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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3580/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 26 marzo 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.;
rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza allegata.
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Aureliana Di Matteo
N. R.G. 3580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2022, promossa da:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2022, promossa da:
con sede in Solofra (AV), alla via via Toro Parte_1
Sottano, 21, C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato ad P.IVA_1 Parte_1
Avellino, il 12.05.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
GUERRIERO (c.f.: - Pec: e C.F._1 Email_1 dall'avv. Lucia BONAVITA (c.f.: - Pec: C.F._2 Email_2
OPPONENTE contro
-C.F. già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, pec: t
[...] Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.09.2022 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n° 186B/2022 emessa dall'
[...]
il 26.08.2022 e notificata il 31.08.2022, con la quale, a seguito Controparte_1
del verbale di accertamento e notificazione n° AV00000/2019-255-01 del 19/02/2019 è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa di € 15.874,40, oltre spese di notifica, per la violazione di cui all'art. 3 c. 3 e 3-ter del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22 c. 1 D. Lgs.n. 151/2015, per aver “occupato” in nero in data 15.02.2019
, , e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
La società istante eccepiva l'insussistenza dell'illecito amministrativo, contestava la misura della sanzione oltre ad eccepire la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e concludeva per sentir, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare nulla, illegittima o, comunque annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' che contestava i motivi di opposizione, versava gli Controparte_1 atti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Disattesa la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa all'esito di trattazione scritta.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
L'opponente col primo motivo eccepiva l'insussistenza dell'illecito amministrativo, deducendo che
“i sigg. , e erano Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dipendenti della agenzia che si occupava della sicurezza dell'ospite presente nel locale. Tali soggetti rivestivano la qualità di Garanti dell'incolumità del predetto ospite” e che “i suddetti
, e erano tutti Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 regolarmente assunti dall'agenzia di sicurezza contattata dall'ospite signor . Pt_2
L'assunto non convince.
Dai verbali di rilevamento e identificazione del personale del 16/02/2019 è emerso che i citati lavoratori sono stati trovati dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Solofra intenti al lavoro nell'esercizio pubblico denominato “On the ran” ubicato in Solofra alla via Nuova Scorza snc della ditta “ , ed hanno dichiarato di essere stati chiamati Parte_1
al lavoro dal sig. che il predetto impartiva loro le direttive di lavoro, che la Parte_1
prestazione di lavoro è iniziata in data 15.12.2019, che avevano pattuito la retribuzione di € 50,00; i lavoratori non sono tuttavia risultati essere stati formalmente assunti.
Successivamente, l'opponente ha comunicato, solo in data 18.02.2019, l'assunzione di CP_3
, e con decorrenza dei rapporti di
[...] Controparte_8 Controparte_4
lavoro dal 15.02.2019 con contratto a tempo indeterminato parziale per 20 ore settimanali e di aver stipulato con detti lavoratori i relativi contratti di lavoro datati 15.02.2019.
Tale comunicazione risulta tardiva. Le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva, in base alle quali gli stessi affermavano di essere stati chiamati al lavoro dal sig. che il Parte_1
predetto impartiva le direttive di lavoro, che la prestazione di lavoro è iniziata in data 15/2/2019, che avevano pattuito la retribuzione di € 50,00, fanno prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass Sez. lav.,14 maggio 2014, n. 10427).
Le dichiarazioni rilasciate agli ispettori da , e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5
appaiono univoche, concordanti e circostanziate e non sono scalfite dalle Controparte_4
deduzioni della società opponente che si è limitata ad affermare che erano dipendenti della agenzia che si occupava della sicurezza dell'ospite presente nel locale, senza, però, fornire alcun elemento pagina 3 di 6 probatorio. Giova ricordare che“i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n.
8445/2020).
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire i fatti che non rispondono al vero;
nè risulta in atti che vi fossero ragioni di astio o rancore tali da giustificare l'esposizione di circostanze non corrette.
La prova testimoniale articolata dall'opponente in due capitoli, il primo, sulla circostanza che i lavoratori erano dipendenti dell'agenzia che si occupava della sicurezza dell'ospite ed il secondo che gli stessi erano regolarmente assunti dall'agenzia di sicurezza, è inammissibile riguardo al secondo capitolo dovendosi provare la circostanze della loro assunzione documentalmente e per quanto attiene il primo non appare idonea a scalfire le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto “l'effetto sorpresa” dagli stessi lavoratori.
Col secondo motivo l'opponente censurava la misura della sanzione invocando l'art. 8 della
L.689/81 ed affermando che “nel caso in esame, pertanto, sarebbe stata tutt'al più applicabile la sanzione riferita ad una sola violazione della norma, con un aumento commisurato al numero delle altre violazioni accertate”.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie va anzitutto chiarito che le violazioni sanzionate si sono consumate con una pluralità di condotte (omissive) riferite a distinti lavoratori, in vista dell'instaurazione del relativo rapporto d'impiego, violazioni differenziate nei soggetti coinvolti e nel contesto cosicché, ogniqualvolta il ricorrente ha accettato all'opera e ammesso nel locale un lavoratore di cui non ha formalizzato l'assunzione, ha infranto la normativa di rilievo (nel caso in esame con riguardo a 4 diversi lavoratori). Ne deriva che non può trovare ingresso l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 8 co. 1
(integrata da una pluralità di violazioni della stessa disposizione ma svolta con una medesima azione od omissione). Né vi è evidenza, ai fini del comma 2 della stessa norma, di un'identità o continuità del contesto in cui si sono consumate tali violazioni, in esecuzione di un unitario disegno illecito rispecchiandosi, piuttosto, distinte infrazioni, suscettibili ciascuna di un autonomo apprezzamento con riguardo al singolo lavoratore.
La singola violazione riferita ad ogni lavoratore e per ogni evento resta, dunque, individualmente sanzionabile: costituisce jus receptum che il “favor” esteso alla materia degli illeciti amministrativa ex art. 8 co. 1 della l. 689/81, vale solo se a fronte della stessa azione/omissione risultino violate più
pagina 4 di 6 volte la medesima norma incriminatrice (concorso omogeneo), ovvero norme diverse (concorso eterogeneo); di contro, non può applicarsi nei casi di plurime violazioni riferibili ad altrettante condotte, allorché gli illeciti facciano inequivocabilmente capo a molteplici contegni realizzativi di una pur omogenea violazione amministrativa (Cass. ord. 26434/2014, Cass. 5252/2011; Cass.
12974/2008; Cass. 12844/2008).
Quanto agli ulteriori profili “quantificatori”, si osserva che il “rapporto per violazioni amministrative” inerente ai fatti di causa e sotteso all'ordinanza-ingiunzione dà atto del mancato pagamento in misura ridotta, e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri
“ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81. Ebbene, in relazione a tali parametri il provvedimento ha dato espresso conto della ponderazione della gravità dell'infrazione (apprezzabile nello specifico dalla pluralità di lavoratori interessati). Non appare dunque evocabile il potere giudiziale di rimodulazione della pena, ex art. 23 l. 689/81 in difetto di diverse evidenze sul “merito” dell'infrazione (ad es. sull'entità dei fatti, sul globale contegno e i sottesi interessi economici, ovvero sull'eventuale assenza di recidive o aggravanti, sul livello di offensività etc.) non essendovi motivi per disattendere la stima operata dall'ente ispettivo, rispetto alla forbice edittale della fattispecie sanzionatoria.
Infine, con l'ultimo motivo, l'opponente eccepisce la nullità della ordinanza- ingiunzione in quanto il provvedimento impugnato non contiene la descrizione del fatto oggetto di accertamento, privo come è della indicazione dei lavoratori che sarebbero stati alle dipendenze della ricorrente, né tantomeno il periodo di tempo.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
L'ordinanza-ingiunzione, appare debitamente motivata per relationem, atteso il chiaro inequivoco ed esplicito richiamo a tutti gli atti posti a suo fondamento, tra cui il motivato verbale di contestazione indicato e notificato (cfr. sul principio Cassa. n. 24254/2015); “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione” (sul punto Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Per le suesposte ragioni, l'opposizione viene rigettata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, valore minimo, ridotto del 20% ex art. 9 D. L.gvo 149/2015.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato il 27.09.2022, avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n°186B/2022 emessa dall' il 26.08.2022 e notificata il Controparte_1
31 agosto 2022, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
• condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in
€ 2.032,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Avellino, il 26 marzo 2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Sentenza da considerarsi letta in udienza ed allegata al verbale.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 26 marzo 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.;
rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza allegata.
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Aureliana Di Matteo
N. R.G. 3580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2022, promossa da:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2022, promossa da:
con sede in Solofra (AV), alla via via Toro Parte_1
Sottano, 21, C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato ad P.IVA_1 Parte_1
Avellino, il 12.05.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
GUERRIERO (c.f.: - Pec: e C.F._1 Email_1 dall'avv. Lucia BONAVITA (c.f.: - Pec: C.F._2 Email_2
OPPONENTE contro
-C.F. già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, pec: t
[...] Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.09.2022 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n° 186B/2022 emessa dall'
[...]
il 26.08.2022 e notificata il 31.08.2022, con la quale, a seguito Controparte_1
del verbale di accertamento e notificazione n° AV00000/2019-255-01 del 19/02/2019 è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa di € 15.874,40, oltre spese di notifica, per la violazione di cui all'art. 3 c. 3 e 3-ter del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22 c. 1 D. Lgs.n. 151/2015, per aver “occupato” in nero in data 15.02.2019
, , e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
La società istante eccepiva l'insussistenza dell'illecito amministrativo, contestava la misura della sanzione oltre ad eccepire la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e concludeva per sentir, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare nulla, illegittima o, comunque annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' che contestava i motivi di opposizione, versava gli Controparte_1 atti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Disattesa la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa all'esito di trattazione scritta.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
L'opponente col primo motivo eccepiva l'insussistenza dell'illecito amministrativo, deducendo che
“i sigg. , e erano Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dipendenti della agenzia che si occupava della sicurezza dell'ospite presente nel locale. Tali soggetti rivestivano la qualità di Garanti dell'incolumità del predetto ospite” e che “i suddetti
, e erano tutti Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 regolarmente assunti dall'agenzia di sicurezza contattata dall'ospite signor . Pt_2
L'assunto non convince.
Dai verbali di rilevamento e identificazione del personale del 16/02/2019 è emerso che i citati lavoratori sono stati trovati dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Solofra intenti al lavoro nell'esercizio pubblico denominato “On the ran” ubicato in Solofra alla via Nuova Scorza snc della ditta “ , ed hanno dichiarato di essere stati chiamati Parte_1
al lavoro dal sig. che il predetto impartiva loro le direttive di lavoro, che la Parte_1
prestazione di lavoro è iniziata in data 15.12.2019, che avevano pattuito la retribuzione di € 50,00; i lavoratori non sono tuttavia risultati essere stati formalmente assunti.
Successivamente, l'opponente ha comunicato, solo in data 18.02.2019, l'assunzione di CP_3
, e con decorrenza dei rapporti di
[...] Controparte_8 Controparte_4
lavoro dal 15.02.2019 con contratto a tempo indeterminato parziale per 20 ore settimanali e di aver stipulato con detti lavoratori i relativi contratti di lavoro datati 15.02.2019.
Tale comunicazione risulta tardiva. Le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva, in base alle quali gli stessi affermavano di essere stati chiamati al lavoro dal sig. che il Parte_1
predetto impartiva le direttive di lavoro, che la prestazione di lavoro è iniziata in data 15/2/2019, che avevano pattuito la retribuzione di € 50,00, fanno prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass Sez. lav.,14 maggio 2014, n. 10427).
Le dichiarazioni rilasciate agli ispettori da , e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5
appaiono univoche, concordanti e circostanziate e non sono scalfite dalle Controparte_4
deduzioni della società opponente che si è limitata ad affermare che erano dipendenti della agenzia che si occupava della sicurezza dell'ospite presente nel locale, senza, però, fornire alcun elemento pagina 3 di 6 probatorio. Giova ricordare che“i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n.
8445/2020).
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire i fatti che non rispondono al vero;
nè risulta in atti che vi fossero ragioni di astio o rancore tali da giustificare l'esposizione di circostanze non corrette.
La prova testimoniale articolata dall'opponente in due capitoli, il primo, sulla circostanza che i lavoratori erano dipendenti dell'agenzia che si occupava della sicurezza dell'ospite ed il secondo che gli stessi erano regolarmente assunti dall'agenzia di sicurezza, è inammissibile riguardo al secondo capitolo dovendosi provare la circostanze della loro assunzione documentalmente e per quanto attiene il primo non appare idonea a scalfire le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto “l'effetto sorpresa” dagli stessi lavoratori.
Col secondo motivo l'opponente censurava la misura della sanzione invocando l'art. 8 della
L.689/81 ed affermando che “nel caso in esame, pertanto, sarebbe stata tutt'al più applicabile la sanzione riferita ad una sola violazione della norma, con un aumento commisurato al numero delle altre violazioni accertate”.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie va anzitutto chiarito che le violazioni sanzionate si sono consumate con una pluralità di condotte (omissive) riferite a distinti lavoratori, in vista dell'instaurazione del relativo rapporto d'impiego, violazioni differenziate nei soggetti coinvolti e nel contesto cosicché, ogniqualvolta il ricorrente ha accettato all'opera e ammesso nel locale un lavoratore di cui non ha formalizzato l'assunzione, ha infranto la normativa di rilievo (nel caso in esame con riguardo a 4 diversi lavoratori). Ne deriva che non può trovare ingresso l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 8 co. 1
(integrata da una pluralità di violazioni della stessa disposizione ma svolta con una medesima azione od omissione). Né vi è evidenza, ai fini del comma 2 della stessa norma, di un'identità o continuità del contesto in cui si sono consumate tali violazioni, in esecuzione di un unitario disegno illecito rispecchiandosi, piuttosto, distinte infrazioni, suscettibili ciascuna di un autonomo apprezzamento con riguardo al singolo lavoratore.
La singola violazione riferita ad ogni lavoratore e per ogni evento resta, dunque, individualmente sanzionabile: costituisce jus receptum che il “favor” esteso alla materia degli illeciti amministrativa ex art. 8 co. 1 della l. 689/81, vale solo se a fronte della stessa azione/omissione risultino violate più
pagina 4 di 6 volte la medesima norma incriminatrice (concorso omogeneo), ovvero norme diverse (concorso eterogeneo); di contro, non può applicarsi nei casi di plurime violazioni riferibili ad altrettante condotte, allorché gli illeciti facciano inequivocabilmente capo a molteplici contegni realizzativi di una pur omogenea violazione amministrativa (Cass. ord. 26434/2014, Cass. 5252/2011; Cass.
12974/2008; Cass. 12844/2008).
Quanto agli ulteriori profili “quantificatori”, si osserva che il “rapporto per violazioni amministrative” inerente ai fatti di causa e sotteso all'ordinanza-ingiunzione dà atto del mancato pagamento in misura ridotta, e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri
“ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81. Ebbene, in relazione a tali parametri il provvedimento ha dato espresso conto della ponderazione della gravità dell'infrazione (apprezzabile nello specifico dalla pluralità di lavoratori interessati). Non appare dunque evocabile il potere giudiziale di rimodulazione della pena, ex art. 23 l. 689/81 in difetto di diverse evidenze sul “merito” dell'infrazione (ad es. sull'entità dei fatti, sul globale contegno e i sottesi interessi economici, ovvero sull'eventuale assenza di recidive o aggravanti, sul livello di offensività etc.) non essendovi motivi per disattendere la stima operata dall'ente ispettivo, rispetto alla forbice edittale della fattispecie sanzionatoria.
Infine, con l'ultimo motivo, l'opponente eccepisce la nullità della ordinanza- ingiunzione in quanto il provvedimento impugnato non contiene la descrizione del fatto oggetto di accertamento, privo come è della indicazione dei lavoratori che sarebbero stati alle dipendenze della ricorrente, né tantomeno il periodo di tempo.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
L'ordinanza-ingiunzione, appare debitamente motivata per relationem, atteso il chiaro inequivoco ed esplicito richiamo a tutti gli atti posti a suo fondamento, tra cui il motivato verbale di contestazione indicato e notificato (cfr. sul principio Cassa. n. 24254/2015); “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione” (sul punto Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Per le suesposte ragioni, l'opposizione viene rigettata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, valore minimo, ridotto del 20% ex art. 9 D. L.gvo 149/2015.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato il 27.09.2022, avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n°186B/2022 emessa dall' il 26.08.2022 e notificata il Controparte_1
31 agosto 2022, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
• condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in
€ 2.032,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Avellino, il 26 marzo 2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Sentenza da considerarsi letta in udienza ed allegata al verbale.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6