Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2222/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2222 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27.07.1955, , cod. fisc. , nato a [...] Parte_3 C.F._3
il 17.03.1962, cod. fisc. , nata a Parte_4 C.F._4
Bagheria il 5.05.1963, , cod. fisc. nato a Parte_5 C.F._5
Polizzi Generosa il 12.09.1942, cod. fisc. Parte_6
nata a [...] il [...], , cod. fisc. C.F._6 Parte_7
, nato a [...] il [...], , cod. C.F._7 Parte_8
fisc. , nata a [...] il [...], tutti elettivamente C.F._8
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guagliardo Francesco Paolo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
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CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._9
17.01.1949, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tripoli
Gianfranco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.).
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art.127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.01.2025.
FATTO
Tra le parti in causa sono intercorsi plurimi giudizi, il cui esito ha determinato rapporti reciproci di credito e debito. In particolare, rilevano ai fini del presente giudizio le seguenti pronunce: (i) la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2701/2014
(R.G. n. 6509/2014), confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n.
1246/2019 (R.G. n. 1402/2015); (ii) le sentenze della Corte d'Appello di Palermo,
non definitiva n. 379/2016 e definitiva n. 1293/2018 (R.G. n. 1859/2009), che hanno parzialmente riformato la sentenza non definitiva n. 11406/2004 del
Tribunale di Palermo, e della successiva sentenza definitiva n. 10087/2008.
In tale contesto, ha notificato separati atti di precetto agli odierni Controparte_1
opponenti — i coniugi , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e — intimando loro il pagamento di crediti di cui è titolare, in via CP_5
CP_ solidale, con i IG.ri ( , e , sulla scorta della sentenza n. Pt_9 CP_7 Pt_2
11406/04 della Corte d'Appello di Palermo. A detta del precettante, le somme dovute ammontavano ad € 4.649,19 per i coniugi e ad € 10.508,61 Controparte_2
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per ciascuna delle restanti tre coppie, per un ammontare complessivo di €
36.175,02, previa compensazione dei crediti da lui riconosciuti in favore degli intimati in forza delle menzionate sentenze n. 2701/2014 del Tribunale di Palermo
e n. 1293/2018 della Corte d'Appello di Palermo.
Gli intimati hanno proposto opposizione a precetto, deducendo l'inesistenza dei crediti azionati e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito: (i) la mancata compensazione, da parte del dei crediti azionati (di cui è titolare in solido con i IG.ri ) con i CP_1 Pt_9
controcrediti da essi vantati nei confronti dei IG.ri , in virtù della sentenza Pt_9
n. 2701/2014, erroneamente non considerati;
(ii) l'erroneità del calcolo della quota delle spese legali poste a carico del dalle sentenze sopra richiamate, con CP_1
particolare riferimento alla ripartizione soggettiva dei relativi oneri;
(iii) l'omessa considerazione, da parte del precettante, delle spese di CTU poste a suo carico (in solido con i IG.ri ) con ordinanze del 4.2.2006 e del 2.4.2013, sostenute Pt_9
dagli opponenti.
Hanno altresì dedotto che la compensazione dei reciproci crediti, da operarsi ex art. 1302 c.c., avrebbe dovuto estendersi anche al credito che gli opponenti vantano nei confronti dei IG.ri , trattandosi di obbligazione solidale, come già Pt_9
riconosciuto nella sentenza n. 2701/2014, confermata in appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.10.2019, si è costituito in giudizio contestando integralmente le eccezioni avversarie e Controparte_1
sostendo in particolare: a) che la sentenza n. 11406/2004 del Tribunale di Palermo ha statuito l'obbligo dei IG.ri di tenerlo indenne dalle pretese creditorie Pt_9
degli attori;
(ii) che egli è titolare anche del credito vantato dalla propria coniuge,
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, come riconosciuto nella sentenza n. 504/2015 della Corte d'Appello CP_8
di Palermo;
(iii) che le spese legali liquidate nelle sentenze n. 2701/2014 e n.
1293/2018, per le quali egli è corresponsabile con i IG.ri , devono essere Pt_9
ripartite pro quota tra tutti gli attori dei relativi giudizi, e non solo tra gli odierni opponenti.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile finalizzata ad accertare la correttezza dei conteggi effettuati dalle parti e delle somme riportate in ciascun atto di precetto notificato (v. ordinanza del 9.10.2023 e successiva relazione peritale depositata il 15.02.2024). Dalla relazione del CTU depositata il
15.02.2024 — che non è stata oggetto di osservazioni critiche o rilievi da parte delle parti — risulta che, operata la compensazione nei limiti consentiti dall'art. 1302 c.c.
e tenuto conto della corretta ripartizione delle spese secondo i dispositivi delle sentenze e il numero complessivo dei soggetti interessati, il IG. risulta CP_1
essere debitore, nei confronti degli opponenti, della somma complessiva di €
4.547,30.
All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate a norma dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
9.01.2025, sicché, con ordinanza dell'8.02.2025, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che non può tenersi conto, nel presente giudizio, della doglianza sollevata dagli opponenti nella comparsa conclusionale circa l'inesistenza del credito azionato, fondata sull'asserito annullamento della sentenza n. 379/2016 della Corte d'Appello di Palermo da parte della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 34394/2024. Trattasi, infatti, di allegazione priva di riscontro
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documentale e non sottoposta al contraddittorio tra le parti nei termini di legge, con conseguente inammissibilità.
Nel merito l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è fondata alla stregua delle seguenti considerazioni, che assumono carattere assorbente.
Nel merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c. è
fondata, alla luce delle seguenti considerazioni, le quali rivestono carattere assorbente.
In primo luogo, non può trovare accoglimento la deduzione dell'opposto secondo cui egli sarebbe titolare anche del credito riconosciuto alla coniuge CP_8
con la sentenza n. 504/2015 della Corte d'Appello di Palermo. Infatti — a prescindere da ogni valutazione in ordine all'avvenuto pagamento da parte degli opponenti mediante bonifico in data 27.06.2016 (cfr. doc.
”) — tale credito è riferibile ad un soggetto Email_1
terzo, distinto dal precettante, senza che sia stata fornita alcuna prova della legittimazione processuale ad agire per conto della . CP_8
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa all'obbligo di manleva disposto, nei rapporti interni, con la sentenza n. 11406/2004 del Tribunale di Palermo, in forza della quale, a detta dell'opposto, i IG.ri dovrebbero tenere indenne il Pt_9 CP_1
dalle pretese creditorie degli opponenti. Trattasi di statuizione che regola i rapporti interni tra coobbligati solidali, priva di effetto esterno e, pertanto, inopponibile ai creditori.
Quanto all'eccezione di compensazione formulata dagli opponenti, essa merita accoglimento. L'art. 1302, comma 2, c.c. prevede che il debitore possa opporre in compensazione, nei confronti di un creditore solidale, quanto gli è dovuto da un altro concreditore, ma solo entro la quota di pertinenza di quest'ultimo.
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Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1302, comma 2, c.c., può operare la compensazione tra il credito azionato dal e il controcredito vantato dagli CP_1
opponenti nei limiti della quota interna di spettanza dei concreditori . Tale Pt_9
quota, in assenza di diversa pattuizione, va calcolata ex art. 1298, comma 2, c.c.,
ovvero dividendo in parti uguali il credito solidale tra tutti i quattro creditori.
Ebbene, al lume di ciò ed effettuati i conteggi richiesti, come puntualmente rilevato dal CTU — il cui operato risulta conforme alle indicazioni ricevute e immune da vizi logici o metodologici — il credito degli opponenti è perfino superiore al credito azionato da (v. relazione depositata telematicamente il 15.02.2024, a cui si CP_1
rinvia per ogni dettaglio).
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c.
deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti di precetto opposti.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta
— tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00) — e vanno liquidate in complessivi € 7.616,00 (oltre € 545,00 per esborsi) oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
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ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e;
[...] Parte_7 Parte_8
DICHIARA, per l'effetto, l'inefficacia dei precetti opposti in ragione dell'insussistenza del credito;
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1
degli opponenti, liquidate in complessivi € 7.616,00 (oltre € 545,00 per esborsi),
oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
PONE definitivamente a carico di parte opposta le spese di C.T.U. liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 4.06.2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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