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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ES
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 06 giugno 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3983 / 2023 promossa da:
Sig. (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.04.1946, ivi residente, elettivamente domiciliato in ES, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Pagano e dell'Avv. Maria Ausiliatrice Pagano , dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura posta in atti;
RICORRENTE
contro
I signori c.f. , nata a KOSCIERZYNA in [...] Controparte_1 C.F._2
(ZZ) il 27/03/1986 e C.F. nato a SLAVIANSK in [...] Controparte_2 C.F._3 il 14/04/1987, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Daniela Denaro, che li rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTI
. Fatto e diritto
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e depositato in data 16/10/2023 il sig.
[...]
premetteva di essere : “ proprietario di un immobile sito in GI AX (ME), Via Parte_1
Vittorio Emanuele n .274, in catasto al fg 4 part. 322 sub 1 e sottostante garag e;
b) che , con contratto di comodato gratuito del 20.10.2020 registrato all'Agenzia delle Entrate –Ufficio di Taormina, in data
03.11.2020 al n. 554 serie 3°, concedeva l'uso del suddetto appartamento ai coniugi Parte_1
nata in [...] il [...] ed nato in [...] il Controparte_1 Controparte_2
14.04.1987 , nonché l'uso del garage sottostante senza indicazione di alcuna data di restituzione dell'appartamento in questione;
c) che il predetto contratto sanciva : 3.1) “ i comodatari , si impegnano a restituire il bene entro 60 giorni dal momento in cui gli verrà effettuata la richiesta di rilascio “ ;4.1 ) “ alla richiesta di rescissione del Comodato gratuito , i comodatari restituiranno le chiavi del bene comodato al domicilio del Comodante vale a dire in GI AX (ME) Via Vittorio
Emanuele n. 262 “ ; 6.1) “ in caso di controversia di natura legale sulla presente scrittura le parti stabiliscono che prima di qualunque azione giudiziaria, si proceda a un concordato mediante l'ausilio di un Organismo di Mediazione apposito, competente in materia , e , ciò, al fine di dirimere la vertenza
“ ; 6.2) “ in caso di azione giudiziaria sin d'ora si indica il Foro di ES quale Tribunale competente
“ d) che, con raccomandata del 16.11.2021, ricevuta in data 20.11.2021, ai sensi della clausola 3.2) del predetto contratto, comunicava ai coniugi e la volontà di recedere Parte_1 CP_1 CP_2 dal contratto di comodato gratuito, diffidando le parti a rilasciare l'appartamento ed il garage libero e sgombro da cose e persone , entro il termine stabilito dalla ricezione della raccomandata ed alla restituzione delle chiavi;
e) che, decorso il termine di giorni sessanta previsto dal contratto, i coniugi comodatari non hanno restituito le chiavi dell'appartamento né rilasciato lo stesso libero e sgombro di persone e cose al libero possesso del ricorrente ed hanno continuato e continuano ad occupare illecitamente l'immobile in questione;
f) che è stata incoata procedura di mediazione tramite l'organismo di mediazione con istanza ritualmente notificata a Controparte_3 CP_1
e che si è conclusa in data 01.03.2023 con verbale avente esito negativo
[...] Persona_1
a causa dell'assenza ingiustificata dei comodatari;
g) che, dopo la comunicazione di rescissione del contratto di comodato e richiesta di rilascio dell'appartamento e del garage , i comodatari hanno sostituito la serratura della serranda di accesso al garage e , non ostante diffida scritta , gli stessi non hanno provveduto al rilascio . ” CHIEDEVA : “Ritenere e dichiarare che è Parte_1 proprietario dell'immobile sito in GI AX (ME), Via Vittorio Emanuele n .274, in catasto al fg 4 part. 322 sub 1 e sottostante garage prospiciente sul Vicolo delle Maestranze 8; 2) Ritenere e dichiarare che il predetto immobile è stato concesso in comodato gratuito, in virtù del contratto del
20.10.2020, registrato il 03.11.2020; 3) Ritenere e dichiarare che con racc. a /r del 29 -10 -2021 il ricorrente comunicava la rescissione del contratto di comodato gratuito ai comodatari e diffidava gli stessi alla riconsegna delle chiavi nel termine di cui al contratto;
4) Ritenere e dichiarare che i comodatari non hanno adempiuto ed hanno continuato ad occupare illecitamente gli immobili;
5)
Ordinare , per l'effetto, ai comodatari e il rilascio immediato Controparte_1 Persona_1 dell'immobile sito in GI AX (ME), Via Vittorio Emanuele n - 274, in catasto al fg 4 part. 322 sub 1 e sottostante garage prospiciente sul vicolo Delle Maestranze n. 8, in atto occupati sine titulo dagli stessi, liber i e sgomberi di persone e cose;
6) Condannare il resistente al risarcimento dei danni che si determinano fin d'ora in € 10.000,00.
Con memoria datata 18 gennaio 2024 si costituiva in giudizio la parte resistente per contestare le domande e chiederne il rigetto;
Ravvisava la : “Configurabilità del “comodato di casa familiare”, vincolato alle esigenze del nucleo familiare dei beneficiari, riconducibile allo schema del comodato a termine indeterminato, ma non al comodato precario ex art. 1810 c.c. senza determinazione di durata.”
La causa veniva istruita nel contraddittorio delle parti e con ordinanza del 19.10.2024 il G.O. , ritenuta inconducente e superflua la prova per testi articolata in ricorso, vertente su circostanze acquisite attraverso gli atti ed i fatti di causa, autorizzava parte resistente a produrre in giudizio documenti audiovisivi. La controversia veniva discussa oralmente dalle parti ai sensi dell'art. 429
c.p.c.; quindi rimessa all'udienza del 06 giugno 2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la pronuncia della sentenza .
Preliminarmente, va osservato che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4
c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (ex multis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
Le domande proposte da parte attrice trovano parziale accoglimento, per quanto di ragione.
Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e qualora non sia convenuto un termine finale, la concessione di godimento è revocabile ad nutum, non appena il comodante ne faccia richiesta, come da art.1810 c.c.. , titolato comodato senza determinazione di durata
Nel merito giova rilevare come per costante giurisprudenza il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonchè il rifiuto della restituzione.
Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso che legittimi il suo godimento. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. Nel caso di specie, parte attrice ha dato prova del rapporto negoziale intercorso fra le parti, producendo in giudizio il contratto di comodato gratuito sottoscritto dalle stesse il 20.10.2020, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Taormina il 03.11.2020 , nonché copia della lettera raccomandata a.r. ricevuta dai coniugi resistenti in data 20.11.2021, con la quale il sig. Pt_1
comunicava Loro la volontà di recedere dal contratto di comodato gratuito e Li diffidava a rilasciare l'immobile entro trenta giorni .
E parte comodataria non offre prova della iniziale concessione dell'immobile per esigenze familiari;
le eccepite esigenze familiari del comodato non possono dirsi provate atteso che il resistente non ha fornito la prova positiva delle esigenze stesse e, prima ancora, della iniziale volontà del proprietario di vincolare l'immobile concesso in comodato ai bisogni del nucleo familiare dei comodatari . La giurisprudenza è, invero, consolidata nell'affermare che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario”
(Cass. n. 17332/2018); più precisamente, il comodatario ha l'onere di dimostrare che il comodante abbia inteso destinare l'immobile, di cui trasferisce la disponibilità al comodatario, alle esigenze abitative della famiglia di quest'ultimo, non bastando la prova della destinazione in fatto ad uso familiare dell'immobile stesso. In proposito, appare illuminante una massima della Suprema Corte, secondo cui “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito” (così Cass. 20151/2017). Sulla stessa linea, per il caso di dubbio sulla natura del comodato, Cass. n. 24838/2014 spiega in motivazione: “Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione”.
Ma nessuna prova del genere è stata raggiunta nel caso che ci occupa: la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi - qual è quello di cui qui si tratta - non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. “Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni” (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) .
Quanto sopra comporta l'applicazione della disciplina del comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., che attribuisce al comodante un potere di recesso ad nutum, con obbligo di restituzione del bene da parte del comodatario. (Tribunale di Ragusa Sentenza n. 1198/2022)
Si osserva altresì che l'art. 1810 c.c. succitato, laddove impone l'obbligo della restituzione a semplice richiesta, richiama l'art. 1183, comma primo, c.c., per il quale, con riferimento al tempo dell'adempimento, se non è determinato un termine per l'esecuzione della prestazione, “il creditore può esigerla immediatamente”. Si ritiene che all'ipotesi specifica tipizzata dall'art. 1810 c.c. vada esteso anche il disposto dell'ultima parte dell'art. 1183, comma primo, c.c., a tenore del quale il giudice può stabilire autoritativamente un termine per l'adempimento, ove lo ritenga necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione..
Nel caso in esame , nell'ottica del contemperamento delle opposte ragioni, si stima equo allo scopo fissare il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza per la restituzione dell'immobile oggetto di causa .
Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, pur nella consapevolezza della diversità di orientamenti che caratterizzano la giurisprudenza di legittimità in materia di assolvimento dell'onere probatorio da parte di colui che chieda il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile, ritiene il decidente preferibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli articoli 1223
e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (Cass. Civ. 15111/2013 ; v. anche Cass. Civ. 15757/2015 in tema di assolvimento dell'onere probatorio in relazione al danno- conseguenza da occupazione abusiva di immobile) .
Non trova accoglimento quindi la relativa domanda attorea, poiché assolutamente priva di supporti probatori, atteso che anche nel caso del danno da occupazione sine titulo il riconoscimento del risarcimento al proprietario presuppone la prova della esistenza ed entità di uno specifico pregiudizio economico, non potendosi identificare automaticamente detto danno nel mancato utilizzo del bene ai fini locativi in assenza di una prova della concreta volontà del proprietario di porre il bene sul mercato. Ed invero la legge non prevede una speciale indennità a favore dei proprietari i cui alloggi siano abusivamente occupati da terzi (come invece fa l'art. 1591 c.c. per quella particolare forma di occupazione senza titolo che si verifica in seguito alla scadenza di un rapporto locatizio), sicché il riconoscimento del danno svincolato da ogni prova rischia di porsi in contrasto frontale con i principi generali in materia di responsabilità per illecito, a norma dei quali possono essere risarciti solo i danni che siano stati provati.
Nella fattispecie che ci occupa, parte attrice si è limitata a rappresentare il perdurare dell' occupazione pur dopo la richiesta di rilascio dell'immobile, senza tuttavia allegare e dimostrare il preteso danno- conseguenza che , pertanto , non può ritenersi coincidente con la protratta abusiva occupazione del cespite.
Il parziale accoglimento delle domande attoree comporta la compensazione fra le parti delle spese di lite nella misura di 1\2 e la condanna solidale dei comodatari al pagamento del rimanente 1\2 , liquidato come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, escludendo la fase istruttoria, assente nel presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ES , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
dichiara cessato il rapporto di comodato di cui al contratto datato 20.10.2020 , registrato presso l'Agenzia delle Entrate –Ufficio di Taormina, in data 03.11.2020 al n. 554 serie 3°;
condanna i comodatari Signori e al rilascio in favore del CP_1 CP_1 Persona_1
Sig. dell'immobile sito in GI AX (ME), Via Vittorio Emanuele n - 274, Parte_1
in catasto al fg 4 part. 322 sub 1 e sottostante garage prospiciente sul vicolo Delle Maestranze n. 8, libero di persone e cose, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza;
rigetta le ulteriori domande attoree;
compensa fra le parti nella misura di 1\2 le spese di lite;
Condanna in solido parte comodataria resistente a rimborsare alla parte ricorrente nella misura di 1\2 le spese processuali, che si liquidano in € 220,00 per spese, € 1.680,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
ES, 07 giugno 2025 Il Giudice
Emilia Caleca