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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE
ORALE DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per la ricorrente è presente l'avv. Maggioli in sostituzione dell'avv. Squillacioti, il quale si riporta al proprio ricorso introduttivo.
personalmente senza l'assistenza di difensore la quale dichiara di non potersi avvalere CP_1 di difensore per motivi economici e di abitare nella casa della mamma da sempre in quanto casa di famiglia. Dichiara di non opporsi al ricorso
L'avv. Maggioli insiste nel ricorso.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo.,
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2423/2024 promossa da:
, quale mandataria speciale di con sede legale in Milano, Corso Parte_1 Parte_2
Emanuele II, n. 24/28, rappresentata e difesa dall'Avv. Vinicio Squillacioti
ATTORE contro nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e per essa quale mandataria speciale la con sede in Verona, Parte_2 Parte_1
Viale dell'Agricoltura, n. 7 in persona del procuratore speciale Dott. , nato a Parte_3
Foggia (FG) il 27 Aprile 1975, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, CP_1
premettendo di essere cessionaria di credito da Controparte_2
già con sede in alla Piazza Ferrari n. 15 (C.F. e P. IVA ora
[...] CP_2 P.IVA_1 [...]
(con sede in Parma alla Via Università n. 1, iscritta nel Registro delle Parte_4
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Parma al numero di iscrizione e codice fiscale ) ed in particolare di credito oggetto della sentenza n. P.IVA_2
4112/2020 del 07.07.2020 conclusiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5651/2016 del 09.08.2016 spedita in formula esecutiva il 06/07.2021, nel giudizio contro , nata a CP_3
Cotignola (RA), il 14.02.1923, , nato a [...], il [...], , nata a [...], Controparte_4 CP_1 il 23.12.1966; riferiva di aver spiegato intervento ex art. 111 cpc nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 5496/2016, Tribunale di Rimini;
ciò premesso, rappresentava che in data
10.09.2022 era deceduta in , senza lasciare testamento;
che a seguito del decesso CP_2 CP_3
depositava un ricorso per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.c. e che nell'ambito di detto procedimento il Giudice dichiarava “quanto a che, nel Controparte_4 termine concesso non è pervenuta accettazione dell'eredità, quanto a posto che la CP_1 chiamata all'eredità è divenuta erede, non può più rinunciare all'eredità e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile”. Ciò premesso, deduceva l'attore che ha accettato CP_1 tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità di sin dall'apertura della successione essendo stata CP_3
nel pieno possesso dei beni ereditari ove risiede già dal 5 novembre 2002, ed agiva pertanto in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione della qualità di erede puro e semplice della defunta CP_3
in capo a CP_1
Accertata la regolarità della notifica, all'udienza del 12.2.2025, veniva dichiarata la contumacia di
CP_1
La causa, promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.2.2025.
Venendo al merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476 c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perchè la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. sez. V 19.07.2006 n. 16507; Cass. sez. II 27.06.2005 n.13738). Per individuare gli atti propri dell'erede occorre poi rifarsi all'art. 460 c.c. che delimita la posizione del chiamato all'eredità.
Qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo in qualità di erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità è infatti pacifica nel ritenere che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi (v. Cass.
5275/1986), sicchè tale elemento, di per sè solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale. Con particolare riferimento alla voltura catastale la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso” (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009, da ultimo Cass. sez. VI 30.4.2021 n. 11478).
Quanto al possesso dei beni ereditari, benché non sia da solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, potendo dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato, è tuttavia circostanza valutabile unitamente alla mancata redazione dell'inventario. Sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art. 485cc secondo il quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, la più recente giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il chiamato possessore di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc perda, non solo il diritto di accettarla con beneficio di inventario, ma anche il diritto di rinunciare all'eredità, diventando erede puro e semplice (cosi Cass. 7076/95; Cass. 4845/03; Cass.
5862/14).
Aggiungasi che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel casi di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una relazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4707/1994).
Orbene nel caso di specie risultano comprovati in capo alla convenuta sia il possesso dell'immobile di proprietà della de cuius sia la mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc.
(cfr.: certificato di residenza doc. 5 e 6 allegati al ricorso). Dalla documentazione in risulta infatti che
, risiede nell'immobile ereditato dal 5 novembre 2002 (come si rileva dal certificato di CP_1
residenza storico allegato sub. doc. 6),
Risulta inoltre che la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata effettuata presso l'immobile di residenza e si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.c.
La stessa resistente, comparsa personalmente in udienza, ha confermato di vivere nell'immobile della de cuius “da sempre in quanto casa familiare” (cfr.: verbale udienza 12.2.2025).
Alla luce di quanto esposto, appare pertanto accertato che la resistente ha tacitamente accettato ai sensi dell'art.476 c.c. l'eredità morendo dismessa da . CP_3
Stante la non opposizione, la spese possono essere compensate.
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
P.Q.M.
ll Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara nata a [...], il CP_1
23.12.1966 erede puro e semplice di , nata a [...], il [...], deceduta in CP_3
il 10.09.2022 . CP_2 compensa le spese di lite;
ordina al Conservatore dei RRII competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE
ORALE DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per la ricorrente è presente l'avv. Maggioli in sostituzione dell'avv. Squillacioti, il quale si riporta al proprio ricorso introduttivo.
personalmente senza l'assistenza di difensore la quale dichiara di non potersi avvalere CP_1 di difensore per motivi economici e di abitare nella casa della mamma da sempre in quanto casa di famiglia. Dichiara di non opporsi al ricorso
L'avv. Maggioli insiste nel ricorso.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo.,
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2423/2024 promossa da:
, quale mandataria speciale di con sede legale in Milano, Corso Parte_1 Parte_2
Emanuele II, n. 24/28, rappresentata e difesa dall'Avv. Vinicio Squillacioti
ATTORE contro nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e per essa quale mandataria speciale la con sede in Verona, Parte_2 Parte_1
Viale dell'Agricoltura, n. 7 in persona del procuratore speciale Dott. , nato a Parte_3
Foggia (FG) il 27 Aprile 1975, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, CP_1
premettendo di essere cessionaria di credito da Controparte_2
già con sede in alla Piazza Ferrari n. 15 (C.F. e P. IVA ora
[...] CP_2 P.IVA_1 [...]
(con sede in Parma alla Via Università n. 1, iscritta nel Registro delle Parte_4
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Parma al numero di iscrizione e codice fiscale ) ed in particolare di credito oggetto della sentenza n. P.IVA_2
4112/2020 del 07.07.2020 conclusiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5651/2016 del 09.08.2016 spedita in formula esecutiva il 06/07.2021, nel giudizio contro , nata a CP_3
Cotignola (RA), il 14.02.1923, , nato a [...], il [...], , nata a [...], Controparte_4 CP_1 il 23.12.1966; riferiva di aver spiegato intervento ex art. 111 cpc nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 5496/2016, Tribunale di Rimini;
ciò premesso, rappresentava che in data
10.09.2022 era deceduta in , senza lasciare testamento;
che a seguito del decesso CP_2 CP_3
depositava un ricorso per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.c. e che nell'ambito di detto procedimento il Giudice dichiarava “quanto a che, nel Controparte_4 termine concesso non è pervenuta accettazione dell'eredità, quanto a posto che la CP_1 chiamata all'eredità è divenuta erede, non può più rinunciare all'eredità e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile”. Ciò premesso, deduceva l'attore che ha accettato CP_1 tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità di sin dall'apertura della successione essendo stata CP_3
nel pieno possesso dei beni ereditari ove risiede già dal 5 novembre 2002, ed agiva pertanto in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione della qualità di erede puro e semplice della defunta CP_3
in capo a CP_1
Accertata la regolarità della notifica, all'udienza del 12.2.2025, veniva dichiarata la contumacia di
CP_1
La causa, promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.2.2025.
Venendo al merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476 c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perchè la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. sez. V 19.07.2006 n. 16507; Cass. sez. II 27.06.2005 n.13738). Per individuare gli atti propri dell'erede occorre poi rifarsi all'art. 460 c.c. che delimita la posizione del chiamato all'eredità.
Qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo in qualità di erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità è infatti pacifica nel ritenere che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi (v. Cass.
5275/1986), sicchè tale elemento, di per sè solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale. Con particolare riferimento alla voltura catastale la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso” (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009, da ultimo Cass. sez. VI 30.4.2021 n. 11478).
Quanto al possesso dei beni ereditari, benché non sia da solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, potendo dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato, è tuttavia circostanza valutabile unitamente alla mancata redazione dell'inventario. Sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art. 485cc secondo il quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, la più recente giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il chiamato possessore di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc perda, non solo il diritto di accettarla con beneficio di inventario, ma anche il diritto di rinunciare all'eredità, diventando erede puro e semplice (cosi Cass. 7076/95; Cass. 4845/03; Cass.
5862/14).
Aggiungasi che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel casi di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una relazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4707/1994).
Orbene nel caso di specie risultano comprovati in capo alla convenuta sia il possesso dell'immobile di proprietà della de cuius sia la mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc.
(cfr.: certificato di residenza doc. 5 e 6 allegati al ricorso). Dalla documentazione in risulta infatti che
, risiede nell'immobile ereditato dal 5 novembre 2002 (come si rileva dal certificato di CP_1
residenza storico allegato sub. doc. 6),
Risulta inoltre che la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata effettuata presso l'immobile di residenza e si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.c.
La stessa resistente, comparsa personalmente in udienza, ha confermato di vivere nell'immobile della de cuius “da sempre in quanto casa familiare” (cfr.: verbale udienza 12.2.2025).
Alla luce di quanto esposto, appare pertanto accertato che la resistente ha tacitamente accettato ai sensi dell'art.476 c.c. l'eredità morendo dismessa da . CP_3
Stante la non opposizione, la spese possono essere compensate.
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
P.Q.M.
ll Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara nata a [...], il CP_1
23.12.1966 erede puro e semplice di , nata a [...], il [...], deceduta in CP_3
il 10.09.2022 . CP_2 compensa le spese di lite;
ordina al Conservatore dei RRII competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi