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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco Micela - Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona - Giudice
3) dott.ssa Eleonora Bruno - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 901 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ( avv.to Carruba Parte_1
Maria Chiara)
Contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(avv.to Ciringione Patrizia),
E nei confronti di
CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 12 bis L. 898 del 1970
Conclusioni delle parti: come da note scritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023, ha esposto: di Parte_1 avere contratto matrimonio con;
di essere divorziata in Controparte_1
forza di sentenza n. 218/2017 emessa dal Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2017, che aveva statuito, tra l'altro, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di € 350,00 mensili;
che il rapporto di coniugio si
è protratto per oltre 20 anni e di non essere passata a nuove nozze.
1 Ha aggiunto, inoltre, che l'ex coniuge ha cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Polizia di Stato, congedandosi il 31 dicembre 2022.
Ha concluso, dunque, chiedendo ai sensi dell'art. 12 bis l. 898/70 il riconoscimento in suo favore del 40% dell'indennità di fine rapporto percepito da CP_1
relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il
[...] matrimonio (in particolare dal 1996 al 2017).
Costituitosi, il resistente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa dal 1 aprile 1981 al 30 novembre 2022, maturando un TFS LORDO pari ad € 105.015,33 somma comunque gravata da un pignoramento per € 17.962,29 e da imposta Irpef pari ad € 15.203,85. Ha precisato, dunque, che, detratte tali somme, il netto del
TFS sarebbe stato pari ad € 71.849,19 così come risulta da una interrogazione CP_ effettuata all' in data 14.6.2023 (vedasi allegato prot. 886910). CP_2
Il resistente ha precisato, altresì, di avere stipulato un contratto di cessione pro solvendo con la la quale ha, dunque, anticipato Controparte_3
la somma complessiva a titolo di TFS di € 68.142,79 trattenendo la somma di €
3.706,40 a titolo di tassi e costi.
Alla luce di quanto rappresentato, la somma netta percepita dal , a CP_1
titolo di TFS, sarebbe stata pari ad € 68.142,79.
Nella prosperrazione offerta, dunque, applicata la formula di legge, la quota del
40% sull'importo netto, dovuta alla ricorrente sarebbe pari ad € 13.296,08.
Il resistente ha dedotto, altresì, di avere già effettuato, nonostante non avesse ancora percepito la somma del TFS, dei versamenti alla signora , quali Parte_1
anticipi del TFS per un importo pari ad 9.700,00, come da assegni prodotti.
In definitiva, nella prospettazione offerta, alla somma eventualmente dovuta pari al 40% e cioè dalla somma pari ad € 13.296,08 andrebbero detratti gli acconti versati per un totale di € 9.700,00 restando, pertanto, un eventuale residuo di €
3.596,08.
Tale somma, tuttavia, non spetterebbe alla essendo la medesima Parte_1
debitrice del resistente dell'importo di € 15.523,79, quale residuo di una maggiore somma versata dal padre del resistente su un conto cointetato tra le parti e mai restituita dalla . Parte_1
2 Il resistente, dunque, ha avanzato domanda riconvenzionale, sollecitando la condanna della ricorrente al pagamento della somma complessiva pari ad €
27.452,29.
La ricorrente ha disconosciuto la documentazione prodotta, sollecitando la controparte al deposito degli originali e riservandosi di formulare istanza di verificazione.
In relazione invece all'assegno del 10 febbraio 2015, la ha dedotto che Parte_1
tale pagamento si riferirebbe alla restituzione di un prestito non oneroso che era stato concesso dalla stessa al resistente.
❖❖❖
Tanto premesso, la presente azione è volta, tra l'altro, al riconoscimento del diritto all'attribuzione di una percentuale dell'indennità di fine servizio riconosciuta al coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 12 l. 898/1970.
Sul punto, va osservato che come noto l'art. 12 bis della legge 898/70 (legge divorzio) prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ai fini del riconoscimento del diritto, sono pertanto necessari tre requisiti fondamentali: 1) la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato;
2) la mancanza di nuove nozze da parte dell'attrice; 3) la titolarità di un assegno divorzile.
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
3 Il sorgere del diritto al riconoscimento della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Tanto premesso, nel caso di specie è documentalmente provato che tra le parti sia intervenuta la sentenza di divorzio n. 218/2017, pubblicata in data 16/01/2017, con la quale alla odierna ricorrente è stato riconosciuto un assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70.
E' incontestato, poi, che la non sia passata a nuove nozze. Parte_1
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa della parte ricorrente all'accertamento del diritto all'attribuzione della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge.
Per quanto riguarda i criteri per la determinazione del quantum debeatur, va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che il matrimonio tra le parti è stato contratto in data 9 maggio 1996 ed è cessato in data 16 gennaio 2017 (data di pubblicazione della sentenza di divorzio) e che il rapporto di lavoro tra il e la Polizia di Stato è iniziato nel 1981 ed è cessato il 30 novembre CP_1
2022 (cfr. documentazione trasmessa dall' in atti). CP_2
Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza di legittimità – con orientamento che questo Collegio condivide - ha rilevato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge
1° dicembre 1970, n. 898, all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del
4 trattamento di fine rapporto (cfr. Cass. Civ. n. 1348/2012; n. 10638/2007; n.
4867/2006).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte ricorrente un'indennità pari 40% dell'indennità totale maturata in favore dell'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio (tenuto conto della durata legale dello stesso) è coinciso con il rapporto di lavoro.
Va, altresì, precisato che la percentuale del quaranta per cento spettante all'ex coniuge deve essere calcolata sull'indennità di fine rapporto al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, visto che altrimenti l'obbligato dovrebbe corrisponderla in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24421).
Occorrerà, quindi, dividere l'indennità maturata - al netto delle ritenute fiscali e delle eventuali anticipazioni, che non spettano alla ricorrente poiché entrate definitivamente nel patrimonio personale del resistente prima della cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso cfr. Cass. Civ. sentenza 29/10/2013 n. 24421) - per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo (cfr. Cass. civ.
15299/07).
Orbene, nel caso di specie, il TFR maturato dal alla data di CP_1
cessazione del rapporto di lavoro, al netto del pignoramento per € 17.962,29 e dell'imposta IRPEF pari ad € 15.203,85, è pari ad € 71.849,19, come emerge dalla nota dell' (cfr. documentazione in atti). CP_2
Ne consegue, in applicazione dei suindicati principi, che l'importo del t.f.r. di €
71.849,19, (già calcolato al netto dell'imposizione fiscale) dovuto al resistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro va diviso per gli anni di durata del rapporto di lavoro, pari a 41 anni;
il ricavato va poi moltiplicato per il periodo di coincidenza tra rapporto lavorativo e matrimonio, pari a 20 anni, ottenendosi l'importo di € 35.048,38, espressivo della porzione di indennità riferibile agli anni di coincidenza tra rapporto lavorativo e matrimonio, giusta la previsione dell'art. 12 bis della l. n. 898/1970.
5 Di questa somma il 40%, pari a euro 14.019,35, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (coincidente, in questo caso, con il deposito del ricorso), compete alla ricorrente ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/70.
La domanda deve essere quindi accolta, sussistendo il diritto di Controparte_4
alla percezione del 40% del T.F.S. spettante al , ovvero alla somma di CP_1
€ 14.019,35 ( pari al 40% di € 35048,38).
Tale somma risulta oggetto di cessione in favore di un istituto di credito.
In ogni caso, tuttavia, l'obbligo di procedere al pagamento della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 12 bis L. 898/70 grava sul coniuge che lo ha percepito, unico soggetto nei cui confronti il coniuge divorziato può avanzare le proprie pretese ai sensi della citata norma.
La legge non prevede, infatti, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota d'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, a determinate condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli e del coniuge separato o divorziato (art. 156, comma 6, c.c. e art. 8, comma 3, legge n. 898/1970).
Ora, nel caso in esame, il resistente ha dedotto di avere già corrisposto alla ricorrente degli acconti sulla somma dovuta.
La ricorrente ha contestato di avere mai chiesto o ricevuto anticipazioni sul TFS.
La ha disconosciuto, altresì, le produzioni avversarie in copia, Parte_1 chiedendo che il ricorrente venisse onerato della produzione degli originali, in modo da potere ribadire il disconoscimento e formulate istanza la verificazione.
Con riferinento, invece, alla ricevuta relativa all'assegno del 10 febbraio 2015, la ha dedotto che la medesima si riferisce alla restituzione di una parte di Parte_1
un prestito non oneroso concesso dalla ricorrente al resistente.
Ora, nel caso in esame, il resistente ha riferito di non essere in possesso degli originali dei documenti prodotti.
Per tale ragione, le ricevute, a seguito del disconoscimento, non sono utilizzabili.
È onere del resistente infatti, produrre gli originali se intende avvalersene.
6 Con riferimento, invece, all'assegno del 10 febbraio 2015 (dell'importo di €
2.500,00), in mancanza di altre prove, il pagamento andrà imputato al debito per cui si discute.
Dovrebbe essere la infatti a dinostrare il pregresso debito del marito. Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, detratto l'importo di € 2.500,00, la ricorrente ha diritto a conseguire l'importo di € 11.519,35.
La domanda riconvenzionale formulata dal resistente non appare meritevole di accogliemento, in quanto la documentazione prodotta non è idonea a fonire piena prova della pretesa creditoria avanzata.
❖❖❖ Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, alla natura dello stesso e alla peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente , della somma di € 11.519,35, a titolo di quota- Parte_1
parte del trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del rapporto di lavoro e spettante alla ricorrente medesima ai sensi dell'art. 12- bis, legge n. 898/70, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente.
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale in data 13/02/2023.
Il Giudice estensore Il Presidente
Eleonora Bruno Francesco Micela
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco Micela - Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona - Giudice
3) dott.ssa Eleonora Bruno - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 901 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ( avv.to Carruba Parte_1
Maria Chiara)
Contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(avv.to Ciringione Patrizia),
E nei confronti di
CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 12 bis L. 898 del 1970
Conclusioni delle parti: come da note scritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023, ha esposto: di Parte_1 avere contratto matrimonio con;
di essere divorziata in Controparte_1
forza di sentenza n. 218/2017 emessa dal Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2017, che aveva statuito, tra l'altro, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di € 350,00 mensili;
che il rapporto di coniugio si
è protratto per oltre 20 anni e di non essere passata a nuove nozze.
1 Ha aggiunto, inoltre, che l'ex coniuge ha cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Polizia di Stato, congedandosi il 31 dicembre 2022.
Ha concluso, dunque, chiedendo ai sensi dell'art. 12 bis l. 898/70 il riconoscimento in suo favore del 40% dell'indennità di fine rapporto percepito da CP_1
relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il
[...] matrimonio (in particolare dal 1996 al 2017).
Costituitosi, il resistente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa dal 1 aprile 1981 al 30 novembre 2022, maturando un TFS LORDO pari ad € 105.015,33 somma comunque gravata da un pignoramento per € 17.962,29 e da imposta Irpef pari ad € 15.203,85. Ha precisato, dunque, che, detratte tali somme, il netto del
TFS sarebbe stato pari ad € 71.849,19 così come risulta da una interrogazione CP_ effettuata all' in data 14.6.2023 (vedasi allegato prot. 886910). CP_2
Il resistente ha precisato, altresì, di avere stipulato un contratto di cessione pro solvendo con la la quale ha, dunque, anticipato Controparte_3
la somma complessiva a titolo di TFS di € 68.142,79 trattenendo la somma di €
3.706,40 a titolo di tassi e costi.
Alla luce di quanto rappresentato, la somma netta percepita dal , a CP_1
titolo di TFS, sarebbe stata pari ad € 68.142,79.
Nella prosperrazione offerta, dunque, applicata la formula di legge, la quota del
40% sull'importo netto, dovuta alla ricorrente sarebbe pari ad € 13.296,08.
Il resistente ha dedotto, altresì, di avere già effettuato, nonostante non avesse ancora percepito la somma del TFS, dei versamenti alla signora , quali Parte_1
anticipi del TFS per un importo pari ad 9.700,00, come da assegni prodotti.
In definitiva, nella prospettazione offerta, alla somma eventualmente dovuta pari al 40% e cioè dalla somma pari ad € 13.296,08 andrebbero detratti gli acconti versati per un totale di € 9.700,00 restando, pertanto, un eventuale residuo di €
3.596,08.
Tale somma, tuttavia, non spetterebbe alla essendo la medesima Parte_1
debitrice del resistente dell'importo di € 15.523,79, quale residuo di una maggiore somma versata dal padre del resistente su un conto cointetato tra le parti e mai restituita dalla . Parte_1
2 Il resistente, dunque, ha avanzato domanda riconvenzionale, sollecitando la condanna della ricorrente al pagamento della somma complessiva pari ad €
27.452,29.
La ricorrente ha disconosciuto la documentazione prodotta, sollecitando la controparte al deposito degli originali e riservandosi di formulare istanza di verificazione.
In relazione invece all'assegno del 10 febbraio 2015, la ha dedotto che Parte_1
tale pagamento si riferirebbe alla restituzione di un prestito non oneroso che era stato concesso dalla stessa al resistente.
❖❖❖
Tanto premesso, la presente azione è volta, tra l'altro, al riconoscimento del diritto all'attribuzione di una percentuale dell'indennità di fine servizio riconosciuta al coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 12 l. 898/1970.
Sul punto, va osservato che come noto l'art. 12 bis della legge 898/70 (legge divorzio) prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ai fini del riconoscimento del diritto, sono pertanto necessari tre requisiti fondamentali: 1) la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato;
2) la mancanza di nuove nozze da parte dell'attrice; 3) la titolarità di un assegno divorzile.
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
3 Il sorgere del diritto al riconoscimento della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Tanto premesso, nel caso di specie è documentalmente provato che tra le parti sia intervenuta la sentenza di divorzio n. 218/2017, pubblicata in data 16/01/2017, con la quale alla odierna ricorrente è stato riconosciuto un assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70.
E' incontestato, poi, che la non sia passata a nuove nozze. Parte_1
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa della parte ricorrente all'accertamento del diritto all'attribuzione della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge.
Per quanto riguarda i criteri per la determinazione del quantum debeatur, va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che il matrimonio tra le parti è stato contratto in data 9 maggio 1996 ed è cessato in data 16 gennaio 2017 (data di pubblicazione della sentenza di divorzio) e che il rapporto di lavoro tra il e la Polizia di Stato è iniziato nel 1981 ed è cessato il 30 novembre CP_1
2022 (cfr. documentazione trasmessa dall' in atti). CP_2
Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza di legittimità – con orientamento che questo Collegio condivide - ha rilevato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge
1° dicembre 1970, n. 898, all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del
4 trattamento di fine rapporto (cfr. Cass. Civ. n. 1348/2012; n. 10638/2007; n.
4867/2006).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte ricorrente un'indennità pari 40% dell'indennità totale maturata in favore dell'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio (tenuto conto della durata legale dello stesso) è coinciso con il rapporto di lavoro.
Va, altresì, precisato che la percentuale del quaranta per cento spettante all'ex coniuge deve essere calcolata sull'indennità di fine rapporto al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, visto che altrimenti l'obbligato dovrebbe corrisponderla in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24421).
Occorrerà, quindi, dividere l'indennità maturata - al netto delle ritenute fiscali e delle eventuali anticipazioni, che non spettano alla ricorrente poiché entrate definitivamente nel patrimonio personale del resistente prima della cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso cfr. Cass. Civ. sentenza 29/10/2013 n. 24421) - per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo (cfr. Cass. civ.
15299/07).
Orbene, nel caso di specie, il TFR maturato dal alla data di CP_1
cessazione del rapporto di lavoro, al netto del pignoramento per € 17.962,29 e dell'imposta IRPEF pari ad € 15.203,85, è pari ad € 71.849,19, come emerge dalla nota dell' (cfr. documentazione in atti). CP_2
Ne consegue, in applicazione dei suindicati principi, che l'importo del t.f.r. di €
71.849,19, (già calcolato al netto dell'imposizione fiscale) dovuto al resistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro va diviso per gli anni di durata del rapporto di lavoro, pari a 41 anni;
il ricavato va poi moltiplicato per il periodo di coincidenza tra rapporto lavorativo e matrimonio, pari a 20 anni, ottenendosi l'importo di € 35.048,38, espressivo della porzione di indennità riferibile agli anni di coincidenza tra rapporto lavorativo e matrimonio, giusta la previsione dell'art. 12 bis della l. n. 898/1970.
5 Di questa somma il 40%, pari a euro 14.019,35, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (coincidente, in questo caso, con il deposito del ricorso), compete alla ricorrente ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/70.
La domanda deve essere quindi accolta, sussistendo il diritto di Controparte_4
alla percezione del 40% del T.F.S. spettante al , ovvero alla somma di CP_1
€ 14.019,35 ( pari al 40% di € 35048,38).
Tale somma risulta oggetto di cessione in favore di un istituto di credito.
In ogni caso, tuttavia, l'obbligo di procedere al pagamento della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 12 bis L. 898/70 grava sul coniuge che lo ha percepito, unico soggetto nei cui confronti il coniuge divorziato può avanzare le proprie pretese ai sensi della citata norma.
La legge non prevede, infatti, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota d'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, a determinate condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli e del coniuge separato o divorziato (art. 156, comma 6, c.c. e art. 8, comma 3, legge n. 898/1970).
Ora, nel caso in esame, il resistente ha dedotto di avere già corrisposto alla ricorrente degli acconti sulla somma dovuta.
La ricorrente ha contestato di avere mai chiesto o ricevuto anticipazioni sul TFS.
La ha disconosciuto, altresì, le produzioni avversarie in copia, Parte_1 chiedendo che il ricorrente venisse onerato della produzione degli originali, in modo da potere ribadire il disconoscimento e formulate istanza la verificazione.
Con riferinento, invece, alla ricevuta relativa all'assegno del 10 febbraio 2015, la ha dedotto che la medesima si riferisce alla restituzione di una parte di Parte_1
un prestito non oneroso concesso dalla ricorrente al resistente.
Ora, nel caso in esame, il resistente ha riferito di non essere in possesso degli originali dei documenti prodotti.
Per tale ragione, le ricevute, a seguito del disconoscimento, non sono utilizzabili.
È onere del resistente infatti, produrre gli originali se intende avvalersene.
6 Con riferimento, invece, all'assegno del 10 febbraio 2015 (dell'importo di €
2.500,00), in mancanza di altre prove, il pagamento andrà imputato al debito per cui si discute.
Dovrebbe essere la infatti a dinostrare il pregresso debito del marito. Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, detratto l'importo di € 2.500,00, la ricorrente ha diritto a conseguire l'importo di € 11.519,35.
La domanda riconvenzionale formulata dal resistente non appare meritevole di accogliemento, in quanto la documentazione prodotta non è idonea a fonire piena prova della pretesa creditoria avanzata.
❖❖❖ Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, alla natura dello stesso e alla peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente , della somma di € 11.519,35, a titolo di quota- Parte_1
parte del trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del rapporto di lavoro e spettante alla ricorrente medesima ai sensi dell'art. 12- bis, legge n. 898/70, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente.
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale in data 13/02/2023.
Il Giudice estensore Il Presidente
Eleonora Bruno Francesco Micela
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