di parte convenuta;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in € 427,00 per CTP, € 264,00 per esborsi, € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 19.12.2024
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. AN SPERA
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Letizia Bibbiani
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