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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 309/20, promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. L. Massimi, elett.te Parte_1 dom.to come in atti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Contro
E rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti E. Venta e L. Marrone , elett.te dom.ti come in atti
CONVENUTI E ATTORI IN
RICONVENZIONALE
OGGETTO: usucapione;
donazione; risarcimento danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Prima del presente giudizio i coniugi e avevano adito il Giudice di CP_1 CP_2
Pace de L'Aquila citando in giudizio proprietaria del fondo Parte_1 confinante con il loro, per sentirla condannare al risarcimento del danno procurato loro e corrispondente alla spesa sostenuta per ripristinare la recinzione delimitante le rispettive proprietà, sul presupposto che il manufatto fosse stato rimosso arbitrariamente dalla convenuta. Quest'ultima si era costituita promuovendo domanda riconvenzionale diretta alla dichiarazione di nullità della donazione del terreno sito in tenimento del Comune di Scoppito, in Catasto foglio 24, particella n. 1094 che aveva fatto alla di lui moglie sul presupposto di CP_1 CP_2 averne usucapito la proprietà.
Il giudice di Pace, in ragione della domanda riconvenzionale, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore di Codesto Tribunale, con sentenza n. 542/19 del
29/11/2019.
La riassunzione del presente giudizio è avvenuta ad opera dell'allora convenuta che in questa sede ha reiterato la domanda di nullità della Controparte_3 donazione in ragione della mancanza di titolo di proprietà del , deducendo CP_1 che la rivendicata usucapione del terreno avrebbe dovuto essere dichiarata giudizialmente. Ha chiesto in subordine, nel caso di legittimità della donazione, il rimborso delle spese sostenute per tasse e tributi che ella avrebbe versato come proprietaria del fondo usucapito da . CP_1
Ha rassegnato le conclusioni come segue: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per le causali tutte esposte in narrativa, in via principale nel merito: - rigettare le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 20.06.2017 e con la domanda riconvenzionale del 03.09.2020 e, comunque, tutte le domande spiegate da e Controparte_1 nei confronti di siccome infondate in fatto e diritto;
- accertare e Parte_2 Parte_1 dichiarare, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità della donazione effettuata da Controparte_1 in favore di che il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Scoppito, fg. 24 part.lla CP_2
1094, è di piena proprietà di e, per l'effetto, condannare i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
a rilasciare il fondo per cui è causa all'odierna attrice libero e sgombro da persone e cose;
- CP_2 nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta dalla sig.ra condannare i Sig.ri Parte_1
e in via solidale tra loro, a rifondere alla stessa la somma di € 6.024,93 Controparte_1 CP_2
a titolo di rimborso di imposta e spese corrisposte dalla medesima per il terreno oggetto di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite della presente fase del giudizio e di quella svoltasi dinanzi al Giudice di
Pace di L'Aquila”.
I convenuti e reiterando la domanda di risarcimento del danno per CP_1 CP_2
l'abbattimento della recinzione fra i fondi, hanno spiegato anche domanda riconvenzionale, diretta a conseguire la dichiarazione, anche giudiziale, di proprietà esclusiva del bene chiedendo “un autonomo accertamento dell'intervenuta usucapione in favore del Sig. con efficacia non semplicemente tra le parti, ma erga CP_1 omnes”.
Pertanto hanno precisato le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale respinta ogni diversa
e avversa eccezione e pretesa: In via principale e nel merito:
1. rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in particolare dichiarare la infondatezza della richiesta di declaratoria di nullità e/o annullabilità della donazione ripassata tra e Controparte_1 [...]
2. Condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai Sig.ri CP_2 Parte_1
e che si identificano nei costi che dovranno essere sopportati dagli stessi per il CP_1 CP_2 ripristino dello stato dei luoghi e per il rifacimento della rimossa recinzione, quantificabili in Euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo, ovvero nella somma di maggiore o minore entità, che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla messa in mora fino all'effettivo saldo;
In via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare, anche giudizialmente, l'avvenuta usucapione del terreno attualmente identificato al NCT del Comune di Scoppito con la particella n. 1094 del fog. 24, per avere
e prima di lui la madre e dante causa dello stesso, esercitato un Controparte_1 Persona_1 possesso animo domini continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, ultraventennale, in particolare dal 25 aprile 1950, data dell'atto di compravendita dalla famiglia 4. in ogni Parte_3 caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. “.
L'istruttoria ha visto prova documentale - fra cui la trascrizione del processo penale a carico della signora per esercizio arbitrario delle proprie ragione che l'ha Parte_1 vista assolta - e la prova testimoniale con testi di entrambe le parti sull'uso ultraventennale del fondo de quo.
La causa istruita, dopo la precisazione delle conclusioni è giunta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti e non contestato fra le parti che dal 1983 e Parte_1
, per averlo ereditato dalla di lui madre e dante causa che lo aveva Controparte_1 acquistato negli anni 50, erano divenuti ciascuno proprietari di due distinti fondi limitrofi, separati fra loro da una recinzione posticcia in pali e fil di ferro realizzata negli anni 50 dai danti causa di Parte_1
Risulta poi, non contestato, che la nell'anno 2004 ed in occasione di una Parte_1 verifica tecnica operata al fine di vendere il proprio terreno, aveva verificato discrepanza fra il confine di fatto ed il confine catastale tale da generare una cd
“confusione” fra le proprietà rispetto alla situazione di fatto in ragione della quale una porzione della particella di sua proprietà sarebbe ricaduta al di là della recinzione e dunque sulla proprietà . CP_1
Risulta in atti ed anche non contestato che la per riacquisire a sé il fondo Parte_1 di sua proprietà che di fatto ricadeva al di là della recinzione, aveva provveduto al necessario frazionamento da cui era derivata la p.lla 1094 per cui è causa.
La fascia di terreno posta in dubbio, corrisponde dunque a parte dell'originaria particella 287 e di questa parte , costituitosi in giudizio, ha dedotto il CP_1 possesso per usucapione.
Dal canto suo la ha dedotto l'infondatezza del possesso da parte di Parte_1
per essere stato il terreno posseduto da lei tanto che avrebbe affidato a terzi CP_1 i vari interventi di manutenzione.
La è smentita dalle prove orali ma anche documentali ed anche da se stessa Parte_1 non avendo mai contestato che il avesse lavorato il terreno, dal suo lato, fino CP_1 alla recinzione presente a confine delle due proprietà sin dagli anni 50.
Detta situazione reale, frutto di una errata apposizione dei confini al momento delle vendite, sussisteva dunque a partire dagli anni '50 e fino a quando la si è Parte_1 avveduta della discrepanza fra la situazione reale e quella catastale, nell'anno 2004, che poi ha sanato nel 2011 con il frazionamento. Pertanto fino al 2004, i danti causa del e poi lui, hanno considerato quella parte di fondo di loro proprietà tanto CP_1 che il lo ha sempre lavorato fino alla recinzione. CP_1
L' “animus” del , utilizzatore di quel fondo come fosse il suo, risulta anche CP_1 dalla prova testimoniale raccolta in giudizio.
Del resto anche dinanzi al giudice penale risulta che avesse lavorato il fondo CP_1 fino alla recinzione, come risulta che quel manufatto fosse lo stesso dagli anni 50 e che fosse rimasto nella stessa posizione sin da allora.
Tale situazione di fatto dei luoghi, sussistita da oltre il ventennio, ed il convincimento di entrambe le parti, fino al 2004, che le proprietà rispettive corrispondessero a quelle divise dalla recinzione, ha determinato l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. a favore del . CP_1
In punto di diritto, quanto all'usucapione, va detto che la sentenza che parte attrice riterrebbe indispensabile per la costituzione del titolo, invero è una sentenza dichiarativa con funzione di mera pubblicità notizia una volta trascritta nei registri immobiliari e non sentenza costitutiva del diritto. Il diritto di proprietà acquisito dal per usucapione pertanto è valido e legittimo anche se non riconosciuto CP_1 giudizialmente prima della donazione, dunque legittimamente ha Controparte_1 donato il bene alla consorte, in quanto proprietario per averlo usucapito.
Proprio in ragione di quanto finora concluso, anche la domanda subordinata della va accolta e trova conforto nella prova documentale e nelle dichiarazioni Parte_1 rese dallo stesso in sede penale, dove ha dichiarato di non aver mai pagato le CP_1 tasse sulla p.lla 1094. Del resto mai avrebbe potuto in quanto la stessa era intestata alla signora che infatti ha dovuto pagare i relativi oneri. Parte_1
Pertanto il deve rimborsare all'attrice le spese da questa sostenute per le Parte_1 tasse ed imposte sulla p.lla 1094 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Le spese vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
1. Dichiara l'acquisizione in proprietà del fondo sito in tenimento del Comune di
Scoppito, in Catasto foglio 24, particella n. 1094, per intervenuta usucapione a favore di . Controparte_1
2. Dichiara la validità della donazione - atto N. R. G. 6006, Rep. N. 26115/14953 del 23.3.2016, a rogito del Notaio - intercorsa fra Persona_2
e ; Controparte_1 CP_2
3. Condanna e in solido fra loro, al rimborso a Controparte_1 CP_2 favore di della somma di € 6.024,93 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda, per le imposte e le spese corrisposte dalla medesima per il terreno oggetto di causa.
4. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
L'Aquila, 09.06.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani