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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 12402/2020
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12402/2020 R.G., avente come oggetto:
“proprietà” promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Alessio Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cremona (CR), via Antonio Gramsci, 1
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Emidio Loschi Della Torre ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Chiari (BS), via Vittorio Veneto, 1
CONVENUTO
Conclusioni per parte attrice: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che l'attrice Parte_1
è proprietaria dei seguenti beni mobili, posti all'interno dell'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa
(cd. carroponte), una piattaforma pesatura EX2002 e una pompa per erogazione gasolio;
1 conseguentemente condannare la convenuta ogni suo avente causa e chiunque CP_1 li possegga o li detenga, alla restituzione dei predetti beni mobili all'attrice; nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione dei beni Parte_1 mobili concessi in comodato posti all'interno dell'opificio industriale sito in Porzano di Leno,
Via Tartaglia n. 17-19: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (cd. carroponte), una piattaforma pesatura EX2002 e una pompa per erogazione gasolio;
conseguentemente condannare la convenuta ogni suo avente causa e chiunque CP_1 li possegga o li detenga, alla restituzione dei predetti beni mobili all'attrice. Sempre: con vittoria di spese, anche di CTU ed eventuali CTP”;
per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato e dichiarato che con il decreto di trasferimento del 06 luglio 2017 CP_1
è divenuta proprietaria, oltre che dell'immobile, anche dei beni di cui è causa ai sensi degli
[...] artt. 2912 e 2919 c.c., respingere le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02.11.2020, la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
affermando di essere proprietaria dei seguenti beni mobili, posti all'interno dell'opificio
[...] industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19: a) una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (c.d. carroponte); b) una piattaforma pesatura EX2002; c) una pompa per erogazione gasolio;
esercitava quindi, in via principale, un'azione di rivendicazione e in via subordinata un'azione di restituzione.
In data 15.01.2021, si costituiva in giudizio la affermando di essere la legittima CP_1 proprietaria dei predetti beni, avendo acquistato l'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via
Tartaglia n. 17-19, nell'ambito della procedura esecutiva n. 207/2015 del Tribunale di Brescia, in forza del decreto di trasferimento del 6.9.2017.
Le parti depositavano tempestivamente le memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., previa concessione dei relativi termini, e, successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano tempestivamente depositate.
2. La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2.1. Con scrittura privata del 13.01.2014, la e la ditta individuale Parte_1 Controparte_2 hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita di beni mobili, mediante il quale la prima si obbligava a pagare il prezzo complessivo di euro 18.000,00, oltre IVA e la seconda si obbligava a trasferire la proprietà di: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (c.d. carroponte); b) una piattaforma pesatura EX2002; c) una pompa per erogazione gasolio. Le parti pattuivano che il contratto definitivo si sarebbe perfezionato entro il 31.12.2015, mediante emissione di fattura da parte della ditta individuale Pedercini NL, e che a partire da tale momento sarebbe sorto in capo all'odierna attrice l'obbligo di pagare il prezzo pattuito. Le parti pattuivano, altresì, che i predetti beni sarebbero rimasti all'interno dello stabile sito in Porzano di Leno, via Tartaglia n. 17-
19 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte attrice).
Adempiendo all'obbligazione contrattualmente assunta, la ditta individuale Pedercini NL provvedeva a emettere la fattura di vendita in data 28.8.2015 (cfr. doc. 4, fascicolo di parte attrice) e, stante la concorde volontà delle parti, con tale evento si perfezionava il contratto di compravendita.
Ne consegue che, in forza del principio consensualistico, in data 28.8.2015, la ha Parte_1 acquistato la proprietà dei beni oggetto di causa.
Nel contratto preliminare, come si è detto, le parti pattuivano che “i beni rimarranno nello stabile come meglio specificato al punto D) di tale accordo”, ovverosia quello sito a Porzano di Leno, via
Tartaglia n. 17-19.
Tale pattuizione può essere qualificata in termini di comodato senza determinazione di durata di beni mobili (cfr. art. 1810 c.c.) tra la e la ditta individuale Pedercini Parte_1 CP_2
Da quanto sopra, mediante una valutazione complessiva dell'operazione negoziale intercorsa tra le parti, si ricava che le stesse abbiano inteso avvalersi dell'istituto del c.d. costituto possessorio, mediante il quale l'alienante è rimasto nella detenzione nomine alieno del bene del quale precedentemente era proprietario, con conseguente mutamento della posizione giuridica dello stesso, che da possessore è diventato detentore. Difatti, “nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi ovvero
3 configuri una detenzione nomine alieno” (cfr. Cass., 31434/2023; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6893 del
24/03/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6331 del 18/04/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12621 del
21/12/1993).
Ne discende, dunque, che la in buona fede, ha acquistato il possesso mediato dei beni Parte_1 mobili oggetto del presente contenzioso dalla ditta individuale oltre a esserne Controparte_2 divenuta legittimamente proprietaria con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
2.2. L'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19 – all'interno del quale erano conservati la gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (c.d. carroponte), la piattaforma pesatura EX2002 e la pompa per erogazione gasolio, che come si è visto sopra sono stati acquistati dalla Evoteck– di proprietà della società derivante dalla scissione della Pedercini Controparte_3
Impianti s.r.l. (cfr. doc. 2, fascicolo di parte attrice), veniva concesso in locazione da quest'ultima alla Airlab s.r.l., mediante contratto registrato in data 17.11.2014 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice), con decorrenza dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2020.
Peraltro, all'art. 9 del contratto di locazione si dava atto del fatto che i beni mobili sopramenzionati erano di proprietà della Invero, il contratto definitivo di vendita – e, il conseguente, Parte_1 passaggio di proprietà dei beni – è avvenuto in data successiva (28.8.2015); tuttavia, tale pattuizione deve essere comunque interpretata nell'ottica di rendere edotta la controparte contrattuale della sussistenza di un obbligo giuridico a stipulare un contratto definitivo, dal quale sarebbe derivato il trasferimento della proprietà dei predetti beni.
2.3. Nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G.E. n. 207/2015, svoltasi avanti a questo
Tribunale, si procedeva alla vendita giudiziale del bene immobile sito in Porzano di Leno di proprietà della Controparte_3
Nella perizia di stima dell'immobile, redatta a cura del Geom. veniva chiaramente Tes_1 indicato che i precitati beni mobili non erano di proprietà dell'esecutata e che, per l'effetto, non si teneva conto degli stessi ai fini della determinazione del valore del lotto (cfr. doc. 9, fascicolo di parte attrice). In altri termini, i beni in esame – estranei all'oggetto della vendita coattiva dell'immobile – non erano inclusi né nella determinazione del prezzo base né nel prezzo offerto nell'ambito della procedura esecutiva.
Tale circostanza era senz'altro nota – o quanto meno facilmente conoscibile con l'opportuna diligenza
– all'odierna convenuta, essendo sufficiente una piana lettura della perizia di stima per apprendere la
4 sussistenza di diritti reali (rectius, diritto di proprietà) da parte di soggetti terzi (la ) sui beni Pt_1 sopramenzionati.
Il decreto di trasferimento, peraltro, ai fini della descrizione del bene oggetto dell'effetto traslativo richiamava espressamente il contenuto della perizia di stima (cfr. doc. 1, fascicolo di parte convenuta), che escludeva i beni oggetto del presente contenzioso.
Se ne desume, di conseguenza, che nella determinazione dei beni oggetto dell'effetto traslativo nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G.E. n. 207/2015 erano stati espressamente esclusi quelli di proprietà della Parte_1
Sicché, la tesi dell'automatica estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze ai sensi dell'art. 2912 c.c., evocata dall'odierna convenuta, non appare conferente con il caso concreto, atteso che “il principio stabilito dall'art. 2912 cod. civ. non opera tutte le volte in cui la descrizione del bene riportata nel decreto di trasferimento contenga elementi tali da far ritenere che si sia inteso escludere l'applicazione dell'estensione” (così Cass. 11272/2014; Cass. n. 14863/00, Cass. n.
7522/87, Cass. n. 3453/82).
Il richiamo per relationem della perizia di stima operato nel decreto di trasferimento appare dunque idoneo a giustificare l'esclusione dell'estensione di cui all'art. 2912 c.c.
Peraltro, a ben vedere, nel caso concreto, non sussiste alcun vincolo di pertinenzialità ex art. 817 c.c. tra i predetti beni di proprietà della e l'immobile oggetto della procedura esecutiva, Parte_1 difettando la prova della volontà di instaurare un vincolo reale tra i primi e il secondo. Del resto, come noto, la giurisprudenza ha espressamente affermato che “la legittimazione alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose spetta a chi abbia la proprietà, un diritto reale di godimento o comunque la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni, implicando un atto reale di destinazione che può desumersi pure da fatti concludenti. Allorché il proprietario della cosa principale non abbia, invece, anche la libera disponibilità della pertinenza, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio costituito tra i rispettivi proprietari” (cfr. Cass., II sez., n. 27636/2018).
Come si è già avuto modo di vedere, nel caso di specie, l'atto di destinazione dei beni mobili oggetto di contenzioso al servizio dell'immobile trova giustificazione in un rapporto di natura obbligatoria e, per l'effetto, non si è costituito alcun vincolo di pertinenzialità. Da ciò deriva, dunque, che non sussistono i presupposti per l'estensione del pignoramento ex art. 2912 c.c.
5 Risulta inconferente, inoltre, il richiamo di parte convenuta al mancato esperimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. da parte della , atteso che il decreto di trasferimento – così come interpretato Pt_1 sopra – non era esteso ai beni di proprietà di quest'ultima e, per l'effetto, gli stessi non hanno mai composto l'oggetto della procedura esecutiva a cui lo stesso afferisce.
Per completezza, peraltro, si precisa che non è stata fornita la prova – ma nemmeno idonea allegazione, se non in termini ampiamente generici – in ordine al fatto che i predetti beni mobili non possano essere asportati senza arrecare nocumento all'immobile.
Sul piano logico-giuridico discende che l'odierna convenuta non ha mai acquistato il diritto di proprietà sui predetti beni, instaurando soltanto un rapporto di fatto con gli stessi, trovandosi ubicati all'interno dell'immobile del quale quest'ultima è divenuta proprietaria.
2.4. La domanda proposta da parte attrice nei confronti di deve essere qualificata in termini CP_1 di azione di rivendicazione – come domandato dalla stessa in via principale – e non già come azione di restituzione – come richiesto in via subordinata –.
A tal proposito, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7305 del 2014, “deve ricordarsi che l'azione di restituzione risulta destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario e che essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria del titolo”.
Difatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura giuridica distinta: la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso, mentre la seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene;
ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno — per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso del titolo giuridico che legittimava il
6 convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. III, n. 23086/2004; Cass. III, n.
2392/2002; Cass. III, n. 2092/2000).
Nel caso in esame, non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra parte attrice e parte convenuta, vertendosi invece nell'ambito di una vicenda afferente i diritti reali, dovendosi altresì qualificare la domanda di parte attrice in termini petitori.
Sussiste, dunque, la legittimazione attiva della all'esercizio dell'azione di Parte_1 rivendicazione, essendo la stessa proprietaria dei beni oggetto di rivendica e non avendo più la stessa la materiale disponibilità degli stessi, neppure mediante possesso mediato, essendosi instaurato un rapporto di fatto con l'odierna convenuta;
proprio alla luce del predetto rapporto di fatto, sussiste la legittimazione passiva della stessa.
2.5. Come sopra indicato, essendo stata raggiunta la prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario da parte dell'odierna attrice, mediante la regola del c.d. possesso vale titolo, stante il precitato costituto possessorio, la buona fede (da presumersi ex art. 1147 c.c.) e la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, l'azione di rivendicazione merita integrale accoglimento e, per l'effetto, l'odierna convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dei beni di proprietà della Controparte_4
[...
. Rilevata la coincidenza – nei contenuti – tra la comparsa conclusionale e la memoria di replica depositate da parte attrice, in assenza di un concreto vulnus ai propri diritti di difesa, l'istanza di rimessione in termini formulata dalla non può trovare accoglimento, non sortendo alcun Parte_1 effetto utile nella sfera processuale di parte attrice e comportando un inutile aggravio procedurale, contrario al principio di economia processuale.
2.7. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: deve, pertanto, essere CP_1 condannata a rimborsare a controparte le spese di lite, spese che si liquidano in complessivi €
6.446,29, di cui € 264,00 per anticipazioni, € 4.237,00 per compensi tabellari, € 635,55 per spese generali, € 194,90 per CAP ed € 1.114,84 per IVA. Si precisa che sono stati applicati i valori medi indicati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, con dimezzamento del compenso previsto per la fase istruttoria/trattazione per l'assenza di istruzione probatoria, in considerazione delle prove esclusivamente documentali su cui si è basata la presente decisione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brescia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accerta e dichiara che l'attrice è proprietaria dei seguenti beni mobili, posti Parte_1 all'interno dell'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (cd. carroponte); una piattaforma pesatura
EX2002; una pompa per erogazione gasolio e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1 alla restituzione dei predetti beni mobili all'attrice;
[...]
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 6.446,29, di cui € 264,00 per anticipazioni, € 4.237,00 per compensi tabellari, € 635,55 per spese generali, € 194,90 per CAP ed € 1.114,84 per IVA.
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
Brescia, 6.6.2025
Il Giudice
Costanza Teti
8
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12402/2020 R.G., avente come oggetto:
“proprietà” promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Alessio Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cremona (CR), via Antonio Gramsci, 1
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Emidio Loschi Della Torre ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Chiari (BS), via Vittorio Veneto, 1
CONVENUTO
Conclusioni per parte attrice: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che l'attrice Parte_1
è proprietaria dei seguenti beni mobili, posti all'interno dell'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa
(cd. carroponte), una piattaforma pesatura EX2002 e una pompa per erogazione gasolio;
1 conseguentemente condannare la convenuta ogni suo avente causa e chiunque CP_1 li possegga o li detenga, alla restituzione dei predetti beni mobili all'attrice; nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione dei beni Parte_1 mobili concessi in comodato posti all'interno dell'opificio industriale sito in Porzano di Leno,
Via Tartaglia n. 17-19: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (cd. carroponte), una piattaforma pesatura EX2002 e una pompa per erogazione gasolio;
conseguentemente condannare la convenuta ogni suo avente causa e chiunque CP_1 li possegga o li detenga, alla restituzione dei predetti beni mobili all'attrice. Sempre: con vittoria di spese, anche di CTU ed eventuali CTP”;
per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato e dichiarato che con il decreto di trasferimento del 06 luglio 2017 CP_1
è divenuta proprietaria, oltre che dell'immobile, anche dei beni di cui è causa ai sensi degli
[...] artt. 2912 e 2919 c.c., respingere le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02.11.2020, la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
affermando di essere proprietaria dei seguenti beni mobili, posti all'interno dell'opificio
[...] industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19: a) una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (c.d. carroponte); b) una piattaforma pesatura EX2002; c) una pompa per erogazione gasolio;
esercitava quindi, in via principale, un'azione di rivendicazione e in via subordinata un'azione di restituzione.
In data 15.01.2021, si costituiva in giudizio la affermando di essere la legittima CP_1 proprietaria dei predetti beni, avendo acquistato l'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via
Tartaglia n. 17-19, nell'ambito della procedura esecutiva n. 207/2015 del Tribunale di Brescia, in forza del decreto di trasferimento del 6.9.2017.
Le parti depositavano tempestivamente le memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., previa concessione dei relativi termini, e, successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano tempestivamente depositate.
2. La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2.1. Con scrittura privata del 13.01.2014, la e la ditta individuale Parte_1 Controparte_2 hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita di beni mobili, mediante il quale la prima si obbligava a pagare il prezzo complessivo di euro 18.000,00, oltre IVA e la seconda si obbligava a trasferire la proprietà di: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (c.d. carroponte); b) una piattaforma pesatura EX2002; c) una pompa per erogazione gasolio. Le parti pattuivano che il contratto definitivo si sarebbe perfezionato entro il 31.12.2015, mediante emissione di fattura da parte della ditta individuale Pedercini NL, e che a partire da tale momento sarebbe sorto in capo all'odierna attrice l'obbligo di pagare il prezzo pattuito. Le parti pattuivano, altresì, che i predetti beni sarebbero rimasti all'interno dello stabile sito in Porzano di Leno, via Tartaglia n. 17-
19 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte attrice).
Adempiendo all'obbligazione contrattualmente assunta, la ditta individuale Pedercini NL provvedeva a emettere la fattura di vendita in data 28.8.2015 (cfr. doc. 4, fascicolo di parte attrice) e, stante la concorde volontà delle parti, con tale evento si perfezionava il contratto di compravendita.
Ne consegue che, in forza del principio consensualistico, in data 28.8.2015, la ha Parte_1 acquistato la proprietà dei beni oggetto di causa.
Nel contratto preliminare, come si è detto, le parti pattuivano che “i beni rimarranno nello stabile come meglio specificato al punto D) di tale accordo”, ovverosia quello sito a Porzano di Leno, via
Tartaglia n. 17-19.
Tale pattuizione può essere qualificata in termini di comodato senza determinazione di durata di beni mobili (cfr. art. 1810 c.c.) tra la e la ditta individuale Pedercini Parte_1 CP_2
Da quanto sopra, mediante una valutazione complessiva dell'operazione negoziale intercorsa tra le parti, si ricava che le stesse abbiano inteso avvalersi dell'istituto del c.d. costituto possessorio, mediante il quale l'alienante è rimasto nella detenzione nomine alieno del bene del quale precedentemente era proprietario, con conseguente mutamento della posizione giuridica dello stesso, che da possessore è diventato detentore. Difatti, “nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi ovvero
3 configuri una detenzione nomine alieno” (cfr. Cass., 31434/2023; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6893 del
24/03/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6331 del 18/04/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12621 del
21/12/1993).
Ne discende, dunque, che la in buona fede, ha acquistato il possesso mediato dei beni Parte_1 mobili oggetto del presente contenzioso dalla ditta individuale oltre a esserne Controparte_2 divenuta legittimamente proprietaria con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
2.2. L'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19 – all'interno del quale erano conservati la gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (c.d. carroponte), la piattaforma pesatura EX2002 e la pompa per erogazione gasolio, che come si è visto sopra sono stati acquistati dalla Evoteck– di proprietà della società derivante dalla scissione della Pedercini Controparte_3
Impianti s.r.l. (cfr. doc. 2, fascicolo di parte attrice), veniva concesso in locazione da quest'ultima alla Airlab s.r.l., mediante contratto registrato in data 17.11.2014 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice), con decorrenza dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2020.
Peraltro, all'art. 9 del contratto di locazione si dava atto del fatto che i beni mobili sopramenzionati erano di proprietà della Invero, il contratto definitivo di vendita – e, il conseguente, Parte_1 passaggio di proprietà dei beni – è avvenuto in data successiva (28.8.2015); tuttavia, tale pattuizione deve essere comunque interpretata nell'ottica di rendere edotta la controparte contrattuale della sussistenza di un obbligo giuridico a stipulare un contratto definitivo, dal quale sarebbe derivato il trasferimento della proprietà dei predetti beni.
2.3. Nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G.E. n. 207/2015, svoltasi avanti a questo
Tribunale, si procedeva alla vendita giudiziale del bene immobile sito in Porzano di Leno di proprietà della Controparte_3
Nella perizia di stima dell'immobile, redatta a cura del Geom. veniva chiaramente Tes_1 indicato che i precitati beni mobili non erano di proprietà dell'esecutata e che, per l'effetto, non si teneva conto degli stessi ai fini della determinazione del valore del lotto (cfr. doc. 9, fascicolo di parte attrice). In altri termini, i beni in esame – estranei all'oggetto della vendita coattiva dell'immobile – non erano inclusi né nella determinazione del prezzo base né nel prezzo offerto nell'ambito della procedura esecutiva.
Tale circostanza era senz'altro nota – o quanto meno facilmente conoscibile con l'opportuna diligenza
– all'odierna convenuta, essendo sufficiente una piana lettura della perizia di stima per apprendere la
4 sussistenza di diritti reali (rectius, diritto di proprietà) da parte di soggetti terzi (la ) sui beni Pt_1 sopramenzionati.
Il decreto di trasferimento, peraltro, ai fini della descrizione del bene oggetto dell'effetto traslativo richiamava espressamente il contenuto della perizia di stima (cfr. doc. 1, fascicolo di parte convenuta), che escludeva i beni oggetto del presente contenzioso.
Se ne desume, di conseguenza, che nella determinazione dei beni oggetto dell'effetto traslativo nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G.E. n. 207/2015 erano stati espressamente esclusi quelli di proprietà della Parte_1
Sicché, la tesi dell'automatica estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze ai sensi dell'art. 2912 c.c., evocata dall'odierna convenuta, non appare conferente con il caso concreto, atteso che “il principio stabilito dall'art. 2912 cod. civ. non opera tutte le volte in cui la descrizione del bene riportata nel decreto di trasferimento contenga elementi tali da far ritenere che si sia inteso escludere l'applicazione dell'estensione” (così Cass. 11272/2014; Cass. n. 14863/00, Cass. n.
7522/87, Cass. n. 3453/82).
Il richiamo per relationem della perizia di stima operato nel decreto di trasferimento appare dunque idoneo a giustificare l'esclusione dell'estensione di cui all'art. 2912 c.c.
Peraltro, a ben vedere, nel caso concreto, non sussiste alcun vincolo di pertinenzialità ex art. 817 c.c. tra i predetti beni di proprietà della e l'immobile oggetto della procedura esecutiva, Parte_1 difettando la prova della volontà di instaurare un vincolo reale tra i primi e il secondo. Del resto, come noto, la giurisprudenza ha espressamente affermato che “la legittimazione alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose spetta a chi abbia la proprietà, un diritto reale di godimento o comunque la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni, implicando un atto reale di destinazione che può desumersi pure da fatti concludenti. Allorché il proprietario della cosa principale non abbia, invece, anche la libera disponibilità della pertinenza, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio costituito tra i rispettivi proprietari” (cfr. Cass., II sez., n. 27636/2018).
Come si è già avuto modo di vedere, nel caso di specie, l'atto di destinazione dei beni mobili oggetto di contenzioso al servizio dell'immobile trova giustificazione in un rapporto di natura obbligatoria e, per l'effetto, non si è costituito alcun vincolo di pertinenzialità. Da ciò deriva, dunque, che non sussistono i presupposti per l'estensione del pignoramento ex art. 2912 c.c.
5 Risulta inconferente, inoltre, il richiamo di parte convenuta al mancato esperimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. da parte della , atteso che il decreto di trasferimento – così come interpretato Pt_1 sopra – non era esteso ai beni di proprietà di quest'ultima e, per l'effetto, gli stessi non hanno mai composto l'oggetto della procedura esecutiva a cui lo stesso afferisce.
Per completezza, peraltro, si precisa che non è stata fornita la prova – ma nemmeno idonea allegazione, se non in termini ampiamente generici – in ordine al fatto che i predetti beni mobili non possano essere asportati senza arrecare nocumento all'immobile.
Sul piano logico-giuridico discende che l'odierna convenuta non ha mai acquistato il diritto di proprietà sui predetti beni, instaurando soltanto un rapporto di fatto con gli stessi, trovandosi ubicati all'interno dell'immobile del quale quest'ultima è divenuta proprietaria.
2.4. La domanda proposta da parte attrice nei confronti di deve essere qualificata in termini CP_1 di azione di rivendicazione – come domandato dalla stessa in via principale – e non già come azione di restituzione – come richiesto in via subordinata –.
A tal proposito, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7305 del 2014, “deve ricordarsi che l'azione di restituzione risulta destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario e che essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria del titolo”.
Difatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura giuridica distinta: la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso, mentre la seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene;
ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno — per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso del titolo giuridico che legittimava il
6 convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. III, n. 23086/2004; Cass. III, n.
2392/2002; Cass. III, n. 2092/2000).
Nel caso in esame, non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra parte attrice e parte convenuta, vertendosi invece nell'ambito di una vicenda afferente i diritti reali, dovendosi altresì qualificare la domanda di parte attrice in termini petitori.
Sussiste, dunque, la legittimazione attiva della all'esercizio dell'azione di Parte_1 rivendicazione, essendo la stessa proprietaria dei beni oggetto di rivendica e non avendo più la stessa la materiale disponibilità degli stessi, neppure mediante possesso mediato, essendosi instaurato un rapporto di fatto con l'odierna convenuta;
proprio alla luce del predetto rapporto di fatto, sussiste la legittimazione passiva della stessa.
2.5. Come sopra indicato, essendo stata raggiunta la prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario da parte dell'odierna attrice, mediante la regola del c.d. possesso vale titolo, stante il precitato costituto possessorio, la buona fede (da presumersi ex art. 1147 c.c.) e la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, l'azione di rivendicazione merita integrale accoglimento e, per l'effetto, l'odierna convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dei beni di proprietà della Controparte_4
[...
. Rilevata la coincidenza – nei contenuti – tra la comparsa conclusionale e la memoria di replica depositate da parte attrice, in assenza di un concreto vulnus ai propri diritti di difesa, l'istanza di rimessione in termini formulata dalla non può trovare accoglimento, non sortendo alcun Parte_1 effetto utile nella sfera processuale di parte attrice e comportando un inutile aggravio procedurale, contrario al principio di economia processuale.
2.7. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: deve, pertanto, essere CP_1 condannata a rimborsare a controparte le spese di lite, spese che si liquidano in complessivi €
6.446,29, di cui € 264,00 per anticipazioni, € 4.237,00 per compensi tabellari, € 635,55 per spese generali, € 194,90 per CAP ed € 1.114,84 per IVA. Si precisa che sono stati applicati i valori medi indicati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, con dimezzamento del compenso previsto per la fase istruttoria/trattazione per l'assenza di istruzione probatoria, in considerazione delle prove esclusivamente documentali su cui si è basata la presente decisione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brescia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accerta e dichiara che l'attrice è proprietaria dei seguenti beni mobili, posti Parte_1 all'interno dell'opificio industriale sito in Porzano di Leno, Via Tartaglia n. 17-19: una gru a ponte bitrave mod. BR261 completa di vie di corsa (cd. carroponte); una piattaforma pesatura
EX2002; una pompa per erogazione gasolio e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1 alla restituzione dei predetti beni mobili all'attrice;
[...]
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 6.446,29, di cui € 264,00 per anticipazioni, € 4.237,00 per compensi tabellari, € 635,55 per spese generali, € 194,90 per CAP ed € 1.114,84 per IVA.
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
Brescia, 6.6.2025
Il Giudice
Costanza Teti
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