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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 262/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASUELLI NICOLETTA LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni del ricorrente: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi sig. , nato a [...] il Parte_1
07.06.1968, c.f. , residente in [...], e sig.ra CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], c.f. residente in Controparte_1 C.F._2 Cassinelle (AL) via Borgo Colla 5/a con addebito alla sig.ra in considerazione Controparte_1
dei comportamenti che ha tenuto contrari ai doveri derivanti dal matrimonio
2. disporre l'affido super esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_1
28.07.2008 in favore del papà sig. , con collocazione presso il medesimo;
Parte_1
3. assegnare la casa coniugale, di proprietà per il 50% e della di lui sorella per il restante Pt_1
50%, al sig. che ivi continuerà a vivere con la figlia;
Pt_1 Persona_1
4. disporre l'obbligo per la sig.ra di corrispondere al sig. la somma di € CP_1 Pt_1
200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore oltre il 50% dele spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
5. disporre la facoltà della moglie di vedere e tenere con se , unicamente con il Per_1 consenso di quest'ultima e previo accordo con il padre;
6. dichiarare che nessun contributo devono corrispondersi i coniugi reciproca-mente a titolo di mantenimento;
7. disporre la sig.ra sia tenuta a risarcire il danno subito dal sig. in CP_1 Parte_1
considerazione dei comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, nella misura meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudice;
8. disporre che i coniugi possano provvedere a quanto necessario per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé, disporre che il sig. possa provvedere a quanto necessario per Pt_1
ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore;
Per_1
9. con la vittoria delle spese, competenze professionali di causa, I.V.A. e contributo C.P.A.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso datato 18.01.2024, il ricorrente sig. chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale a seguito del matrimonio contratto con la sig.ra
[...]
il ricorrente chiedeva altresì che il Tribunale di Alessandria volesse affidare la figlia CP_1
minore nata a [...] il [...], al padre in via esclusiva, con collocazione Per_1 presso lo stesso, disponendo che la madre potesse vedere la figlia, con il consenso di quest'ultima e previo accordo con il padre, e che la sig.ra versasse al marito la somma mensile di € CP_1
200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore;
il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 23.05.2024 ore 9.45 assegnando termine per la costituzione di parte resistente entro il 23.04.2024.
Il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione udienza venivano notificati alla sig.ra in data 26.02.2024 -16.03.2024 ex art. 143 cod. proc. civ.; la resistente sig.ra CP_1
non si costituiva nei termini di legge. CP_1
La parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis 17 co.1 c.p.c. datata 27.04.2024, reiterando le richieste di cui al ricorso;
all'udienza del 13.06.2024 (a seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza del 23.04.2024), la parte resistente non compariva, mentre la parte ricorrente insisteva come in ricorso: il Giudice, designato si riservava;
a scioglimento della riserva, con ordinanza ex art 473 bis n. 22 cod. proc. civ. resa in pari data, il Tribunale dichiarava la contumacia della sig.ra
[...]
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la minore , nata a [...] CP_1 Per_1
Ligure il 28.07.2008 al padre in via super esclusiva, con prevalenze collocazione e residenza anagrafica presso lo stesso in Cassinelle, via Borgo Colla n. 5/A, assegnava la casa coniugale al sig.
, e poneva a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre la somma mensile di euro Pt_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
in via istruttoria ammetteva prova per interrogatorio formale della resistente contumace e per testi;
in data 18.06.2024, il Tribunale di Alessandria pronunciava sentenza parziale n. 541/2024, con la quale dichiarava la separazione tra i coniugi e e disponeva con separata ordinanza Pt_1 CP_1
per il proseguo del giudizio;
con ordinanza resa in pari data, il procedimento veniva rimesso in istruttoria e rinviato all'udienza del 17.10.2024 ore 12.00 per l'assunzione della prova per interrogatorio formale e per testi, dinanzi al Giudice designato.
All'udienza del 12.12.2024 (a seguito del rinvio d'ufficio dell' udienza del 17.10.2024), il Giudice designato in sostituzione di quello originariamente incaricato del procedimento, dava atto che parte resistente non era presente e escussi i testi sui capitoli di prova ammessi;
all'udienza del
25.02.2025 venivano sentiti gli altri testi-
Il Giudice rinviava all'udienza del 20.05.2025 ore 10.00, per il trattenimento della causa in decisione, concedendo termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1. Sulla separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale sulla quale il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza parziale del 18 giugno 2024 n. 541/2024 deve trovare integrale conferma. I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere confermata la già pronunciata separazione personale fra le parti.
2. Sull'addebito della separazione
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n.
13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie lo sgretolamento della comunione materiale e morale tra i coniugi è da imputarsi ai numerosi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio tenuti dalla resistente e che possono essere sintetizzati in abuso di alcool, relazione extraconiugale dapprima e successivamente convivenza con uomo diverso dal marito.
Tali circostanze sono state provate sia documentalmente, che per testi, e confermate per la mancata risposta all'intepello. In particolare risulta documentalmente provato (cfr. doc. 6 e 7 prod. ricorrente) che la sig.ra abusava di sostanze alcoliche e la stessa veniva seguita Controparte_1
dapprima dal centro SERD di Ovada e successivamente veniva posta in cura da psicologo e da psichiatra (cfr. doc 6) e nell'anno 2019, la sig.ra veniva ricoverata presso il centro Casa di Cura srl
Villa Rosa di Modena, ricovero finalizzato alla disintossicazione da sostanze;
i problemi, però, non si risolvevano e la sig.ra continuava ad essere seguita dal SERD di Acqui Terme (cfr. doc 7).
Il teste ha - inoltre - confermato che la sig.ra in data 05.12.2023 si Testimone_1 CP_1
allontanava dalla casa coniugale in via definitiva, e che nella stessa data, accompagnava la resistente all'aeroporto per prendere un volo in direzione Moldavia. Il teste ha confermato altresì che la sig.ra telefonicamente, riferiva di convivere con uomo diverso dal marito. Tali CP_1
circostanze risultano confermate anche dal teste , la quale ha riferito circa Testimone_2
l'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale in data 05.12.2023, e ha confermato CP_1
che la stessa, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente al marito ed
. Per_1
Anche il teste ha confermato l'allontanamento della sig.ra dalla Testimone_3 CP_1
casa coniugale in data 05.12.2023, e ha confermato che la stessa, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente al marito ed omettendo altresì qualsivoglia richiesta di Per_1
informazioni al padre, in merito alle esigenze o allo stato di salute della figlia. All'udienza del
12.12.2024, fissata per interpello, il Giudice dava atto che Parte resistente non era presente e pertanto non si poteva procedere all'interrogatorio formale già ammesso. La mancata presentazione della parte deve considerarsi come esplicita ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 cpc.
All'esito del procedimento, quindi, risultano provate le circostanze dedotte da parte ricorrente, ossia gravi comportamenti della moglie, contrari ai doveri che derivano dal matrimonio e che sono stati la causa della crisi irreversibile del rapporto tra i coniugi.
3. Sull'affidamento della figlia minore in via esclusiva al ricorrente. Per_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
L'istruttoria ha consentito di accertare che attualmente, solo il ricorrente sig. si occupa di Pt_1
tutti gli adempimenti relativi alla figlia: in particolare, l'istruttoria ha confermato che dal
05.12.2023 - allorquando si allontanava dalla casa coniugale – mai la sig.ra si è CP_1
interessata della figlia, alle sue esigenze, allo stato di salute ed alle scelte in ordine alla sua educazione.
Il teste ha confermato che il sig. si occupa di tutti gli incombenti relativi Testimone_2 Pt_1
alla figlia e che la madre, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente a quest'ultima; la teste ha inoltre confermato che la minore rifiuta contatti con la sig.ra Il CP_1
teste ha dichiarato che il sig. si occupa di tutti gli incombenti relativi Testimone_3 Pt_1
alla figlia e che la madre, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente a quest'ultima, omettendo altresì qualsivoglia richiesta di informazioni al padre, in merito alle esigenze o allo stato di salute di . La teste ha inoltre confermato che la minore rifiuta Per_1
contatti con la sig.ra CP_1
Nel caso concreto ritiene il Tribunale che sussistano - nel superiore interesse della minore - tutti i presupposti per l'affido super esclusivo all'odierno ricorrente.
Inoltre, è evidente peraltro che l'affido esclusivo in via rafforzata risulta necessaria al fine di consentire al padre gli ordinari adempimenti per la vita – anche scolastica – della minore.
Nell'esclusivo interesse di tutti tali elementi depongono, pertanto, per la conferma dei Per_1
provvedimenti già assunti in via provvisoria.
4. Sulla collocazione della figlia minore
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619).
Nel caso concreto la minore frequenta quest'anno il terzo anno di liceo artistico ad Per_1
Acqui Terme (AL), con ottimo rendimento scolastico;
per raggiungere l'istituto scolastico la minore utilizza il treno.
Gli spostamenti dall'abitazione alla stazione di Ovada e viceversa vengono effettuati in autovettura, solitamente accompagnata dal padre, sig. , occasionalmente dalla nonna paterna, che vive Pt_1 nell'appartamento adiacente e conseguentemente coadiuva il sig. nella gestione della figlia Pt_1
minore.
Come risulta dagli atti, peraltro, che è celiaca e necessita una dieta particolare, di cui si Per_1
occupa il sig. (a favore di viene erogata la somma di euro 90,00 mensili, in buoni a Pt_1 Per_1 disposizione presso la Parafarmacia Faraigea di Ovada (AL), ove vengono acquistati i prodotti per celiaci).
Pertanto la figlia minore continuerà a vivere con il padre, anche in considerazione del fatto da oltre un anno la madre non ha contatti né con la figlia né con il marito e tale circostanza impedisce qualsiasi accordo tra i genitori sulle determinazioni riguardanti . Per_1
5. Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e Cass.
15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano
20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Nel caso concreto l'affidamento e la collocazione della figlia minore presso il padre portano – come conseguenza – all'assegnazione al medesimo della casa familiare.
6. La frequentazione del genitore non collocatario prevalente
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e PA c. Italia).
Nel caso concreto la frequentazione della figlia con la madre deve essere sospesa fino al momento in cui la resistente riprenderà i contatti con il padre e la figlia e dimostrerà di aver rinvenuto una stabile collocazione abitativa e condizionata al desiderio della figlia di incontrarla.
7. Sul mantenimento della figlia minore
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, appare congrua, in assenza di indicazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale della resistente la quantificazione indicata da parte ricorrente di euro 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50 % delle spese straordinarie, già previsti nel provvedimento provvisorio.
8. Sulla richiesta di risarcimento dei danni in considerazione delle condotte tenute dalla resistente
La richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente deve essere rigettata non avendo il medesimo provato la sussistenza di alcun danno di ordine morale o materiale conseguente ai comportamenti attribuiti alla resistente.
9. Sulle spese processuali
Le spese di lite in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), vengono liquidate in euro 3.808,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, oltre ad accessori di legge, devono essere poste a carico della resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), già C.F._1 Controparte_1 C.F._2
pronunciata con sentenza non definitiva n. 541/2024 del 18 giugno 2024;
accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
dispone l'affido super esclusivo della figlia minore nata a [...] il [...] Persona_1
in favore del ricorrente sig. , con collocazione e residenza presso il Parte_1
medesimo;
dispone la sospensione della frequentazione della madre con la figlia, fino al rinvenimento di una stabile collocazione abitativa da parte della resistente;
assegna la casa coniugale, di proprietà del ricorrente sig. per il 50% e della di lui sorella per il Pt_1
restante 50%, al ricorrente sig. che ivi continuerà a vivere con la figlia;
Pt_1 Persona_1
Dispone
l'obbligo per la sig.ra di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al sig. la CP_1 Pt_1 somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre il 50% dele spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
Rigetta
la richiesta di risarcimento del danno subito dal sig. in considerazione dei Parte_1
comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio tenuti dalla resistente condanna
parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 3.808,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 262/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASUELLI NICOLETTA LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni del ricorrente: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi sig. , nato a [...] il Parte_1
07.06.1968, c.f. , residente in [...], e sig.ra CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], c.f. residente in Controparte_1 C.F._2 Cassinelle (AL) via Borgo Colla 5/a con addebito alla sig.ra in considerazione Controparte_1
dei comportamenti che ha tenuto contrari ai doveri derivanti dal matrimonio
2. disporre l'affido super esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_1
28.07.2008 in favore del papà sig. , con collocazione presso il medesimo;
Parte_1
3. assegnare la casa coniugale, di proprietà per il 50% e della di lui sorella per il restante Pt_1
50%, al sig. che ivi continuerà a vivere con la figlia;
Pt_1 Persona_1
4. disporre l'obbligo per la sig.ra di corrispondere al sig. la somma di € CP_1 Pt_1
200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore oltre il 50% dele spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
5. disporre la facoltà della moglie di vedere e tenere con se , unicamente con il Per_1 consenso di quest'ultima e previo accordo con il padre;
6. dichiarare che nessun contributo devono corrispondersi i coniugi reciproca-mente a titolo di mantenimento;
7. disporre la sig.ra sia tenuta a risarcire il danno subito dal sig. in CP_1 Parte_1
considerazione dei comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, nella misura meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudice;
8. disporre che i coniugi possano provvedere a quanto necessario per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé, disporre che il sig. possa provvedere a quanto necessario per Pt_1
ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore;
Per_1
9. con la vittoria delle spese, competenze professionali di causa, I.V.A. e contributo C.P.A.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso datato 18.01.2024, il ricorrente sig. chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale a seguito del matrimonio contratto con la sig.ra
[...]
il ricorrente chiedeva altresì che il Tribunale di Alessandria volesse affidare la figlia CP_1
minore nata a [...] il [...], al padre in via esclusiva, con collocazione Per_1 presso lo stesso, disponendo che la madre potesse vedere la figlia, con il consenso di quest'ultima e previo accordo con il padre, e che la sig.ra versasse al marito la somma mensile di € CP_1
200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore;
il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 23.05.2024 ore 9.45 assegnando termine per la costituzione di parte resistente entro il 23.04.2024.
Il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione udienza venivano notificati alla sig.ra in data 26.02.2024 -16.03.2024 ex art. 143 cod. proc. civ.; la resistente sig.ra CP_1
non si costituiva nei termini di legge. CP_1
La parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis 17 co.1 c.p.c. datata 27.04.2024, reiterando le richieste di cui al ricorso;
all'udienza del 13.06.2024 (a seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza del 23.04.2024), la parte resistente non compariva, mentre la parte ricorrente insisteva come in ricorso: il Giudice, designato si riservava;
a scioglimento della riserva, con ordinanza ex art 473 bis n. 22 cod. proc. civ. resa in pari data, il Tribunale dichiarava la contumacia della sig.ra
[...]
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la minore , nata a [...] CP_1 Per_1
Ligure il 28.07.2008 al padre in via super esclusiva, con prevalenze collocazione e residenza anagrafica presso lo stesso in Cassinelle, via Borgo Colla n. 5/A, assegnava la casa coniugale al sig.
, e poneva a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre la somma mensile di euro Pt_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
in via istruttoria ammetteva prova per interrogatorio formale della resistente contumace e per testi;
in data 18.06.2024, il Tribunale di Alessandria pronunciava sentenza parziale n. 541/2024, con la quale dichiarava la separazione tra i coniugi e e disponeva con separata ordinanza Pt_1 CP_1
per il proseguo del giudizio;
con ordinanza resa in pari data, il procedimento veniva rimesso in istruttoria e rinviato all'udienza del 17.10.2024 ore 12.00 per l'assunzione della prova per interrogatorio formale e per testi, dinanzi al Giudice designato.
All'udienza del 12.12.2024 (a seguito del rinvio d'ufficio dell' udienza del 17.10.2024), il Giudice designato in sostituzione di quello originariamente incaricato del procedimento, dava atto che parte resistente non era presente e escussi i testi sui capitoli di prova ammessi;
all'udienza del
25.02.2025 venivano sentiti gli altri testi-
Il Giudice rinviava all'udienza del 20.05.2025 ore 10.00, per il trattenimento della causa in decisione, concedendo termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1. Sulla separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale sulla quale il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza parziale del 18 giugno 2024 n. 541/2024 deve trovare integrale conferma. I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere confermata la già pronunciata separazione personale fra le parti.
2. Sull'addebito della separazione
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n.
13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie lo sgretolamento della comunione materiale e morale tra i coniugi è da imputarsi ai numerosi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio tenuti dalla resistente e che possono essere sintetizzati in abuso di alcool, relazione extraconiugale dapprima e successivamente convivenza con uomo diverso dal marito.
Tali circostanze sono state provate sia documentalmente, che per testi, e confermate per la mancata risposta all'intepello. In particolare risulta documentalmente provato (cfr. doc. 6 e 7 prod. ricorrente) che la sig.ra abusava di sostanze alcoliche e la stessa veniva seguita Controparte_1
dapprima dal centro SERD di Ovada e successivamente veniva posta in cura da psicologo e da psichiatra (cfr. doc 6) e nell'anno 2019, la sig.ra veniva ricoverata presso il centro Casa di Cura srl
Villa Rosa di Modena, ricovero finalizzato alla disintossicazione da sostanze;
i problemi, però, non si risolvevano e la sig.ra continuava ad essere seguita dal SERD di Acqui Terme (cfr. doc 7).
Il teste ha - inoltre - confermato che la sig.ra in data 05.12.2023 si Testimone_1 CP_1
allontanava dalla casa coniugale in via definitiva, e che nella stessa data, accompagnava la resistente all'aeroporto per prendere un volo in direzione Moldavia. Il teste ha confermato altresì che la sig.ra telefonicamente, riferiva di convivere con uomo diverso dal marito. Tali CP_1
circostanze risultano confermate anche dal teste , la quale ha riferito circa Testimone_2
l'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale in data 05.12.2023, e ha confermato CP_1
che la stessa, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente al marito ed
. Per_1
Anche il teste ha confermato l'allontanamento della sig.ra dalla Testimone_3 CP_1
casa coniugale in data 05.12.2023, e ha confermato che la stessa, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente al marito ed omettendo altresì qualsivoglia richiesta di Per_1
informazioni al padre, in merito alle esigenze o allo stato di salute della figlia. All'udienza del
12.12.2024, fissata per interpello, il Giudice dava atto che Parte resistente non era presente e pertanto non si poteva procedere all'interrogatorio formale già ammesso. La mancata presentazione della parte deve considerarsi come esplicita ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 cpc.
All'esito del procedimento, quindi, risultano provate le circostanze dedotte da parte ricorrente, ossia gravi comportamenti della moglie, contrari ai doveri che derivano dal matrimonio e che sono stati la causa della crisi irreversibile del rapporto tra i coniugi.
3. Sull'affidamento della figlia minore in via esclusiva al ricorrente. Per_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
L'istruttoria ha consentito di accertare che attualmente, solo il ricorrente sig. si occupa di Pt_1
tutti gli adempimenti relativi alla figlia: in particolare, l'istruttoria ha confermato che dal
05.12.2023 - allorquando si allontanava dalla casa coniugale – mai la sig.ra si è CP_1
interessata della figlia, alle sue esigenze, allo stato di salute ed alle scelte in ordine alla sua educazione.
Il teste ha confermato che il sig. si occupa di tutti gli incombenti relativi Testimone_2 Pt_1
alla figlia e che la madre, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente a quest'ultima; la teste ha inoltre confermato che la minore rifiuta contatti con la sig.ra Il CP_1
teste ha dichiarato che il sig. si occupa di tutti gli incombenti relativi Testimone_3 Pt_1
alla figlia e che la madre, dal momento in cui si allontanava dalla casa coniugale, salvo qualche tentativo di contatto telefonico con la figlia nel periodo iniziale, si disinteressava completamente a quest'ultima, omettendo altresì qualsivoglia richiesta di informazioni al padre, in merito alle esigenze o allo stato di salute di . La teste ha inoltre confermato che la minore rifiuta Per_1
contatti con la sig.ra CP_1
Nel caso concreto ritiene il Tribunale che sussistano - nel superiore interesse della minore - tutti i presupposti per l'affido super esclusivo all'odierno ricorrente.
Inoltre, è evidente peraltro che l'affido esclusivo in via rafforzata risulta necessaria al fine di consentire al padre gli ordinari adempimenti per la vita – anche scolastica – della minore.
Nell'esclusivo interesse di tutti tali elementi depongono, pertanto, per la conferma dei Per_1
provvedimenti già assunti in via provvisoria.
4. Sulla collocazione della figlia minore
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619).
Nel caso concreto la minore frequenta quest'anno il terzo anno di liceo artistico ad Per_1
Acqui Terme (AL), con ottimo rendimento scolastico;
per raggiungere l'istituto scolastico la minore utilizza il treno.
Gli spostamenti dall'abitazione alla stazione di Ovada e viceversa vengono effettuati in autovettura, solitamente accompagnata dal padre, sig. , occasionalmente dalla nonna paterna, che vive Pt_1 nell'appartamento adiacente e conseguentemente coadiuva il sig. nella gestione della figlia Pt_1
minore.
Come risulta dagli atti, peraltro, che è celiaca e necessita una dieta particolare, di cui si Per_1
occupa il sig. (a favore di viene erogata la somma di euro 90,00 mensili, in buoni a Pt_1 Per_1 disposizione presso la Parafarmacia Faraigea di Ovada (AL), ove vengono acquistati i prodotti per celiaci).
Pertanto la figlia minore continuerà a vivere con il padre, anche in considerazione del fatto da oltre un anno la madre non ha contatti né con la figlia né con il marito e tale circostanza impedisce qualsiasi accordo tra i genitori sulle determinazioni riguardanti . Per_1
5. Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e Cass.
15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano
20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Nel caso concreto l'affidamento e la collocazione della figlia minore presso il padre portano – come conseguenza – all'assegnazione al medesimo della casa familiare.
6. La frequentazione del genitore non collocatario prevalente
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e PA c. Italia).
Nel caso concreto la frequentazione della figlia con la madre deve essere sospesa fino al momento in cui la resistente riprenderà i contatti con il padre e la figlia e dimostrerà di aver rinvenuto una stabile collocazione abitativa e condizionata al desiderio della figlia di incontrarla.
7. Sul mantenimento della figlia minore
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, appare congrua, in assenza di indicazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale della resistente la quantificazione indicata da parte ricorrente di euro 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50 % delle spese straordinarie, già previsti nel provvedimento provvisorio.
8. Sulla richiesta di risarcimento dei danni in considerazione delle condotte tenute dalla resistente
La richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente deve essere rigettata non avendo il medesimo provato la sussistenza di alcun danno di ordine morale o materiale conseguente ai comportamenti attribuiti alla resistente.
9. Sulle spese processuali
Le spese di lite in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), vengono liquidate in euro 3.808,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, oltre ad accessori di legge, devono essere poste a carico della resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), già C.F._1 Controparte_1 C.F._2
pronunciata con sentenza non definitiva n. 541/2024 del 18 giugno 2024;
accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
dispone l'affido super esclusivo della figlia minore nata a [...] il [...] Persona_1
in favore del ricorrente sig. , con collocazione e residenza presso il Parte_1
medesimo;
dispone la sospensione della frequentazione della madre con la figlia, fino al rinvenimento di una stabile collocazione abitativa da parte della resistente;
assegna la casa coniugale, di proprietà del ricorrente sig. per il 50% e della di lui sorella per il Pt_1
restante 50%, al ricorrente sig. che ivi continuerà a vivere con la figlia;
Pt_1 Persona_1
Dispone
l'obbligo per la sig.ra di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al sig. la CP_1 Pt_1 somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre il 50% dele spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
Rigetta
la richiesta di risarcimento del danno subito dal sig. in considerazione dei Parte_1
comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio tenuti dalla resistente condanna
parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 3.808,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)