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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 6327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice WI MO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 6327/2024 promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del legale, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024
RICORRENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Andrea Zeroli che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 10 aprile 2025
RESISTENTE
Oggetto: contratto di finanziamento di carta revolving del 22 gennaio 2007; conclusioni delle parti: precisate come da note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. e di seguito trascritte:
1 - per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
; Controparte_2
- per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per
i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito mediante carta revolving intercorso con la con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in Controparte_1 prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c.
Più in particolare, il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento, datato 22 gennaio 2007, per l'erogazione di un prestito di euro 7.000,00 per l'acquisto di un'autovettura usata, da rimborsare in n. 24 rate mensili di euro 315,00 ciascuna, per un complessivo ammontare di euro 7.560,00, di cui euro 560 a titolo di interessi corrispettivi (doc. n. 1 ricorrente).
Con il medesimo contratto è stata concessa altresì allo stesso cliente l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta revolving, inserita nel modulo di richiesta di finanziamento proposta dal venditore dell'auto.
Circa tale ultimo rapporto, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento revolving, sostenendo, in via preliminare, la procedibilità dell'azione in assenza di mediazione, non rientrando i contratti di carta revolving tra quelli per i quali è obbligatoria la procedura di mediazione e ha eccepito:
2 a) la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la promozione e per la conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo,
c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
b) la nullità per violazione delle norme di cui agli art. 117 e 125 bis T.U.B., per mancanza di forma scritta, richiesta ad substantiam, e per l'inclusione del contratto de quo in un altro e differente contratto di finanziamento, in contrasto con la ratio delle predette norme che garantisce piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'intermediario e il cliente, con lo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste.
Parte convenuta si è costituita tardivamente eccependo, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, e contestando nel merito quanto sollevato da parte ricorrente, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
2. In primo luogo, va analizzata la questione della procedibilità dell'azione in assenza di mediazione. Il caso in esame ha ad oggetto contratti di apertura di credito mediante carta revolving.
Sul punto, va rilevato come negli ultimi anni si sia affermato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria.
A tal riguardo, giova ricordare che il credito al consumo è un contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento (concesso dai venditori di beni), di finanziamento (accordato dalle banche) o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica (consumatore) che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
3 professionale eventualmente svolta (acquisto di un bene o di un servizio ma anche generiche esigenze di liquidità).
Il credito al consumo comprende vari tipi di concessione di credito, tra cui le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica tramite le quali si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore. La carta revolving è un tipo di carta di credito che consente di rimborsare le spese a rate mensili anziché saldare l'intero importo a fine mese, come con le carte di credito tradizionali. In sostanza, è una linea di credito rotativa che si ricostituisce man mano che le somme utilizzate vengono rimborsate.
Sul punto, numerose pronunce di merito escludono il credito al consumo dalla disciplina della mediazione obbligatoria, in ragione del fatto che il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico CArio (d.lgs. 385/1993), è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Recentemente si sono espressi in materia sia il tribunale di Milano che il tribunale di
Roma come di seguito: “Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il D.L.vo
28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo
58/1998)” (cfr. tribunale di Milano, 10.02.2022);
“Rileva come la controversia, vertendo su un finanziamento al consumo, non ricada nelle materie per le quale è prevista la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria” (cfr. tribunale di Milano, ord. 7.06.2022);
“la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/10”; (cfr. t di Roma, ord. 10.11.2021);
4 “la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria” (cfr. tribunale di Roma, ord. 29.09.2021).
In argomento, va precisato che i contratti di prestito al consumo seppur rientranti nel genus dei rapporti creditizi non devono essere confusi con i contratti “finanziari” disciplinati
Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998), che riguardano i servizi di investimento.
Allo stesso modo il credito al consumo, seppur prossimo ai contratti bancari, ha una disciplina del tutto peculiare rispetto al diritto bancario tradizionale, in quanto permeato sulla tutela del consumatore imposta dal diritto comunitario.
A tal proposito, va ricordato come la giurisprudenza abbia già escluso da tempo l'applicabilità della mediazione obbligatoria ai contratti di leasing, affermando che la locazione finanziaria non è soggetta a tale istituto poiché il leasing è un contratto autonomo ed estraneo alla categoria dei contratti “bancari e finanziari” (cfr. Cass. 22.11.2019 n. 30520).
Per quanto sopra, l'eccezione di parte resistente circa l'improcedibilità del presente giudizio per mancanza dell'esperimento della mediazione appare infondata e va respinta.
3. Ciò posto, va affrontata la questione se il contratto di apertura di credito tramite utilizzo di carta revolving sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' comporti CP_3 nullità della convenzione per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Nello specifico, il ricorrente lamenta che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving, sottoscritto per l'acquisto di un veicolo, sia stato collocato tramite un venditore appartenente alla grande distribuzione, tale KULTO s.r.l., con sede in Jesi, via a. Cont Pasquinelli, P.Iva: , non avente i requisiti in quanto non iscritto presso l' P.IVA_2
(Ufficio TAno dei Cambi), giacché sarebbe stato necessario avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999.
3.1. Si osserva come detta eccezione sia fondata in quanto per la promozione e per la conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999, che all'art. 3 riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
5 Sul punto, viene in rilievo l'art. 2 del regolamento emanato dal ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485) (all. n. 4 ricorrente), secondo cui non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Dunque, secondo il dettato normativo, la distribuzione di carte di pagamento viene eccezionalmente permessa ai “non agenti”.
Tuttavia, sulla problematica se la carta di credito revolving possa ritenersi ricompresa nella categoria delle semplici carte di pagamento, o se invece dà luogo ad una diversa e più complessa operazione di prestito, si è espressa già la CA d'TA con comunicazione del 20 aprile 2010, con la quale ha chiarito, al punto C), che la regola secondo cui, per la promozione e per la conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs n. 374 del 1999, può essere derogata “solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”.
Ne consegue che soltanto alcuni soggetti, dotati di particolari requisiti e iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, possano concludere contratti di credito rotativo.
Sul tema dei contratti di apertura di credito con carta revolving, si è espressa di recente in tal senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025
(pronunciatasi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., in procedimento le cui conclusioni conformi del procuratore generale sono state citate da parte attrice nelle note difensive), così richiamando ad unità i contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito che nel frattempo si erano venuti delineando.
Con la predetta sentenza, la Suprema Corte ha statuito che nella vigenza del d.lgs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 (contenente Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del
6 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi), il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio TAno dei Cambi, è nullo ex art. 1418, comma primo, c.c.
Dunque, la Cassazione ha enunciato sul tema due importanti principi di diritto:
a. nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_3
b. nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, CP_3 primo comma, cod. proc. civ.
La Suprema Corte è pervenuta a tali conclusioni rilevando che la carta di credito revolving costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd.
Revolving risiede, dunque, nella facoltà riservata al titolare di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. Charge in cui l'utilizzatore è tenuto al
7 pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di tale tipologia di carta di credito l'art. 3 d. lgs. 374/1999, applicabile al caso in esame ratione temporis (il cui contratto è stato stipulato, si ricorda, il 22 gennaio 2007), dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' rinviando quindi a un regolamento del MEF (d.m. 485/2001) la CP_3 concreta attuazione. L'art. 3 di tale d.m. dispone in particolare che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 TUB, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
La Cassazione, nel rispondere se la carta revolving rientri o meno in una delle due deroghe di cui al d.m. del MEF, ripercorre sinteticamente i principali indirizzi giurisprudenziali sul punto.
Secondo un primo orientamento la promozione e il rilascio di carta di credito revolving
a tempo indeterminato, nel vigore del d.lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
Secondo un altro orientamento, i contratti relativi alla concessione di tali carte promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il d.lgs. n.
374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla "distribuzione di carte di pagamento", in Cont quanto tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l se non a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato, sul punto, la disciplina, escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3, secondo comma, d.m. n. 485 del 2001.
La Cassazione ha condiviso il primo orientamento, in quanto la richiamata normativa, secondo la Corte, riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in
8 attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_3 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo CP_3 svolgimento di una siffatta attività di agenzia.
In questo senso – ricorda la Cassazione - si è espressa la CA d'TA (confronta
Comunicazione della CA d'TA del 20 aprile 2010) nonché una cospicua giurisprudenza di merito e dell'arbitro bancario finanziario. Sul punto si evidenziano gli orientamenti del tribunale di Milano, ordinanza 24.05.2022, tribunale di Milano sentenza del 9.11.2023; trib. di
Firenze sentenza 27.12.2023; trib. Firenze ord. 13.02.2024; trib. Firenze ord. 25.01.2024; trib.
Firenze ord. 26.02.2024; tribunale di Firenze ordinanza 29.01.2024; tribunale di Firenze sentenza 27.03.2024; tribunale di Firenze sentenza 123.01.2024; tribunale di Milano sentenza
15.02.2024; tribunale di Milano sentenza 01.03.2024 (cfr. anche all. n. 7 e 8 ricorrente).
Del resto, secondo la Suprema Corte, il secondo degli orientamenti riportati poggerebbe sull'assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma: assunto non corretto, in quanto la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale.
La Cassazione entra poi nel merito del carattere imperativo o meno della richiamata normativa di settore, e, in quanto tale, se determini la nullità virtuale del contratto concluso in violazione della stessa.
Ricorda sul punto l'evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto, non solo in quelle che si
9 riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio.
Ad esempio, il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione, non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative (SS.UU. 26724/2007).
Per la Cassazione, la normativa in questione si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria, ed è specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d. lgs. n. 374/1999 e dai considerando della direttiva 91/308/CEE, di cui costituisce recepimento.
A ciò si aggiunge la considerazione per cui l'obiettivo di tale normativa, anche se secondario, è proprio la tutela dei consumatori, conseguente alla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta.
Tali interessi, per la Corte, attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi: alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni;
alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata e infine alla tutela dei singoli consumatori.
Perciò, tali interessi sono sufficienti per la Cassazione a connotare la disposizione che richiede l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di CP_3 intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, c- 1 C.c. e della causa di nullità ivi prevista.
Il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo, per la Corte, a realizzare gli effetti specifici voluti della norma.
Pertanto, in relazione alle conseguenze del contratto comunque sottoscritto, la
Suprema Corte ha precisato che, nel caso in esame, la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, “interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in
10 particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”.
Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, ove risulta dagli atti che la conclusione del contratto in questione sia avvenuta a seguito di attività promozionale posta in essere da un venditore di auto, la Kulto s.r.l., al quale tale attività era legalmente preclusa, sussiste la nullità del contratto di apertura di credito con carta di tipo revolving, per contrarietà
a norma imperativa, sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_1 CP_3
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento del ricorso sulla base del primo motivo, rende superfluo affrontare il secondo motivo sollevato.
Si precisa che il ricorrente non ha in questa sede domandato la ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi contrattualmente pattuiti, anziché al tasso legale, ex art. 1284, terzo comma, c.c.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte resistente deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, aggiornato con d.m.
147/22, parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di complessità media, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e parametro minimo per la fase decisoria (attesa la definizione semplificata).
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto accerta la nullità Parte_1 del contratto di apertura di credito con carta revolving intercorso tra il ricorrente e la
Controparte_1
2) condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali anticipate da parte ricorrente, che liquida nella somma di € 9.071 , oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
11 Ancona, 15 dicembre 2025
12
La giudice
WI MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice WI MO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 6327/2024 promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del legale, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024
RICORRENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Andrea Zeroli che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 10 aprile 2025
RESISTENTE
Oggetto: contratto di finanziamento di carta revolving del 22 gennaio 2007; conclusioni delle parti: precisate come da note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. e di seguito trascritte:
1 - per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
; Controparte_2
- per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per
i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito mediante carta revolving intercorso con la con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in Controparte_1 prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c.
Più in particolare, il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento, datato 22 gennaio 2007, per l'erogazione di un prestito di euro 7.000,00 per l'acquisto di un'autovettura usata, da rimborsare in n. 24 rate mensili di euro 315,00 ciascuna, per un complessivo ammontare di euro 7.560,00, di cui euro 560 a titolo di interessi corrispettivi (doc. n. 1 ricorrente).
Con il medesimo contratto è stata concessa altresì allo stesso cliente l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta revolving, inserita nel modulo di richiesta di finanziamento proposta dal venditore dell'auto.
Circa tale ultimo rapporto, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento revolving, sostenendo, in via preliminare, la procedibilità dell'azione in assenza di mediazione, non rientrando i contratti di carta revolving tra quelli per i quali è obbligatoria la procedura di mediazione e ha eccepito:
2 a) la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la promozione e per la conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo,
c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
b) la nullità per violazione delle norme di cui agli art. 117 e 125 bis T.U.B., per mancanza di forma scritta, richiesta ad substantiam, e per l'inclusione del contratto de quo in un altro e differente contratto di finanziamento, in contrasto con la ratio delle predette norme che garantisce piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'intermediario e il cliente, con lo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste.
Parte convenuta si è costituita tardivamente eccependo, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, e contestando nel merito quanto sollevato da parte ricorrente, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
2. In primo luogo, va analizzata la questione della procedibilità dell'azione in assenza di mediazione. Il caso in esame ha ad oggetto contratti di apertura di credito mediante carta revolving.
Sul punto, va rilevato come negli ultimi anni si sia affermato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria.
A tal riguardo, giova ricordare che il credito al consumo è un contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento (concesso dai venditori di beni), di finanziamento (accordato dalle banche) o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica (consumatore) che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
3 professionale eventualmente svolta (acquisto di un bene o di un servizio ma anche generiche esigenze di liquidità).
Il credito al consumo comprende vari tipi di concessione di credito, tra cui le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica tramite le quali si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore. La carta revolving è un tipo di carta di credito che consente di rimborsare le spese a rate mensili anziché saldare l'intero importo a fine mese, come con le carte di credito tradizionali. In sostanza, è una linea di credito rotativa che si ricostituisce man mano che le somme utilizzate vengono rimborsate.
Sul punto, numerose pronunce di merito escludono il credito al consumo dalla disciplina della mediazione obbligatoria, in ragione del fatto che il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico CArio (d.lgs. 385/1993), è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Recentemente si sono espressi in materia sia il tribunale di Milano che il tribunale di
Roma come di seguito: “Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il D.L.vo
28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo
58/1998)” (cfr. tribunale di Milano, 10.02.2022);
“Rileva come la controversia, vertendo su un finanziamento al consumo, non ricada nelle materie per le quale è prevista la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria” (cfr. tribunale di Milano, ord. 7.06.2022);
“la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/10”; (cfr. t di Roma, ord. 10.11.2021);
4 “la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria” (cfr. tribunale di Roma, ord. 29.09.2021).
In argomento, va precisato che i contratti di prestito al consumo seppur rientranti nel genus dei rapporti creditizi non devono essere confusi con i contratti “finanziari” disciplinati
Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998), che riguardano i servizi di investimento.
Allo stesso modo il credito al consumo, seppur prossimo ai contratti bancari, ha una disciplina del tutto peculiare rispetto al diritto bancario tradizionale, in quanto permeato sulla tutela del consumatore imposta dal diritto comunitario.
A tal proposito, va ricordato come la giurisprudenza abbia già escluso da tempo l'applicabilità della mediazione obbligatoria ai contratti di leasing, affermando che la locazione finanziaria non è soggetta a tale istituto poiché il leasing è un contratto autonomo ed estraneo alla categoria dei contratti “bancari e finanziari” (cfr. Cass. 22.11.2019 n. 30520).
Per quanto sopra, l'eccezione di parte resistente circa l'improcedibilità del presente giudizio per mancanza dell'esperimento della mediazione appare infondata e va respinta.
3. Ciò posto, va affrontata la questione se il contratto di apertura di credito tramite utilizzo di carta revolving sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' comporti CP_3 nullità della convenzione per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Nello specifico, il ricorrente lamenta che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving, sottoscritto per l'acquisto di un veicolo, sia stato collocato tramite un venditore appartenente alla grande distribuzione, tale KULTO s.r.l., con sede in Jesi, via a. Cont Pasquinelli, P.Iva: , non avente i requisiti in quanto non iscritto presso l' P.IVA_2
(Ufficio TAno dei Cambi), giacché sarebbe stato necessario avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999.
3.1. Si osserva come detta eccezione sia fondata in quanto per la promozione e per la conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999, che all'art. 3 riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
5 Sul punto, viene in rilievo l'art. 2 del regolamento emanato dal ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485) (all. n. 4 ricorrente), secondo cui non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Dunque, secondo il dettato normativo, la distribuzione di carte di pagamento viene eccezionalmente permessa ai “non agenti”.
Tuttavia, sulla problematica se la carta di credito revolving possa ritenersi ricompresa nella categoria delle semplici carte di pagamento, o se invece dà luogo ad una diversa e più complessa operazione di prestito, si è espressa già la CA d'TA con comunicazione del 20 aprile 2010, con la quale ha chiarito, al punto C), che la regola secondo cui, per la promozione e per la conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs n. 374 del 1999, può essere derogata “solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”.
Ne consegue che soltanto alcuni soggetti, dotati di particolari requisiti e iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, possano concludere contratti di credito rotativo.
Sul tema dei contratti di apertura di credito con carta revolving, si è espressa di recente in tal senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025
(pronunciatasi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., in procedimento le cui conclusioni conformi del procuratore generale sono state citate da parte attrice nelle note difensive), così richiamando ad unità i contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito che nel frattempo si erano venuti delineando.
Con la predetta sentenza, la Suprema Corte ha statuito che nella vigenza del d.lgs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 (contenente Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del
6 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi), il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio TAno dei Cambi, è nullo ex art. 1418, comma primo, c.c.
Dunque, la Cassazione ha enunciato sul tema due importanti principi di diritto:
a. nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_3
b. nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, CP_3 primo comma, cod. proc. civ.
La Suprema Corte è pervenuta a tali conclusioni rilevando che la carta di credito revolving costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd.
Revolving risiede, dunque, nella facoltà riservata al titolare di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. Charge in cui l'utilizzatore è tenuto al
7 pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di tale tipologia di carta di credito l'art. 3 d. lgs. 374/1999, applicabile al caso in esame ratione temporis (il cui contratto è stato stipulato, si ricorda, il 22 gennaio 2007), dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' rinviando quindi a un regolamento del MEF (d.m. 485/2001) la CP_3 concreta attuazione. L'art. 3 di tale d.m. dispone in particolare che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 TUB, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
La Cassazione, nel rispondere se la carta revolving rientri o meno in una delle due deroghe di cui al d.m. del MEF, ripercorre sinteticamente i principali indirizzi giurisprudenziali sul punto.
Secondo un primo orientamento la promozione e il rilascio di carta di credito revolving
a tempo indeterminato, nel vigore del d.lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
Secondo un altro orientamento, i contratti relativi alla concessione di tali carte promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il d.lgs. n.
374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla "distribuzione di carte di pagamento", in Cont quanto tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l se non a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato, sul punto, la disciplina, escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3, secondo comma, d.m. n. 485 del 2001.
La Cassazione ha condiviso il primo orientamento, in quanto la richiamata normativa, secondo la Corte, riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in
8 attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_3 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo CP_3 svolgimento di una siffatta attività di agenzia.
In questo senso – ricorda la Cassazione - si è espressa la CA d'TA (confronta
Comunicazione della CA d'TA del 20 aprile 2010) nonché una cospicua giurisprudenza di merito e dell'arbitro bancario finanziario. Sul punto si evidenziano gli orientamenti del tribunale di Milano, ordinanza 24.05.2022, tribunale di Milano sentenza del 9.11.2023; trib. di
Firenze sentenza 27.12.2023; trib. Firenze ord. 13.02.2024; trib. Firenze ord. 25.01.2024; trib.
Firenze ord. 26.02.2024; tribunale di Firenze ordinanza 29.01.2024; tribunale di Firenze sentenza 27.03.2024; tribunale di Firenze sentenza 123.01.2024; tribunale di Milano sentenza
15.02.2024; tribunale di Milano sentenza 01.03.2024 (cfr. anche all. n. 7 e 8 ricorrente).
Del resto, secondo la Suprema Corte, il secondo degli orientamenti riportati poggerebbe sull'assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma: assunto non corretto, in quanto la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale.
La Cassazione entra poi nel merito del carattere imperativo o meno della richiamata normativa di settore, e, in quanto tale, se determini la nullità virtuale del contratto concluso in violazione della stessa.
Ricorda sul punto l'evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto, non solo in quelle che si
9 riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio.
Ad esempio, il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione, non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative (SS.UU. 26724/2007).
Per la Cassazione, la normativa in questione si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria, ed è specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d. lgs. n. 374/1999 e dai considerando della direttiva 91/308/CEE, di cui costituisce recepimento.
A ciò si aggiunge la considerazione per cui l'obiettivo di tale normativa, anche se secondario, è proprio la tutela dei consumatori, conseguente alla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta.
Tali interessi, per la Corte, attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi: alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni;
alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata e infine alla tutela dei singoli consumatori.
Perciò, tali interessi sono sufficienti per la Cassazione a connotare la disposizione che richiede l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di CP_3 intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, c- 1 C.c. e della causa di nullità ivi prevista.
Il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo, per la Corte, a realizzare gli effetti specifici voluti della norma.
Pertanto, in relazione alle conseguenze del contratto comunque sottoscritto, la
Suprema Corte ha precisato che, nel caso in esame, la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, “interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in
10 particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”.
Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, ove risulta dagli atti che la conclusione del contratto in questione sia avvenuta a seguito di attività promozionale posta in essere da un venditore di auto, la Kulto s.r.l., al quale tale attività era legalmente preclusa, sussiste la nullità del contratto di apertura di credito con carta di tipo revolving, per contrarietà
a norma imperativa, sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_1 CP_3
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento del ricorso sulla base del primo motivo, rende superfluo affrontare il secondo motivo sollevato.
Si precisa che il ricorrente non ha in questa sede domandato la ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi contrattualmente pattuiti, anziché al tasso legale, ex art. 1284, terzo comma, c.c.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte resistente deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, aggiornato con d.m.
147/22, parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di complessità media, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e parametro minimo per la fase decisoria (attesa la definizione semplificata).
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto accerta la nullità Parte_1 del contratto di apertura di credito con carta revolving intercorso tra il ricorrente e la
Controparte_1
2) condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali anticipate da parte ricorrente, che liquida nella somma di € 9.071 , oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
11 Ancona, 15 dicembre 2025
12
La giudice
WI MO