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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2365/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. TOMADINI Parte_1 Parte_2
PIETRO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“chiedono a mezzo dello scrivente procuratore che il ricorso venga accolto con l'accoglimento delle condizioni già indicate nell'atto introduttivo.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio
dalla quale nasceva in data 25 aprile 2011 e in data 19 settembre 2017 ; Persona_1 Persona_2
che gli stessi fissavano la residenza familiare presso l'immobile sito in Via Bastie 105/E, 30034 a Mira.
Pag. 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda al fine di regolamentare i propri rapporti, personali e patrimoniali, nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 29.05.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.
accolta la richiesta, lette le note depositate in data 15.09.2025, in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva con decreto del
02.10.2025 la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché
coerenti con la situazione personale ed economica.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Per_1 Persona_2
1.- atteso che i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì
rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare i figli ed in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, dunque, eserciteranno Per_2 Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione -
educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
2.- la casa familiare sita in Via Bastie 105/E, 30034 Mira (VE), attualmente in piena proprietà alla madre a seguito del recente atto di trasferimento, verrà assegnata al genitore collocatario e quindi alla signora
Pag. 2 di 5 , la quale continuerà a risiedervi unitamente ai figli ed , facendosi carico in Parte_1 Per_2 Per_1
via esclusiva di tutte le utenze delle altre spese fisse;
3.- il signor dichiara di aver già asportato dall'immobile indumenti, beni ed effetti Parte_2
personali essendosi già trasferito presso l'unità immobiliare della sua ascendente;
4.- l'esercizio del diritto di visita del padre ai figli avverrà secondo le modalità più ampie possibili e comunque nel pieno rispetto dei reciproci impegni, delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione dei minori nonché degli impegni lavorativi del signor . Dunque, fatti salvi eventuali Per_1
diversi accordi che la signora ed il signor concorderanno con Parte_1 Parte_2
semplice preavviso di 48 ore anche in forma orale in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, il signor terrà con sé i figli secondo il calendario che segue: Per_1
* a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio al lunedì sera ore 20:00 circa, con la precisazione che nel caso in cui il martedì sia un giorno festivo o non scolastico i figli potranno stare con il padre sino alle ore
21:30 circa;
* due pomeriggi infrasettimanali indicativamente dalle ore 18:00 circa o comunque dal termine del lavoro sino al giorno seguente allorquando li accompagnerà a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso la casa della madre entro le ore 8:00;
* i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
* il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica;
* il padre trascorrerà con figlia e sette giorni, eventualmente anche non consecutivi, durante Per_1 Per_2
le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale 25.12 o quello di Capodanno 31.12,
la giornata del 24.12 di ogni anno figli trascorreranno con il genitore che li terrà a Capodanno e, in ogni caso, i genitori collaboreranno affinché - laddove possibile - nella giornata di Natale fino possano trascorrere alcune ore con ciascuno dei genitori;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori previo congruo avviso e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Il restante periodo estivo, con esclusione delle due settimane di vacanza con la madre, resterà disciplinato secondo il calendario del periodo scolastico;
Pag. 3 di 5 *i figli trascorreranno il giorno del compleanno di un genitore con quello, indipendentemente dal calendario sopra elencato, e nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché - laddove possibile -possano vederli entrambi per trascorrere alcune ore con ciascun genitore;
5.- il signor verserà alla signora , a titolo di concorso al mantenimento ordinario di Per_1 Pt_1
figli minori, la somma mensile di €. 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), nello specifico 275,00 per il figlio ed euro 275,00 in favore della figlia , ciò in via anticipata entro il giorno 20 di ciascun Per_2 Per_1
mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Tale somma verrà versata dal signor tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora;
Per_1 Pt_1
5b.- atteso poi fatto che il padre signor si sta adoperando nel reperimento di un nuovo Per_1
immobile da destinare a propria abitazione viene concordato che, a far data dal mese di luglio p.v.,
quest'ultimo verserà alla madre sempre a titolo di concorso al mantenimento ordinario una somma maggiorata di complessivi Euro 800,00 (ottocento//00). Questo in ragione del fatto che ad oggi il padre non sta sostenendo alcun costo diretto relativo all'abitazione e pertanto possa usufruire di una disponibilità
messa sensibilmente maggiore. Non appena quest'ultimo poi abbia reperito l'abitazione, in locazione o mediante compravendita, previa esibizione del contratto d'affitto del rogito notarile, tornerà a versare invece la somma di cui al punto cinque.
6.- le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia 2019 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del
60% in capo al padre e del residuo 40% in capo alla madre;
7.- la signora si impegna a consegnare al signor , solo se necessario, i cambi di Pt_1 Per_1
vestiario e tutto il necessario minore nei giorni in cui quest'ultimo rimane presso il padre;
Per_2
8.- i genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute di entrambi i figli;
- a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con i figli;
- a garantirsi, nei periodi in cui ciascuno terrà con sé i figli, la possibilità di sentirli telefonicamente almeno una volta al giorno;
Pag. 4 di 5 - a frequentare, ad accogliere a supportare figli nelle loro esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a presentare ai figli i nuovi rispettivi compagni solo laddove si tratti di relazioni stabili e a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nei minori riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9.- i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori secondo la vigente normativa;
10.- le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun genitore nella misura del 50%;
11.- la signora , in quanto collocataria in via prevalente dei figli minori, percepirà l'assegno per Pt_1
il nucleo familiare;
12.- i ricorrenti dichiarano, inoltre, di aver trovato consono accordo anche riguardo alla spartizione dei beni mobili concernenti l'arredo della sin qui casa familiare.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. TOMADINI Parte_1 Parte_2
PIETRO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“chiedono a mezzo dello scrivente procuratore che il ricorso venga accolto con l'accoglimento delle condizioni già indicate nell'atto introduttivo.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio
dalla quale nasceva in data 25 aprile 2011 e in data 19 settembre 2017 ; Persona_1 Persona_2
che gli stessi fissavano la residenza familiare presso l'immobile sito in Via Bastie 105/E, 30034 a Mira.
Pag. 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda al fine di regolamentare i propri rapporti, personali e patrimoniali, nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 29.05.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.
accolta la richiesta, lette le note depositate in data 15.09.2025, in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva con decreto del
02.10.2025 la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché
coerenti con la situazione personale ed economica.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Per_1 Persona_2
1.- atteso che i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì
rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare i figli ed in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, dunque, eserciteranno Per_2 Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione -
educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
2.- la casa familiare sita in Via Bastie 105/E, 30034 Mira (VE), attualmente in piena proprietà alla madre a seguito del recente atto di trasferimento, verrà assegnata al genitore collocatario e quindi alla signora
Pag. 2 di 5 , la quale continuerà a risiedervi unitamente ai figli ed , facendosi carico in Parte_1 Per_2 Per_1
via esclusiva di tutte le utenze delle altre spese fisse;
3.- il signor dichiara di aver già asportato dall'immobile indumenti, beni ed effetti Parte_2
personali essendosi già trasferito presso l'unità immobiliare della sua ascendente;
4.- l'esercizio del diritto di visita del padre ai figli avverrà secondo le modalità più ampie possibili e comunque nel pieno rispetto dei reciproci impegni, delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione dei minori nonché degli impegni lavorativi del signor . Dunque, fatti salvi eventuali Per_1
diversi accordi che la signora ed il signor concorderanno con Parte_1 Parte_2
semplice preavviso di 48 ore anche in forma orale in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, il signor terrà con sé i figli secondo il calendario che segue: Per_1
* a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio al lunedì sera ore 20:00 circa, con la precisazione che nel caso in cui il martedì sia un giorno festivo o non scolastico i figli potranno stare con il padre sino alle ore
21:30 circa;
* due pomeriggi infrasettimanali indicativamente dalle ore 18:00 circa o comunque dal termine del lavoro sino al giorno seguente allorquando li accompagnerà a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso la casa della madre entro le ore 8:00;
* i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
* il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica;
* il padre trascorrerà con figlia e sette giorni, eventualmente anche non consecutivi, durante Per_1 Per_2
le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale 25.12 o quello di Capodanno 31.12,
la giornata del 24.12 di ogni anno figli trascorreranno con il genitore che li terrà a Capodanno e, in ogni caso, i genitori collaboreranno affinché - laddove possibile - nella giornata di Natale fino possano trascorrere alcune ore con ciascuno dei genitori;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori previo congruo avviso e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Il restante periodo estivo, con esclusione delle due settimane di vacanza con la madre, resterà disciplinato secondo il calendario del periodo scolastico;
Pag. 3 di 5 *i figli trascorreranno il giorno del compleanno di un genitore con quello, indipendentemente dal calendario sopra elencato, e nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché - laddove possibile -possano vederli entrambi per trascorrere alcune ore con ciascun genitore;
5.- il signor verserà alla signora , a titolo di concorso al mantenimento ordinario di Per_1 Pt_1
figli minori, la somma mensile di €. 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), nello specifico 275,00 per il figlio ed euro 275,00 in favore della figlia , ciò in via anticipata entro il giorno 20 di ciascun Per_2 Per_1
mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Tale somma verrà versata dal signor tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora;
Per_1 Pt_1
5b.- atteso poi fatto che il padre signor si sta adoperando nel reperimento di un nuovo Per_1
immobile da destinare a propria abitazione viene concordato che, a far data dal mese di luglio p.v.,
quest'ultimo verserà alla madre sempre a titolo di concorso al mantenimento ordinario una somma maggiorata di complessivi Euro 800,00 (ottocento//00). Questo in ragione del fatto che ad oggi il padre non sta sostenendo alcun costo diretto relativo all'abitazione e pertanto possa usufruire di una disponibilità
messa sensibilmente maggiore. Non appena quest'ultimo poi abbia reperito l'abitazione, in locazione o mediante compravendita, previa esibizione del contratto d'affitto del rogito notarile, tornerà a versare invece la somma di cui al punto cinque.
6.- le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia 2019 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del
60% in capo al padre e del residuo 40% in capo alla madre;
7.- la signora si impegna a consegnare al signor , solo se necessario, i cambi di Pt_1 Per_1
vestiario e tutto il necessario minore nei giorni in cui quest'ultimo rimane presso il padre;
Per_2
8.- i genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute di entrambi i figli;
- a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con i figli;
- a garantirsi, nei periodi in cui ciascuno terrà con sé i figli, la possibilità di sentirli telefonicamente almeno una volta al giorno;
Pag. 4 di 5 - a frequentare, ad accogliere a supportare figli nelle loro esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a presentare ai figli i nuovi rispettivi compagni solo laddove si tratti di relazioni stabili e a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nei minori riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9.- i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori secondo la vigente normativa;
10.- le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun genitore nella misura del 50%;
11.- la signora , in quanto collocataria in via prevalente dei figli minori, percepirà l'assegno per Pt_1
il nucleo familiare;
12.- i ricorrenti dichiarano, inoltre, di aver trovato consono accordo anche riguardo alla spartizione dei beni mobili concernenti l'arredo della sin qui casa familiare.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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