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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1927/2020
(a cui sono stati riuniti
i seguenti procedimenti: RG nn.
2053/2020, 936/2021,
2146/2020)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da:
, CP_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 CP_10
CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, , CP_17 CP_18 CP_19 Controparte_20
, , CP_21 CP_22 Controparte_23
, Controparte_24 CP_25 Controparte_26
, CP_27 CP_28 Controparte_29
CP_30 CP_31 Controparte_32
, ,
[...] CP_33 Controparte_34
[...] , Controparte_35 Controparte_36 CP_37
, Controparte_38 Controparte_39 [...]
CP_40 Controparte_41 Controparte_42
, CP_43 CP_44 CP_45 CP_46
Controparte_47 Controparte_48 [...]
, , , CP_49 Controparte_50 CP_51
Controparte_52 CP_53 CP_54 [...]
CP_55 CP_56 Controparte_57
, ,
[...] Controparte_58 Controparte_59
, Controparte_60 Controparte_61
, CP_62 CP_63 CP_64 CP_65
, ,
[...] Controparte_66 CP_67 CP_68
[...] CP_69 CP_70 Controparte_71
Controparte_72 CP_73 Controparte_74
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e Parte_9 Parte_10 Parte_10
difesi dall'avv. Tortorella;
Appellanti nella riunente rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Parte_11
Viciconte;
Appellante nella riunita
, , CP_75 CP_76 Controparte_77
, , , Controparte_78 Controparte_79 Controparte_80
, Controparte_81 Controparte_82 CP_83
2 , , , Pt_1 Controparte_84 CP_85 CP_86
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Amoruso;
[...]
Appellante nella riunita
nei confronti di
Controparte_87 [...]
, Controparte_88 Controparte_89
Controparte_90 Controparte_91
, rappresentati e difesi
[...] Controparte_92
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (di Firenze)
Appellati/Appellanti incidentali
avente ad oggetto: appello avverso sentenza parziale del Tribunale di Firenze
n. 687/2020 e della sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 1138/2021;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per ed altri 80, compresa : CP_1 Controparte_59
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata
– corretta la sentenza nel senso che vengano espunte ex art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c. dall'epigrafe del provvedimento le Amministrazioni dello Stato indicate a pag. 20 del presente atto – e previo interpello della CGUE affinchè chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000
(procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare le parti appellate al pagamento della somma di
Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e
3 dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo
e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti appellate al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226
c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro
6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare le parti appellate al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati
e maturandi;
In via alternativa, condannare parti appellate al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art.
1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti della parte appellata”.
Per (ed altri 11): “Voglia l'On. Le Corte di Appello di Firenze, CP_93 adversa et contrariis reiecta, previo accertamento della falsa applicazione della materia comunitaria in favore di parte appellante e della illegittima applicazione della normativa sulla prescrizione del diritto, in riforma della sentenza 687/2020 emessa dal Tribunale di
Firenze, accogliere le conclusioni formulate già nel giudizio di primo grado ed in questa sede integralmente reiterate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “- in via preliminare, previo interpello della CGUE affinché Parte_11 chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente
a conoscere la domanda”; - in via principale, in conformità con quanto indicato dalla
4 Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999
(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la borsa di studio previsto dall'art. 6 del Decreto
Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e per l'effetto condannare l'Università convenuta al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corso di specializzazione svolto, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
c) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. - in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge
n. 370 del 19 ottobre 1999 e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla manata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
- in alternativa: condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corso di specializzazione,
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge”; - in via subordinata: liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
5 Per Controparte_87 [...]
, Controparte_88 Controparte_89
Controparte_90 Controparte_91
: “aa) Dichiarare inammissibile il
[...] Controparte_92 gravame degli appellanti che hanno seguito corsi non “comuni” di cui alla pag. 8 che precede ( (chirurgia della mano), e Cortesi (odontostomatologia), nel CP_77 CP_79 giudizio R.G. 2053/20; hirurgia Vascolare), CP_1 CP_1 CP_2 CP_2
Controparte_7 Controparte_8 CP_11 CP_94
, , , Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_24 CP_25 CP_27
, (Clinica Pediatrica),
[...] Controparte_32 Controparte_95 CP_37
(Chirurgia Della Mano), , , Controparte_38 CP_40 Controparte_41
, , CP_45 Controparte_47 Controparte_52 CP_53 CP_54
, , CP_56 Controparte_57 Controparte_59 Controparte_60
[...] CP_64 Controparte_66 Controparte_68 CP_70 CP_74
, ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , nel giudizio R.G. 1927/20; nel Parte_5 Parte_7 Parte_8 Pt_11 giudizio R.G. 2146/20. Infine, il Dott. (R.G. 1927/20) che ha iniziato nel CP_4
1991. E comunque rigettare in toto le loro domande a qualsiasi titolo proposte. cc) Nei confronti della appellante in accoglimento del secondo e quarto Controparte_59 motivo di appello incidentale, rigettare le domande di attribuzione “diretta” della borsa di studio e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di
Roma a conoscere delle domande risarcitorie. Rigettare la riproposta domanda di arricchimento senza causa. dd) Rigettare tutti i motivi di appello (ivi compresi quelli relativi alla legittimazione passiva) proposti dagli appellanti diversi da in CP_59 quanto inammissibili o comunque infondati, e conseguentemente rigettare tutte le domande a qualsiasi titolo (arricchimento compreso) da loro proposte nei confronti dei comparenti. ff) In subordine al non accoglimento delle conclusioni che precedono, ed in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati rigettare le domande di attribuzione “diretta” della adeguata remunerazione proposte anche dagli appellanti diversi da gg) Sempre in subordine al non accoglimento delle conclusioni da CP_59 aa) a dd) che precedono ed in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati, dichiarare, anche nei confronti degli appellanti diversi da la incompetenza del CP_59
Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Roma, a conoscere delle domande risarcitorie per omessa trasposizione delle Direttive CEE nell'ordinamento nazionale. hh)
Specificamente per perché in riforma anche della sentenza n.1130/21 voglia CP_59
l'on.Corte, ove la domanda venga ricostruita come domanda di pagamento diretto, rigettarla in quanto infondata, per carenza del fondamento normativo interno, non provata per quanto riguarda il requisito della esclusività, ulteriormente infondata in quanto rivolta nei confronti di soggetto non legittimato e comunque colpita da prescrizione quinquennale. Per la ipotesi in cui la domanda venga ricostruita come risarcitoria dichiarare la incompetenza del giudice fiorentino a favore del Tribunale di
6 Roma e comunque rigettarla in quanto rivolta, ed accolta- nei confronti di soggetto Cont Cont diverso dalla , pur essendo la detta presente nel giudizio. ii) Nel denegatissimo caso di reiezione di tutte le conclusioni che precedono, e salvo gravame, attribuire un importo non superiore ad € 6.713,00 per anno di specializzazione, limitatamente al periodo di frequenza successivo al 1° gennaio 1983 e con i soli interessi dalla data della domanda giudiziale. Spese vinte o, nella ipotesi ii) compensate”.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: LE DUE SENTENZE IMPUGNATE.
Gli odierni appellanti, esponendo di essere laureati in Medicina e Chirurgia
(ciascuno con specializzazioni conseguite tra il 1983 e il 1994), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, le amministrazioni in epigrafe chiedendo la condanna al pagamento a ciascuno di loro della somma di €
11.103,82 oltre al maggior danno ex a. 1224 cc (in ragione dell'a. 6 del d.lgs. n.
257/1991) o comunque della somma di € 6.713,94 oltre al maggior danno ex a.
1224 cc (in ragione dell'a. 11 della l. n. 370/1999), quale remunerazione adeguata imposta dalla Direttiva n. 75/362/CEE e seguenti, e riconosciuta dallo
Stato italiano con d.lgs. n. 257/91, solo pro futuro.
In via alternativa, gli attori chiedevano, con domanda distinta ed autonoma, che le parti convenute venissero condannate al risarcimento dei danni subiti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. ed interessi di legge.
L'Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio, eccepiva: (i) l'incompetenza territoriale del Foro di a favore di quello di Roma, (ii) il difetto di CP_91 legittimazione passiva delle e dei convenuti (iii) la CP_88 CP_97 prescrizione del diritto fatto valere dagli attori. Nel merito concludeva per l'infondatezza di tutte le domande promosse.
Sulla competenza territoriale, il primo giudice si pronunciava in corso di giudizio.
Con sentenza parziale n. 687/2020 del 05.03.2020, il Tribunale di Firenze così statuiva: “a) respinge le domande di tutti gli attori, con la sola eccezione di quella proposta da b) ai fini della decisione su quest'ultima posizione Controparte_59 soggettiva, dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da coeva e separata ordinanza;
c) differisce all'esito la regolamentazione delle spese di lite”. A sostegno della decisione, rilevava quanto segue.
7 Legittimazione passiva. A parere del Tribunale, il soggetto tenuto al pagamento dell'adeguata remunerazione doveva essere individuato nello
Stato (e, per esso, nel Controparte_98
), in virtù della previsione espressa di cui all'art. 11 della l. 19
[...] ottobre 1999 n. 370.
Inquadramento giuridico. Quanto al fondamento normativo delle pretese vantate, osservava il Tribunale che il diritto fatto valere dagli attori era stato originariamente riconosciuto da due direttive comunitarie (75/362/CEE e
75/363/CEE, poi modificate dalla successiva 82/76/CEE), incondizionate (e, quindi, direttamente applicabili quanto al diritto alla remunerazione, ma non self-executing quanto all'ammontare di questa ed al soggetto tenuto al pagamento) che sono state poi recepite dal legislatore nazionale. Nel dettaglio, le pretese vantate avevano trovato riconoscimento nell'ordinamento interno:
- per coloro che si erano iscritti ai corsi di specializzazione a far data dall'anno 1991/1992, nell'a. 6 del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;
- per coloro che si erano iscritti a corsi di specializzazione dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1990/1991, nell'a. 11 della L.
19 ottobre 1999, n. 370, che riconosceva il diritto di ricevere un'adeguata remunerazione nella minor misura di L. 13.000.000 annui;
il primo giudice precisava altresì che andava disapplicato il limite di ordine processuale contenuto nella norma (che riconosceva il diritto ai soli medici che avevano coltivato le proprie ragioni attraverso una serie di ricorsi al ) e, dunque, riteneva che il diritto alla CP_99 remunerazione fosse invocabile da tutti coloro che si erano iscritti a partire dall'a/a 1983-1984, senza distinzioni fondate su presupposti processuali.
Sulla prescrizione. Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni, il Tribunale rilevava:
- quanto agli iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1982/1983, nonché a partire dall'anno accademico
1983/1984 sino all'anno accademico 1990/1991, che il dies a quo del termine decennale di prescrizione andava individuato a far data dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 19 ottobre 1999 (27.10.1999), essendosi in tale momento realizzata la lesione del diritto vantato dagli
8 ex corsisti, ossia l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa attuativa rappresentata dall'a. 11 della legge de qua; riteneva, quindi, che il diritto si fosse prescritto, poiché gli stessi avevano interrotto il decorso della prescrizione soltanto nel 2016, con la notifica della citazione in giudizio;
in aggiunta, rilevava che il termine decennale trovava applicazione anche con riguardo alla domanda subordinata di risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione (in quanto l'azione era da qualificarsi come “indennitaria” e non propriamente come “aquiliana”);
- quanto ai medici iscritti a corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico a.a. 1991/1992, rientranti sotto la vigenza del D.lgs. 8 agosto
1991, N. 257 (che ha dato attuazione alla direttiva 82/76/CEE, prevedendo la remunerazione proprio in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/1992), rilevava l'estraneità della domanda alla causa petendi, al petitum e al thema decidendum del giudizio;
- quanto alla specifica posizione di (iscritta nell'anno Controparte_59 accademico 1988/1989), il Tribunale rilevava che la stessa aveva posto in essere diversi atti interruttivi della prescrizione e che pertanto il suo diritto non si era prescritto;
tanto premesso, rilevava la necessità di accertare la sussistenza dei requisiti necessari, previsti dall'a. 11 della l.
n. 370/1999, per il riconoscimento dell'effettivo diritto alla borsa di studio;
a tal fine, rimetteva la causa sul ruolo per le necessarie determinazioni istruttorie.
Sul rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nella comparsa conclusionale, parte attrice aveva chiesto di sollevare la presente questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE, formulando il seguente quesito: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente
e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”. Il Tribunale disattendeva tale domanda, poiché riteneva che non residuassero dubbi interpretativi circa il diritto europeo e circa la sua validità.
9 La causa veniva quindi rimessa sul ruolo e, a seguito di istruttoria, veniva pronunciata la sentenza a verbale n. 1138/2021, pubbl. il 19.04.2021, con la quale il Tribunale di Firenze così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: a) respinge le domande di tutti gli attori, con la sola eccezione di quella proposta da CP_59
b) in accoglimento della domanda proposta da
[...] Controparte_59 condanna il a Controparte_98 corrispondere alla predetta attrice la somma complessiva di € 26.855,72, oltre interessi al tasso legale dal dì della prima costituzione in mora sino al soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
A sostegno della ulteriore decisione, il Tribunale rilevava che l'a. 11, da interpretarsi in modo conforme alle direttive comunitarie, subordinava il riconoscimento del diritto al fatto che lo specializzando aveva seguito una formazione a tempo pieno;
con ciò intendendosi partecipazione alla totalità delle attività mediche inerenti al servizio di formazione, esecuzione della formazione pratica e teorica per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Nel caso di specie, riteneva che l'attrice ( CP_59
avesse assolto l'onere della prova su di essa gravante, provando
[...] documentalmente che, negli anni della specializzazione, aveva svolto l'attività di formazione in modo pieno ed esclusivo. Liquidava dunque la remunerazione a suo favore nella somma di € 6.713,93, per ciascuno dei quattro anni del corso specialistico di “Oculistica”, frequentato negli anni
1988/1992. Escludeva la rivalutazione monetaria, così come stabilito dalla l. n.
370/1999 e riconosceva invece la spettanza degli interessi legali dalla domanda al saldo.
IL PRESENTE GIUDIZIO: GLI APPELLI.
Avverso la sentenza parziale n. 687/2020 del Tribunale di Firenze, hanno promosso appello separatamente:
- (ed altri 80, compresa;
CP_1 Controparte_59
- d altri 11 (RG n. 2053/2020); CP_75
- (RG n. 2146/2020). Pt_11
Successivamente, è intervenuta anche la sentenza n. 1138/21, che ha definito la posizione della sola e compensato le spese del giudizio tra Controparte_59
10 gli altri attori e l'amministrazione statale. Tale sentenza veniva impugnata dal
(RG n. 936/2021) e nel medesimo Controparte_88 giudizio veniva promosso appello anche dalla stessa CP_59
Con ordinanza del 11.07.2023, la Corte, rilevato che le cause riguardano l'impugnazione della medesima sentenza e che comunque presentano una connessione soggettiva con la causa iscritta al RG con n. 936/2021, ha disposto la loro riunione.
(ed altri 80,) hanno promosso appello avverso la sentenza CP_1 parziale n. 687/2020, per i seguenti motivi:
1) Col primo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha respinto le domande di tutti gli attori (“sia la domanda di coloro che hanno conseguito il diploma negli aa/aa compresi fra il 1983/1984 ed il
1990/1991, sia quella di coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'a/a 1982/1983”), in base all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Avvocatura;
2) Col secondo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe, nel merito, escluso comunque il diritto alla remunerazione per il periodo di specializzazione a beneficio dei medici che si erano iscritti in un a/a antecedente al 1982/1983; a sostegno, ha osservato che in base alle direttive, così come interpretate dalla CGUE, il diritto all'adeguata remunerazione doveva essere riconosciuto per il periodo di formazione specialistica svolto dal 01.01.1983 sino alla conclusione, a prescindere dall'a/a di iscrizione e, dunque, anche a favore di coloro che si erano iscritti prima di tale data;
3) Col terzo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso il diritto alla remunerazione per il periodo di specializzazione a beneficio dei medici che si erano iscritti dall'a/a
1991/1992 in poi;
secondo gli appellanti, non era chiaro l'iter logico che aveva condotto il Tribunale a rigettare le domande promosse dai suddetti attori;
4) Col quarto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver accertato che il diritto della dott.ssa CP_59 non risultava prescritto, ha disposto la rimessione della causa sul
[...] ruolo per la verifica circa la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge 370/1999; secondo gli appellanti, una volta che il giudice aveva
11 riconosciuto l'esistenza del diritto, non doveva richiedere la prova della frequenza della specializzazione da parte della CP_59
(ed altri 11) hanno promosso appello avverso la sentenza CP_75 parziale n. 687/2020, per i seguenti motivi:
1) Col primo motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe illegittimamente escluso la legittimazione passiva dei e degli atenei convenuti;
CP_97
2) Col secondo motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura; a sostegno, gli appellanti hanno in sostanza evidenziato che: “la mancata o non corretta applicazione delle direttive da parte dello Stato configura un illecito permanente di tipo omissivo”, di conseguenza, il termine di prescrizione per far valere il diritto alla remunerazione non sarebbe potuto decorrere sintanto che l'ordinamento italiano non prevedeva all'esatto adempimento degli obblighi previsti (sul punto, ha richiamato una serie di pronunce di merito, dove i giudici hanno seguito questa diversa lettura);
3) Col terzo motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe acriticamente aderito all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, senza fornire una propria ricostruzione della fattispecie;
4) Col quarto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di indennizzo in ordine ai medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'a/a
1982/1983 (o comunque in materie non espressamente previste negli elenchi della direttiva);
5) Col quinto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe erroneamente mancato di sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE e/o la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte Costituzionale;
6) Col sesto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di
12 risarcimento per mancata attribuzione del punteggio ed in ordine alla domanda di indebito arricchimento.
ha proposto appello avverso la sentenza parziale n. Parte_11
687/2020, per i seguenti motivi:
1) Col primo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui avrebbe illegittimamente escluso la legittimazione passiva dell' CP_91
, del e del
[...] CP_88 CP_89 CP_100
2) Col secondo motivo, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha respinto le domande di tutti gli attori in base all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Avvocatura;
3) Col terzo motivo, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE.
Le comparenti Amministrazioni si sono costituite in tutti i giudizi adesso riuniti nel presente (solo e Controparte_87 [...]
nel giudizio R.G. 1927/20, in quanto le altre comparenti non CP_88 erano destinatarie dell'appello) ed hanno formulato appello incidentale condizionato. L'Avvocatura non ha enumerato i motivi di appello, per questo ed anche al fine di non appesantire la lettura, possono integralmente richiamarsi le conclusioni redatte e riportate in epigrafe, che danno analiticamente conto delle richieste di modifica mosse nei confronti sentenza impugnata.
Nel giudizio R.G. n. 1927/20, il ha Controparte_88 altresì promosso appello principale nei confronti della sola
[...]
sempre avverso la pronuncia n. 687/20. Anche in tal caso, possono CP_59 richiamarsi integralmente le conclusioni redatte e riportate in epigrafe.
Infine, il ha promosso Controparte_88 appello principale anche avverso la sentenza n. 1138/2021 (RG 936/2021), sempre nei confronti della sola Le censure svolte Controparte_59 muovono da due diverse letture della sentenza impugnata e possono considerarsi alternative tra di loro:
(i) l'appellante osserva che, se la domanda viene ricostruita come
“domanda di pagamento diretto”, il Tribunale avrebbe errato
13 nell'accoglierla per intervenuta prescrizione quinquennale, per difetto di legittimazione passiva e per mancata prova del requisito dell' “esclusività”;
(ii) se invece la domanda è stata ricostruita come “domanda risarcitoria” da inadempimento della direttiva, il Tribunale avrebbe errato nell'accoglierla poiché incompetente e poiché rivolta nei confronti di un soggetto diverso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel costituirsi nel suddetto giudizio (RG 936/2021, appello avverso la sentenza n. 1138/2021), ha in via preliminare eccepito Controparte_59
l'inammissibilità dell'appello promosso dall'amministrazione per mancato rispetto dei requisiti di cui all'a. 342 cpc. Nel merito, ha poi contestato tutto quanto ex adevrso dedotto in fatto ed in diritto. Ha poi promosso appello incidentale per le seguenti ragioni: (i) erronea applicazione norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie;
(ii) insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno;
(iii) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sotto altri profili (sul punto ha chiesto di sollevarsi la questione di pregiudizialità dinnanzi alla CGUE); (iv) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 303/99, per condanna esclusiva del e non anche Controparte_98 ed in solido della Controparte_87
All'udienza del 16.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex a. 190 cpc.
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Appelli nei confronti della sentenza n. 687/2020.
I. Per questioni di ordine di priorità logico-giuridica, va prima di tutto affrontata la questione sulla incompetenza del primo giudice a favore di quella del Tribunale di Roma (foro erariale) che l'Avvocatura di Stato ha posto col suo appello in via principale (in realtà viene proposto in via subordinata rispetto alle parti diverse da ma a ben vedere la Controparte_59 statuizione non può che coinvolgere tutte le parti in giudizio). Il motivo è infondato, dato che, sulla competenza, il primo giudice aveva deciso con ordinanza del 02.03.2018, antecedentemente alla pronuncia della decisione nel merito. Con tale ordinanza, il giudice affermava: “rilevato che, solo in via
14 alternativa e subordinata, gli attori chiedono il risarcimento dei danni subiti per
“omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie”; ritenuto, alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che, in ipotesi di formulazione di domande plurime nell'ambito dello stesso giudizio – non tutte rientranti nella competenza per territorio del giudice adito –, valga il principio per cui la domanda principale esercita una vis attractiva sulle subordinate, con la conseguenza che anche in relazione a queste ultime la competenza si radica innanzi al giudice competente per la principale;
”.
Tanto premesso, trattandosi di una pronuncia sulla competenza, senza definizione del merito, l'ordinanza poteva essere impugnata solo con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Per tale motivo, la censura è inammissibile.
Deve altresì essere respinta la censura relativa all'omesso sollevamento della questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo per i giudici delle giurisdizioni inferiori ed essendo la materia oggetto di numerose pronunce interpretative, sia interne che europee.
II. Entrando nel merito, si deve preliminarmente osservare che il Tribunale ha deciso in ordine alla fondatezza delle domande promosse dagli attuali appellanti, sulla base dell'assorbente rilievo per cui l'eccezione della prescrizione del diritto sollevata dall'avvocatura era fondata. Il diritto azionato è stato ritenuto prescritto sia nei confronti di coloro si sono iscritti ante, che post 1983/1984 (esclusi quelli che si sono iscritti a partire dall'a/a
1991/1992).
Seguendo l'ordine dato dal giudice di primo grado, occorre innanzitutto esaminare la posizione di coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione a partire dal 1983/1984 e per i quali il legislatore è intervenuto a regolare il trattamento economico ex post con l'a. 11 della l. n. 370/1999. La questione si riduce, in sostanza, al momento di individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto in questione.
Innanzitutto, preme osservare che la domanda dev'essere inquadrata, per tale
“categoria” di iscritti, che non possono vantare una pronuncia favorevole del
TAR (dunque esclusi dal campo applicativo dell'a. 11 della l. n. 370/1999), come domanda risarcitoria/indennitaria nei confronti dello Stato “per omessa o tardiva trasposizione entro il termine prescritto delle direttive comunitarie” (il Tribunale, ad onor del vero, ha parlato di applicabilità diretta dell'a. 11 della legge de qua, previa disapplicazione del requisito processuale;
tuttavia, appare più opportuno
15 il presente inquadramento, atteso che la disapplicazione è di regola invocabile quando la norma da applicare, in sostituzione di quella interna, è direttamente prescrittiva del diritto riconosciuto a livello europeo). Con la specifica che, come rilevato dal primo giudice, trattandosi in sostanza di un indennizzo, vale il termine decennale di prescrizione, come a più riprese affermato dalla Cassazione
(cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, che richiama le pronunce espressione di questo consolidato orientamento).
Il Tribunale ha accolto il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo la quale il diritto a ottenere il risarcimento del danno da omesso recepimento della direttiva si era prescritto nel termine decennale decorrente dal 27.10.1999, giorno di entrata in vigore della L. n. 370/99. È in quella data, infatti, che si è consolidato l'inadempimento soggettivo residuo dello Stato alla direttiva comunitaria (posto che l'a. 11 della legge suddetta aveva riconosciuto il diritto a ricevere la borsa di studio soltanto a favore di coloro che risultavano beneficiari di una sentenza favorevole del giudice amministrativo).
La lettura promossa dagli appellanti è in sostanza quella per cui il dies a quo doveva essere invece collocato più avanti. A sostegno del diverso inquadramento, viene riportata, tra le molteplici ragioni, la sentenza della
Cassazione n. 10813/11.
Il motivo d'appello, comune a tutti gli appellanti (già attori in primo grado) è infondato, atteso che la ricostruzione del dies a quo operata dal primo giudice è da ritenersi corretta, anche alla luce del recente pronunciamento a SSUU del 9 giugno 2022, sent. n. 18640. In sintesi, il ragionamento espresso dalla Cassazione muove dall'assunto per cui il diritto che fanno valere i medici (già specializzanti) che non sono stati interessati dalla disciplina interna di recepimento delle direttive è quello dell'indennizzo da inadempimento. Tanto premesso, il diritto
è stato riconosciuto come azionabile nel momento dell'effettivo inadempimento da parte dello Stato: e, dunque, una prima volta nel 1991 ed una seconda volta nel 1999, tramite la mancata inclusione di tali soggetti nell'alveo di coloro che potevano richiedere la borsa (ovvero percepirla una tantum ex post). Le Sez. Unite hanno infatti osservato che non vi erano motivi perché fosse opportuno il superamento dell'orientamento secondo il quale: "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno
16 accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". (Da ultimo, con Cass.
n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del
2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018,
Cass. n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il principio, già affermato da Cass. n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606,
Cass., 15/11/2016, n. 23199).
Le SSUU hanno altresì precisato che: - non potevano indurre a diverse conclusioni i richiami alla giurisprudenza sovranazionale, né era ravvisabile contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei dritti dell'uomo, “in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale deve essere sì "concreto ed effettivo" ( c. Francia, 4.12 .1995; UB c. Croazia, 5.4.2018) Per_1 ed offrire alla persona "una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti" (LL c.Francia, cit.; c. Portogallo, Per_2
10.4 .2003; c. Bulgaria, 16.7.2013)”; - che neppure alla luce della Per_3 giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, Per ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, e CGUE,
24 marzo 2009, C-445/06 , Danske Slagterier, “emerge un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria, specie considerando che, come osservato dal Procuratore generale, la prescrizione si è compiuta per inazione dei ricorrenti, successiva ad una iniziale tempestiva attivazione del rimedio impugnatorio davanti ai giudici amministrativi.”
La decisione delle SSUU risulta ampiamente condivisibile, atteso che la ricostruzione in termini di “illecito permanente”, sostenuta dagli appellanti per spostare avanti il momento di decorrenza della prescrizione, non è giuridicamente sostenibile. Invero, il diritto al risarcimento nasce per effetto del
17 mancato adempimento all'obbligo di recepire la direttiva e si è consolidato una prima volta nel 1991, quando è stata emanata la legge attuativa solo per gli iscritti post 1991 ed una seconda volta nel 1999, quanto la legge ha riconosciuto un indennizzo ex post a coloro che si erano iscritti tra il 1983 ed il 1991. Ciò detto, gli appellanti erano legittimati ad agire sin dal 1991, per ottenere quello che comunemente viene denominato “danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie”. Del resto può osservarsi che, diversamente opinando, si dovrebbe tollerare la possibilità che il diritto all'indennizzo da mancato recepimento della direttiva non si prescriva mai.
III. Dev'essere ora presa in considerazione la posizione di coloro che si sono iscritti anteriormente all'a/a 1983/1984 e che dunque non rientravano, neppure in astratto, nel campo applicativo dell'a. 11 della l. n. 370. Rispetto ad essi, il
Tribunale ha statuito che, in sostanza, il regime prescrizionale era il medesimo di quelli che rientravano tra coloro che si erano iscritti post 1983/1984, poiché, anche per coloro, l'inadempimento poteva considerarsi realizzato una prima volta con la l. n. 257/1991 e poi con la legge n. 370/1999. Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato la loro domanda sulla base di tale dirimente rilievo, non affrontando, nello specifico, il problema della fondatezza sostanziale della pretesa e dunque dell'effettivo diritto degli stessi a ricevere un indennizzo per via dell'omesso recepimento delle direttive europee.
La decisione del primo giudice è corretta e valgono le stesse considerazioni mosse poc'anzi rispetto alla ricostruzione propugnata dagli appellanti, che invece assumono che il dies quo andava ravvisato un momento successivo. Né può ritenersi smentita dalla recente pronuncia della CGUE, richiamata altresì nella comparsa conclusionale degli (ed altri 80) (cfr. pag. 9), che ha CP_1 riconosciuto che anche i medici iscritti prima del 1982 avevano diritto ad un'adeguata remunerazione e, dunque, all'indennizzo.
Le ragioni della condivisibilità della decisione del primo giudice vanno ravvisate nell'evidente rilievo per cui il riconoscimento della prescrizione, che costituisce nel caso concreto “la ragione più liquida”, vale a ritenere estinto il supposto diritto, di talché, l'eventuale fondatezza nel merito della domanda (che non può certo fondarsi sull'astratto riconoscimento del diritto da parte dei giudici europei), non può che ritenersi irrilevante e non necessita, dunque, di ulteriori approfondimenti in questa sede.
Per tutte le suddette ragioni, il motivo deve ritenersi respinto per tutti gli appellanti (ad eccezione che per che invece ha posto in essere degli atti CP_59 interruttivi).
18 La conferma della statuizione sulla prescrizione è da considerarsi assorbente anche rispetto alle ulteriori censure mosse dagli appellanti, nonché dalla stessa
Avvocatura, che ha proposto un appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale.
IV. Dev'essere ora affrontata la questione relativa all'asserita omessa pronuncia o comunque erronea motivazione in ordine alla domanda promossa dagli iscritti a partire dall'a/a 1991/1992. Il motivo è stato promosso esclusivamente da
(ed altri 80). Il primo giudice ha respinto la domanda, rilevando CP_1 la sua estraneità alla causa petendi, al petitum e al thema decidendum del giudizio
(ritenendo in sostanza che gli stessi avessero formulato una domanda diretta di aggiudicazione della borsa).
Sul punto, può osservarsi che in effetti la domanda non può considerarsi estranea al giudizio, dato che, proprio nell'atto di citazione in primo grado, gli attori hanno articolato le loro domande, in primis, come di accertamento del diritto a ricevere la borsa di studio in diretta applicazione dell'art. 6 del Decreto
Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 nei confronti della sola Università (e solo subordinatamente in termini risarcitori per la mancata attuazione delle direttive comunitarie).
Tanto premesso, non è dato comprendere se gli stessi hanno agito esclusivamente in forza del diritto riconosciuto dalla l. n. 257/1991 (che riservava il beneficio della
“borsa di studio” proprio a favore di coloro che si erano iscritti a far data dall'a/a
1991/1992) oppure se, in quanto esclusi dalla borsa di studio (poiché manchevoli dei requisiti fissati dalla l. n. 257/1991), avessero chiesto in subordine il risarcimento dei danni da mancato adempimento.
A prescindere dall'esatta qualificazione delle domande, in entrambi i casi, anche il loro diritto si è prescritto. Se gli stessi erano inclusi nel campo applicativo della legge n. 257/1991, il diritto si è prescritto ancor prima, in quanto decorrente dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Se, invece, gli stessi hanno altresì agito in veste di “esclusi” e dunque con un'azione risarcitoria, valgono le stesse considerazioni che sono state approfonditamente dispiegate poc'anzi.
Anche tale comune motivo di impugnazione, dunque, deve essere respinto.
V. Occorre ora affrontare le statuizioni che riguardano la sola
[...]
, che sono state impugnate sia dagli appellanti (+ altri 80), CP_59 Pt_12 sia dall'Avvocatura. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il suo diritto a ricevere l'indennizzo per la mancata attuazione della direttiva, non ritenendolo prescritto in forza degli atti interruttivi posti
19 in essere. Ha quindi disposto la remissione della causa sul ruolo per le determinazioni istruttorie.
V.i L'Avvocatura ha promosso appello nei seguenti termini: “nei confronti della appellante in accoglimento del secondo e quarto motivo di appello Controparte_59 incidentale, rigettare le domande di attribuzione “diretta” della borsa di studio e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Roma a conoscere delle domande risarcitorie”. Con delle argomentazioni non sempre lineari, ha in sostanza contestato i seguenti aspetti: (i) errata riconduzione della domanda della categoria di iscritti post 1983 come domanda volta ad ottenere il diritto alla remunerazione previsto dall'a. 11, anziché come domanda risarcitoria/indennitaria, (ii) errata individuazione del termine prescrizionale, che sarebbe stato quinquennale, anziché decennale. Entrambe le censure sono, a ben vedere, già state affrontate nel punto II della motivazione, dove si è specificato che l'inquadramento corretto della domanda per tale categoria (manchevole dei presupposti definiti dalla legge)
è appunto quella risarcitoria/indennitaria. Il motivo di appello, dunque, è infondato. Anche l'altro motivo, quello relativo all'incompetenza, è già stato affrontato quale questione preliminare, si rinvia dunque al punto I di motivazione.
V.ii Anche il motivo d'appello numerato come 4), formulato da CP_1
(ed altri 80) dev'essere respinto. Con esso, gli appellanti si dolevano
[...] del fatto che il giudice aveva erroneamente disposto la rimessione della causa sul ruolo per la verifica dei requisiti sanciti dall'a. 11 della l. n. 370/1999, stante che sarebbe spettato all'amministrazione dimostrare che la non Pt_13 aveva tale diritto. Il motivo è infondato, posto che, al co. 2 dell'a. 11, il legislatore specifica che il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato alla compresenza di tre diverse condizioni, che devono essere oggetto di accertamento da parte del Controparte_98
. La ratio della norma è proprio quella di valutare
[...]
l'impegno profuso da ciascun specializzando nel periodo che va dal 1983 –
1991, per la diversa regolazione della formazione specialistica in medicina prima, appunto, della riforma del 1991. Di conseguenza, è da considerarsi conforme al dato normativo, la scelta del giudice di approfondire l'istruttoria, per valutare la ricorrenza dei presupposti sanciti dalla legge.
Appelli nei confronti della sentenza n. 1138/2021
La sentenza n. 1138/2021 ha definitivamente statuito in ordine alla posizione di riconoscendole una remunerazione pari a € 6.713,93, Controparte_59
20 per ciascuno dei quattro anni del corso specialistico di “Oculistica” (per un totale di € 26.855,72). La sentenza è stata impugnata sia da quest'ultima, che dall'amministrazione.
VI. Preliminarmente, dev'essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello promosso dall'amministrazione. Sul punto, può rilevarsi che l'atto non è limpido nel circoscrivere le censure mosse nei confronti della decisione, tuttavia, la complessità delle questioni, nonché la numerosità dei soggetti coinvolti, rendeva difficile districare in modo chiaro le varie posizioni. Tanto premesso, l'appello è da ritenersi ammissibile, ancorché infondato nel merito.
VII. Il motivo di appello promosso dall'Avvocatura, relativo all'incompetenza del foro di , in luogo del Tribunale di Roma, è già stato esaminato al CP_91 punto I di motivazione.
VIII. L'altra censura mossa dall'Avvocatura, è quella relativa all'asserito erroneo riconoscimento della prova della frequentazione esclusiva della scuola di specializzazione da parte della A sostegno, viene dedotto CP_59 che non era possibile desumere l'esclusività dell'impegno dalla mera frequenza al corso. Anche tale doglianza è infondata, atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la ha provato CP_59 documentalmente la partecipazione piena alle attività formative e pratiche previste dal corso di specializzazione, mentre l'amministrazione si è limitata a contestare che per gli iscritti ante 1991 il monte/ore previsto era inferiore a quello reso obbligatorio a partire dal 1991. Sennonché, tale circostanza è già stata presa in considerazione dal legislatore per diminuire l'ammontare della borsa di studio rispetto a quella riconosciuta a favore della categoria di iscritti post 1991. Di talché, tali contestazioni rimangono generiche e non valgono a smentire la presunzione.
IX. Anche l'appello formulato da è infondato. I motivi I, Controparte_59
II e III possono essere trattati congiuntamente, dato che attengono tutti alle modalità di commisurazione dell'indennizzo riconosciuto dal Tribunale.
L'appellante predica, in sostanza, una diversa commisurazione della somma liquidata dal primo giudice, basata sul d. lgs. n. 257/1991, o comunque inclusiva del danno da svalutazione monetaria e degli interessi compensativi.
Il Tribunale, anche in tale statuizione, si è attenuto alle prescrizioni legislative e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, liquidando la somma in base all'art. 11 della legge del 1999. Sul punto, si richiama la già
21 citata S.U. 30649/18, dove si osserva che: “
5.3. Quanto al criterio di liquidazione del danno adottato dalla corte di merito, premesso che la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del
24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all'una o all'altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell'indennizzo, è sufficiente qui fare rinvio alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni semplici ed alle ampie motivazioni che la sostengono (cfr. tra molte: Sez. 3 n. 3972/12; n. 1917/12;
n. 17682/11), convergenti nell'individuare nella aestimatio del danno effettuata, sia pure limitatamente a coloro che avevano adito vittoriosamente il giudice amministrativo, dallo Stato italiano con la L. n. n. 370 del 1999, art. 11, il riferimento normativo più prossimo alla fattispecie in esame. Alla quale non può applicarsi il disposto del D.Lgs. n. 257 del 1991, di trasposizione nell'ordinamento interno delle
Direttive in questione, destinato a regolare le situazioni future (a partire dall'anno accademico 1991/1992), peraltro prevedendo condizioni di frequenza dei corsi diverse
e più impegnative di quelle al cui rispetto erano stati tenuti i ricorrenti che avevano frequentato le scuole nel periodo precedente”.
Come spiegato lungamente dall'Avvocatura, il diverso trattamento economico rispetto a coloro che sono stati ammessi a ricevere la borsa di studio in forza della l. n. 970/1991, si spiega in ragione della diversa regolamentazione della attività di formazione specialistica ante e post 1991 (per impegno profuso, ore formative obbligatorie ecc..). Di conseguenza, non vi sono ragioni per non adeguarsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
X. Con l'ultimo motivo d'appello, l'appellante/Pugnana invoca infine l'illegittima esclusione della dalla Controparte_87 condanna in soldo al pagamento della somma riconosciuta dal Tribunale. Sul punto, si osserva che è vero che la giurisprudenza di merito ritiene che il legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria da inadempimento della direttiva è soltanto lo Stato italiano (e per esso, dunque, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri). Tuttavia, deve osservarsi che, a ben vedere, non è rilevabile una reale dualità soggettiva tra il condannato “
[...]
” e la “ Controparte_98 [...]
. I Ministeri, invero, non sono che un'articolazione Controparte_87 interna dell'unica istituzione “Governo”. Di conseguenza, la condanna dell'uno in luogo dell'altro soggetto non ha rilevanza pratica (la Cassazione ha precisato che deve escludersi la prospettazione di una “questione di legittimazione passiva” tra e in quanto sia gli uni che gli CP_87 CP_97 altri possono essere evocati in lite, cfr. Cass. sent. n. 5569/2018).
22 Per tutte le ragioni che precedono, anche gli appelli avverso la sentenza n.
1138/2021 devono essere respinti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
XI. Quanto alle spese di lite, si ritiene corretto operare una compensazione integrale, in virtù della soccombenza reciproca delle parti costituite, nonché in ragione della complessità della materia.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti gli appellanti in via principale, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Quanto alla parte appellante incidentale, che pure ha visto respinto il suo appello, non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
1778 del 29/01/2016 – secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”(in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del per Parte_14
l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n.
206 del 2004).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE tutti gli appelli principali e tutti quelli incidentali, confermando integralmente entrambe le sentenze impugnate (sentenze nn. 687/2020 e 1138/2021
entrambe emesse dal Tribunale di Firenze);
23 - COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- DA ' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra di loro, del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 30.05.2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succe ssive modificazioni e integrazioni.
24
(a cui sono stati riuniti
i seguenti procedimenti: RG nn.
2053/2020, 936/2021,
2146/2020)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da:
, CP_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 CP_10
CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, , CP_17 CP_18 CP_19 Controparte_20
, , CP_21 CP_22 Controparte_23
, Controparte_24 CP_25 Controparte_26
, CP_27 CP_28 Controparte_29
CP_30 CP_31 Controparte_32
, ,
[...] CP_33 Controparte_34
[...] , Controparte_35 Controparte_36 CP_37
, Controparte_38 Controparte_39 [...]
CP_40 Controparte_41 Controparte_42
, CP_43 CP_44 CP_45 CP_46
Controparte_47 Controparte_48 [...]
, , , CP_49 Controparte_50 CP_51
Controparte_52 CP_53 CP_54 [...]
CP_55 CP_56 Controparte_57
, ,
[...] Controparte_58 Controparte_59
, Controparte_60 Controparte_61
, CP_62 CP_63 CP_64 CP_65
, ,
[...] Controparte_66 CP_67 CP_68
[...] CP_69 CP_70 Controparte_71
Controparte_72 CP_73 Controparte_74
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e Parte_9 Parte_10 Parte_10
difesi dall'avv. Tortorella;
Appellanti nella riunente rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Parte_11
Viciconte;
Appellante nella riunita
, , CP_75 CP_76 Controparte_77
, , , Controparte_78 Controparte_79 Controparte_80
, Controparte_81 Controparte_82 CP_83
2 , , , Pt_1 Controparte_84 CP_85 CP_86
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Amoruso;
[...]
Appellante nella riunita
nei confronti di
Controparte_87 [...]
, Controparte_88 Controparte_89
Controparte_90 Controparte_91
, rappresentati e difesi
[...] Controparte_92
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (di Firenze)
Appellati/Appellanti incidentali
avente ad oggetto: appello avverso sentenza parziale del Tribunale di Firenze
n. 687/2020 e della sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 1138/2021;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per ed altri 80, compresa : CP_1 Controparte_59
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata
– corretta la sentenza nel senso che vengano espunte ex art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c. dall'epigrafe del provvedimento le Amministrazioni dello Stato indicate a pag. 20 del presente atto – e previo interpello della CGUE affinchè chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000
(procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare le parti appellate al pagamento della somma di
Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e
3 dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo
e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti appellate al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226
c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro
6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare le parti appellate al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati
e maturandi;
In via alternativa, condannare parti appellate al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art.
1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti della parte appellata”.
Per (ed altri 11): “Voglia l'On. Le Corte di Appello di Firenze, CP_93 adversa et contrariis reiecta, previo accertamento della falsa applicazione della materia comunitaria in favore di parte appellante e della illegittima applicazione della normativa sulla prescrizione del diritto, in riforma della sentenza 687/2020 emessa dal Tribunale di
Firenze, accogliere le conclusioni formulate già nel giudizio di primo grado ed in questa sede integralmente reiterate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “- in via preliminare, previo interpello della CGUE affinché Parte_11 chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente
a conoscere la domanda”; - in via principale, in conformità con quanto indicato dalla
4 Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999
(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la borsa di studio previsto dall'art. 6 del Decreto
Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e per l'effetto condannare l'Università convenuta al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corso di specializzazione svolto, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
c) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. - in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge
n. 370 del 19 ottobre 1999 e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla manata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
- in alternativa: condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corso di specializzazione,
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge”; - in via subordinata: liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
5 Per Controparte_87 [...]
, Controparte_88 Controparte_89
Controparte_90 Controparte_91
: “aa) Dichiarare inammissibile il
[...] Controparte_92 gravame degli appellanti che hanno seguito corsi non “comuni” di cui alla pag. 8 che precede ( (chirurgia della mano), e Cortesi (odontostomatologia), nel CP_77 CP_79 giudizio R.G. 2053/20; hirurgia Vascolare), CP_1 CP_1 CP_2 CP_2
Controparte_7 Controparte_8 CP_11 CP_94
, , , Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_24 CP_25 CP_27
, (Clinica Pediatrica),
[...] Controparte_32 Controparte_95 CP_37
(Chirurgia Della Mano), , , Controparte_38 CP_40 Controparte_41
, , CP_45 Controparte_47 Controparte_52 CP_53 CP_54
, , CP_56 Controparte_57 Controparte_59 Controparte_60
[...] CP_64 Controparte_66 Controparte_68 CP_70 CP_74
, ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , nel giudizio R.G. 1927/20; nel Parte_5 Parte_7 Parte_8 Pt_11 giudizio R.G. 2146/20. Infine, il Dott. (R.G. 1927/20) che ha iniziato nel CP_4
1991. E comunque rigettare in toto le loro domande a qualsiasi titolo proposte. cc) Nei confronti della appellante in accoglimento del secondo e quarto Controparte_59 motivo di appello incidentale, rigettare le domande di attribuzione “diretta” della borsa di studio e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di
Roma a conoscere delle domande risarcitorie. Rigettare la riproposta domanda di arricchimento senza causa. dd) Rigettare tutti i motivi di appello (ivi compresi quelli relativi alla legittimazione passiva) proposti dagli appellanti diversi da in CP_59 quanto inammissibili o comunque infondati, e conseguentemente rigettare tutte le domande a qualsiasi titolo (arricchimento compreso) da loro proposte nei confronti dei comparenti. ff) In subordine al non accoglimento delle conclusioni che precedono, ed in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati rigettare le domande di attribuzione “diretta” della adeguata remunerazione proposte anche dagli appellanti diversi da gg) Sempre in subordine al non accoglimento delle conclusioni da CP_59 aa) a dd) che precedono ed in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati, dichiarare, anche nei confronti degli appellanti diversi da la incompetenza del CP_59
Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Roma, a conoscere delle domande risarcitorie per omessa trasposizione delle Direttive CEE nell'ordinamento nazionale. hh)
Specificamente per perché in riforma anche della sentenza n.1130/21 voglia CP_59
l'on.Corte, ove la domanda venga ricostruita come domanda di pagamento diretto, rigettarla in quanto infondata, per carenza del fondamento normativo interno, non provata per quanto riguarda il requisito della esclusività, ulteriormente infondata in quanto rivolta nei confronti di soggetto non legittimato e comunque colpita da prescrizione quinquennale. Per la ipotesi in cui la domanda venga ricostruita come risarcitoria dichiarare la incompetenza del giudice fiorentino a favore del Tribunale di
6 Roma e comunque rigettarla in quanto rivolta, ed accolta- nei confronti di soggetto Cont Cont diverso dalla , pur essendo la detta presente nel giudizio. ii) Nel denegatissimo caso di reiezione di tutte le conclusioni che precedono, e salvo gravame, attribuire un importo non superiore ad € 6.713,00 per anno di specializzazione, limitatamente al periodo di frequenza successivo al 1° gennaio 1983 e con i soli interessi dalla data della domanda giudiziale. Spese vinte o, nella ipotesi ii) compensate”.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: LE DUE SENTENZE IMPUGNATE.
Gli odierni appellanti, esponendo di essere laureati in Medicina e Chirurgia
(ciascuno con specializzazioni conseguite tra il 1983 e il 1994), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, le amministrazioni in epigrafe chiedendo la condanna al pagamento a ciascuno di loro della somma di €
11.103,82 oltre al maggior danno ex a. 1224 cc (in ragione dell'a. 6 del d.lgs. n.
257/1991) o comunque della somma di € 6.713,94 oltre al maggior danno ex a.
1224 cc (in ragione dell'a. 11 della l. n. 370/1999), quale remunerazione adeguata imposta dalla Direttiva n. 75/362/CEE e seguenti, e riconosciuta dallo
Stato italiano con d.lgs. n. 257/91, solo pro futuro.
In via alternativa, gli attori chiedevano, con domanda distinta ed autonoma, che le parti convenute venissero condannate al risarcimento dei danni subiti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. ed interessi di legge.
L'Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio, eccepiva: (i) l'incompetenza territoriale del Foro di a favore di quello di Roma, (ii) il difetto di CP_91 legittimazione passiva delle e dei convenuti (iii) la CP_88 CP_97 prescrizione del diritto fatto valere dagli attori. Nel merito concludeva per l'infondatezza di tutte le domande promosse.
Sulla competenza territoriale, il primo giudice si pronunciava in corso di giudizio.
Con sentenza parziale n. 687/2020 del 05.03.2020, il Tribunale di Firenze così statuiva: “a) respinge le domande di tutti gli attori, con la sola eccezione di quella proposta da b) ai fini della decisione su quest'ultima posizione Controparte_59 soggettiva, dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da coeva e separata ordinanza;
c) differisce all'esito la regolamentazione delle spese di lite”. A sostegno della decisione, rilevava quanto segue.
7 Legittimazione passiva. A parere del Tribunale, il soggetto tenuto al pagamento dell'adeguata remunerazione doveva essere individuato nello
Stato (e, per esso, nel Controparte_98
), in virtù della previsione espressa di cui all'art. 11 della l. 19
[...] ottobre 1999 n. 370.
Inquadramento giuridico. Quanto al fondamento normativo delle pretese vantate, osservava il Tribunale che il diritto fatto valere dagli attori era stato originariamente riconosciuto da due direttive comunitarie (75/362/CEE e
75/363/CEE, poi modificate dalla successiva 82/76/CEE), incondizionate (e, quindi, direttamente applicabili quanto al diritto alla remunerazione, ma non self-executing quanto all'ammontare di questa ed al soggetto tenuto al pagamento) che sono state poi recepite dal legislatore nazionale. Nel dettaglio, le pretese vantate avevano trovato riconoscimento nell'ordinamento interno:
- per coloro che si erano iscritti ai corsi di specializzazione a far data dall'anno 1991/1992, nell'a. 6 del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;
- per coloro che si erano iscritti a corsi di specializzazione dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1990/1991, nell'a. 11 della L.
19 ottobre 1999, n. 370, che riconosceva il diritto di ricevere un'adeguata remunerazione nella minor misura di L. 13.000.000 annui;
il primo giudice precisava altresì che andava disapplicato il limite di ordine processuale contenuto nella norma (che riconosceva il diritto ai soli medici che avevano coltivato le proprie ragioni attraverso una serie di ricorsi al ) e, dunque, riteneva che il diritto alla CP_99 remunerazione fosse invocabile da tutti coloro che si erano iscritti a partire dall'a/a 1983-1984, senza distinzioni fondate su presupposti processuali.
Sulla prescrizione. Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni, il Tribunale rilevava:
- quanto agli iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1982/1983, nonché a partire dall'anno accademico
1983/1984 sino all'anno accademico 1990/1991, che il dies a quo del termine decennale di prescrizione andava individuato a far data dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 19 ottobre 1999 (27.10.1999), essendosi in tale momento realizzata la lesione del diritto vantato dagli
8 ex corsisti, ossia l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa attuativa rappresentata dall'a. 11 della legge de qua; riteneva, quindi, che il diritto si fosse prescritto, poiché gli stessi avevano interrotto il decorso della prescrizione soltanto nel 2016, con la notifica della citazione in giudizio;
in aggiunta, rilevava che il termine decennale trovava applicazione anche con riguardo alla domanda subordinata di risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione (in quanto l'azione era da qualificarsi come “indennitaria” e non propriamente come “aquiliana”);
- quanto ai medici iscritti a corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico a.a. 1991/1992, rientranti sotto la vigenza del D.lgs. 8 agosto
1991, N. 257 (che ha dato attuazione alla direttiva 82/76/CEE, prevedendo la remunerazione proprio in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/1992), rilevava l'estraneità della domanda alla causa petendi, al petitum e al thema decidendum del giudizio;
- quanto alla specifica posizione di (iscritta nell'anno Controparte_59 accademico 1988/1989), il Tribunale rilevava che la stessa aveva posto in essere diversi atti interruttivi della prescrizione e che pertanto il suo diritto non si era prescritto;
tanto premesso, rilevava la necessità di accertare la sussistenza dei requisiti necessari, previsti dall'a. 11 della l.
n. 370/1999, per il riconoscimento dell'effettivo diritto alla borsa di studio;
a tal fine, rimetteva la causa sul ruolo per le necessarie determinazioni istruttorie.
Sul rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nella comparsa conclusionale, parte attrice aveva chiesto di sollevare la presente questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE, formulando il seguente quesito: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente
e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”. Il Tribunale disattendeva tale domanda, poiché riteneva che non residuassero dubbi interpretativi circa il diritto europeo e circa la sua validità.
9 La causa veniva quindi rimessa sul ruolo e, a seguito di istruttoria, veniva pronunciata la sentenza a verbale n. 1138/2021, pubbl. il 19.04.2021, con la quale il Tribunale di Firenze così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: a) respinge le domande di tutti gli attori, con la sola eccezione di quella proposta da CP_59
b) in accoglimento della domanda proposta da
[...] Controparte_59 condanna il a Controparte_98 corrispondere alla predetta attrice la somma complessiva di € 26.855,72, oltre interessi al tasso legale dal dì della prima costituzione in mora sino al soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
A sostegno della ulteriore decisione, il Tribunale rilevava che l'a. 11, da interpretarsi in modo conforme alle direttive comunitarie, subordinava il riconoscimento del diritto al fatto che lo specializzando aveva seguito una formazione a tempo pieno;
con ciò intendendosi partecipazione alla totalità delle attività mediche inerenti al servizio di formazione, esecuzione della formazione pratica e teorica per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Nel caso di specie, riteneva che l'attrice ( CP_59
avesse assolto l'onere della prova su di essa gravante, provando
[...] documentalmente che, negli anni della specializzazione, aveva svolto l'attività di formazione in modo pieno ed esclusivo. Liquidava dunque la remunerazione a suo favore nella somma di € 6.713,93, per ciascuno dei quattro anni del corso specialistico di “Oculistica”, frequentato negli anni
1988/1992. Escludeva la rivalutazione monetaria, così come stabilito dalla l. n.
370/1999 e riconosceva invece la spettanza degli interessi legali dalla domanda al saldo.
IL PRESENTE GIUDIZIO: GLI APPELLI.
Avverso la sentenza parziale n. 687/2020 del Tribunale di Firenze, hanno promosso appello separatamente:
- (ed altri 80, compresa;
CP_1 Controparte_59
- d altri 11 (RG n. 2053/2020); CP_75
- (RG n. 2146/2020). Pt_11
Successivamente, è intervenuta anche la sentenza n. 1138/21, che ha definito la posizione della sola e compensato le spese del giudizio tra Controparte_59
10 gli altri attori e l'amministrazione statale. Tale sentenza veniva impugnata dal
(RG n. 936/2021) e nel medesimo Controparte_88 giudizio veniva promosso appello anche dalla stessa CP_59
Con ordinanza del 11.07.2023, la Corte, rilevato che le cause riguardano l'impugnazione della medesima sentenza e che comunque presentano una connessione soggettiva con la causa iscritta al RG con n. 936/2021, ha disposto la loro riunione.
(ed altri 80,) hanno promosso appello avverso la sentenza CP_1 parziale n. 687/2020, per i seguenti motivi:
1) Col primo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha respinto le domande di tutti gli attori (“sia la domanda di coloro che hanno conseguito il diploma negli aa/aa compresi fra il 1983/1984 ed il
1990/1991, sia quella di coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'a/a 1982/1983”), in base all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Avvocatura;
2) Col secondo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe, nel merito, escluso comunque il diritto alla remunerazione per il periodo di specializzazione a beneficio dei medici che si erano iscritti in un a/a antecedente al 1982/1983; a sostegno, ha osservato che in base alle direttive, così come interpretate dalla CGUE, il diritto all'adeguata remunerazione doveva essere riconosciuto per il periodo di formazione specialistica svolto dal 01.01.1983 sino alla conclusione, a prescindere dall'a/a di iscrizione e, dunque, anche a favore di coloro che si erano iscritti prima di tale data;
3) Col terzo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso il diritto alla remunerazione per il periodo di specializzazione a beneficio dei medici che si erano iscritti dall'a/a
1991/1992 in poi;
secondo gli appellanti, non era chiaro l'iter logico che aveva condotto il Tribunale a rigettare le domande promosse dai suddetti attori;
4) Col quarto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver accertato che il diritto della dott.ssa CP_59 non risultava prescritto, ha disposto la rimessione della causa sul
[...] ruolo per la verifica circa la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge 370/1999; secondo gli appellanti, una volta che il giudice aveva
11 riconosciuto l'esistenza del diritto, non doveva richiedere la prova della frequenza della specializzazione da parte della CP_59
(ed altri 11) hanno promosso appello avverso la sentenza CP_75 parziale n. 687/2020, per i seguenti motivi:
1) Col primo motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe illegittimamente escluso la legittimazione passiva dei e degli atenei convenuti;
CP_97
2) Col secondo motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura; a sostegno, gli appellanti hanno in sostanza evidenziato che: “la mancata o non corretta applicazione delle direttive da parte dello Stato configura un illecito permanente di tipo omissivo”, di conseguenza, il termine di prescrizione per far valere il diritto alla remunerazione non sarebbe potuto decorrere sintanto che l'ordinamento italiano non prevedeva all'esatto adempimento degli obblighi previsti (sul punto, ha richiamato una serie di pronunce di merito, dove i giudici hanno seguito questa diversa lettura);
3) Col terzo motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe acriticamente aderito all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, senza fornire una propria ricostruzione della fattispecie;
4) Col quarto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di indennizzo in ordine ai medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'a/a
1982/1983 (o comunque in materie non espressamente previste negli elenchi della direttiva);
5) Col quinto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe erroneamente mancato di sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE e/o la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte Costituzionale;
6) Col sesto motivo, hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di
12 risarcimento per mancata attribuzione del punteggio ed in ordine alla domanda di indebito arricchimento.
ha proposto appello avverso la sentenza parziale n. Parte_11
687/2020, per i seguenti motivi:
1) Col primo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui avrebbe illegittimamente escluso la legittimazione passiva dell' CP_91
, del e del
[...] CP_88 CP_89 CP_100
2) Col secondo motivo, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha respinto le domande di tutti gli attori in base all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Avvocatura;
3) Col terzo motivo, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE.
Le comparenti Amministrazioni si sono costituite in tutti i giudizi adesso riuniti nel presente (solo e Controparte_87 [...]
nel giudizio R.G. 1927/20, in quanto le altre comparenti non CP_88 erano destinatarie dell'appello) ed hanno formulato appello incidentale condizionato. L'Avvocatura non ha enumerato i motivi di appello, per questo ed anche al fine di non appesantire la lettura, possono integralmente richiamarsi le conclusioni redatte e riportate in epigrafe, che danno analiticamente conto delle richieste di modifica mosse nei confronti sentenza impugnata.
Nel giudizio R.G. n. 1927/20, il ha Controparte_88 altresì promosso appello principale nei confronti della sola
[...]
sempre avverso la pronuncia n. 687/20. Anche in tal caso, possono CP_59 richiamarsi integralmente le conclusioni redatte e riportate in epigrafe.
Infine, il ha promosso Controparte_88 appello principale anche avverso la sentenza n. 1138/2021 (RG 936/2021), sempre nei confronti della sola Le censure svolte Controparte_59 muovono da due diverse letture della sentenza impugnata e possono considerarsi alternative tra di loro:
(i) l'appellante osserva che, se la domanda viene ricostruita come
“domanda di pagamento diretto”, il Tribunale avrebbe errato
13 nell'accoglierla per intervenuta prescrizione quinquennale, per difetto di legittimazione passiva e per mancata prova del requisito dell' “esclusività”;
(ii) se invece la domanda è stata ricostruita come “domanda risarcitoria” da inadempimento della direttiva, il Tribunale avrebbe errato nell'accoglierla poiché incompetente e poiché rivolta nei confronti di un soggetto diverso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel costituirsi nel suddetto giudizio (RG 936/2021, appello avverso la sentenza n. 1138/2021), ha in via preliminare eccepito Controparte_59
l'inammissibilità dell'appello promosso dall'amministrazione per mancato rispetto dei requisiti di cui all'a. 342 cpc. Nel merito, ha poi contestato tutto quanto ex adevrso dedotto in fatto ed in diritto. Ha poi promosso appello incidentale per le seguenti ragioni: (i) erronea applicazione norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie;
(ii) insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno;
(iii) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sotto altri profili (sul punto ha chiesto di sollevarsi la questione di pregiudizialità dinnanzi alla CGUE); (iv) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 303/99, per condanna esclusiva del e non anche Controparte_98 ed in solido della Controparte_87
All'udienza del 16.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex a. 190 cpc.
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Appelli nei confronti della sentenza n. 687/2020.
I. Per questioni di ordine di priorità logico-giuridica, va prima di tutto affrontata la questione sulla incompetenza del primo giudice a favore di quella del Tribunale di Roma (foro erariale) che l'Avvocatura di Stato ha posto col suo appello in via principale (in realtà viene proposto in via subordinata rispetto alle parti diverse da ma a ben vedere la Controparte_59 statuizione non può che coinvolgere tutte le parti in giudizio). Il motivo è infondato, dato che, sulla competenza, il primo giudice aveva deciso con ordinanza del 02.03.2018, antecedentemente alla pronuncia della decisione nel merito. Con tale ordinanza, il giudice affermava: “rilevato che, solo in via
14 alternativa e subordinata, gli attori chiedono il risarcimento dei danni subiti per
“omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie”; ritenuto, alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che, in ipotesi di formulazione di domande plurime nell'ambito dello stesso giudizio – non tutte rientranti nella competenza per territorio del giudice adito –, valga il principio per cui la domanda principale esercita una vis attractiva sulle subordinate, con la conseguenza che anche in relazione a queste ultime la competenza si radica innanzi al giudice competente per la principale;
”.
Tanto premesso, trattandosi di una pronuncia sulla competenza, senza definizione del merito, l'ordinanza poteva essere impugnata solo con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Per tale motivo, la censura è inammissibile.
Deve altresì essere respinta la censura relativa all'omesso sollevamento della questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo per i giudici delle giurisdizioni inferiori ed essendo la materia oggetto di numerose pronunce interpretative, sia interne che europee.
II. Entrando nel merito, si deve preliminarmente osservare che il Tribunale ha deciso in ordine alla fondatezza delle domande promosse dagli attuali appellanti, sulla base dell'assorbente rilievo per cui l'eccezione della prescrizione del diritto sollevata dall'avvocatura era fondata. Il diritto azionato è stato ritenuto prescritto sia nei confronti di coloro si sono iscritti ante, che post 1983/1984 (esclusi quelli che si sono iscritti a partire dall'a/a
1991/1992).
Seguendo l'ordine dato dal giudice di primo grado, occorre innanzitutto esaminare la posizione di coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione a partire dal 1983/1984 e per i quali il legislatore è intervenuto a regolare il trattamento economico ex post con l'a. 11 della l. n. 370/1999. La questione si riduce, in sostanza, al momento di individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto in questione.
Innanzitutto, preme osservare che la domanda dev'essere inquadrata, per tale
“categoria” di iscritti, che non possono vantare una pronuncia favorevole del
TAR (dunque esclusi dal campo applicativo dell'a. 11 della l. n. 370/1999), come domanda risarcitoria/indennitaria nei confronti dello Stato “per omessa o tardiva trasposizione entro il termine prescritto delle direttive comunitarie” (il Tribunale, ad onor del vero, ha parlato di applicabilità diretta dell'a. 11 della legge de qua, previa disapplicazione del requisito processuale;
tuttavia, appare più opportuno
15 il presente inquadramento, atteso che la disapplicazione è di regola invocabile quando la norma da applicare, in sostituzione di quella interna, è direttamente prescrittiva del diritto riconosciuto a livello europeo). Con la specifica che, come rilevato dal primo giudice, trattandosi in sostanza di un indennizzo, vale il termine decennale di prescrizione, come a più riprese affermato dalla Cassazione
(cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, che richiama le pronunce espressione di questo consolidato orientamento).
Il Tribunale ha accolto il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo la quale il diritto a ottenere il risarcimento del danno da omesso recepimento della direttiva si era prescritto nel termine decennale decorrente dal 27.10.1999, giorno di entrata in vigore della L. n. 370/99. È in quella data, infatti, che si è consolidato l'inadempimento soggettivo residuo dello Stato alla direttiva comunitaria (posto che l'a. 11 della legge suddetta aveva riconosciuto il diritto a ricevere la borsa di studio soltanto a favore di coloro che risultavano beneficiari di una sentenza favorevole del giudice amministrativo).
La lettura promossa dagli appellanti è in sostanza quella per cui il dies a quo doveva essere invece collocato più avanti. A sostegno del diverso inquadramento, viene riportata, tra le molteplici ragioni, la sentenza della
Cassazione n. 10813/11.
Il motivo d'appello, comune a tutti gli appellanti (già attori in primo grado) è infondato, atteso che la ricostruzione del dies a quo operata dal primo giudice è da ritenersi corretta, anche alla luce del recente pronunciamento a SSUU del 9 giugno 2022, sent. n. 18640. In sintesi, il ragionamento espresso dalla Cassazione muove dall'assunto per cui il diritto che fanno valere i medici (già specializzanti) che non sono stati interessati dalla disciplina interna di recepimento delle direttive è quello dell'indennizzo da inadempimento. Tanto premesso, il diritto
è stato riconosciuto come azionabile nel momento dell'effettivo inadempimento da parte dello Stato: e, dunque, una prima volta nel 1991 ed una seconda volta nel 1999, tramite la mancata inclusione di tali soggetti nell'alveo di coloro che potevano richiedere la borsa (ovvero percepirla una tantum ex post). Le Sez. Unite hanno infatti osservato che non vi erano motivi perché fosse opportuno il superamento dell'orientamento secondo il quale: "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno
16 accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". (Da ultimo, con Cass.
n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del
2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018,
Cass. n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il principio, già affermato da Cass. n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606,
Cass., 15/11/2016, n. 23199).
Le SSUU hanno altresì precisato che: - non potevano indurre a diverse conclusioni i richiami alla giurisprudenza sovranazionale, né era ravvisabile contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei dritti dell'uomo, “in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale deve essere sì "concreto ed effettivo" ( c. Francia, 4.12 .1995; UB c. Croazia, 5.4.2018) Per_1 ed offrire alla persona "una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti" (LL c.Francia, cit.; c. Portogallo, Per_2
10.4 .2003; c. Bulgaria, 16.7.2013)”; - che neppure alla luce della Per_3 giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, Per ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, e CGUE,
24 marzo 2009, C-445/06 , Danske Slagterier, “emerge un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria, specie considerando che, come osservato dal Procuratore generale, la prescrizione si è compiuta per inazione dei ricorrenti, successiva ad una iniziale tempestiva attivazione del rimedio impugnatorio davanti ai giudici amministrativi.”
La decisione delle SSUU risulta ampiamente condivisibile, atteso che la ricostruzione in termini di “illecito permanente”, sostenuta dagli appellanti per spostare avanti il momento di decorrenza della prescrizione, non è giuridicamente sostenibile. Invero, il diritto al risarcimento nasce per effetto del
17 mancato adempimento all'obbligo di recepire la direttiva e si è consolidato una prima volta nel 1991, quando è stata emanata la legge attuativa solo per gli iscritti post 1991 ed una seconda volta nel 1999, quanto la legge ha riconosciuto un indennizzo ex post a coloro che si erano iscritti tra il 1983 ed il 1991. Ciò detto, gli appellanti erano legittimati ad agire sin dal 1991, per ottenere quello che comunemente viene denominato “danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie”. Del resto può osservarsi che, diversamente opinando, si dovrebbe tollerare la possibilità che il diritto all'indennizzo da mancato recepimento della direttiva non si prescriva mai.
III. Dev'essere ora presa in considerazione la posizione di coloro che si sono iscritti anteriormente all'a/a 1983/1984 e che dunque non rientravano, neppure in astratto, nel campo applicativo dell'a. 11 della l. n. 370. Rispetto ad essi, il
Tribunale ha statuito che, in sostanza, il regime prescrizionale era il medesimo di quelli che rientravano tra coloro che si erano iscritti post 1983/1984, poiché, anche per coloro, l'inadempimento poteva considerarsi realizzato una prima volta con la l. n. 257/1991 e poi con la legge n. 370/1999. Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato la loro domanda sulla base di tale dirimente rilievo, non affrontando, nello specifico, il problema della fondatezza sostanziale della pretesa e dunque dell'effettivo diritto degli stessi a ricevere un indennizzo per via dell'omesso recepimento delle direttive europee.
La decisione del primo giudice è corretta e valgono le stesse considerazioni mosse poc'anzi rispetto alla ricostruzione propugnata dagli appellanti, che invece assumono che il dies quo andava ravvisato un momento successivo. Né può ritenersi smentita dalla recente pronuncia della CGUE, richiamata altresì nella comparsa conclusionale degli (ed altri 80) (cfr. pag. 9), che ha CP_1 riconosciuto che anche i medici iscritti prima del 1982 avevano diritto ad un'adeguata remunerazione e, dunque, all'indennizzo.
Le ragioni della condivisibilità della decisione del primo giudice vanno ravvisate nell'evidente rilievo per cui il riconoscimento della prescrizione, che costituisce nel caso concreto “la ragione più liquida”, vale a ritenere estinto il supposto diritto, di talché, l'eventuale fondatezza nel merito della domanda (che non può certo fondarsi sull'astratto riconoscimento del diritto da parte dei giudici europei), non può che ritenersi irrilevante e non necessita, dunque, di ulteriori approfondimenti in questa sede.
Per tutte le suddette ragioni, il motivo deve ritenersi respinto per tutti gli appellanti (ad eccezione che per che invece ha posto in essere degli atti CP_59 interruttivi).
18 La conferma della statuizione sulla prescrizione è da considerarsi assorbente anche rispetto alle ulteriori censure mosse dagli appellanti, nonché dalla stessa
Avvocatura, che ha proposto un appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale.
IV. Dev'essere ora affrontata la questione relativa all'asserita omessa pronuncia o comunque erronea motivazione in ordine alla domanda promossa dagli iscritti a partire dall'a/a 1991/1992. Il motivo è stato promosso esclusivamente da
(ed altri 80). Il primo giudice ha respinto la domanda, rilevando CP_1 la sua estraneità alla causa petendi, al petitum e al thema decidendum del giudizio
(ritenendo in sostanza che gli stessi avessero formulato una domanda diretta di aggiudicazione della borsa).
Sul punto, può osservarsi che in effetti la domanda non può considerarsi estranea al giudizio, dato che, proprio nell'atto di citazione in primo grado, gli attori hanno articolato le loro domande, in primis, come di accertamento del diritto a ricevere la borsa di studio in diretta applicazione dell'art. 6 del Decreto
Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 nei confronti della sola Università (e solo subordinatamente in termini risarcitori per la mancata attuazione delle direttive comunitarie).
Tanto premesso, non è dato comprendere se gli stessi hanno agito esclusivamente in forza del diritto riconosciuto dalla l. n. 257/1991 (che riservava il beneficio della
“borsa di studio” proprio a favore di coloro che si erano iscritti a far data dall'a/a
1991/1992) oppure se, in quanto esclusi dalla borsa di studio (poiché manchevoli dei requisiti fissati dalla l. n. 257/1991), avessero chiesto in subordine il risarcimento dei danni da mancato adempimento.
A prescindere dall'esatta qualificazione delle domande, in entrambi i casi, anche il loro diritto si è prescritto. Se gli stessi erano inclusi nel campo applicativo della legge n. 257/1991, il diritto si è prescritto ancor prima, in quanto decorrente dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Se, invece, gli stessi hanno altresì agito in veste di “esclusi” e dunque con un'azione risarcitoria, valgono le stesse considerazioni che sono state approfonditamente dispiegate poc'anzi.
Anche tale comune motivo di impugnazione, dunque, deve essere respinto.
V. Occorre ora affrontare le statuizioni che riguardano la sola
[...]
, che sono state impugnate sia dagli appellanti (+ altri 80), CP_59 Pt_12 sia dall'Avvocatura. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il suo diritto a ricevere l'indennizzo per la mancata attuazione della direttiva, non ritenendolo prescritto in forza degli atti interruttivi posti
19 in essere. Ha quindi disposto la remissione della causa sul ruolo per le determinazioni istruttorie.
V.i L'Avvocatura ha promosso appello nei seguenti termini: “nei confronti della appellante in accoglimento del secondo e quarto motivo di appello Controparte_59 incidentale, rigettare le domande di attribuzione “diretta” della borsa di studio e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Roma a conoscere delle domande risarcitorie”. Con delle argomentazioni non sempre lineari, ha in sostanza contestato i seguenti aspetti: (i) errata riconduzione della domanda della categoria di iscritti post 1983 come domanda volta ad ottenere il diritto alla remunerazione previsto dall'a. 11, anziché come domanda risarcitoria/indennitaria, (ii) errata individuazione del termine prescrizionale, che sarebbe stato quinquennale, anziché decennale. Entrambe le censure sono, a ben vedere, già state affrontate nel punto II della motivazione, dove si è specificato che l'inquadramento corretto della domanda per tale categoria (manchevole dei presupposti definiti dalla legge)
è appunto quella risarcitoria/indennitaria. Il motivo di appello, dunque, è infondato. Anche l'altro motivo, quello relativo all'incompetenza, è già stato affrontato quale questione preliminare, si rinvia dunque al punto I di motivazione.
V.ii Anche il motivo d'appello numerato come 4), formulato da CP_1
(ed altri 80) dev'essere respinto. Con esso, gli appellanti si dolevano
[...] del fatto che il giudice aveva erroneamente disposto la rimessione della causa sul ruolo per la verifica dei requisiti sanciti dall'a. 11 della l. n. 370/1999, stante che sarebbe spettato all'amministrazione dimostrare che la non Pt_13 aveva tale diritto. Il motivo è infondato, posto che, al co. 2 dell'a. 11, il legislatore specifica che il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato alla compresenza di tre diverse condizioni, che devono essere oggetto di accertamento da parte del Controparte_98
. La ratio della norma è proprio quella di valutare
[...]
l'impegno profuso da ciascun specializzando nel periodo che va dal 1983 –
1991, per la diversa regolazione della formazione specialistica in medicina prima, appunto, della riforma del 1991. Di conseguenza, è da considerarsi conforme al dato normativo, la scelta del giudice di approfondire l'istruttoria, per valutare la ricorrenza dei presupposti sanciti dalla legge.
Appelli nei confronti della sentenza n. 1138/2021
La sentenza n. 1138/2021 ha definitivamente statuito in ordine alla posizione di riconoscendole una remunerazione pari a € 6.713,93, Controparte_59
20 per ciascuno dei quattro anni del corso specialistico di “Oculistica” (per un totale di € 26.855,72). La sentenza è stata impugnata sia da quest'ultima, che dall'amministrazione.
VI. Preliminarmente, dev'essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello promosso dall'amministrazione. Sul punto, può rilevarsi che l'atto non è limpido nel circoscrivere le censure mosse nei confronti della decisione, tuttavia, la complessità delle questioni, nonché la numerosità dei soggetti coinvolti, rendeva difficile districare in modo chiaro le varie posizioni. Tanto premesso, l'appello è da ritenersi ammissibile, ancorché infondato nel merito.
VII. Il motivo di appello promosso dall'Avvocatura, relativo all'incompetenza del foro di , in luogo del Tribunale di Roma, è già stato esaminato al CP_91 punto I di motivazione.
VIII. L'altra censura mossa dall'Avvocatura, è quella relativa all'asserito erroneo riconoscimento della prova della frequentazione esclusiva della scuola di specializzazione da parte della A sostegno, viene dedotto CP_59 che non era possibile desumere l'esclusività dell'impegno dalla mera frequenza al corso. Anche tale doglianza è infondata, atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la ha provato CP_59 documentalmente la partecipazione piena alle attività formative e pratiche previste dal corso di specializzazione, mentre l'amministrazione si è limitata a contestare che per gli iscritti ante 1991 il monte/ore previsto era inferiore a quello reso obbligatorio a partire dal 1991. Sennonché, tale circostanza è già stata presa in considerazione dal legislatore per diminuire l'ammontare della borsa di studio rispetto a quella riconosciuta a favore della categoria di iscritti post 1991. Di talché, tali contestazioni rimangono generiche e non valgono a smentire la presunzione.
IX. Anche l'appello formulato da è infondato. I motivi I, Controparte_59
II e III possono essere trattati congiuntamente, dato che attengono tutti alle modalità di commisurazione dell'indennizzo riconosciuto dal Tribunale.
L'appellante predica, in sostanza, una diversa commisurazione della somma liquidata dal primo giudice, basata sul d. lgs. n. 257/1991, o comunque inclusiva del danno da svalutazione monetaria e degli interessi compensativi.
Il Tribunale, anche in tale statuizione, si è attenuto alle prescrizioni legislative e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, liquidando la somma in base all'art. 11 della legge del 1999. Sul punto, si richiama la già
21 citata S.U. 30649/18, dove si osserva che: “
5.3. Quanto al criterio di liquidazione del danno adottato dalla corte di merito, premesso che la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del
24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all'una o all'altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell'indennizzo, è sufficiente qui fare rinvio alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni semplici ed alle ampie motivazioni che la sostengono (cfr. tra molte: Sez. 3 n. 3972/12; n. 1917/12;
n. 17682/11), convergenti nell'individuare nella aestimatio del danno effettuata, sia pure limitatamente a coloro che avevano adito vittoriosamente il giudice amministrativo, dallo Stato italiano con la L. n. n. 370 del 1999, art. 11, il riferimento normativo più prossimo alla fattispecie in esame. Alla quale non può applicarsi il disposto del D.Lgs. n. 257 del 1991, di trasposizione nell'ordinamento interno delle
Direttive in questione, destinato a regolare le situazioni future (a partire dall'anno accademico 1991/1992), peraltro prevedendo condizioni di frequenza dei corsi diverse
e più impegnative di quelle al cui rispetto erano stati tenuti i ricorrenti che avevano frequentato le scuole nel periodo precedente”.
Come spiegato lungamente dall'Avvocatura, il diverso trattamento economico rispetto a coloro che sono stati ammessi a ricevere la borsa di studio in forza della l. n. 970/1991, si spiega in ragione della diversa regolamentazione della attività di formazione specialistica ante e post 1991 (per impegno profuso, ore formative obbligatorie ecc..). Di conseguenza, non vi sono ragioni per non adeguarsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
X. Con l'ultimo motivo d'appello, l'appellante/Pugnana invoca infine l'illegittima esclusione della dalla Controparte_87 condanna in soldo al pagamento della somma riconosciuta dal Tribunale. Sul punto, si osserva che è vero che la giurisprudenza di merito ritiene che il legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria da inadempimento della direttiva è soltanto lo Stato italiano (e per esso, dunque, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri). Tuttavia, deve osservarsi che, a ben vedere, non è rilevabile una reale dualità soggettiva tra il condannato “
[...]
” e la “ Controparte_98 [...]
. I Ministeri, invero, non sono che un'articolazione Controparte_87 interna dell'unica istituzione “Governo”. Di conseguenza, la condanna dell'uno in luogo dell'altro soggetto non ha rilevanza pratica (la Cassazione ha precisato che deve escludersi la prospettazione di una “questione di legittimazione passiva” tra e in quanto sia gli uni che gli CP_87 CP_97 altri possono essere evocati in lite, cfr. Cass. sent. n. 5569/2018).
22 Per tutte le ragioni che precedono, anche gli appelli avverso la sentenza n.
1138/2021 devono essere respinti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
XI. Quanto alle spese di lite, si ritiene corretto operare una compensazione integrale, in virtù della soccombenza reciproca delle parti costituite, nonché in ragione della complessità della materia.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti gli appellanti in via principale, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Quanto alla parte appellante incidentale, che pure ha visto respinto il suo appello, non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
1778 del 29/01/2016 – secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”(in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del per Parte_14
l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n.
206 del 2004).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE tutti gli appelli principali e tutti quelli incidentali, confermando integralmente entrambe le sentenze impugnate (sentenze nn. 687/2020 e 1138/2021
entrambe emesse dal Tribunale di Firenze);
23 - COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- DA ' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra di loro, del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 30.05.2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succe ssive modificazioni e integrazioni.
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