Articolo 1609 del Codice civile
Articolo 1608Articolo 1610
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19 aprile 1942
Art. 1609.

(Piccole riparazioni a carico dell'inquilino).

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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