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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3282/2024
Il Giudice dr. Agostino Abate, tra
Parte_1
Contro
Controparte_1
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Per economia si intendono qui ripetute le rappresentazioni dei fatti e le argomentazioni giuridiche esposte dalle parti in atti.
È necessario delimitare l'oggetto della decisione e quindi i fatti oggetti di causa.
Sono del tutto estranei, e in nessun modo devono far parte della decisione, le volontà testamentarie del convivente della resistente;
la situazione di salute del figlio della resistente, i comportamenti addebitati alla resistente e le pendenze di altri procedimenti in sede di VG o penale.
Rilevano ai fini della decisione solo: la necessità economica del ricorrente;
l'esistenza di un titolo per l'occupazione, la sussistenza di un pericolo attuale e irreparabile.
Necessità economica
Il proprietario dell'immobile occupato dalla resistente ha necessità economica accertata in quanto l'entità della pensione non è sufficiente alle sue esigenze e non è in condizione di procurarsi altri redditi.
Pagina 1 In tale contesto la rendita derivante dall'affitto della proprietà assume carattere essenziale, senza contare che in tal modo abbatterebbe anche i costi della gestione dell'immobile.
Parte resistente non ha contestato quanto sopra.
Titolo dell'occupazione
L'occupazione dell'immobile da parte resistente è da definirsi giuridicamente quale comodato, perdurante dalla morte del convivente, e caratterizzato da un conflitto palese di interessi dalla morte del convivente allorché ha gestito di fatto la detenzione dell'immobile in nome del figlio, nonostante i provvedimenti dell'A.G. le negassero l'esercizio della potestà genitoriale.
Tale comodato è cessato con la formale disdetta e richiesta di riconsegna del giugno 2024.
Da tale data non sussiste alcuna possibilità di legare la sua presenza nell'abitazione al ruolo di madre, neanche al solo fine, certamente rilevante, dell'effetto affettivo sul figlio, dato che quest'ultimo risiede altrove.
Parte resistente non indica alcun titolo alternativo, né ragione che infici la disdetta, risultando del tutto illogico il riferimento all'invocata nomina, mai ottenuta, di tutore del proprietario dell'immobile.
Quanto sopra sinteticamente esposto determina il riconoscimento del diritto del proprietario ad ottenere il possesso dell'immobile e l'esigenza del richiesto provvedimento d'urgenza perché venga ordinato di conseguenza in sede cautelare.
La domanda contiene anche la richiesta di rimborso dei costi sostenuti e del riconoscimento dell'indennità per indebita occupazione.
Rispetto a tali domande economiche, pur sussistendo il diritto, mancano le premesse per riconoscerle in via cautelare, sussistendo lo specifico percorso di cui all'art. 447 bis cpc, rispetto al quale la residualità della presente azione non può sovrapporsi.
Pagina 2 Il ricorso va accolto come sopra, con la soccombenza della controparte in tema di spese di lite.
Pqm
Accoglie parzialmente il ricorso;
dichiara l'occupazione indebita dell'immobile in esame da parte di a Controparte_1
partire dal mese di luglio 2024; ordina a Controparte_1
- di rilasciare l'immobile in esame libero da persone e cose a entro gg. 30; Parte_1
- di corrispondere a a titolo di rifusione delle spese di lite la somma di euro Parte_1
2800 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge
Como, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
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