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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6510/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1 RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 09 giugno 2025 e memoria difensiva del depositata Controparte_3
telematicamente il 09 gennaio 2025
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 22 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “CAT. A.12/MARZO – 2024/prot. 15825/
4^ SEZ.”, emesso il 02 aprile 2024 e notificato in data 23 aprile 2024, con cui il
Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 14 ottobre 2022 nonché il parere negativo della Controparte_2
di del 16 gennaio 2023 ivi citato.
[...] CP_1
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo nel caso di specie non sussistenti, in conformità al predetto parere, i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce del citato art. 19 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione avviato in Italia e della situazione socio-politica esistente in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine, di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
2 *****
2. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale, la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 14 ottobre 2022, come emerge dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2020 (come risulta dal parere della
[...]
di in atti) e ha avviato, dopo Controparte_2 CP_1 il rigetto della precedente domanda di protezione internazionale, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente ha, invero, documentato di svolgere attività lavorativa sin dal 24 marzo 2022 come lavapiatti alle dipendenze del ristorante “MA JIAFENG” in virtù di un apposito contratto di lavoro, originariamente a tempo determinato ma trasformato in data 01 maggio 2023 in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. comunicazioni Unilav, Certificazioni Uniche e buste paga in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha provato di aver conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2, rilasciato dal Palermo 2 a seguito alla frequenza CP_4
nell'a.s. 2023/2024 di un apposito corso di alfabetizzazione, il che è ulteriore indice della seria volontà di integrarsi nel territorio nazionale (cfr. certificato in atti). CP_4
3 A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2020, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta nel corso del giudizio ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6510/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1 RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 09 giugno 2025 e memoria difensiva del depositata Controparte_3
telematicamente il 09 gennaio 2025
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 22 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “CAT. A.12/MARZO – 2024/prot. 15825/
4^ SEZ.”, emesso il 02 aprile 2024 e notificato in data 23 aprile 2024, con cui il
Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 14 ottobre 2022 nonché il parere negativo della Controparte_2
di del 16 gennaio 2023 ivi citato.
[...] CP_1
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo nel caso di specie non sussistenti, in conformità al predetto parere, i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce del citato art. 19 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione avviato in Italia e della situazione socio-politica esistente in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine, di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
2 *****
2. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale, la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 14 ottobre 2022, come emerge dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2020 (come risulta dal parere della
[...]
di in atti) e ha avviato, dopo Controparte_2 CP_1 il rigetto della precedente domanda di protezione internazionale, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente ha, invero, documentato di svolgere attività lavorativa sin dal 24 marzo 2022 come lavapiatti alle dipendenze del ristorante “MA JIAFENG” in virtù di un apposito contratto di lavoro, originariamente a tempo determinato ma trasformato in data 01 maggio 2023 in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. comunicazioni Unilav, Certificazioni Uniche e buste paga in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha provato di aver conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2, rilasciato dal Palermo 2 a seguito alla frequenza CP_4
nell'a.s. 2023/2024 di un apposito corso di alfabetizzazione, il che è ulteriore indice della seria volontà di integrarsi nel territorio nazionale (cfr. certificato in atti). CP_4
3 A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2020, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta nel corso del giudizio ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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