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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel.
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 974/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calolziocorte P.zza al Mercato n. 6, con il patrocinio dell'avv. STUCCHI MANOELA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Calolziocorte, P.zza al Mercato n. 6, con il patrocinio dell'avv. STUCCHI MANOELA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente nell'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'ufficiale di Stato Civile di eseguire le dovute annotazioni e/o trascrizioni;
2. quanto alla casa di Calolziocorte P.zza Mercato n. 6 concessa in comodato d'uso gratuito al signor dai propri genitori (signori e dare Parte_1 Persona_1 Persona_2 atto che rimarrà in uso e disponibilità al signor che vi continuerà ad abitare;
Parte_1
3. quanto alla figlia maggiorenne non ancora completamente indipendente sotto il Per_3 profilo economico svolgendo, allo stato, lavori stagionali disporre che i genitori si occupino personalmente e direttamente delle esigenze di in base al periodo che la stessa figlia Per_3 trascorrerà con l'uno o l'altro genitore e ciò quando non lavora. Per quanto concerne le eventuali spese straordinarie che dovessero essere affrontate nell'interesse di i genitori concordano Per_3 di farsene carico in quota paritaria;
4. i signori e dichiarano di aver integralmente regolato i Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
5. i signori e si dichiarano economicamente indipendenti Parte_2 Parte_1
e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere assegno di mantenimento
CHIEDONO
L'emissione della pronuncia di separazione consensuale e del relativo decreto di omologa.
Si chiede
INOLTRE che pronunziata la separazione la causa venga rimessa al Giudice Relatore, affinché - con scadenza successiva a sei mesi decorrenti dal termine del deposito di note scritte per la fase della separazione
- rimetta nuovamente la causa in decisione al Collegio per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 13/06/2001 a Calolziocorte e dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data Per_3
01/07/2001, maggiorenne non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a Calolziocorte il 13/06/2001, con atto Pt_2 iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte I, numero 6;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel.
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 974/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calolziocorte P.zza al Mercato n. 6, con il patrocinio dell'avv. STUCCHI MANOELA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Calolziocorte, P.zza al Mercato n. 6, con il patrocinio dell'avv. STUCCHI MANOELA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente nell'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'ufficiale di Stato Civile di eseguire le dovute annotazioni e/o trascrizioni;
2. quanto alla casa di Calolziocorte P.zza Mercato n. 6 concessa in comodato d'uso gratuito al signor dai propri genitori (signori e dare Parte_1 Persona_1 Persona_2 atto che rimarrà in uso e disponibilità al signor che vi continuerà ad abitare;
Parte_1
3. quanto alla figlia maggiorenne non ancora completamente indipendente sotto il Per_3 profilo economico svolgendo, allo stato, lavori stagionali disporre che i genitori si occupino personalmente e direttamente delle esigenze di in base al periodo che la stessa figlia Per_3 trascorrerà con l'uno o l'altro genitore e ciò quando non lavora. Per quanto concerne le eventuali spese straordinarie che dovessero essere affrontate nell'interesse di i genitori concordano Per_3 di farsene carico in quota paritaria;
4. i signori e dichiarano di aver integralmente regolato i Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
5. i signori e si dichiarano economicamente indipendenti Parte_2 Parte_1
e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere assegno di mantenimento
CHIEDONO
L'emissione della pronuncia di separazione consensuale e del relativo decreto di omologa.
Si chiede
INOLTRE che pronunziata la separazione la causa venga rimessa al Giudice Relatore, affinché - con scadenza successiva a sei mesi decorrenti dal termine del deposito di note scritte per la fase della separazione
- rimetta nuovamente la causa in decisione al Collegio per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 13/06/2001 a Calolziocorte e dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data Per_3
01/07/2001, maggiorenne non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a Calolziocorte il 13/06/2001, con atto Pt_2 iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte I, numero 6;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada