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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 1036/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato domiciliatario MADDALENA DEVOTO, con studio in viale
Nino Bixio n. 4, Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, assistito e difeso dall'avvocato domiciliatario
ALESSANDRA CINALLI, con studio in via Terre n. 6, Verona
PARTE APPELLATA nonché contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario PAOLO MARIA CHERSEVANI, con studio in piazza
Ferretto n. 4, Mestre-Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
15.5.2024, n. 1119
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito: Accertata l'esclusiva responsabilità del e Controparte_1 di nella causazione del sinistro del quo Controparte_2 condannarsi il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice danni che, sulla base della CTU medico – legale esperita nel corso dell'odierno giudizio le cui risultanze sono state effettuate in accordo con i CTP, si quantificano in € 25.422,00 sinteticamente calcolati come di seguito indicato: I.P. 8% € 13.246,00 I.T.T. 47 € 1.584,00 I.T.P. 75% 20 €
4.455,00 I.T.P. 50% 20 € 1.980,00 I.T.P. 25% 20 € 1.485,00 SPESE
MEDICHE € 1.086,00 CTU € 976,00 CTP € 610,00 TOTALE € 25.422,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto (20 giugno
2016) sino alla data di notifica della citazione e da questa gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. fino al soddisfo. In ogni caso: Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna di controparte a rimborsare le somme eventualmente corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, con accessori di legge e con il rimborso delle spese generali di lite, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. In via istruttoria: Si richiamano e ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate non accolte in prime cure, insistendo, all'occorrenza, per la loro ammissione pag. 2/22 CONCLUSIONI DEL : nel merito: -in via Controparte_1 principale: respingersi, in quanto inammissibile e infondato, sotto ogni profilo, l'appello promosso da nei confronti del Parte_1
e per l'effetto confermarsi integralmente la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Verona n. 1119 del 14 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2024, laddove rigetta le domande svolte nei confronti del e condanna l'attrice alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali sostenute dall' ; con vittoria di spese Controparte_3 anche di secondo grado, compresi gli accessori di legge;
-in via subordinata: respingersi comunque le domande di nei Parte_1 confronti del per carenza di legittimazione passiva Controparte_1 di quest'ultimo, oltre che per infondatezza;
in via istruttoria: si reiterano le opposizioni alle rinnovate istanze istruttorie attoree, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n. 3 da qui intendersi ritrascritte
CONCLUSIONI DI : Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_2
d'Appello di Venezia: Nel merito: Rigettare l'appello principale perché infondato, in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare i relativi capi della sentenza impugnata. Nel merito in via subordinata: Nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, riproposte le eccezioni e difese ex art. 346 cpc formulate in primo grado, nella non creduta ipotesi di accertata responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in capo a per i fatti de quo, accertata e dichiarata la Controparte_2 concorsuale responsabilità della signora nella Parte_1 causazione dell'occorso di cui è causa, liquidare il danno dalla stessa subito nei limiti di quanto proverà rigorosamente esserle dovuto, decurtato percentualmente secondo il grado di responsabilità a lei ascrivibile nella causazione dei fatti di cui è causa.
pag. 3/22 In ogni caso: Con vittoria di competenze professionali, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese generali 15%, IVA e CPA, di primo e secondo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1119/2024 il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c. da nei confronti del e di Parte_1 Controparte_1 per il sinistro occorsole alle ore 10:45 circa del 20 CP_2 giugno 2016 a Verona in via Mazzini, all'altezza del civico 41. Mentre camminava in compagnia di un'amica, l'attrice era inciampata per un tombino sporgente ed era caduta a terra, riportando la frattura dell'olecrano sinistro e del polo inferiore della rotula destra.
1.1 Secondo la ricostruzione della danneggiata, la causa della caduta era da ricondursi alle condizioni del tombino, che, non essendo perfettamente chiuso, determinava una sconnessione non segnalata.
1.2. Il aveva eccepito, in primo luogo, la carenza Controparte_1 di legittimità passiva, per essere il tombino di proprietà di CP_2
e rilevato, in ogni caso, che il comportamento disattento della
[...] danneggiata integrava un caso fortuito interruttivo del nesso causale, presupposto della responsabilità del custode. Anche CP_2 aveva sostenuto che il comportamento della danneggiata integrava un caso fortuito o, in subordine, un comportamento rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso causale della danneggiata nella verificazione dell'evento.
pag. 4/22 1.3 Dopo aver istruito la causa con interrogatorio formale dell'attrice, l'escussione dei testimoni e CTU medico-legale, il Tribunale ha richiamato i principi giurisprudenziali che governano la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. e ritenuto che il dislivello tra il tombino e la pavimentazione fosse agevolmente visibile a chiunque anche in considerazione del contrasto tra il grigio scuro della cornice del tombino e il bianco del manto stradale. La visibilità del dislivello era stata confermata dalla teste da ritenersi Testimone_1 attendibile per l'assenza di legami con le parti in causa. Il fatto dannoso era riconducibile alla condotta incauta della danneggiata, integrante un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità delle parti convenute.
2. Con tre motivi di gravame, l'appellante insiste Parte_1 affinché, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, sia accolta la domanda di risarcimento del danno.
2.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 2051 c.c. e 1227 c.c., nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c., non essendo provata una condotta disattenta dell'attrice, tale da costituire un caso fortuito. L'utilizzo della strada, da parte della danneggiata, in modo conforme alla sua destinazione, esclude l'imprevedibilità della condotta (rientra nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta di un pedone)
e l'imprevenibilità della stessa (sussiste, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente). Il
Tribunale, disattendendo la previsione dell'art. 2051 c.c. che impone al custode di provare il caso fortuito per essere esonerato da responsabilità, ha errato nel ritenere sussistente l'esimente sulla base pag. 5/22 della mera presunzione di una condotta negligente di Parte_1
e in assenza di prova, da parte dei convenuti, circa l'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità della condotta della danneggiata.
2.2 Con il secondo motivo d'appello, lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 2051 c.c. e 1227 c.c. e dell'art.132 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto erroneamente che la condotta colposa dell'attrice integrasse il caso fortuito, quando, invece, poteva avere rilevanza soltanto ai fini di una riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.. L'appellante esclude che ci sia stato un difetto di attenzione da parte della danneggiata tenuto conto della via pedonale (“via dello shopping”) sulla quale stava Parte_1 passeggiando e dello stato del tombino, che si presentava all'improvviso sollevato da una parte soltanto in modo non facilmente percepibile, costituendo una vera e propria insidia. L'appellante chiede che, laddove fosse ravvisata una colpa della danneggiata, questa sia ritenuta causalmente concorrente in misura minima.
2.3 Con il terzo motivo d'appello lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento su una prova testimoniale smentita dalle fotografie prodotte in giudizio. L'appellante contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la “facile visibilità” del dislivello sia stata confermata, oltre che dalle fotografie depositate dalle parti, anche dalla testimonianza di Dalla testimonianza non poteva Testimone_1 evincersi che sul tombino vi fosse un grande dislivello facilmente visibile, posto che la teste si è limitata a riferire di aver notato il dislivello solo dopo la caduta dell'amica e non prima, così dimostrando,
pag. 6/22 di fatto, che il dislivello non era stato percepito nemmeno da lei, e dunque, non poteva dirsi facilmente visibile.
3. Il Comune di Verona chiede che sia accertata la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietario del tombino e, in ogni caso, il rigetto dell'appello, dato che la caduta di Parte_1
è ascrivibile esclusivamente alla sua disattenzione. Anche CP_2
proprietaria del tombino, chiede, in via principale, il rigetto
[...] dell'appello e, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., con riduzione del quantum in proposizione al concorso della condotta colposa della danneggiata.
4. Il terzo motivo di appello sulle risultanze istruttorie è meritevole di accoglimento.
4.1 Posto che non è contestato che sia caduta Parte_1 inciampando sul tombino raffigurato nelle fotografie depositate (doc. 2 di doc. 1, pagg. 1-5, 9 e 10, del e Parte_1 Controparte_1 doc. 1 di , vanno innanzitutto, presi in esame il luogo CP_2 del sinistro e le oggettive condizioni del tombino. Dalle fotografie emerge che:
a) il tombino, come altri tombini (doc. 1 di è CP_2 inglobato nella pavimentazione di una centrale strada pedonale di
Verona avente una pavimentazione omogenea;
b) il tombino appare costituito da una cornice di metallo scuro e da una lastra di marmo ad essa interna;
c) la cornice scura è composta dal telaio esterno e dal bordo del chiusino, che non combacia con il livello del telaio;
pag. 7/22 d) il disallineamento tra il bordo del chiusino e il telaio che lo contiene, entrambi dello stesso materiale e dello stesso colore scuro, ha creato uno scalino sul quale è inciampata Parte_1
e) il dislivello tra il telaio e il chiusino, come percepibile dalla fotografia a pag. 4 del doc. 1 del non può dirsi Controparte_1 rilevante poiché, dal confronto con la penna visibile nella fotografia, il gradino appare verosimilmente non più alto di un centimetro.
4.2 Il terzo motivo d'appello appare prodromico rispetto al primo.
Non è condivisibile la decisione laddove ascrive la causa del sinistro alla disattenzione della danneggiata, ritenendo, da un lato, che dalle fotografie emerga che il dislivello sia agevolmente visibile a chiunque anche in considerazione del contrasto tra il grigio scuro della cornice del tombino e il bianco del manto stradale in marmo e, dall'altro, che l'agevole visibilità del dislivello sia stata confermata dalla testimonianza di Il primo argomento è smentito proprio Testimone_1 dalle fotografie: il dislivello non era tra la cornice del tombino e il manto stradale in marmo, bensì all'interno della stessa cornice di metallo tra il telaio e il bordo del chiusino, entrambi dello stesso colore scuro. Quanto alla testimonianza, il Tribunale non considera adeguatamente quanto riferito, in risposta al capitolo 3 attoreo, in merito al momento in cui la teste si accorse del dislivello. Testimone_1 ha dichiarato (v. verbale ud. 24.11.21, pag. 2) di aver visto il tombino
“con il grande dislivello” nel momento in cui, dopo che Parte_1 era caduta, aveva cercato di aiutarla a rialzarsi: “In quel momento non
c'era né troppa né poca gente e si riusciva a camminare in modo tranquillo. C'era un bel dislivello tra il tombino e il pavimento. Io ero a fianco della signora e ho visto che è andata giù, volevo tirarla Pt_1 su, ma non ci sono riuscita e si lamentava che aveva male. In quel
pag. 8/22 momento lì ho visto il tombino con il grande dislivello”. Dalla deposizione non si evince che il dislivello fosse facilmente visibile, potendosi dedursi che la teste non avesse notato il dislivello prima della caduta dell'amica. Quanto alle dimensioni del dislivello, le fotografie consentono di relativizzare la percezione soggettiva (“il grande dislivello”, “il dislivello era notevole”) di Le Testimone_1 fotografie e le dichiarazioni della testimone consentono di dubitare dell'agevole percepibilità del dislivello. Il modesto dislivello posto tra due elementi privi di rilevanti differenze cromatiche non era facilmente visibile e quindi si presentava come insidioso per un passante.
5. L'insidiosità del tombino comporta l'accoglimento del primo motivo d'appello, dovendosi escludere il caso fortuito, costituito dalla disattenzione della danneggiata.
5.1 Secondo il diritto vivente la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è oggettiva e si fonda unicamente sul nesso causale fra cosa e danno (v. Cass., sez. sez. 3, ord. n. 2477 del 2018, Cass., sez. 3, ord. n. 2478 del 2018, Cass, sez. 3, ord. n. 2480 del 2018 e
Cass., s.u., sent. n. 20943 del 2022). È stato di recente sostenuto che il caso fortuito, in senso stretto, sia costituito da un fatto giuridico
(fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 11152 del 2023 e Cass., sez. 3, sent. n. 15704 del 2023). Viene peraltro riconosciuto che esistono altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa. La loro rilevanza, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. trova fondamento nella pag. 9/22 colpa dell'agente. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi anche che sia abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. Cass., sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, che ha confermato a sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
5.2 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ … la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 34886 del 2021, Cass., sez. 6-3, ord. n.
9315 del 2019 e Cass., sez. 3, ord. n. 2480 del 2018).
pag. 10/22 5.3 Il comportamento di così come descritto dal Parte_1 primo giudice e dalle parti appellate, non integra il caso fortuito rescindente il nesso di causa tra la res e l'evento di danno. La disattenzione di alla quale è ascritta l'esclusiva Parte_1 efficienza causale della caduta, non trova adeguati riscontri probatori, nulla di specifico essendo stato allegato e provato dalle parti convenute. La danneggiata stava camminando lungo una via pedonale dedicata allo shopping, su una pavimentazione liscia e omogenea con presenza di tombini simili a quello ove è occorso l'incidente, e, come quest'ultimo, apparentemente allineati in tutti i loro elementi alla restante parte della pavimentazione. La strada era mediamente affollata. Il grado di attenzione concretamente esigibile dai passanti non può non tener conto delle caratteristiche della strada che, destinata al passeggio tra le vetrine dei negozi, esclude che lo sguardo della persona potesse essere rivolto esclusivamente alla pavimentazione, anche perché la stessa si presentava tendenzialmente regolare. Nel comportamento di non è ravvisabile una Parte_1 condotta disattenta o negligente, non potendosi da costei esigere
(salvo imporle di camminare guardando sempre verso terra) la percepibilità ed evitabilità del pericolo, costituito dal dislivello all'interno della cornice del tombino. Il possibile danno non era suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle comuni cautele esigibili in rapporto alle circostanze concrete e pertanto va esclusa una disattenzione incidente nel dinamismo causale del danno.
6. Del fatto illecito rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. entrambe le parti appellate.
pag. 11/22 6.1 Non è contestato che il tombino sia di proprietà di CP_2
Non è stato chiarito se il telaio esterno in metallo appartenga
[...] alla proprietaria del tombino o all'ente territoriale, né quali accordi vi fossero per la gestione a manutenzione del manufatto. In assenza di prove di segno opposto, il titolo dominicale consente di ritenere che fosse custode del tombino e dovesse accertarsi del suo CP_2 allineamento con la pavimentazione stradale.
6.2 Il si considera estraneo ai fatti per essere il Controparte_1 tombino di proprietà di La strada sulla quale è stato Controparte_2 posizionato il tombino è una via del centro storico della città di Verona, liberamente accessibile dai pedoni. Della pubblica strada il ha CP_1 la custodia nel suo complesso in termini di potere di controllo, manutenzione e sicurezza. Il tombino, causa del sinistro, è parte necessaria della strada, essendo in essa inglobato, e quindi l'ente territoriale non avrebbe potuto disinteressarsi delle modalità del suo corretto posizionamento.
7. Il secondo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. L'accertamento della responsabilità delle parti appellate ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la rigorosa disciplina prevista per la responsabilità del custode, rende non necessaria una valutazione della loro eventuale responsabilità aquiliana.
8. Occorre procedere alla quantificazione dei danni. La parte appellante insiste per il riconoscimento della somma di euro
25.422,00, di cui euro 22.750,00 per danno non patrimoniale, euro pag. 12/22 1.086,00 per spese mediche, euro 976,00 per spese di CTU ed euro
610,00 per spese di CTP.
8.1 Nel procedimento di primo grado è stata disposta una CTU medico-legale affidata al dott. All'esito delle operazioni Persona_1 peritali, l'invalidità permanente è stata stimata nella misura dell'8%;
l'invalidità temporanea in 47 giorni d'invalidità totale, in 20 giorni di invalidità parziale al 75%, in 20 giorni d'invalidità parziale al 50% e in
20 giorni d'invalidità parziale al 25%. Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di oggetto di osservazioni delle parti (v. relazione 5 settembre 2022, pag. 12). Pur richiamando l'accertamento medico legale esperito nel corso del giudizio di primo grado, la difesa dell'appellante non chiarisce come sia giunta a determinare il danno non patrimoniale.
8.2 I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011 e Cass., sez.
6-3 ord.
n. 4509 del 2022). La Corte d'Appello si avvale delle Tabelle del
Tribunale di Milano, considerate da un importante precedente di legittimità parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011). I valori monetari devono essere tratti dalla versione più aggiornata della tabella, dovendo il giudice fare riferimento ai valori applicabili al momento della liquidazione (cfr. Cass., sez. 3, sent.
n. 7272 del 2012). La giurisprudenza successiva al 2011 ha tendenzialmente confermato l'importanza di adottare criteri uniformi di pag. 13/22 liquidazione, ribadendo, anche di recente, che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, sent.
N. 8532 del 2020; Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019). Il danno non patrimoniale va quantificato tenendo conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n.
7892 del 2024) e dei principi contenuti nella la c.d. ordinanza decalogo
(Cass., sez. 3, ord. n. 7513 del 2018) in tema di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione del danno. È necessario:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord.
n. 7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del pag. 14/22 danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
L'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
8.3 Nel giudizio di primo grado, a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, aveva richiesto il risarcimento del danno biologico e Parte_1 del “danno morale rappresentato dall'appesantimento dei punti di invalidità permanente nella misura del 20%”. L'attrice appare richiedere tanto il danno morale che la personalizzazione del danno biologico. Sia il danno morale che la personalizzazione del danno biologico avrebbero dovuto, anzitutto, essere allegati con uno degli atti del processo di primo grado a ciò destinati. La danneggiata non ha allegato, né tanto meno provato la sofferenza soggettiva correlata alla lesione dell'integrità psico-fisica né una particolare sofferenza fisica o altre circostanze che potrebbero giustificare la personalizzazione del danno biologico. Data l'entità della lesione, accertata in otto punti e dunque di lieve entità, non è riconoscibile la sofferenza soggettiva unicamente ricorrendo a presunzioni fondate sulla percentuale d'invalidità.
pag. 15/22 8.4 Sulla base della Tabelle del Tribunale di Milano 2024, il danno non patrimoniale di è così liquidabile: Parte_1
➢ invalidità permanente (8% di invalidità di un soggetto di 65 anni): euro 12.317,00 per la componente dinamico - relazionale;
➢ invalidità temporanea totale (100% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro 84,00) per 47 giorni: euro 3.948,00; invalidità temporanea parziale (75% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro
63,00) per 20 giorni: euro 1.260,00; invalidità temporanea parziale
(50% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro 42,00) per 20 giorni: euro 840,00; invalidità temporanea parziale (25% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro 21,00) per 20 giorni: euro 420,00.
Il danno non patrimoniale complessivo è pari a euro 18.785,00 in moneta attuale, di cui euro 12.317,00 per invalidità permanente ed euro 6.468,00 per invalidità temporanea.
9. Deve essere riconosciuto a a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, il rimborso delle spese mediche ritenute necessarie o utili e quindi congrue dal CTU, per l'importo complessivo di euro
1.086,00. Trattandosi di obbligazione di valore l'importo deve essere rivalutato. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Trattandosi di spese sostenute non oltre il 16.6.2017 (cfr. fattura a pag. 16 del doc. 7 att.), l'importo viene rivalutato sino alla somma di euro 1.302,11.
pag. 16/22 10. Le spese della CTU medico-legale, liquidate con decreto del
Tribunale di Verona 18.11.2022, sono definitivamente poste a carico del e di in via solidale tra loro. Controparte_1 CP_2
All'appellante è dovuto anche il rimborso delle spese per CTP, pari a euro 610,00 (ricevuta n. 224 del 6.7.22 allegata alla nota di precisazione delle conclusioni).
11. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio Parte_1 ha chiesto il riconoscimento degli interessi dal 20.6.2016 al saldo
(pag. 4), estendendo la richiesta, per la prima volta nell'atto di citazione in appello, agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di notifica della citazione.
11.1 Al creditore di un'obbligazione di valore può spettare anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v.
Cass., s.u., sent. n. 1712 del 17.12.95), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
pag. 17/22 11.2 Possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi” (da calcolarsi sulla somma liquidata dal giudice, devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza) se il danneggiato prova, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento ovvero la maggior remunerazione che il denaro avrebbe reso se fosse stato tempestivamente ricevuto, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del 2023).
11.3 L'entità della somma riconosciuta a titolo di danno consente di presumere che l'immediata disponibilità dell'equivalente pecuniario alla data del sinistro avrebbe potuto essere impiegata da a Parte_1 maggior profitto. Sono riconosciuti alla danneggiata gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma di euro 18.785,00, a titolo di danno non patrimoniale, devalutata al 20.06.2016 e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza. Quanto al danno patrimoniale, gli interessi compensativi vengono riconosciuti limitatamente alla somma di euro 1.302,11, come devalutata al 16.6.2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza.
11.4 In ordine alla richiesta degli interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c., va rilevato che le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
pag. 18/22 Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). Se ne deduce che gli interessi del comma 4 non sono sempre automaticamente riconoscibili dalla domanda giudiziale, come incentivo all'adempimento del debitore, e quindi non siano considerati degli “interessi moratori legali” per ogni forma di obbligazione.
11.5 L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa. Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli
(Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e
Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Nelle obbligazioni di valore, l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il pag. 19/22 suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui, particolarmente evidenti nei casi in cui la pubblicazione amministrazione è chiamata a rispondere con denaro pubblico a titolo di responsabilità oggettiva.
12. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, deve procedersi a una nuova liquidazione delle spese processuali per entrambi i gradi giudizio. Applicati parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, i compensi vengono liquidati:
- nella somma di euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado (euro
919,00 + euro 777,00 + euro 1.680,00 + euro 1.701,00), secondo lo scaglione applicabile in virtù dell'importo riconosciuto all'esito del giudizio (euro 5.201,00 – euro 26.000,00). Le anticipazioni vengono riconosciute in euro 264,00 (euro 27,00 per marca da bollo ed euro
237,00 per c.u.);
- nella somma di euro 3.966,00 per il giudizio di gravame (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00), secondo lo scaglione applicabile in virtù dell'importo riconosciuto all'esito del giudizio (euro
5.201,00 – euro 26.000,00). Le anticipazioni vengono riconosciute in euro 382,50 (euro 27,00 per marca da bollo ed euro 355,50 per c.u.).
Gli appellati non vengono condannati alla restituzione delle somme ricevute in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, perché non è stato documentato il pagamento delle spese di lite.
13. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
pag. 20/22
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e di avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Verona 15 maggio 2024 n. 1119, così provvede:
I) in riforma della sentenza impugnata, 1. condanna in solido il e al risarcimento in favore di Controparte_1 CP_2
1.1 del danno non patrimoniale, liquidato nella Parte_1 somma di euro 18.785,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma, devalutata al 20 giugno 2016 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.2 del danno patrimoniale per le spese mediche, liquidato nella somma di euro 1.302,11, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma, devalutata al 16 giugno 2017, e rivalutata e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
2. pone le spese della CTU medico-legale in via definitiva a carico del CP_1
e di in solido tra loro;
3. condanna in solido il
[...] CP_2
e alla rifusione delle spese del Controparte_1 CP_2 giudizio di primo grado in favore di liquidate nella Parte_1 somma di euro 5.077,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., ed euro 610,00 per spese di
CTP;
II) condanna in solido il e alla Controparte_1 CP_2 rifusione, a favore di delle spese di lite per il Parte_1
pag. 21/22 giudizio di appello, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a.;
III) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 1036/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato domiciliatario MADDALENA DEVOTO, con studio in viale
Nino Bixio n. 4, Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, assistito e difeso dall'avvocato domiciliatario
ALESSANDRA CINALLI, con studio in via Terre n. 6, Verona
PARTE APPELLATA nonché contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario PAOLO MARIA CHERSEVANI, con studio in piazza
Ferretto n. 4, Mestre-Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
15.5.2024, n. 1119
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito: Accertata l'esclusiva responsabilità del e Controparte_1 di nella causazione del sinistro del quo Controparte_2 condannarsi il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice danni che, sulla base della CTU medico – legale esperita nel corso dell'odierno giudizio le cui risultanze sono state effettuate in accordo con i CTP, si quantificano in € 25.422,00 sinteticamente calcolati come di seguito indicato: I.P. 8% € 13.246,00 I.T.T. 47 € 1.584,00 I.T.P. 75% 20 €
4.455,00 I.T.P. 50% 20 € 1.980,00 I.T.P. 25% 20 € 1.485,00 SPESE
MEDICHE € 1.086,00 CTU € 976,00 CTP € 610,00 TOTALE € 25.422,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto (20 giugno
2016) sino alla data di notifica della citazione e da questa gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. fino al soddisfo. In ogni caso: Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna di controparte a rimborsare le somme eventualmente corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, con accessori di legge e con il rimborso delle spese generali di lite, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. In via istruttoria: Si richiamano e ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate non accolte in prime cure, insistendo, all'occorrenza, per la loro ammissione pag. 2/22 CONCLUSIONI DEL : nel merito: -in via Controparte_1 principale: respingersi, in quanto inammissibile e infondato, sotto ogni profilo, l'appello promosso da nei confronti del Parte_1
e per l'effetto confermarsi integralmente la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Verona n. 1119 del 14 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2024, laddove rigetta le domande svolte nei confronti del e condanna l'attrice alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali sostenute dall' ; con vittoria di spese Controparte_3 anche di secondo grado, compresi gli accessori di legge;
-in via subordinata: respingersi comunque le domande di nei Parte_1 confronti del per carenza di legittimazione passiva Controparte_1 di quest'ultimo, oltre che per infondatezza;
in via istruttoria: si reiterano le opposizioni alle rinnovate istanze istruttorie attoree, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n. 3 da qui intendersi ritrascritte
CONCLUSIONI DI : Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_2
d'Appello di Venezia: Nel merito: Rigettare l'appello principale perché infondato, in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare i relativi capi della sentenza impugnata. Nel merito in via subordinata: Nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, riproposte le eccezioni e difese ex art. 346 cpc formulate in primo grado, nella non creduta ipotesi di accertata responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in capo a per i fatti de quo, accertata e dichiarata la Controparte_2 concorsuale responsabilità della signora nella Parte_1 causazione dell'occorso di cui è causa, liquidare il danno dalla stessa subito nei limiti di quanto proverà rigorosamente esserle dovuto, decurtato percentualmente secondo il grado di responsabilità a lei ascrivibile nella causazione dei fatti di cui è causa.
pag. 3/22 In ogni caso: Con vittoria di competenze professionali, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese generali 15%, IVA e CPA, di primo e secondo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1119/2024 il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c. da nei confronti del e di Parte_1 Controparte_1 per il sinistro occorsole alle ore 10:45 circa del 20 CP_2 giugno 2016 a Verona in via Mazzini, all'altezza del civico 41. Mentre camminava in compagnia di un'amica, l'attrice era inciampata per un tombino sporgente ed era caduta a terra, riportando la frattura dell'olecrano sinistro e del polo inferiore della rotula destra.
1.1 Secondo la ricostruzione della danneggiata, la causa della caduta era da ricondursi alle condizioni del tombino, che, non essendo perfettamente chiuso, determinava una sconnessione non segnalata.
1.2. Il aveva eccepito, in primo luogo, la carenza Controparte_1 di legittimità passiva, per essere il tombino di proprietà di CP_2
e rilevato, in ogni caso, che il comportamento disattento della
[...] danneggiata integrava un caso fortuito interruttivo del nesso causale, presupposto della responsabilità del custode. Anche CP_2 aveva sostenuto che il comportamento della danneggiata integrava un caso fortuito o, in subordine, un comportamento rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso causale della danneggiata nella verificazione dell'evento.
pag. 4/22 1.3 Dopo aver istruito la causa con interrogatorio formale dell'attrice, l'escussione dei testimoni e CTU medico-legale, il Tribunale ha richiamato i principi giurisprudenziali che governano la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. e ritenuto che il dislivello tra il tombino e la pavimentazione fosse agevolmente visibile a chiunque anche in considerazione del contrasto tra il grigio scuro della cornice del tombino e il bianco del manto stradale. La visibilità del dislivello era stata confermata dalla teste da ritenersi Testimone_1 attendibile per l'assenza di legami con le parti in causa. Il fatto dannoso era riconducibile alla condotta incauta della danneggiata, integrante un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità delle parti convenute.
2. Con tre motivi di gravame, l'appellante insiste Parte_1 affinché, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, sia accolta la domanda di risarcimento del danno.
2.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 2051 c.c. e 1227 c.c., nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c., non essendo provata una condotta disattenta dell'attrice, tale da costituire un caso fortuito. L'utilizzo della strada, da parte della danneggiata, in modo conforme alla sua destinazione, esclude l'imprevedibilità della condotta (rientra nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta di un pedone)
e l'imprevenibilità della stessa (sussiste, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente). Il
Tribunale, disattendendo la previsione dell'art. 2051 c.c. che impone al custode di provare il caso fortuito per essere esonerato da responsabilità, ha errato nel ritenere sussistente l'esimente sulla base pag. 5/22 della mera presunzione di una condotta negligente di Parte_1
e in assenza di prova, da parte dei convenuti, circa l'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità della condotta della danneggiata.
2.2 Con il secondo motivo d'appello, lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 2051 c.c. e 1227 c.c. e dell'art.132 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto erroneamente che la condotta colposa dell'attrice integrasse il caso fortuito, quando, invece, poteva avere rilevanza soltanto ai fini di una riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.. L'appellante esclude che ci sia stato un difetto di attenzione da parte della danneggiata tenuto conto della via pedonale (“via dello shopping”) sulla quale stava Parte_1 passeggiando e dello stato del tombino, che si presentava all'improvviso sollevato da una parte soltanto in modo non facilmente percepibile, costituendo una vera e propria insidia. L'appellante chiede che, laddove fosse ravvisata una colpa della danneggiata, questa sia ritenuta causalmente concorrente in misura minima.
2.3 Con il terzo motivo d'appello lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento su una prova testimoniale smentita dalle fotografie prodotte in giudizio. L'appellante contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la “facile visibilità” del dislivello sia stata confermata, oltre che dalle fotografie depositate dalle parti, anche dalla testimonianza di Dalla testimonianza non poteva Testimone_1 evincersi che sul tombino vi fosse un grande dislivello facilmente visibile, posto che la teste si è limitata a riferire di aver notato il dislivello solo dopo la caduta dell'amica e non prima, così dimostrando,
pag. 6/22 di fatto, che il dislivello non era stato percepito nemmeno da lei, e dunque, non poteva dirsi facilmente visibile.
3. Il Comune di Verona chiede che sia accertata la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietario del tombino e, in ogni caso, il rigetto dell'appello, dato che la caduta di Parte_1
è ascrivibile esclusivamente alla sua disattenzione. Anche CP_2
proprietaria del tombino, chiede, in via principale, il rigetto
[...] dell'appello e, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., con riduzione del quantum in proposizione al concorso della condotta colposa della danneggiata.
4. Il terzo motivo di appello sulle risultanze istruttorie è meritevole di accoglimento.
4.1 Posto che non è contestato che sia caduta Parte_1 inciampando sul tombino raffigurato nelle fotografie depositate (doc. 2 di doc. 1, pagg. 1-5, 9 e 10, del e Parte_1 Controparte_1 doc. 1 di , vanno innanzitutto, presi in esame il luogo CP_2 del sinistro e le oggettive condizioni del tombino. Dalle fotografie emerge che:
a) il tombino, come altri tombini (doc. 1 di è CP_2 inglobato nella pavimentazione di una centrale strada pedonale di
Verona avente una pavimentazione omogenea;
b) il tombino appare costituito da una cornice di metallo scuro e da una lastra di marmo ad essa interna;
c) la cornice scura è composta dal telaio esterno e dal bordo del chiusino, che non combacia con il livello del telaio;
pag. 7/22 d) il disallineamento tra il bordo del chiusino e il telaio che lo contiene, entrambi dello stesso materiale e dello stesso colore scuro, ha creato uno scalino sul quale è inciampata Parte_1
e) il dislivello tra il telaio e il chiusino, come percepibile dalla fotografia a pag. 4 del doc. 1 del non può dirsi Controparte_1 rilevante poiché, dal confronto con la penna visibile nella fotografia, il gradino appare verosimilmente non più alto di un centimetro.
4.2 Il terzo motivo d'appello appare prodromico rispetto al primo.
Non è condivisibile la decisione laddove ascrive la causa del sinistro alla disattenzione della danneggiata, ritenendo, da un lato, che dalle fotografie emerga che il dislivello sia agevolmente visibile a chiunque anche in considerazione del contrasto tra il grigio scuro della cornice del tombino e il bianco del manto stradale in marmo e, dall'altro, che l'agevole visibilità del dislivello sia stata confermata dalla testimonianza di Il primo argomento è smentito proprio Testimone_1 dalle fotografie: il dislivello non era tra la cornice del tombino e il manto stradale in marmo, bensì all'interno della stessa cornice di metallo tra il telaio e il bordo del chiusino, entrambi dello stesso colore scuro. Quanto alla testimonianza, il Tribunale non considera adeguatamente quanto riferito, in risposta al capitolo 3 attoreo, in merito al momento in cui la teste si accorse del dislivello. Testimone_1 ha dichiarato (v. verbale ud. 24.11.21, pag. 2) di aver visto il tombino
“con il grande dislivello” nel momento in cui, dopo che Parte_1 era caduta, aveva cercato di aiutarla a rialzarsi: “In quel momento non
c'era né troppa né poca gente e si riusciva a camminare in modo tranquillo. C'era un bel dislivello tra il tombino e il pavimento. Io ero a fianco della signora e ho visto che è andata giù, volevo tirarla Pt_1 su, ma non ci sono riuscita e si lamentava che aveva male. In quel
pag. 8/22 momento lì ho visto il tombino con il grande dislivello”. Dalla deposizione non si evince che il dislivello fosse facilmente visibile, potendosi dedursi che la teste non avesse notato il dislivello prima della caduta dell'amica. Quanto alle dimensioni del dislivello, le fotografie consentono di relativizzare la percezione soggettiva (“il grande dislivello”, “il dislivello era notevole”) di Le Testimone_1 fotografie e le dichiarazioni della testimone consentono di dubitare dell'agevole percepibilità del dislivello. Il modesto dislivello posto tra due elementi privi di rilevanti differenze cromatiche non era facilmente visibile e quindi si presentava come insidioso per un passante.
5. L'insidiosità del tombino comporta l'accoglimento del primo motivo d'appello, dovendosi escludere il caso fortuito, costituito dalla disattenzione della danneggiata.
5.1 Secondo il diritto vivente la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è oggettiva e si fonda unicamente sul nesso causale fra cosa e danno (v. Cass., sez. sez. 3, ord. n. 2477 del 2018, Cass., sez. 3, ord. n. 2478 del 2018, Cass, sez. 3, ord. n. 2480 del 2018 e
Cass., s.u., sent. n. 20943 del 2022). È stato di recente sostenuto che il caso fortuito, in senso stretto, sia costituito da un fatto giuridico
(fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 11152 del 2023 e Cass., sez. 3, sent. n. 15704 del 2023). Viene peraltro riconosciuto che esistono altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa. La loro rilevanza, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. trova fondamento nella pag. 9/22 colpa dell'agente. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi anche che sia abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. Cass., sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, che ha confermato a sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
5.2 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ … la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 34886 del 2021, Cass., sez. 6-3, ord. n.
9315 del 2019 e Cass., sez. 3, ord. n. 2480 del 2018).
pag. 10/22 5.3 Il comportamento di così come descritto dal Parte_1 primo giudice e dalle parti appellate, non integra il caso fortuito rescindente il nesso di causa tra la res e l'evento di danno. La disattenzione di alla quale è ascritta l'esclusiva Parte_1 efficienza causale della caduta, non trova adeguati riscontri probatori, nulla di specifico essendo stato allegato e provato dalle parti convenute. La danneggiata stava camminando lungo una via pedonale dedicata allo shopping, su una pavimentazione liscia e omogenea con presenza di tombini simili a quello ove è occorso l'incidente, e, come quest'ultimo, apparentemente allineati in tutti i loro elementi alla restante parte della pavimentazione. La strada era mediamente affollata. Il grado di attenzione concretamente esigibile dai passanti non può non tener conto delle caratteristiche della strada che, destinata al passeggio tra le vetrine dei negozi, esclude che lo sguardo della persona potesse essere rivolto esclusivamente alla pavimentazione, anche perché la stessa si presentava tendenzialmente regolare. Nel comportamento di non è ravvisabile una Parte_1 condotta disattenta o negligente, non potendosi da costei esigere
(salvo imporle di camminare guardando sempre verso terra) la percepibilità ed evitabilità del pericolo, costituito dal dislivello all'interno della cornice del tombino. Il possibile danno non era suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle comuni cautele esigibili in rapporto alle circostanze concrete e pertanto va esclusa una disattenzione incidente nel dinamismo causale del danno.
6. Del fatto illecito rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. entrambe le parti appellate.
pag. 11/22 6.1 Non è contestato che il tombino sia di proprietà di CP_2
Non è stato chiarito se il telaio esterno in metallo appartenga
[...] alla proprietaria del tombino o all'ente territoriale, né quali accordi vi fossero per la gestione a manutenzione del manufatto. In assenza di prove di segno opposto, il titolo dominicale consente di ritenere che fosse custode del tombino e dovesse accertarsi del suo CP_2 allineamento con la pavimentazione stradale.
6.2 Il si considera estraneo ai fatti per essere il Controparte_1 tombino di proprietà di La strada sulla quale è stato Controparte_2 posizionato il tombino è una via del centro storico della città di Verona, liberamente accessibile dai pedoni. Della pubblica strada il ha CP_1 la custodia nel suo complesso in termini di potere di controllo, manutenzione e sicurezza. Il tombino, causa del sinistro, è parte necessaria della strada, essendo in essa inglobato, e quindi l'ente territoriale non avrebbe potuto disinteressarsi delle modalità del suo corretto posizionamento.
7. Il secondo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. L'accertamento della responsabilità delle parti appellate ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la rigorosa disciplina prevista per la responsabilità del custode, rende non necessaria una valutazione della loro eventuale responsabilità aquiliana.
8. Occorre procedere alla quantificazione dei danni. La parte appellante insiste per il riconoscimento della somma di euro
25.422,00, di cui euro 22.750,00 per danno non patrimoniale, euro pag. 12/22 1.086,00 per spese mediche, euro 976,00 per spese di CTU ed euro
610,00 per spese di CTP.
8.1 Nel procedimento di primo grado è stata disposta una CTU medico-legale affidata al dott. All'esito delle operazioni Persona_1 peritali, l'invalidità permanente è stata stimata nella misura dell'8%;
l'invalidità temporanea in 47 giorni d'invalidità totale, in 20 giorni di invalidità parziale al 75%, in 20 giorni d'invalidità parziale al 50% e in
20 giorni d'invalidità parziale al 25%. Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di oggetto di osservazioni delle parti (v. relazione 5 settembre 2022, pag. 12). Pur richiamando l'accertamento medico legale esperito nel corso del giudizio di primo grado, la difesa dell'appellante non chiarisce come sia giunta a determinare il danno non patrimoniale.
8.2 I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011 e Cass., sez.
6-3 ord.
n. 4509 del 2022). La Corte d'Appello si avvale delle Tabelle del
Tribunale di Milano, considerate da un importante precedente di legittimità parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011). I valori monetari devono essere tratti dalla versione più aggiornata della tabella, dovendo il giudice fare riferimento ai valori applicabili al momento della liquidazione (cfr. Cass., sez. 3, sent.
n. 7272 del 2012). La giurisprudenza successiva al 2011 ha tendenzialmente confermato l'importanza di adottare criteri uniformi di pag. 13/22 liquidazione, ribadendo, anche di recente, che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, sent.
N. 8532 del 2020; Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019). Il danno non patrimoniale va quantificato tenendo conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n.
7892 del 2024) e dei principi contenuti nella la c.d. ordinanza decalogo
(Cass., sez. 3, ord. n. 7513 del 2018) in tema di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione del danno. È necessario:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord.
n. 7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del pag. 14/22 danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
L'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
8.3 Nel giudizio di primo grado, a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, aveva richiesto il risarcimento del danno biologico e Parte_1 del “danno morale rappresentato dall'appesantimento dei punti di invalidità permanente nella misura del 20%”. L'attrice appare richiedere tanto il danno morale che la personalizzazione del danno biologico. Sia il danno morale che la personalizzazione del danno biologico avrebbero dovuto, anzitutto, essere allegati con uno degli atti del processo di primo grado a ciò destinati. La danneggiata non ha allegato, né tanto meno provato la sofferenza soggettiva correlata alla lesione dell'integrità psico-fisica né una particolare sofferenza fisica o altre circostanze che potrebbero giustificare la personalizzazione del danno biologico. Data l'entità della lesione, accertata in otto punti e dunque di lieve entità, non è riconoscibile la sofferenza soggettiva unicamente ricorrendo a presunzioni fondate sulla percentuale d'invalidità.
pag. 15/22 8.4 Sulla base della Tabelle del Tribunale di Milano 2024, il danno non patrimoniale di è così liquidabile: Parte_1
➢ invalidità permanente (8% di invalidità di un soggetto di 65 anni): euro 12.317,00 per la componente dinamico - relazionale;
➢ invalidità temporanea totale (100% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro 84,00) per 47 giorni: euro 3.948,00; invalidità temporanea parziale (75% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro
63,00) per 20 giorni: euro 1.260,00; invalidità temporanea parziale
(50% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro 42,00) per 20 giorni: euro 840,00; invalidità temporanea parziale (25% del valore giornaliero previsto per la sola componente biologica, pari a euro 21,00) per 20 giorni: euro 420,00.
Il danno non patrimoniale complessivo è pari a euro 18.785,00 in moneta attuale, di cui euro 12.317,00 per invalidità permanente ed euro 6.468,00 per invalidità temporanea.
9. Deve essere riconosciuto a a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, il rimborso delle spese mediche ritenute necessarie o utili e quindi congrue dal CTU, per l'importo complessivo di euro
1.086,00. Trattandosi di obbligazione di valore l'importo deve essere rivalutato. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Trattandosi di spese sostenute non oltre il 16.6.2017 (cfr. fattura a pag. 16 del doc. 7 att.), l'importo viene rivalutato sino alla somma di euro 1.302,11.
pag. 16/22 10. Le spese della CTU medico-legale, liquidate con decreto del
Tribunale di Verona 18.11.2022, sono definitivamente poste a carico del e di in via solidale tra loro. Controparte_1 CP_2
All'appellante è dovuto anche il rimborso delle spese per CTP, pari a euro 610,00 (ricevuta n. 224 del 6.7.22 allegata alla nota di precisazione delle conclusioni).
11. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio Parte_1 ha chiesto il riconoscimento degli interessi dal 20.6.2016 al saldo
(pag. 4), estendendo la richiesta, per la prima volta nell'atto di citazione in appello, agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di notifica della citazione.
11.1 Al creditore di un'obbligazione di valore può spettare anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v.
Cass., s.u., sent. n. 1712 del 17.12.95), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
pag. 17/22 11.2 Possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi” (da calcolarsi sulla somma liquidata dal giudice, devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza) se il danneggiato prova, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento ovvero la maggior remunerazione che il denaro avrebbe reso se fosse stato tempestivamente ricevuto, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del 2023).
11.3 L'entità della somma riconosciuta a titolo di danno consente di presumere che l'immediata disponibilità dell'equivalente pecuniario alla data del sinistro avrebbe potuto essere impiegata da a Parte_1 maggior profitto. Sono riconosciuti alla danneggiata gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma di euro 18.785,00, a titolo di danno non patrimoniale, devalutata al 20.06.2016 e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza. Quanto al danno patrimoniale, gli interessi compensativi vengono riconosciuti limitatamente alla somma di euro 1.302,11, come devalutata al 16.6.2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza.
11.4 In ordine alla richiesta degli interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c., va rilevato che le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
pag. 18/22 Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). Se ne deduce che gli interessi del comma 4 non sono sempre automaticamente riconoscibili dalla domanda giudiziale, come incentivo all'adempimento del debitore, e quindi non siano considerati degli “interessi moratori legali” per ogni forma di obbligazione.
11.5 L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa. Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli
(Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e
Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Nelle obbligazioni di valore, l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il pag. 19/22 suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui, particolarmente evidenti nei casi in cui la pubblicazione amministrazione è chiamata a rispondere con denaro pubblico a titolo di responsabilità oggettiva.
12. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, deve procedersi a una nuova liquidazione delle spese processuali per entrambi i gradi giudizio. Applicati parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, i compensi vengono liquidati:
- nella somma di euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado (euro
919,00 + euro 777,00 + euro 1.680,00 + euro 1.701,00), secondo lo scaglione applicabile in virtù dell'importo riconosciuto all'esito del giudizio (euro 5.201,00 – euro 26.000,00). Le anticipazioni vengono riconosciute in euro 264,00 (euro 27,00 per marca da bollo ed euro
237,00 per c.u.);
- nella somma di euro 3.966,00 per il giudizio di gravame (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00), secondo lo scaglione applicabile in virtù dell'importo riconosciuto all'esito del giudizio (euro
5.201,00 – euro 26.000,00). Le anticipazioni vengono riconosciute in euro 382,50 (euro 27,00 per marca da bollo ed euro 355,50 per c.u.).
Gli appellati non vengono condannati alla restituzione delle somme ricevute in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, perché non è stato documentato il pagamento delle spese di lite.
13. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e di avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Verona 15 maggio 2024 n. 1119, così provvede:
I) in riforma della sentenza impugnata, 1. condanna in solido il e al risarcimento in favore di Controparte_1 CP_2
1.1 del danno non patrimoniale, liquidato nella Parte_1 somma di euro 18.785,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma, devalutata al 20 giugno 2016 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.2 del danno patrimoniale per le spese mediche, liquidato nella somma di euro 1.302,11, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma, devalutata al 16 giugno 2017, e rivalutata e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
2. pone le spese della CTU medico-legale in via definitiva a carico del CP_1
e di in solido tra loro;
3. condanna in solido il
[...] CP_2
e alla rifusione delle spese del Controparte_1 CP_2 giudizio di primo grado in favore di liquidate nella Parte_1 somma di euro 5.077,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., ed euro 610,00 per spese di
CTP;
II) condanna in solido il e alla Controparte_1 CP_2 rifusione, a favore di delle spese di lite per il Parte_1
pag. 21/22 giudizio di appello, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a.;
III) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
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